TRIB
Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/04/2024, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 4684/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 4684/2023 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 25/03/2024; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Ariosto n. 59, elettivamente domiciliato in Floridia, Via Papa Paolo VI n. 67, presso lo studio dell'avv. Sebastiana Vassallo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente, Parte_2 C.F._2
in Pachino, Via San Martino n. 185, elettivamente domiciliata in Floridia, Via Papa Paolo VI n. 67, presso lo studio dell'avv. Sebastiana Vassallo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 22/02/2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/11/2023 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile, in Pachino, il giorno
1/08/2017 (Atto n. 23, Parte I, Anno 2017).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in Pachino, il giorno 1/08/2017;
- che dalla loro unione non è stata generata prole;
pagina1 di 3 -di essersi separati consensualmente con verbale in data 17/01/2023 omologato con decreto n.
27/2023 del 23/02/2023;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 19/12/2023, il Presidente fissava udienza del 25/03/2024 per la comparizione dei coniugi.
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare e insistevano in ricorso. Nella medesima udienza, il Giudice poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 22/02/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle medesime condizioni della separazione. Nulla va statuito in ordine al profilo economico.
Il Tribunale, pertanto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della concorde istanza.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , in Parte_1 Parte_2
Pachino, il giorno 1/08/2017 (Atto n. 23, Parte I, Anno 2017).
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
pagina2 di 3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
29/03/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 4684/2023 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 25/03/2024; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Ariosto n. 59, elettivamente domiciliato in Floridia, Via Papa Paolo VI n. 67, presso lo studio dell'avv. Sebastiana Vassallo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente, Parte_2 C.F._2
in Pachino, Via San Martino n. 185, elettivamente domiciliata in Floridia, Via Papa Paolo VI n. 67, presso lo studio dell'avv. Sebastiana Vassallo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 22/02/2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/11/2023 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile, in Pachino, il giorno
1/08/2017 (Atto n. 23, Parte I, Anno 2017).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in Pachino, il giorno 1/08/2017;
- che dalla loro unione non è stata generata prole;
pagina1 di 3 -di essersi separati consensualmente con verbale in data 17/01/2023 omologato con decreto n.
27/2023 del 23/02/2023;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 19/12/2023, il Presidente fissava udienza del 25/03/2024 per la comparizione dei coniugi.
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare e insistevano in ricorso. Nella medesima udienza, il Giudice poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 22/02/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle medesime condizioni della separazione. Nulla va statuito in ordine al profilo economico.
Il Tribunale, pertanto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della concorde istanza.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , in Parte_1 Parte_2
Pachino, il giorno 1/08/2017 (Atto n. 23, Parte I, Anno 2017).
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
pagina2 di 3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
29/03/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3