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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 10054/23 promossa da:
, nato il [...] a Sao Paulo (Brasile), in [...] ed Parte_1 anche in qualità di esercente la potestà genitoriale su Persona_1
, nato il [...] a [...]
[...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Carlotta Bernardi e dall'advogada Renata Fontana Almeida
Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 28.11.2024
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 9.2.2023, i ricorrenti sopra indicati hanno evocato in giudizio il chiedendo il Controparte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della propria domanda le ricorrenti hanno esposto:
-di essere discendenti di (altresì noto come Persona_2 Per_3
), nato in data [...] nel Comune italiano di ASIGLIANO VERCELLESE
[...]
(VC), figlio di e , il quale emigrava in Brasile e Persona_4 Persona_5
pagina 1 di 5 in data 31.12.1982 contraeva matrimonio con la cittadina italiana e dall'unione CP_2 nasceva in data 13.9.1906 il signor;
Persona_6
-In data 20.09.1928 il SI contraeva matrimonio con la Persona_6
SIa la quale passava così a chiamarsi in virtù delle nozze Persona_7 [...]
e dall'unione coniugale tra i suddetti SIi Persona_8 Persona_6
e nasceva in data 16.01.1937 il Sig.
[...] Persona_8 Pt_1
, nipote di;
[...] Persona_2
- In data 03.06.1982 a Sao Paulo (SP - Brasile) il SI è Persona_6 deceduto;
- In data 06.01.1984 il Sig. contraeva matrimonio con la SIa Parte_1
e dall'unione in data 03.03.1974 a Sao Paulo (SP - Controparte_3
Brasile) nasceva il SI , odierno ricorrente, il quale si Parte_1 sposava in data 10.11.2007 con Sig.ra la quale passava così Persona_9
a chiamarsi in virtù delle nozze e dall'unione Persona_10 nasceva in data 06.03.2019 a Sao Paulo SP - Brasile il SI Persona_1
, altro ricorrente.
[...]
Il non si è costituito. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente Controparte_4 citato e non comparso. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso. All'esito dell'udienza del 15.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti.
2. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i predetti fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'antenato per linea paterna (altresì noto come ) nato in [...] Persona_2 Persona_3
28.09.1866 nel Comune italiano di ASIGLIANO VERCELLESE (VC), cittadino italiano (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso il nonno del ricorrente ovvero Parte_1 [...]
(figlio di e e poi tramite il Persona_6 Persona_2 CP_2 padre del ricorrente a sua volta nonno del ricorrente Parte_1 [...]
. Persona_1
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione pagina 2 di 5 unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dai docc. 14, 15, 16 depositato relativo al sito del a Parte_2
San Paolo in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, si evince che il a San Paolo aveva ancora in Parte_2 corso la evasione di richieste formulate nel 2011 e ciò evidenzia la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'antenato per linea paterna era cittadino Persona_2 italiano, in quanto nato in [...]anno 1866 coniugatosi in e trasferitosi in Brasile, e dalla Pt_2 circostanza che il figlio di tale antenato era , rispettivamente, nonno Persona_6
e bisnonno dei ricorrenti e che la discendenza è proseguita tramite il padre del ricorrente il padre del ricorrente a sua volta nonno del ricorrente Parte_1 [...]
. Persona_1
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti Persona_2 abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che il trisavolo dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di pagina 3 di 5 naturalizzazione (CNN). Lo stesso, inoltre, non risulta essere stato mai presente all'interno delle liste elettorali brasiliane, come si evince dalla copia del certificato negativo elettorale in atti. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio . Persona_6
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino Persona_2 italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 1866), i Pt_2 suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Il figlio nasceva infatti il 13.9.1906 in Brasile. Persona_6
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36
“chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Il figlio di figli di , , poteva, Persona_2 Persona_6 quindi, trasmettere la cittadinanza italiana al proprio figlio. Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
pagina 4 di 5 Così deciso in Torino il 20.5.2025
Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 10054/23 promossa da:
, nato il [...] a Sao Paulo (Brasile), in [...] ed Parte_1 anche in qualità di esercente la potestà genitoriale su Persona_1
, nato il [...] a [...]
