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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/04/2024, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2606/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' Avv. CORRADO SCIMONELLO giusta procura in atti;
OPPONENTE /ATTRICE contro
( C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
ALESSANDRO CARBONARO giusta procura in atti;
OPPOSTO/CONVENUTO
OGGETTO: Titoli di credito
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione)
§ Sintesi del processo.
Con atto di citazione l'odierna attrice proponeva opposizione il decreto ingiuntivo n. 782/2020 emesso in data 18.6.2020 reso in seno al proc. n.1480/2020 dal
Tribunale di Ragusa con cui veniva ingiunto il pagamento di € 15.000,00.
Eccepiva, in particolare, l'attrice l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati ai sensi degli artt. 2934 e 2946 c.c., trattandosi di titoli cambiari emessi circa 11-12 anni fa. Inoltre, l'opponente rilevava che nessun valido atto interruttivo della prescrizione era intervenuto nel corso degli anni. Alla luce dei superiori motivi di opposizione l'opponente chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, l'accoglimento della spiegata opposizione con la conseguente revoca e dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
1 Si costituiva in giudizio il quale, nel contestare i motivi di CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo, rilevava di essersi rivolto ad una Società di recupero del credito ( ), dopo avere tentato bonariamente di ottenere la Org_1 restituzione delle somme dovutegli da parte opponente, la quale con racc. del
15.5.2015, diffidava controparte e alla quale non seguiva alcun adempimento.
Per le ragioni esposte, l'odierno convenuto chiedeva il rigetto della opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo.
Espletata l'istruttoria, le parti precisavano le loro conclusioni all'udienza cartolare del 10.11.2023 e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ Sulla intervenuta prescrizione del credito azionato
Parte opponente, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi degli articoli 2934
e 2946 c.c.
Orbene, come noto l'articolo 2946 c.c. stabilisce che i diritti, salva diversa disposizione di legge, si prescrivono nel termine ordinario di dieci anni e tra questi sono ricompresi i diritti di credito nati da un contratto o da un'obbligazione unilaterale. Non v'è dubbio che nella fattispecie in esame il credito azionato da parte del sia soggetto a prescrizione decennale. Tuttavia, la CP_1 prescrizione può essere interrotta mediante validi atti interruttivi ai sensi dell'articolo 2943 c.c.
L'opposto, al fine di dimostrare l'intervenuta interruzione della prescrizione del credito azionato, allegava la diffida inoltrata a mezzo raccomandata a/r del
15.5.2015 (cfr. doc. 5 di parte opposta) recapitata, tuttavia, presso un indirizzo di residenza errato visto l'intervenuto trasferimento della attrice (cfr. certificato storico di residenza in atti) già a far data del 15.6.10 presso altra residenza.
Invero, la diffida ad adempiere produce i suoi effetti solo quando perviene nella sfera di conoscibilità del debitore e conseguentemente ha l'effetto di interrompere il decorso della prescrizione ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 2943 c.c.
Infatti, l'art. 1335 c.c. dispone: altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia>> ed è in questo momento, peraltro, che la diffida diviene definitiva ed irrevocabile.
2 La Corte di Cassazione si è pronunciata in materia stabilendo che: “L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335
c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto.”.(Cassazione civile,
Sez. III, ordinanza n. 27412 del 8 ottobre 2021)
Nel caso di specie, la diffida ad adempiere inviata mediante raccomandata ad un indirizzo errato del destinatario da quanto risulta in atti non è mai pervenuta alla debitrice. Fra l'altro, da come può evincersi dal certificato di residenza storico prodotto in atti, parte opposta abitava presso altro indirizzo di residenza già a partire dal 2010 e quindi ben cinque anni prima dell'invio della raccomandata.
Dunque, per queste ragioni, essa non è idonea a provocare l'effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'articolo 2943 c.c. poiché non è pervenuta nella sfera di conoscenza della debitrice. Inoltre, in base alla documentazione prodotta in atti e all'attività istruttoria condotta, non è possibile nemmeno in via presuntiva dirsi provata la circostanza della ricezione della diffida in questione.
In secondo luogo, l'opposto deduce l'intervenuta interruzione della prescrizione anche ai sensi dell'articolo 2944 c.c.
A questo riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che: “ Il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., è configurabile in presenza non solo dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità e della recettizietà, ma anche di quello dell'esternazione, indispensabile al fine di manifestare anche alla controparte del rapporto quella portata ricognitiva che, con l'affidamento rispetto alla persistente esistenza del credito che ne deriva, sta a base dell'effetto interruttivo della prescrizione.”
(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 15893 del 15 giugno 2018).
Parte opposta al fine di dimostrare la fondatezza delle sue ragioni, allega dei
“reports” informativi della Società di recupero crediti (cfr. Doc. Da 7 a 11 prodotti dal convenuto opposto). Tuttavia, la documentazione fornita non è riconducibile alla debitrice e dunque non è possibile affermare che vi sia stata una ricognizione
3 di debito da parte dell'opponente né l'opposto ha fornito un riscontro in termini probatori a quanto dichiarato con l'atto di comparsa di costituzione e risposta riferendosi “alle ripetute richieste di dilazione di pagamento, in occasione delle quali parte attrice ha espressamente riconosciuto il diritto di credito all'odierno convenuto”, né può dirsi provata la suddetta circostanza mediante l'escussione della teste che risulta generica in punto di fatto e comunque dalla Tes_1 testimonianza per come già risulta formulato l'articolato non può trarsi la prova univoca circa l'effettivo riconoscimento del debito da parte dell'opponente siccome appare insufficiente il generico riferimento ad una riunione (circostanza peraltro dedotta nell'articolato n. 7 e non anche nel 6 che risulta il solo ammesso) cui avrebbe partecipato anche la opponente e asseritamente tenuta per definire in via bonaria il recupero del credito.
Al riguardo, infatti, la S.C. di Cassazione (Cass. civile sez. VI, 06/07/2020,
n.13897) ha affermato che perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, è sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso. In particolare, in ordine alla proposta transattiva deve ritenersi che le trattative di amichevole composizione possono comportare l'interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., a condizione che nell'accordo la parte debitrice abbia esplicitato chiaramente il riconoscimento del contrapposto credito. Sicché l'effetto interruttivo si realizza solo quando la transazione abbia avuto ad oggetto esclusivamente la liquidazione del "quantum" e si sia svolta in circostanze e con modalità tali da implicare l'ammissione del diritto stesso (Corte appello Lecce sez. II, 27/09/2021, n.1052).
Nel caso di specie, negli articolati proposti dalla creditrice (pertanto non ammessi) non si specifica quale sia stata la parte che ha iniziato la trattativa;
se la stessa abbia avuto ad oggetto solo il quantum ovvero una dilazione non potendosi pertanto accertare se la opponente abbia univocamente riconosciuto o meno, anche in via implicita, la pretesa creditoria.
Alla luce dei superiori motivi, l'opposizione al decreto ingiuntivo va accolta con conseguente revoca del decreto n. 782/2020 emesso in data 18.6.2020 reso in seno al proc. n.1480/2020.
§ Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
4 Il giudice definitivamente pronunciandosi sulle domande proposte così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
e per l'effetto
[...]
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 782/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 18.6.2020;
CONDANNA l'opposto al rimborso delle spese e degli onorari di CP_1 giudizio in favore di parte opponente che si liquidano, ai Parte_1 sensi del DM. 147/2022, in € 2.540 oltre IVA, cpa e spese generali al 15% che si distraggono in favore dell'avv. CORRADO SCIMONELLO dichiaratosi antistatario.
Ragusa 29.4.24
Il Giudice
Gilberto Orazio Rapisarda
5
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2606/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' Avv. CORRADO SCIMONELLO giusta procura in atti;
OPPONENTE /ATTRICE contro
( C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
ALESSANDRO CARBONARO giusta procura in atti;
OPPOSTO/CONVENUTO
OGGETTO: Titoli di credito
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione)
§ Sintesi del processo.
Con atto di citazione l'odierna attrice proponeva opposizione il decreto ingiuntivo n. 782/2020 emesso in data 18.6.2020 reso in seno al proc. n.1480/2020 dal
Tribunale di Ragusa con cui veniva ingiunto il pagamento di € 15.000,00.
Eccepiva, in particolare, l'attrice l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati ai sensi degli artt. 2934 e 2946 c.c., trattandosi di titoli cambiari emessi circa 11-12 anni fa. Inoltre, l'opponente rilevava che nessun valido atto interruttivo della prescrizione era intervenuto nel corso degli anni. Alla luce dei superiori motivi di opposizione l'opponente chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, l'accoglimento della spiegata opposizione con la conseguente revoca e dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
1 Si costituiva in giudizio il quale, nel contestare i motivi di CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo, rilevava di essersi rivolto ad una Società di recupero del credito ( ), dopo avere tentato bonariamente di ottenere la Org_1 restituzione delle somme dovutegli da parte opponente, la quale con racc. del
15.5.2015, diffidava controparte e alla quale non seguiva alcun adempimento.
Per le ragioni esposte, l'odierno convenuto chiedeva il rigetto della opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo.
Espletata l'istruttoria, le parti precisavano le loro conclusioni all'udienza cartolare del 10.11.2023 e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ Sulla intervenuta prescrizione del credito azionato
Parte opponente, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi degli articoli 2934
e 2946 c.c.
Orbene, come noto l'articolo 2946 c.c. stabilisce che i diritti, salva diversa disposizione di legge, si prescrivono nel termine ordinario di dieci anni e tra questi sono ricompresi i diritti di credito nati da un contratto o da un'obbligazione unilaterale. Non v'è dubbio che nella fattispecie in esame il credito azionato da parte del sia soggetto a prescrizione decennale. Tuttavia, la CP_1 prescrizione può essere interrotta mediante validi atti interruttivi ai sensi dell'articolo 2943 c.c.
L'opposto, al fine di dimostrare l'intervenuta interruzione della prescrizione del credito azionato, allegava la diffida inoltrata a mezzo raccomandata a/r del
15.5.2015 (cfr. doc. 5 di parte opposta) recapitata, tuttavia, presso un indirizzo di residenza errato visto l'intervenuto trasferimento della attrice (cfr. certificato storico di residenza in atti) già a far data del 15.6.10 presso altra residenza.
Invero, la diffida ad adempiere produce i suoi effetti solo quando perviene nella sfera di conoscibilità del debitore e conseguentemente ha l'effetto di interrompere il decorso della prescrizione ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 2943 c.c.
Infatti, l'art. 1335 c.c. dispone: altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia>> ed è in questo momento, peraltro, che la diffida diviene definitiva ed irrevocabile.
2 La Corte di Cassazione si è pronunciata in materia stabilendo che: “L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335
c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto.”.(Cassazione civile,
Sez. III, ordinanza n. 27412 del 8 ottobre 2021)
Nel caso di specie, la diffida ad adempiere inviata mediante raccomandata ad un indirizzo errato del destinatario da quanto risulta in atti non è mai pervenuta alla debitrice. Fra l'altro, da come può evincersi dal certificato di residenza storico prodotto in atti, parte opposta abitava presso altro indirizzo di residenza già a partire dal 2010 e quindi ben cinque anni prima dell'invio della raccomandata.
Dunque, per queste ragioni, essa non è idonea a provocare l'effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'articolo 2943 c.c. poiché non è pervenuta nella sfera di conoscenza della debitrice. Inoltre, in base alla documentazione prodotta in atti e all'attività istruttoria condotta, non è possibile nemmeno in via presuntiva dirsi provata la circostanza della ricezione della diffida in questione.
In secondo luogo, l'opposto deduce l'intervenuta interruzione della prescrizione anche ai sensi dell'articolo 2944 c.c.
A questo riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che: “ Il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., è configurabile in presenza non solo dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità e della recettizietà, ma anche di quello dell'esternazione, indispensabile al fine di manifestare anche alla controparte del rapporto quella portata ricognitiva che, con l'affidamento rispetto alla persistente esistenza del credito che ne deriva, sta a base dell'effetto interruttivo della prescrizione.”
(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 15893 del 15 giugno 2018).
Parte opposta al fine di dimostrare la fondatezza delle sue ragioni, allega dei
“reports” informativi della Società di recupero crediti (cfr. Doc. Da 7 a 11 prodotti dal convenuto opposto). Tuttavia, la documentazione fornita non è riconducibile alla debitrice e dunque non è possibile affermare che vi sia stata una ricognizione
3 di debito da parte dell'opponente né l'opposto ha fornito un riscontro in termini probatori a quanto dichiarato con l'atto di comparsa di costituzione e risposta riferendosi “alle ripetute richieste di dilazione di pagamento, in occasione delle quali parte attrice ha espressamente riconosciuto il diritto di credito all'odierno convenuto”, né può dirsi provata la suddetta circostanza mediante l'escussione della teste che risulta generica in punto di fatto e comunque dalla Tes_1 testimonianza per come già risulta formulato l'articolato non può trarsi la prova univoca circa l'effettivo riconoscimento del debito da parte dell'opponente siccome appare insufficiente il generico riferimento ad una riunione (circostanza peraltro dedotta nell'articolato n. 7 e non anche nel 6 che risulta il solo ammesso) cui avrebbe partecipato anche la opponente e asseritamente tenuta per definire in via bonaria il recupero del credito.
Al riguardo, infatti, la S.C. di Cassazione (Cass. civile sez. VI, 06/07/2020,
n.13897) ha affermato che perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, è sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso. In particolare, in ordine alla proposta transattiva deve ritenersi che le trattative di amichevole composizione possono comportare l'interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., a condizione che nell'accordo la parte debitrice abbia esplicitato chiaramente il riconoscimento del contrapposto credito. Sicché l'effetto interruttivo si realizza solo quando la transazione abbia avuto ad oggetto esclusivamente la liquidazione del "quantum" e si sia svolta in circostanze e con modalità tali da implicare l'ammissione del diritto stesso (Corte appello Lecce sez. II, 27/09/2021, n.1052).
Nel caso di specie, negli articolati proposti dalla creditrice (pertanto non ammessi) non si specifica quale sia stata la parte che ha iniziato la trattativa;
se la stessa abbia avuto ad oggetto solo il quantum ovvero una dilazione non potendosi pertanto accertare se la opponente abbia univocamente riconosciuto o meno, anche in via implicita, la pretesa creditoria.
Alla luce dei superiori motivi, l'opposizione al decreto ingiuntivo va accolta con conseguente revoca del decreto n. 782/2020 emesso in data 18.6.2020 reso in seno al proc. n.1480/2020.
§ Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
4 Il giudice definitivamente pronunciandosi sulle domande proposte così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
e per l'effetto
[...]
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 782/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 18.6.2020;
CONDANNA l'opposto al rimborso delle spese e degli onorari di CP_1 giudizio in favore di parte opponente che si liquidano, ai Parte_1 sensi del DM. 147/2022, in € 2.540 oltre IVA, cpa e spese generali al 15% che si distraggono in favore dell'avv. CORRADO SCIMONELLO dichiaratosi antistatario.
Ragusa 29.4.24
Il Giudice
Gilberto Orazio Rapisarda
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