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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/05/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2058 r.g.a.c. dell'anno2024 , tra
, rappresentata e difesa dall'avv. De Fazio Graziano, Parte_1 come da mandato in atti,
RICORRENTE e
, rappresentato e difeso dall'avv. Stasi Dora, come Controparte_1 da mandato in atti,
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/05/2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Manduria (TA) in data 24/08/2000 con CP_1
, che dalla loro unione era nata la figlia il 27.09.2010, e che con decreto
[...] Per_1
delll'11.01.2023 il Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla richiesta di divorzio ma contestava le avverse deduzioni. TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 7.05.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni del loro divorzio.
Il Giudice delegato prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in
Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Taranto in data
11.01.2023
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Giudice
Delegato nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e quelli relativi alla prole secondo le condizioni di cui alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 7.05.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24/08/2000 in
Manduria (TA) da nata a [...] l'[...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...] , trascritto negli atti dello stato civile del
[...]
medesimo comune dell'anno 2000; atto n. 103; p. II, s. A;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e quelli relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 7.05.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente est.
Martino Casavola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2058 r.g.a.c. dell'anno2024 , tra
, rappresentata e difesa dall'avv. De Fazio Graziano, Parte_1 come da mandato in atti,
RICORRENTE e
, rappresentato e difeso dall'avv. Stasi Dora, come Controparte_1 da mandato in atti,
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/05/2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Manduria (TA) in data 24/08/2000 con CP_1
, che dalla loro unione era nata la figlia il 27.09.2010, e che con decreto
[...] Per_1
delll'11.01.2023 il Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla richiesta di divorzio ma contestava le avverse deduzioni. TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 7.05.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni del loro divorzio.
Il Giudice delegato prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in
Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Taranto in data
11.01.2023
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Giudice
Delegato nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e quelli relativi alla prole secondo le condizioni di cui alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 7.05.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24/08/2000 in
Manduria (TA) da nata a [...] l'[...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...] , trascritto negli atti dello stato civile del
[...]
medesimo comune dell'anno 2000; atto n. 103; p. II, s. A;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e quelli relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 7.05.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente est.
Martino Casavola
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