Cass. civ., sez. I, ordinanza 25/11/2024, n. 30254
CASS
Ordinanza 25 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 16 ottobre 2024, relativa a una questione di revocatoria fallimentare. Le parti in causa sono una società creditrice, che ha richiesto la revoca di pagamenti effettuati da un terzo a favore di una società fallita, e la società convenuta, che ha contestato la domanda. La questione centrale riguardava se i pagamenti effettuati dal terzo, utilizzando fondi della società fallita, potessero essere considerati "anormali" ai sensi dell'art. 67, comma 1°, n. 2, della legge fallimentare.

La Corte d'Appello di Brescia aveva accolto l'appello della società creditrice, ritenendo che tali pagamenti costituissero un depauperamento del patrimonio della fallita, violando la par condicio creditorum. La società convenuta ha impugnato la sentenza, sostenendo che non vi fosse anomalia nei pagamenti, poiché questi erano pratiche commerciali comuni.

La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, sottolineando che il pagamento di debiti del fallito da parte di un terzo, con denaro della fallita, è revocabile in quanto anomalo. La Corte ha evidenziato che la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza grava sull'accipiens, e che la convenuta non ha dimostrato di ignorare tale stato. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa della norma, evidenziando l'importanza della par condicio creditorum e la necessità di una prova contraria da parte della convenuta.

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Massime1

In tema di revocatoria fallimentare la normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del solo fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientra tra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro; ne consegue che non può certamente ritenersi tale il pagamento eseguito da un terzo, su ordine o indicazione del debitore delegante, poi fallito, con denaro di quest'ultimo, non rilevando, per contro, la convinzione del creditore circa l'utilizzazione da parte del solvens di denaro proprio.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 25/11/2024, n. 30254
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30254
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo