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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10748/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi AMORUSO ed elettivamente domiciliato nel suo studio a Crotone, in Via Giacomo Manna, n. 5 RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlotta TOSCHI ed C.F._2 elettivamente domiciliata nel suo studio a Castel San Pietro Terme (BO) P.zza Garibaldi n. 8; RESISTENTE con l'intervento del P.M.
*****
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
*****
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 21 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 CP_1 sentimentale more uxorio iniziata nel 2012 e terminata nel 2022. Dall'unione è nato, il 29 ottobre 2014, riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
pagina 1 di 5 Nel 2022 il signor ha lasciato l'abitazione familiare sita in Castel San Pt_1
Pietro Terme (via Macchiavelli n. 104) e ha fatto rientro in Calabria presso la casa dei propri genitori.
e la madre sono invece rimasti a Castel San Pietro Terme. Per_1
2. Con ricorso depositato in data 23 luglio 2024 il signor ha chiesto che: Pt_1
- il minore sia affidato in via condivisa a entrambi i genitori con collocazione presso la propria residenza sita in Crotone alla via Albanesi n. 1;
- la signora eda il bambino quando lo ritenga opportuno, sempre tenendo CP_1 presente la distanza tra le due residenze, gli impegni scolastici del piccolo e gli Per_1 impegni lavorativi della stessa, dando ovviamente un congruo preavviso al genitore collocatario;
- non venga previsto a carico della madre alcun versamento per il mantenimento del bambino;
- il Tribunale disponga una CTU al fine di valutare la richiesta di collocamento del piccolo presso la propria residenza. Per_1
Si è costituita in giudizio la quale ha integralmente contestato le CP_1 allegazioni di controparte, non si è opposta all'affido condiviso del bambino e ha per il resto domandato che:
- il figlio sia collocato presso di sé;
- il padre tenga con sé il bambino nei periodi delle vacanze scolastiche, secondo il secondo il seguente calendario:
• nel periodo natalizio o dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• nelle festività pasquali ad anni alterni;
• tutta l'estate durante le vacanze scolastiche;
- il resistente versi a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore la somma di euro 200,00, oltre al 60 % o al 70% delle spese straordinarie (come chiesto rispettivamente in motivazione e in dispositivo);
- l'assegno unico sia interamente a suo favore.
Nell'udienza del 3 dicembre 2024 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti.
All'esito la Giudice delegata ha pronunciato ordinanza con la quale, in via provvisoria ed urgente:
- ha affidato il minore in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
- ha disposto che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario:
• nelle ferie natalizie dieci giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 6 gennaio;
quest'anno trascorrerà il 25 dicembre con il Per_1 padre, il 6 gennaio con la madre;
• l'intero periodo delle vacanze pasquali;
pagina 2 di 5 • in estate sette settimane consecutive;
- ha fatto obbligo a ciascuna parte di garantire una videochiamata al giorno all'altro genitore, tra le 19,00 e le 20,00 e, nei casi di allontanamento dal luogo di residenza per più di un giorno di comunicare il luogo in cui si recherà e un indirizzo in cui il figlio sarà quotidianamente reperibile;
- ha posto a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Pt_1
a titolo di contributo perequativo al mantenimento del figlio, la somma di CP_1
200,00 euro, oltre al 50 % delle spese straordinarie determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna;
- ha deciso sulle istanze istruttorie delle parti. Nelle more del processo le parti sono pervenute ad un accordo e nell'udienza del 21 gennaio 2025 hanno concluso congiuntamente.
La Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
*****
Il contenuto dell'accordo può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegale, ogni altra istanza disattesa e respinta: 1) affida in via condivisa ai due genitori;
e Per_1 Parte_1 CP_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di
[...] comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta;
2) colloca il bambino presso la madre;
3) dispone che -salvo diversi accordi che i genitori assumeranno, tenuto conto dei desideri del minore, nonché dei rispettivi impegni lavorativi e sociali- il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario:
- un fine settimana al mese, prelevandolo il venerdì all'uscita della scuola e riportandolo la domenica sera a casa della madre entro le ore 21,00. Il fine settimana prescelto dovrà essere tassativamente concordato tra i genitori entro e non oltre 30 giorni antecedenti il fine settimana designato;
- ad anni alterni o dalle 14,30 del 24 dicembre alle 14.30 del 30 dicembre o dalle 14,30 del 30 dicembre alle ore 14.30 al 6 gennaio alle ore 14.30; nel 2025/2026 passerà il primo periodo con la madre e il secondo con il padre;
pagina 3 di 5 - l'intero periodo delle ferie pasquali -dalle ore 14,30 del primo giorno di vacanza alle 14,30 dell'ultimo- ad anni alterni;
nel 2025 il minore starà con la madre;
- il periodo estivo a partire dal primo giorno di vacanza scolastica compreso, sino al
3 Settembre compreso, e comunque l'arco di tempo che le parti concorderanno entro e non oltre il giorno 1° maggio di ogni anno;
il signor preleverà da Pt_1 Per_1 casa della madre il mattino del primo giorno di ferie e ve lo ripoterà il pomeriggio del 3 settembre;
4) dispone altresì che:
- eventuali variazioni del calendario, per venire incontro alle esigenze di ciascuno, dovranno essere comunicate da un genitore all'altro con un anticipo di almeno due settimane;
- i costi del viaggio verso Crotone verranno divisi tra i due genitori, nella quota del
50 % ciascuno, mentre quelli del viaggio verso Castel San Pietro Terme saranno interamente a carico del padre. La prenotazione dei viaggi è esclusivamente a carico del padre;
5) fa obbligo al genitore che ha con sé Per_1
- di garantire una videochiamata al giorno all'altro genitore, tra le 19,00 e le 20,00;
- nei casi di allontanamento dal luogo di residenza per più di un giorno di comunicare all'altro il luogo in cui si recherà e un indirizzo in cui il figlio sarà quotidianamente reperibile;
6) con decorrenza dalla data di deposito della domanda di comparsa di costituzione pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora entro il Pt_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo perequativo al mantenimento del figlio la somma di 200,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Per_1
ISTAT; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del bambino (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e pagina 4 di 5 del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore.
9) compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 21 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi AMORUSO ed elettivamente domiciliato nel suo studio a Crotone, in Via Giacomo Manna, n. 5 RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlotta TOSCHI ed C.F._2 elettivamente domiciliata nel suo studio a Castel San Pietro Terme (BO) P.zza Garibaldi n. 8; RESISTENTE con l'intervento del P.M.
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OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
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CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 21 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 CP_1 sentimentale more uxorio iniziata nel 2012 e terminata nel 2022. Dall'unione è nato, il 29 ottobre 2014, riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
pagina 1 di 5 Nel 2022 il signor ha lasciato l'abitazione familiare sita in Castel San Pt_1
Pietro Terme (via Macchiavelli n. 104) e ha fatto rientro in Calabria presso la casa dei propri genitori.
e la madre sono invece rimasti a Castel San Pietro Terme. Per_1
2. Con ricorso depositato in data 23 luglio 2024 il signor ha chiesto che: Pt_1
- il minore sia affidato in via condivisa a entrambi i genitori con collocazione presso la propria residenza sita in Crotone alla via Albanesi n. 1;
- la signora eda il bambino quando lo ritenga opportuno, sempre tenendo CP_1 presente la distanza tra le due residenze, gli impegni scolastici del piccolo e gli Per_1 impegni lavorativi della stessa, dando ovviamente un congruo preavviso al genitore collocatario;
- non venga previsto a carico della madre alcun versamento per il mantenimento del bambino;
- il Tribunale disponga una CTU al fine di valutare la richiesta di collocamento del piccolo presso la propria residenza. Per_1
Si è costituita in giudizio la quale ha integralmente contestato le CP_1 allegazioni di controparte, non si è opposta all'affido condiviso del bambino e ha per il resto domandato che:
- il figlio sia collocato presso di sé;
- il padre tenga con sé il bambino nei periodi delle vacanze scolastiche, secondo il secondo il seguente calendario:
• nel periodo natalizio o dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• nelle festività pasquali ad anni alterni;
• tutta l'estate durante le vacanze scolastiche;
- il resistente versi a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore la somma di euro 200,00, oltre al 60 % o al 70% delle spese straordinarie (come chiesto rispettivamente in motivazione e in dispositivo);
- l'assegno unico sia interamente a suo favore.
