Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5065 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di
Giudice del Lavoro all'udienza del 29.5.25, tenutasi ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 21338/2022
TRA
) rapp.to e difeso dall'avv. Piero Gaetani C.F._1 Parte_1
), e con lui elett.te dom.to in Napoli alla piazza Nolana n. 13. C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. n. Controparte_1
P.IVA 1 ), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar
Persona_1 del 23.01.23 repertorio n. 37590, raccolta n. 7131, dall'Avv. Maria Sofia
Lizzi (C.F. C.F.
3 - PEC: Email_1 t) e
CP con il medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede
- di Via A. De Gasperi, 55-
Napoli (Tel.: 081.7558400- Fax: 081. 19926338).
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.11.2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio avverso il provvedimento di riliquidazione della prestazione di invalidità civile, notificato in data 30.5.2022, con il quale l'CP_1
17.3.2022 ed in conseguenza del passaggio dalla fascia 30 alla fascia 34, quale invalido parziale. Specificamente, l' CP_1 resistente accertava l'avvenuta percezione di importi in misura superiore a quanto spettante, con conseguenti conguagli di €
2.030,02 per l'anno 2020, di € 4.130,88 per l'anno 2021 e di € 1.982,31 per l'anno
2022, per un importo complessivo di euro 8.143,21. Ritenendo errata la rideterminazione con riferimento agli anni 2020 e 2021, alla luce del reddito percepito, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo, che rimaneva privo di riscontro.
Quindi adiva codesta A.G., rassegnando le seguenti conclusioni:
Per questi motivi
si chiede che la s.v. Ill.ma, previa fissazione dell'udienza di discussione e le CP declaratorie di rito voglia così provvedere nei confronti dell a)dichiarare che la CP differenza dovuta all in restituzione del maggiore importo di pensione fruito per i redditi dell'anno 2020 consta di € 1.793,26 e per l'anno 2021 di € 1.997,57 come risultante dalla documentazione prodotta;
b)vittoria nelle spese e competenze onorarie di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva l'CP_1, eccependo l'infondatezza del ricorso;
l'esattezza della rideterminazione effettuata dall'istituto, che trovava fondamento nei redditi da lavoro percepiti dal ricorrente, superiori alla soglia di legge;
l'insussistenza di specifiche contestazioni dell'istante circa il carattere indebito dei conguagli.
Concludeva: Chiede il rigetto del ricorso;
vittoria di spese.
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta dell'udienza del 26.10.2023, rilevato che parte ricorrente, pur non contestando l'indebito azionato dall'ente convenuto, riservandosi di trattare in altra sede il passaggio dalla fascia 30 a quella 34, contestava in maniera puntuale la misura del conguaglio ritenuto dovuto per gli anni 2020 e 2021, riconoscendo la quantificazione operata per il 2022, invitava l'ente a prendere posizione su detto profilo e ad esplicare i criteri utilizzati per il calcolo.
All'udienza del 29.5.2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Con provvedimento datato 13.5.2022, l'CP_1 ha richiesto a Parte_1 la ripetizione dell'importo di euro 8.143,21, indebitamente percepito sulla pensione di invalidità per il periodo 1.7.2020 - 30.6.2022, per presenza di redditi da lavoro in misura superiore alla soglia compatibile con la prestazione di invalidità parziale.
La parte ricorrente ha riconosciuto come esatta la quantificazione operata dall' CP_1 con riferimento all'anno 2022, contestando i conguagli degli anni 2020 e 2021, e ha prodotto conteggi circa gli importi che ritiene essere in concreto dovuti all' CP_1 per le due predette annualità.
Nonostante i rinvii all'uopo concessi dal Giudice, l'CP_1 non ha esplicato i criteri di calcolo adoperati per la determinazione dei conguagli relativi agli anni in contestazione, né ha preso posizione sui conteggi prodotti dal ricorrente.
Invero, l' CP_1 resistente, piuttosto che sulle modalità di calcolo dei conguagli, ha incentrato la propria difesa sulla legittimità del ricalcolo della pensione, circostanza non contestata in questa sede dal ricorrente. Infatti, Parte_1 non ha dedotto l'illegittimità
della pretesa restitutoria in sé, bensì ha contestato il quantum della stessa, alla luce dei redditi di cui era titolare nel periodo oggetto di causa.
Viene, quindi, in rilievo che, dall'analisi della documentazione prodotta dall' CP_1, non si evincono con chiarezza i criteri utilizzati per la determinazione degli importi in esame, posto che nella relazione allegata veniva riportato esclusivamente un calcolo, a titolo esemplificativo, volto ad ottenere l'importo mensile della maggiorazione sociale, come risultante dall'accertamento reddituale. Tuttavia, dei conguagli dovuti viene indicata soltanto la somma totale nel provvedimento di comunicazione di indebito inviato dall'ente, ma in alcun atto depositato dall' CP_1 vengono esplicitati i criteri adoperati per il calcolo degli stessi che, pertanto, allo stato restano ignoti.
Alla luce di quanto emerso dagli atti di causa, deve osservarsi che la condotta tenuta dal resistente, che ad oggi non ha reso noti con chiarezza i criteri adoperati per la determinazione dell'indebito azionato, non può dirsi conforme al generale dovere di correttezza, che permea non solo i rapporti tra privati, ma anche
- ie ancor di più-
rapporti tra privato e amministrazione.
In tema, si ribadisce l'orientamento espresso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nella sua composizione più autorevole, secondo cui: “Nel mutato quadro costituzionale, è affermazione largamente condivisa quella secondo cui il dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede rappresenta una manifestazione del più generale dovere di solidarietà sociale che trova il suo principale fondamento nell'articolo 2 della Costituzione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 12 luglio 2016, n. 14188). Il generale dovere di solidarietà che grava reciprocamente su tutti i membri della collettività, si intensifica e si rafforza, trasformandosi in dovere di correttezza e di protezione, quando tra i consociati si instaurano “momenti relazionali" socialmente o giuridicamente qualificati, tali da generare, unilateralmente o, talvolta, anche reciprocamente, ragionevoli affidamenti sull'altrui condotta corretta (...)" (Cfr. Consiglio di Stato, Ad.
Pl., n. 5/2018).
Tanto premesso, in assenza di evidenze probatorie di segno contrario, stante anche l'assenza di specifiche contestazioni da parte dell' CP_1, si ritiene di aderire ai conteggi prodotti dalla parte ricorrente, i quali, tra l'altro, trovano riscontro nei CUD relativi agli anni dedotti in ricorso, agli atti, dalle quali si evincono i redditi effettivamente percepiti da Parte_1 nei periodi in contestazione.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e deve essere dichiarata dovuta all' CP_1 la restituzione dell'importo di € 1.793,26 con riferimento all'anno 2020 e dell'importo di € 1.997,57 con riferimento all'anno 2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara dovuta all' CP_1 la restituzione dell'importo di € 1.793,26 con riferimento all'anno 2020 e dell'importo di €
1.997,57 con riferimento all'anno 2021.
Condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
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2.400,00, oltre IVA CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 29.5.25
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca