Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso
R.G. 1139/2020
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per Divorzio - Cessazione effetti civili instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRASCINO ELISA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'avv. GIANNINI SERENA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/04/2025, le parti hanno dichiarato di voler consensualizzare il giudizio alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte rese a verbale d'udienza del 09/04/2025, che si riportano integralmente:
30/08/2008 con atto trascritto al n. 69, anno 2008 del Registro degli atti di matrimonio del ridetto Comune, con ordine al competente Ufficio di annotazione dell'emananda sentenza. 2) Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti. 3) Disporre
l'affido congiunto del figlio minore . 4) Revocare l'assegnazione Persona_1
dell'appartamento di proprietà esclusiva del sig. , sito in Piazza della Libertà n. 3, Pt_1
Località Marrucheti, Comune di Campaganatico (GR), come casa familiare. 5) Disporre
che sarà collocato prioritariamente presso la madre, nell'abitazione di Per_1
esclusiva proprietà di quest'ultima, in Via Alabastro n. 4 a Grosseto. 6) Disporre che il padre terrà con sé il figlio, a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore 18,00 fino al lunedì mattina allorquando lo riporterà direttamente a scuola, mentre nei periodi di chiusura della scuola lo riporterà a casa della madre alle ore 8,30. Nella settimana in cui il ragazzo trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre lo terrà con sé dalle ore
18,00 del giovedì sino alla mattina seguente, allorquando avrà cura di riaccompagnarlo a scuola, mentre nei periodi di chiusura della scuola lo riporterà a casa della madre alle ore 8,30. Nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il padre, quest'ultimo lo terrà dalle ore 18,00 del lunedì sino alla mattina seguente, allorquando avrà cura di riaccompagnarlo a scuola, mentre nei periodi di chiusura della scuola lo riporterà a casa della madre alle ore 8:30. Quanto alle vacanze natalizie e pasquali, disporre che trascorrerà i giorni dal 24 al 26 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al Per_1
2 gennaio con l'altro; trascorrerà il week end di pasqua e il lunedì dell'angelo Per_1
con il genitore con cui non ha trascorso il Natale;
e così ad anni alterni. Quanto alle vacanze estive disporre che sia il padre che la madre avranno diritto di trascorrere con il figlio 7 giorni consecutivi durante il mese di luglio o di agosto, concordandoli entro il mese di maggio di ogni anno. 4) Disporre che il sig. corrisponderà entro Parte_1
pag. 2/4 il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 520,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat come per legge, oltre il 50% alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Grosseto da intendersi richiamato nelle presenti conclusioni. 5) Disporre che la Sig.ra CP_1
percepirà integralmente l'assegno unico"; spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/08/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di AT (Serie B, Parte II,
atto n. 5, anno 2008).
Dall'unione della coppia nasceva il figlio (2009). Per_1
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1
dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché
le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge,
risultando, invero, rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto – non risulta necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
pag. 3/4 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di AT (Serie B, Parte II, atto n. 5, anno 2008),
contratto tra e , in data 30/08/2008. Parte_1 Controparte_1
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come specificate all'udienza del
09/04/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 09/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
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