[...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Carlotta Bernardi e dall'advogada Renata Fontana Almeida
Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 28.11.2024
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 9.2.2023, i ricorrenti sopra indicati hanno evocato in giudizio il chiedendo il Controparte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della propria domanda le ricorrenti hanno esposto:
-di essere discendenti di (altresì noto come Persona_2 Per_3
), nato in data [...] nel Comune italiano di ASIGLIANO VERCELLESE
[...]
(VC), figlio di e , il quale emigrava in Brasile e Persona_4 Persona_5
pagina 1 di 5 in data 31.12.1982 contraeva matrimonio con la cittadina italiana e dall'unione CP_2 nasceva in data 13.9.1906 il signor;
Persona_6
-In data 20.09.1928 il SI contraeva matrimonio con la Persona_6
SIa la quale passava così a chiamarsi in virtù delle nozze Persona_7 [...]
e dall'unione coniugale tra i suddetti SIi Persona_8 Persona_6
e nasceva in data 16.01.1937 il Sig.
[...] Persona_8 Pt_1
, nipote di;
[...] Persona_2
- In data 03.06.1982 a Sao Paulo (SP - Brasile) il SI è Persona_6 deceduto;
- In data 06.01.1984 il Sig. contraeva matrimonio con la SIa Parte_1
e dall'unione in data 03.03.1974 a Sao Paulo (SP - Controparte_3
Brasile) nasceva il SI , odierno ricorrente, il quale si Parte_1 sposava in data 10.11.2007 con Sig.ra la quale passava così Persona_9
a chiamarsi in virtù delle nozze e dall'unione Persona_10 nasceva in data 06.03.2019 a Sao Paulo SP - Brasile il SI Persona_1
, altro ricorrente.
[...]
Il non si è costituito. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente Controparte_4 citato e non comparso. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso. All'esito dell'udienza del 15.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti.
2. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i predetti fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'antenato per linea paterna (altresì noto come ) nato in [...] Persona_2 Persona_3
28.09.1866 nel Comune italiano di ASIGLIANO VERCELLESE (VC), cittadino italiano (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso il nonno del ricorrente ovvero Parte_1 [...]
(figlio di e e poi tramite il Persona_6 Persona_2 CP_2 padre del ricorrente a sua volta nonno del ricorrente Parte_1 [...]
. Persona_1
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione pagina 2 di 5 unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dai docc. 14, 15, 16 depositato relativo al sito del a Parte_2
San Paolo in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, si evince che il a San Paolo aveva ancora in Parte_2 corso la evasione di richieste formulate nel 2011 e ciò evidenzia la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'antenato per linea paterna era cittadino Persona_2 italiano, in quanto nato in [...]anno 1866 coniugatosi in e trasferitosi in Brasile, e dalla Pt_2 circostanza che il figlio di tale antenato era , rispettivamente, nonno Persona_6
e bisnonno dei ricorrenti e che la discendenza è proseguita tramite il padre del ricorrente il padre del ricorrente a sua volta nonno del ricorrente Parte_1 [...]
. Persona_1
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti Persona_2 abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che il trisavolo dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di pagina 3 di 5 naturalizzazione (CNN). Lo stesso, inoltre, non risulta essere stato mai presente all'interno delle liste elettorali brasiliane, come si evince dalla copia del certificato negativo elettorale in atti. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio . Persona_6
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino Persona_2 italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 1866), i Pt_2 suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Il figlio nasceva infatti il 13.9.1906 in Brasile. Persona_6
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36
“chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Il figlio di figli di , , poteva, Persona_2 Persona_6 quindi, trasmettere la cittadinanza italiana al proprio figlio. Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
pagina 4 di 5 Così deciso in Torino il 20.5.2025
Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
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