Sentenza 29 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/04/2004, n. 8249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8249 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2004 |
Testo completo
Aula 'A' 082 49 /0 4 REPUBBLICA ITALIANA ASSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 30496/01 Dott. STEFANO CICIRETTI - Consigliere Cron.15850 Dott. ALBERTO SPANO' ConsigliereDott. DONATO FIGURELLI Rep. Rel. Consigliere Dott. LUCIANO VIGOLO Ud.14/01/04 Consigliere Dott. BRUNO BALLETTI ha pronunciato la seguente S ENTENZ A sul ricorso proposto da: SA SPA SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSTRIALE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AGOSTINO PACCHIANA PARRAVICINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PP NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 2004 OSLAVIA 39/F, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE 116 BIANCO, che la rappresenta e difende unitamente -1- all'avvocato GIUSEPPE RUSSO, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 9633/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 12/12/00 R.G.N. 653/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/04 dal Consigliere Dott. LUCIANO VIGOLO;
udito l'Avvocato BIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ORAZIO FRAZZINI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 24 novembre 1998, il Pretore di Torino rigettava la domanda proposta dalla sig.ra NN PA nei confronti della datrice di lavoro SA Società Assicuratrice Industriale S.p.A. per - ottenere il risarcimento del danno biologico conseguente ad infortunio sul lavoro occorsole l'11 dicembre 1992, quando era scivolata sui gradini dell'atrio aziendale ed aveva riportato grave trauma cranico e commozione cerebrale con lieve danno encefalico. L'appello della PA è stato accolto parzialmente dal Tribunale della stessa sede che, con sentenza in data 3 ottobre /12 dicembre 2000, ritenuto il concorso di colpa dell'infortunata, condannava la SA a pagare alla dipendente £.19.200.000, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la SA affidandosi a tre motivi illustrati con memoria. Resiste la PA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo, la società ricorrente deduce violazione degli artt.2697, 1223, 2043, 2056 e seguenti c.c. e dell'art. 116 c.p.c., nonché vizi di motivazione e sostiene che la lavoratrice non aveva dato la prova (della quale era onerata) dell'evento (trauma cranico) e del nesso causale con la ipoacusia. Erroneamente il Tribunale si era limitato a concludere che, stando alle deposizioni testimoniali, il trauma cranico non poteva essere escluso: in realtà occorreva la prova che esso si era verificato ( e 3049601.doc 3 i ingiustificatamente il Tribunale, aveva sottovalutato le dichiarazioni dei due testi che costituivano la prova negativa del fatto); ~ a tal fine non era idonea la circostanza dell'avvenuto ricovero in osservazione disposto dai sanitari dei Cuorgné, in quanto il ricovero avvenne solo in base ai sintomi accusati dall'infortunata, ma non clinicamente accertati. L'improbabilità della simulazione costituiva una valutazione del Tribunale priva di supporto probatorio. Il collegamento causale del danno uditivo era stato operato dal C.T.U., sia pure con molti dubbi, in via probabilistica e sulla base dei sintomi dichiarati dall'infortunata, non anche su 'referti' oggettivi. L'esclusione dell'efficacia di altre cause, cui astrattamente avrebbe potuto ricondursi l'ipoacusia, non comportava necessariamente che questa fosse attribuibile all'infortunio del 1992, tanto più che essa non risultava documentata prima del dicembre 1993, e il collegamento causale era stata operato dal consulente di ufficio su base solo probabilistica e senza spiegare in termini oggettivi come potesse essersi determinato un danno bilaterale da trauma, essendosi limitati l'ausiliare e il giudice a rilevare (in modo del tutto insufficiente e ingiustificato) che, altrimenti, il danno sarebbe stato inspiegabile. Il motivo è infondato. La natura delle molteplici censure, così come quelle dei motivi successivi, impone di esporre in modo sufficientemente analitico la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale e le argomentazioni poste a l fondamento della decisione impugnata. p び m U 3049601.doc Il giudice di appello ha ritenuto che verso le ore 8.30 dell'11 dicembre 1992, la PA, nell'affrettarsi di entrare dall'atrio dei locali aziendali, attraverso la porta con chiusura a molla adducente al vano ascensori dal quale sarebbe salita al proprio ufficio, poggiò il piede su uno dei due gradini di marmo antistanti la porta e scivolò cadendo all'indietro, riportando una distorsione alla caviglia e, a suo dire, anche un trauma cranico con postumi invalidanti. Il Tribunale ha dato atto che la colpitura al capo non risultava dalle deposizioni dei due testi esaminati: il teste IA non era stato interrogato sul punto nell'inchiesta infortunistica amministrativa di poco successiva;
in sede giudiziaria aveva affermato di non avere visto la PA battere la testa, ma ormai, essendo trascorsi sei anni dal fatto, il teste poteva non ricordare quel particolare;
la teste BA, non presente al fatto, vide l'infortunata poco dopo, e sentì che si lamentava della contusione alla caviglia, ma ciò non escludeva che avesse battuto anche il capo e, al momento, fosse sensibile ad altro, più intenso dolore. Significativo era che ad un'ora dall'evento l'infortunata, trasportata al pronto soccorso ospedaliero, lamentava dolore alla caviglia sinistra, alle spalle e anche al capo e la sera, al pronto soccorso di altro ospedale (Cuorgnè), aveva accusato cefalea, vertigini e nausea, sintomi correlabili a trauma cranico, ed era stata quindi trattenuta per esami clinici neurologici per quattro giorni e poi dimessa con diagnosi di trauma cranico non allo commotivo e distorsione caviglia sinistra, Seppure tale sintomatologia non era stata obiettivata dagli esami clinici era del tutto improbabile una simulazione del trauma cranico 3049601.doc 5 nell'immediatezza del fatto, con assoggettamento da parte della supposta simulatrice, a quattro giorni di degenza e a tutti gli accertamenti del caso. Il consulente tecnico di ufficio, dalla sintomatologia accusata dall'infortunata aveva tratto la convinzione della effettiva verificazione del trauma cranico (in ciò concordando con analogo giudizio di altro consulente di ufficio nominato nel giudizio svoltosi tra la PA e I'I.N.A.I.L.), seppure non evidenziato dagli esami clinici. I gradini sui quali avvenne l'infortunio erano privi delle strisce antisdrucciolo che, quantunque non previste da alcuna norma, costituivano una misura di prevenzione idonea e diffusa e quindi dovuta e la mancata adozione di essa aveva avuto efficacia causale. Sempre secondo gli accertamenti del consulente di ufficio, non erano riferibili con sicurezza all'infortunio episodi di lipotimia, cefalee e vertigini, non obiettivamente evidenziabili, in quanto la PA aveva subito traumi cranici in sinistri stradali del 18 maggio 1986 e del 7 giugno 1987. Per contro era riferibile all'infortunio oggetto della controversia un 'deficit' sensoriale uditivo documentato a partire dal 22 dicembre 1993, sicuramente non riconducibile ai precedenti traumi cranici, ai quali non era stato collegato neppure da specialista di fiducia della PA nella relazione dallo stesso redatta il 5 novembre 1986 (esame audiometrico privo di qualsiasi caratteristica post-traumatica), mentre gli esami audiometrici successivi ai due sinistri stradali avevano evidenziato una funzione uditiva nei limiti della norma. 3049601.doc 6 Non risultavano fatti traumatici o malattie o forme tossiche o altri eventi o condizioni comunque pregiudizievoli per l'udito (considerata anche la giovane età del soggetto) nell'intervallo tra l'infortunio di cui è causa e gli esami audiometrici del 22 dicembre 1993 e successivamente. Il carattere bilaterale del danno acustico non era inconciliabile con la sua origine traumatica, avendo chiarito il consulente di ufficio che ben poteva supporsi una contusione diretta da un lato ed una lesione minore, legata a succussione, dall'altro, sì da giustificare un danno più evidente a sinistra e minore, ma con le stesse caratteristiche, a destra. Il danno biologico, determinato dal consulente tecnico di ufficio nel 12%, andava risarcito (unitamente al c.d. danno da ritardo) nella misura del 40%, atteso il prevalente concorso di colpa della dipendente che si era precipitata verso la porta ancora aperta, prima che si richiudesse automaticamente. Tanto premesso, ritiene la Corte che la sentenza del Tribunale si sottragga alle censure svolte nel motivo in ordine alla riferibilità causale delle lesioni all'apparato uditivo a traumi riportati nella AD. Il nesso di causalità, infatti, non può essere escluso, né tra la AD e la localizzazione cranica delle lesioni, né tra tale localizzazione e la particolare patologia all'apparato uditivo diagnosticata dal consulente tecnico di ufficio, in base al mero rilievo di margini di relatività, a fronte di un serio e ragionevole criterio di probalità scientifica, che la giurisprudenza di questa Corte ritiene idoneo a configurare logicamente il nesso causale specie qualora manchi la prova della preesistenza, concomitanza o Vi-y 3049601.doc sopravvenienza di altri fattori determinanti (Cass. 21 gennaio 2000, n.632; cfr. anche Cass. n.11287 del 1993 e n.3013 del 1982). Nel caso in esame, le questioni del nesso causale tra AD e trauma cranico e tra questo e lesioni all'apparato uditivo in parte si sovrappongono in quanto dalla tipologia di queste ultime ben può risalirsi, in astratto, sia alla loro causa ultima (trauma cranico), sia in ragione del modo di manifestarsi e delle caratteristiche di questo, alla causa del trauma (AD violenta). Per il fatto che dalle deposizioni testimoniali non risulti accertato, ma neppure escluso secondo una valutazione ragionevolmente operata dal Tribunale in ordine alle capacità di una persona normale di osservare nell'immediato o di ricordare a distanza di tempo specifici dettagli da parte idi persona comune, non è censurabile la sentenza del giudice di appello che ha ritenuto, in base ad accertamenti diagnostici avvenuti nell'imminenza o comunque in tempi assai vicini al fatto, che la PA nella AD abbia battuto il capo. Il Tribunale ha corroborato il proprio giudizio su considerazioni sviluppate criticamente dalla pluralità di elementi dallo stesso enumerati e cioè dall'improbabilià, secondo un normale apprezzamento di siffatte vicende, che la vittima di infortunio, ancora nell'imminenza di esso, giunga a simulare particolari sintomatologie (riferibili, nel caso in esame, a trauma cranico) e si sottoponga per i relativi accertamenti anche ad un ricovero in osservazione per più giorni;
- dalla circostanza che siano state accertate successivamente le specifiche lesioni invalidanti e non siano stati Vind storicamente individuati altri fatti cui le stesse possano essere riferite;
- 3049601.doc 8 dalla considerazione medico legale della piena compatibilità delle lesioni uditive sia con le modalità della AD, sia con il verosimile interessamento del capo. Secondo la scienza medico - legale la stessa sintomatologia riferita dal paziente ai medici curanti costituisce dato diagnostico attendibile, pur nella impossibilità di riscontri strumentali, non sempre praticabili con successo, specie in presenza di traumi non vistosi e che tuttavia sono suscettibili di esiti invalidanti che solo il tempo è destinato ad evidenziare. Stante la non illogicità della ricostruzione degli eventi e delle conseguenze invalidanti operata dal giudice di merito, cui siffatti accertamenti sono istituzionalmente demandati in via esclusiva, la ricostruzione stessa si sottrae alle critiche formulate dalla società ricorrente. Col secondo motivo, la SA, denunciando la violazione degli artt.6, 16 d.p.r. 547/55, 5 d. leg. 626/1994, 1227 e 2087 c.civ. e vizi di motivazione, si duole illogicamente il Tribunale abbia affermato l'obbligoche datoriale di apporre le strisce antiscivolamento e al tempo stesso abbia riconosciuto che i due gradini erano bassi, larghi, porosi, non incerati e non idonei ad essere considerati una 'scala' e quindi, implicitamente, non comportanti la necessità delle 'strisce'; comunque, non era logicamente motivata l'affermazione del giudice di appello secondo cui la loro presenza avrebbe impedito la AD. Secondo la società, il Tribunale, anziché riconoscere un semplice Vizel concorso di colpa della PA avrebbe dovuto ascrivere l'infortunio esclusivamente a fatto della dipendente. 3049601.doc 9 Il motivo è infondato. Sotto il denunciato profilo di violazione di legge, le deduzioni della SA sono state correttamente disattese dal Tribunale alla luce del dato testuale del l'art.2087 c.civ. che obbliga il datore di lavoro a porre in .. essere non solo le misure antinfortunistiche specificamente prescritte da norme di legge o regolamento, ma anche quelle imposte dall'esperienza e dalla tecnica a tutela dell'integrità fisica del lavoratore. A tal proposito, il giudice di merito ha posto in rilievo il generale impiego di strisce antiscivolo negli scalini ed ha correttamente sottolineato l'efficacia delle stesse per impedire cadute da scivolamento, non necessariamente dipendenti, secondo logica comune, dal numero, dall'altezza, dalla larghezza dei gradini o dalla maggiore o minore porosità della superficie il cui coefficiente di attrito, stante la normale insidiosità degli scalini, è comunque prudente incrementare con l'impiego di strisce ruvide. Tali apprezzamenti del giudice di merito, così come quelli sul grado della colpa della parte lesa, costituiscono giudizi di fatto che, in quanto immuni da vizi logici e giuridicamente corretti si sottraggono a censura in sede di legittimità. Col terzo motivo, la SA deduce che erroneamente il giudice di appello aveva affermato che la determinazione nel 12% del danno biologico da parte del consulente di ufficio non era stata contestata dalle parti, mentre il consulente della Sai aveva insistito per la valutazione di un danno unilaterale al 7%, e il Tribunale non aveva minimamente argomentato su tale prospettazione. 3049601.doc 10 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 F 2 Il motivo non merita accoglimento in quanto, per la sua genericità, in particolare per non contenere l'esposizione degli argomenti che avrebbero dovuto indurre il giudice di merito a una diversa valutazione dell'incidenza delle lesioni sul bene della salute, le doglianze della società ricorrente presentano anche profili di inammissibilità. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza (art.385 c.p.c.). P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare a controparte le spese in €. 23, 00, oltre €.2.000# per onorari. Così deciso in Roma, addì 14 gennaio 2004. PRESIDENTE препостачен IL CONSIGLIERE ESTENSORE. CAN Cancelleria Depositato 29 APR. 2004 whe elle oggi, A M ANCELL E R P U S 3049601.doc 11