Nell'udienza del 3 dicembre 2024 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti.
All'esito la Giudice delegata ha pronunciato ordinanza con la quale, in via provvisoria ed urgente:
- ha affidato il minore in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
- ha disposto che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario:
• nelle ferie natalizie dieci giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 6 gennaio;
quest'anno trascorrerà il 25 dicembre con il Per_1 padre, il 6 gennaio con la madre;
• l'intero periodo delle vacanze pasquali;
pagina 2 di 5 • in estate sette settimane consecutive;
- ha fatto obbligo a ciascuna parte di garantire una videochiamata al giorno all'altro genitore, tra le 19,00 e le 20,00 e, nei casi di allontanamento dal luogo di residenza per più di un giorno di comunicare il luogo in cui si recherà e un indirizzo in cui il figlio sarà quotidianamente reperibile;
- ha posto a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Pt_1
a titolo di contributo perequativo al mantenimento del figlio, la somma di CP_1
200,00 euro, oltre al 50 % delle spese straordinarie determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna;
- ha deciso sulle istanze istruttorie delle parti. Nelle more del processo le parti sono pervenute ad un accordo e nell'udienza del 21 gennaio 2025 hanno concluso congiuntamente.
La Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
*****
Il contenuto dell'accordo può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegale, ogni altra istanza disattesa e respinta: 1) affida in via condivisa ai due genitori;
e Per_1 Parte_1 CP_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di
[...] comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta;
2) colloca il bambino presso la madre;
3) dispone che -salvo diversi accordi che i genitori assumeranno, tenuto conto dei desideri del minore, nonché dei rispettivi impegni lavorativi e sociali- il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario:
- un fine settimana al mese, prelevandolo il venerdì all'uscita della scuola e riportandolo la domenica sera a casa della madre entro le ore 21,00. Il fine settimana prescelto dovrà essere tassativamente concordato tra i genitori entro e non oltre 30 giorni antecedenti il fine settimana designato;
- ad anni alterni o dalle 14,30 del 24 dicembre alle 14.30 del 30 dicembre o dalle 14,30 del 30 dicembre alle ore 14.30 al 6 gennaio alle ore 14.30; nel 2025/2026 passerà il primo periodo con la madre e il secondo con il padre;
pagina 3 di 5 - l'intero periodo delle ferie pasquali -dalle ore 14,30 del primo giorno di vacanza alle 14,30 dell'ultimo- ad anni alterni;
nel 2025 il minore starà con la madre;
- il periodo estivo a partire dal primo giorno di vacanza scolastica compreso, sino al
3 Settembre compreso, e comunque l'arco di tempo che le parti concorderanno entro e non oltre il giorno 1° maggio di ogni anno;
il signor preleverà da Pt_1 Per_1 casa della madre il mattino del primo giorno di ferie e ve lo ripoterà il pomeriggio del 3 settembre;
4) dispone altresì che:
- eventuali variazioni del calendario, per venire incontro alle esigenze di ciascuno, dovranno essere comunicate da un genitore all'altro con un anticipo di almeno due settimane;
- i costi del viaggio verso Crotone verranno divisi tra i due genitori, nella quota del
50 % ciascuno, mentre quelli del viaggio verso Castel San Pietro Terme saranno interamente a carico del padre. La prenotazione dei viaggi è esclusivamente a carico del padre;
5) fa obbligo al genitore che ha con sé Per_1
- di garantire una videochiamata al giorno all'altro genitore, tra le 19,00 e le 20,00;
- nei casi di allontanamento dal luogo di residenza per più di un giorno di comunicare all'altro il luogo in cui si recherà e un indirizzo in cui il figlio sarà quotidianamente reperibile;
6) con decorrenza dalla data di deposito della domanda di comparsa di costituzione pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora entro il Pt_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo perequativo al mantenimento del figlio la somma di 200,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Per_1
ISTAT; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del bambino (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e pagina 4 di 5 del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore.
9) compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 21 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5