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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/09/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2318/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 2318 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Sido Bonfatti (c.f. ) e C.F._1
Alessia Grassigli (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio C.F._2
in Strada Canaletto Centro n. 390 a Modena, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in CP_1 P.IVA_2
carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Roberto Morelli (c.f. e Luca C.F._3
Parrillo (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via C.F._4
Morandi n. 34 a Modena, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 821/2021 del 13.5.2021, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza dell'1.10.2024:
Appellante : Parte_1
“rigettare tutte le domande avanzate dalla parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio per le ragioni esposti nel presente atto, anche per prescrizione ex art. 2946 c.c. dei crediti dell'attrice relativi ad operazioni aventi natura
pagina 1 di 17 “solutoria” compiute a far data dal decennio anteriore al 6.05.06, data di ricevimento dell'atto di citazione, revocando in ogni caso l'ordinanza ex art. 210 cpc comunicata in data
10.06.20 e considerando priva di effetti la documentazione versata in sua ottemperanza.
- In ogni caso: dire tenuta e condannare a restituire alla le somme da CP_1 Pt_1 questa pagate con riserva ed in esecuzione della sentenza di primo grado pari all'importo di
€ 36.419,54 oltre interessi al tasso legale al saldo, ovvero la diversa minore somma che risulterà all'esito dell'accoglimento anche solo parziale del presente appello e di riforma della sentenza gravata.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge, relativi al presente giudizio”
Appellata : CP_1
“respingere l'appello formulato da siccome infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, confermando conseguentemente l'impugna sentenza del Tribunale di Modena n.
821/2021, pubblicata in data 13.5.2021, in ogni sua parte;
con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società (da qui o correntista) con atto di citazione del CP_1 CP_1
3.5.2016, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Modena la
[...]
(da qui o banca) esponendo: Controparte_2 Pt_1
- di essere titolare di due rapporti di conto corrente (nn. 725164 e 738059) accesi nel
1997 presso l'agenzia di Reggio Emilia n. 3 della Controparte_2
per l'ordinario esercizio delle proprie attività commerciali;
[...]
- a seguito di perizia redatta dal Dott. veniva rilevato che i tassi Persona_1
effettivi globali (TEG) applicati da parte di per vari trimestri erano superiori al Pt_1
Tasso Soglia Usura (TSU) (c.d. usura oggettiva), mentre per altri trimestri erano superiori al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) (c.d. usura soggettiva di cui all'art. 2 della L.
108/1996);
- i contratti erano nulli per assenza di valida sottoscrizione delle condizioni economiche, vi era stata l'illegittima applicazione di condizioni peggiorative in violazione dell'art. 118
TUB e di Commissioni di MA OP (CMS), erano nulle sia le clausole contrattuali afferenti prezzi e condizioni più sfavorevoli al Cliente, sia le clausole relative all'applicazione delle valute;
- sul conto corrente n. 725164 era stato applicato l'anatocismo per € 16.145,50 e spese e
CMS non dovute per € 72.755,06;
- sul conto corrente n. 738059 erano stati applicati interessi usurari (oggettivi e soggettivi) per € 9.568,77 e spese CMS non dovute per € 22.631,83.
L'attrice concludeva chiedendo l'accertamento e ricalcolo del saldo di conto corrente, previa pagina 2 di 17 declaratoria di nullità delle clausole contrattuali con conseguente condanna di al Pt_1 pagamento di € 95.386,89 a titolo di interessi debitori, CMS/CMDF e spese non dovute (o in subordine € 59.214,03, quali differenze da ricalcolo a titolo di usura oggettiva, usura soggettiva ed anatocismo alla stessa dovute in restituzione) oltre ad € 50.000.00 a titolo di risarcimento del danno.
2. La si costituiva in giudizio, Controparte_3
esponendo:
- tutti i versamenti solutori antecedenti al 6.5.2006, ossia per quelli eseguiti nel decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione, erano prescritti;
- la aveva tenuto un comportamento conforme alle Istruzioni della Banca d'Italia Pt_1
per la rilevazione del TEGM;
- la non aveva mai superato il TSU e le modalità di rilevazione adottate nella Pt_1
consulenza di parte, ossia con inserimento delle CMS, indennità e spese nel calcolo del
TEG erano errate;
- per i rapporti sorti prima del 2010, le CMS andavano escluse dal computo del TSU ex art. 2 bis della L. n. 27/2009;
- era legittimo l'anatocismo bancario successivo all'anno 2000 nei rapporti che si erano conformati alla delibera del CICR del 9.9.2000 e nei conti correnti che avevano introdotto la clausola della capitalizzazione trimestrale anche degli interessi attivi, e così anche per il periodo antecedente;
- la Banca e la società avevano sempre esplicitamente pattuito la misura degli interessi ultralegali, commissioni, spese e giorni valuta per il tramite dei contratti;
- a seguito dell'esercizio dello ius variandi e delle relative comunicazioni, l'attrice non aveva prodotto alcun contratto dal quale evincersi l'applicazione di condizioni illegittime;
- gli estratti conto erano incompleti, la domanda risarcitoria era priva di prova ed i pagamenti relativi agli interessi ultralegali erano irripetibili trattandosi di adempimento ad obbligazioni naturali.
La banca concludeva per il rigetto della domanda attrice.
3. Espletata la CT econometrica, all'esito della trattazione il Tribunale di Modena con sentenza n. 821/201, accoglieva parzialmente la domanda attrice, condannando la banca alla restituzione in favore dell'attrice della somma di € 28.012,59 a seguito di ricalcolo del solo conto corrente n. 725164.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_1
5. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_4
pagina 3 di 17 6. All'udienza del 1.10.2024, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è
stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo di gravame, la banca appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c. in quanto il Tribunale, recependo gli esiti della
CT, si è limitato ad affermare l'invalidità delle CMS e dell'anatocismo senza fornire una motivazione specifica. L'importo di € 28.02,59 cui è stata condannata la banca, non comprenderebbe le CMS ed il Giudice di prime cure non avrebbe dato conto delle ragioni del divieto di anatocismo;
in particolare, poiché la somma suddetta è frutto del ricalcolo applicando la capitalizzazione trimestrale dal 1.7.2000, l'illegittimità dell'anatocismo sarebbe limitata al periodo precedente, mentre se riferita anche al periodo post 2000, la statuizione sarebbe errata attesa la legittimità della capitalizzazione (avendo la banca applicato la variazione contrattuale della medesima periodicità e reciprocità degli interessi attivi e passivi dal 30.6.2000, adeguandosi alla CICR 9.2.2000). Infine, sebbene il Tribunale abbia limitato la condanna tenendo conto del periodo di prescrizione decennale antecedente la citazione,
l'importo indicato dal CT è frutto del ricalcolo dal 1997 al 2014 e quindi non terrebbe conto della prescrizione maturata prima del 6.5.2006 (data di notifica della citazione). Pertanto, la sentenza sarebbe affetta da nullità per motivazione insufficiente rispetto agli elementi oggetto della condanna.
8. Il motivo è infondato.
9. Va premesso che il vizio di motivazione ricorre nei casi in cui la sentenza non permette di comprendere le ragioni poste a suo fondamento, impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice. Se il giudice motiva la sentenza “per relationem” facendo proprie le conclusioni del CT, incorre nel vizio di motivazione solo nel caso in cui, a fronte di specifiche e puntuali circostanze critiche mosse dal perito di parte alle risultanze della CT, non prende in esame tali contrarie argomentazioni: “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (Cass. n. 21504/2018). Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che “la possibilità per il giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, deve considerarsi riferita al caso che le
pagina 4 di 17 critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico” (Cass. n.
10688/2008). Pertanto, non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive (v. Cass. n. 282/2009; n. 21504/2018).
10. Nella fattispecie il tribunale ha correttamente fatto riferimento al conteggio effettuato dal
CT in risposta al quesito n. 4 (“Effettui anche un calcolo alternativo espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi senza procedere al alcuna capitalizzazione, anche in epoca successiva all'1.07.2000, fino alla data in cui intervenga un nuovo regolamento contrattuale sottoscritto dal cliente con previsione dell'identica periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi”). Il CT ha esaminato le osservazioni poste dai CTP ed ha indicato la somma a favore della correntista (€ 28.021,59) precisando che si tratta di “Riconteggio con saldo al 01.07.2000 pari alla quota capitale (utilizzando i tassi banca e capitalizzazione trimestrale).” In sede di integrazione alla perizia a seguito dell'acquisizione dell'ulteriore documentazione e delle sollecitazioni dei CTP, il CT ha confermato i conteggi. Dunque, il CT non ha considerato nelle somme dovute alla correntista quelle derivanti dall'applicazione delle CMS (per valida pattuizione) e pertanto l'inciso in sentenza “cms non dovute” può ritenersi come un refuso non rilevante.
11. Analogamente dicasi per quanto concerne l'affermazione “vietato anatocismo”. Tale affermazione va intesa con riferimento al periodo antecedente al 1.7.2000, e non anche per il periodo successivo;
il conteggio riguarda la risposta al quarto quesito (“Successivamente alla data dell'1.07.2000 conteggi la capitalizzazione degli interessi passivi (al tasso di cui al sub
5) con la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi…”).
12. In sintesi, dal richiamo per relationem all'elaborato peritale consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale nella formazione del proprio convincimento, dovendosi escludere la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione.
13. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata in quanto la correntista non avrebbe assolto all'onere di provare la fonte del diritto di credito, avendo prodotto in giudizio solo gli estratti conto scalari del c/c n. 725164 e per un limitato periodo (31.3.1997-31.3.2014). Secondo l'appellante, richiamando i precedenti delle Corti di merito ed anche di questa stessa Sezione, detti estratti conto non certificherebbero l'addebito e pertanto la mancata produzione degli estratti conto integrali non consentirebbe la ricostruzione dell'andamento completo del rapporto e delle poste ritenute indebite. Pertanto, il pagina 5 di 17 Tribunale non avrebbe dovuto neppure disporre la CT in difetto di prova del fatto costitutivo della domanda e successivamente avrebbe acriticamente recepito le risultanze peritali, sebbene il consulente avesse sin da subito evidenziato tale carenza, tanto da ritenere di procedere con una valutazione “trimestre per trimestre”. Ne conseguirebbe altresì la illegittimità dell'ordinanza del 10.6.2020 ex art. 210 c.p.c. con la quale il Tribunale ha disposto l'ordine di esibizione alla banca di tutti gli estratti conto, al fine di integrare la CT.
14. Il motivo è infondato.
15. Nel caso di documentazione incompleta, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto corrente possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni (cfr.
Cass. n. 16662/2025). Nel giudizio introdotto per chiedere la restituzione di somme indebitamente versate alla banca in virtù della nullità delle clausole di un contratto di conto corrente bancario, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di CMS o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto,
l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n.
22290/2023; n. 10293/2023).
16. In tale contesto, la Corte di Cassazione ha stabilito che, se le movimentazioni del conto non sono completamente documentate, il giudice di merito può ricostruire i saldi attraverso l'uso dei riassunti “scalari”, soprattutto con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio: “in tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico
d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato” (Cass. n. 10293/2023
- Rv. 667605 – 01) (cfr. Cass. n. 29190/2020). Come recentemente ribadito dalla Suprema
Corte, “gli estratti conto, infatti, “non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto” poiché “essi - come rimarcato dalla … menzionata Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n.
10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) – consentono di avere un appropriato riscontro
pagina 6 di 17 dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto".
17. In particolare, secondo la Cassazione, “a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti … a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito)”; ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.” (così in motivazione Cass. n.
16662/2025; cfr. Cass. n. 17584/2024).
18. L'attendibilità della ricostruzione del rapporto, difatti, secondo la Suprema Corte, non può essere esclusa sulla base di criteri rigidi e massimalistici, poiché "… nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista (e quindi a credito della banca), la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata. Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio: quasi che ai fini della definizione del rapporto di dare e avere non presenti mai alcun valore l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal correntista nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza che sia concretamente affidabile" (Cass. n. 11543/2019).
19. In sintesi, le risultanze della CT devono essere in grado di permettere la ricostruzione dei movimenti non solo sotto un astratto profilo meramente contabile, ma anche di verificare il complessivo andamento del rapporto di conto corrente, individuandone i movimenti più rilevanti, al fine di pervenire ad un risultato finale che non si risolva in una mera ipotesi pagina 7 di 17 astratta, bensì in un importo effettivamente il più possibile attendibile ed aderente al reale andamento del conto corrente. Ciò significa, che può reputarsi attendibile l'esito di una CT nonostante la mancanza di estratti conto per alcuni limitati mesi (v. Cass. n. 2660/2019) qualora il risultato delle operazioni contabili di riconteggio e rideterminazione del saldo attraverso le c.d. "operazioni di raccordo", raggiunga un grado di approssimazione sufficientemente prossimo alla certezza;
il che è reso possibile nel caso in cui il materiale contabile mancante permetta comunque al CT la ricostruzione del reale andamento del rapporto negoziale.
20. In sintesi il giudice del merito deve in ogni caso valutare la possibilità che la prova dell'indebito sia desumibile aliunde, in maniera diversa dagli estratti conto, cioè "ben può integrare la prova offerta dal correntista;
nel caso, pure con mezzi di cognizione disposti
d'ufficio, come la CT, alla quale il giudice può ricorrere quando la prova dei movimenti del conto, che sia prodotta dal correntista, non risulti completa, ma comunque tale da consentire al CT di operare il calcolo delle competenze trimestrali (cfr., in specie, Cass., n.
31187/2018; Cass., n. 29190/2020" (Cass. n. 5887/2021).
21. Tra gli ulteriori strumenti di prova utilizzabili per ricostruire correttamene la movimentazione del conto vi è proprio lo “scalare trimestrale”; l'andamento del saldo giornaliero del conto corrente è in quella sede visibile e consente la ricostruzione contabile del suddetto periodo attraverso la situazione fotografata dai riassunti scalari trimestrali (v. Cass.
n. 16837/2022). La Cassazione - superando la linea seguita anche da questa stessa Corte in precedenti decisioni - ha quindi riconosciuto l'ammissibilità della CT, basata sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze, possibili anche dai soli estratti a scalare, in quanto criteri matematici aventi, come base di partenza, l'analisi di dati effettivi risultati dai documenti depositati. Con la conseguenza che se il CT è stato in grado di ricostruire l'andamento del rapporto sulla base di tale documentazione, gli esiti peritali possono essere presi a fondamento della decisione del giudice.
22. Nella fattispecie, il CT ha utilizzato per l'espletamento dell'incarico gli estratti conto a scalare prodotti dall'attrice. In ragione di ciò, la difesa della banca ha contestato l'ammissibilità della CT e l'attendibilità dei suoi risultati. Tuttavia, la mancanza degli estratti conto analitici e di alcuni estratti conto scalari intermedi non ha reso impossibile al
CT di rideterminare il saldo, espungendo le poste addebitate illegittimamente, adottando il metodo sintetico e quindi un criterio matematico. Infatti gli estratti conto scalari sono documenti riepilogativi delle competenze trimestrali nei quali è riportato l'importo delle spese pagina 8 di 17 e CMS addebitate trimestralmente, degli interessi, dei numeri e dei tassi applicati. Il metodo sintetico, se pure non esatto, è in grado di dare risultati attendibili con approssimazione minima, poiché si basa su adeguati criteri matematici ed è comunemente utilizzato nella prassi professionale, tanto che il CT ha potuto rispondere al quesito. A ciò va aggiunto che, in ogni caso, a seguito dell'integrazione documentale ex art. 210 c.p.c. (v. oltre), la banca ha depositato gli estratti conto di movimentazione relativi al periodo 03.05.2006 – 31.03.2014.
23. In conclusione, la mancata acquisizione integrale degli estratti conto analitici relativi all'intero periodo oggetto di indagine, non ha comportato l'impossibilità di individuare tutti i movimenti intervenuti e, quindi, di ricostruire compiutamente il rapporto;
pertanto, il risultato non è tale di per sé da inficiare l'attendibilità dell'intero conteggio operato dal consulente. Il
CT è stato in grado di ricostruire l'andamento del rapporto bancario sulla base della documentazione agli atti, proprio attraverso l'andamento trimestrale del rapporto ricostruibile dagli estratti conto scalari e dagli estratti conto di movimentazione, ritenendo che la metodologia scelta fosse in grado di garantire un “adeguato grado di precisione e analiticità delle risultanze” (v. pag. 4), come confermato dallo stesso CT in risposta alle osservazioni dei CTP (v. pag. 11): “i quesiti formulati possano trovare risposta sia effettuando i calcoli
"giorno per giorno" laddove possibile, sia secondo la metodologia di calcolo "trimestrale"; peraltro, l'attendibilità della metodologia della ricostruzione “trimestrale” è stata in realtà confermata dallo stesso CTP della banca dott. , come rilevato dal CT: “in ogni Per_2
caso le risultanze esposte permettono una rappresentazione, come scritto dallo stesso CTP,
"con margine di errore minimo”.”
24. Quanto all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. – che l'appellante ritiene erroneamente disposto in quanto gli estratti conto sarebbero stati nella disponibilità dell'attrice – la censura
è parimenti infondata. Va ricordato in primis che l'emanazione di un ordine di esibizione è discrezionale per il giudice e quindi il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione (tanto che il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione). In secondo luogo, con specifico riferimento al rapporto fra l'art. 210 c.p.c. e l'art. 119 TUB, il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente può essere esercitato, ai sensi dell'art. 119 co. 4, TUB (D.lgs. n. 385/1993), anche in corso di causa ed attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo (Cass. n. 11554/2017 – Rv.
649152 – 01).
25. Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, in quanto autonomo diritto pagina 9 di 17 sostanziale, “ben può trovare autonoma tutele in sede giurisdizionale, e cioè essere oggetto di una specifica domanda volta a conseguire la condanna all'adempimento dell'obbligo legale, al di là della finalità posta alla base della domanda medesima, e quindi al di là dei casi in cui, essendo la richiesta funzionale all'esercizio in giudizio di una ulteriore pretesa, si possa altresì venire a presentare il distinto profilo dell'impiego ulteriore dello strumento processuale di cui all'art. 210 c.p.c. (in ordine al quale la posizione di questa Corte è stata recentemente chiarita da Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 24641 del 13/09/2021 e da Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 23861 del 01/08/2022).” (così in motivazione Cass. n. 8173/2025). Pertanto, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, “può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta, non necessariamente stragiudiziale, e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna”
(così in motivazione Cass. n. 18574/2023).
26. Nella fattispecie, risulta (v. doc. n. 4 fasc. appellata) che in data 26.4.2016 la correntista aveva richiesto la predetta documentazione alla e dunque è stato soddisfatto il requisito Pt_1
minimo richiesto per ottenere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; non risulta però agli atti da parte della banca alcun riscontro a detta richiesta, se non il fatto di una richiesta di €
1.608,00 da parte di per la consegna dei documenti. Sotto tale profilo l'art. 119 TUB si Pt_1
limita a prevedere, al proprio ultimo comma, che "al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione". La Cassazione ha recentemente stabilito che “il dettato normativo – che, sia detto incidenter, evidenzia che il legislatore del D.Lgs. n.
383/1993 aveva ben presente il profilo della "produzione" della copia senza tuttavia configurare il diritto del cliente nei termini di un facere – non viene in alcun modo a subordinare il diritto del cliente alla consegna della documentazione alla rifusione di quelli che sono meri oneri di produzione e, men che meno, pone tali oneri in rapporto di sinallagmaticità con la consegna stessa della documentazione, dovendosi quindi concludere nel senso che l'esercizio del diritto alla consegna della copia opera indipendentemente dalla rifusione degli oneri di produzione che, peraltro, l'istituto di credito, in pendenza di rapporto di conto corrente, ben può addebitare direttamente sul conto medesimo” (in mot. Cass. n.
8173/2025 cit.).
27. È pertanto evidente che il subordinare la consegna dei documenti al pagamento di una somma (nella fattispecie peraltro elevata considerati i presumibili costi di copia), verrebbe a determinare indirettamente un'inammissibile limitazione nell'esercizio di un diritto che risulta pagina 10 di 17 riconducibile agli obblighi di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c., a propria volta declinati con riferimento agli obblighi di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e quindi ad un sistema di tutela del contraente che è svincolato da una mera impostazione di sinallagmaticità. Pertanto, “si deve, in conclusione, ritenere che la facoltà dell'Istituto di credito di addebitare al cliente i costi di produzione della copia della documentazione ex art. 119 TUB non costituisca elemento condizionante l'esercizio pieno del diritto previsto dalla norma medesima e non valga, quindi, a rendere il diritto medesimo come inesigibile ai fini del suo esercizio in sede giurisdizionale” (Cass. n. 8173/2025 cit.) (1).
28. Con il terzo motivo di appello, l'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe dovuto condannare la banca a restituire gli importi a favore della correntista in quanto quest'ultima non ha provato di avere estinto il conto corrente e quindi il Tribunale avrebbe potuto emettere solo una sentenza di accertamento del saldo alla data del 31.3.2014 (data dell'ultimo scalare prodotto). In ogni caso, la sentenza dovrebbe essere riformata in quanto non avrebbe considerato il saldo negativo del conto al 31.3.2014 (- € 36.387,02) che andava compensato con le somme ricalcolate e riconosciute dal CT a favore della (+ € 28.021,59), con CP_1
conseguente accertamento del saldo nella minor somma di € 8.365,43 a favore dell'appellata.
29. Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso specificati.
30. In primo luogo, la Corte ritiene di dover aderire alla posizione della giurisprudenza maggioritaria secondo cui in tema di contratti bancari, l'azione di ripetizione di indebito non è proponibile dal correntista fin quando non sia avvenuta la chiusura del conto in relazione al quale ha agito in giudizio, non potendosi configurare, sino ad allora, pagamenti aventi natura solutoria di cui chiedere la restituzione. Difatti, se senza pagamento è inconcepibile la restituzione di somme, deve affermarsi che ricorre un pagamento, che può dar vita ad una pretesa restitutoria, esclusivamente quando vi sia l'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. Infatti,
l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile;
tuttavia, in nessun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria oggetto di possibile ripetizione. Tale indirizzo interpretativo si fonda sulla duplice considerazione che, essendo il rapporto ancora aperto, a difettare è l'interesse stesso del correntista a conseguire la ripetizione di somme indebitamente pagate, a nulla valendo neppure la eventuale chiusura in corso di causa, nel caso di conto ancora aperto al momento introduttivo della domanda.
(1) Nella fattispecie sottoposta all'esame della Cassazione, la banca aveva richiesto il pagamento di € 82,56.
pagina 11 di 17 31. In sintesi, l'annotazione in conto di una posta illegittimamente addebitata dalla banca al correntista prima della chiusura del conto, pur comportando un incremento del debito dello stesso o una diminuzione del credito di cui egli dispone, non si risolve in un pagamento ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c., nel senso che ad essa non corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca. Ne consegue che, a conto ancora aperto, non è proponibile
(anche) una domanda di condanna al pagamento in via di ripetizione di indebito.
32. Ribadito il principio generale, occorre considerare che, se da un lato la domanda di ripetizione dell'indebito non è ammissibile in pendenza del rapporto di conto corrente, tuttavia non è escluso che fino alla chiusura del conto il correntista possa comunque esperire un'azione di “accertamento negativo” con declaratoria della nullità delle clausole contrattuali, diretta cioè ad ottenere l'accertamento delle somme addebitate dalla banca ed il conseguente storno dell'annotazione indebita, con conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere. Difatti,
è ben vero che le azioni di ripetizione nei rapporti bancari di conto corrente sono proponibili solo dopo la chiusura del conto, ma questo non esclude che nel corso del rapporto il correntista possa sempre agire per "ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso" (così, in motivazione, Cass. SS.UU. n. 24418/2010).
33. Come recentemente stabilito dalla Cassazione “questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di chiarire come sussista l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr., da ult., Cass. 21646/2018)” (così in motivazione Cass. n. 4214/2024). Pertanto, il fatto che il conto corrente sia ancora aperto se è
d'ostacolo all'adozione di una statuizione di natura condannatoria, non lo è anche all'accertamento della nullità/illegittimità delle clausole e degli addebiti e al conseguente ricalcolo delle esatte poste di dare/avere e del saldo di conto corrente.
34. Trasponendo detti principi alla fattispecie, la correntista effettivamente non ha allegato e neppure provato di aver estinto il conto corrente e pertanto non avrebbe potuto ottenere una sentenza di condanna della banca, ma solo di accertamento del saldo.
35. Difatti, esaminando gli atti, la in atto di citazione si è limitata ad affermare “a CP_1
pagina 12 di 17 partire dall'anno 1997 l'attrice ha intrattenuto presso l'agenzia di Reggio Emilia n. 3 della
(d'ora in poi per brevità , per Controparte_2 Pt_1
l'ordinario esercizio delle proprie attività commerciali, due rapporti di conto corrente, recanti rispettivamente i nn. 725164 e 738059”, depositando gli estratti conto scalari fino al
31.3.2014 (dai quali non si risulta la chiusura del conto) e una relazione peritale. Pertanto, non essendo provata la chiusura del conto, la domanda di condanna della banca non poteva essere accolta dal Tribunale, dovendo il giudice di primo grado limitarsi ad una pronuncia di accertamento del saldo.
36. In merito al quantum, la censura non è invece condivisibile. Il CT, rispondendo al quesito n. 4, nella tabella G2, dopo aver rettificato il saldo medio riaccreditando gli interessi pagati al 30.6.2000, ha provveduto ad accertare il saldo di conto al 1.1.2014 in - € 37.635,35 e quindi lo ha rettificato in + € 11.612,87 stornando gli interessi non dovuti, con una differenza a favore della correntista in € 28.021,59.
37. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ritiene che - nel caso in cui il giudicante ritenga sufficiente la produzione degli estratti conto scalari – il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di prescrizione per i pagamenti antecedenti il 6.5.2006 (data di notifica della citazione).
38. Il motivo è infondato.
39. Ritenuto che la domanda attrice debba essere limitata all'accertamento ed alla rettifica del saldo di conto corrente, va evidenziato che la Suprema Corte ha recentemente stabilito che
“premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione” (Cass. n. 9756/2024). La possibilità per la banca di eccepire la prescrizione si fonda sull'esigenza di stabilire se esistano prelievi irripetibili per effetto della maturata prescrizione e ciò proprio ai fini della corretta ricostruzione del saldo di conto; difatti, il conteggio finale da effettuarsi non può non tener conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione in quanto essi stessi sono idonei a incidere sulla pagina 13 di 17 quantificazione del saldo (v. Cass. n. 16113/2024).
40. In sostanza, sussiste un interesse della banca, speculare a quello del correntista, affinché venga accertato l'effettivo saldo, non solo depurato di addebiti illegittimi, ma anche di quanto non più ripetibile per decorso del termine decennale, a prescindere dalla contestuale proposizione o dalla ammissibilità della domanda di ripetizione e, quindi, dalla chiusura del conto corrente. Inoltre, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (v. Cass. SS.UU. n.
15895/2019). Va infine precisato che, poiché la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere “solutorio” dei versamenti (in quanto effettivo pagamento), la verifica della natura delle rimesse (solutorie o ripristinatorie) va effettuata sul saldo rettificato (cfr. Cass. n. 17287/2024, n. 9203/2025).
41. Ciò premesso, nella fattispecie il CT, nella propria relazione integrativa del 22.11.2020, ha precisato che la banca ha provveduto a depositare gli estratti conto di movimentazione relativi al periodo 3.5.2006 – 31.03.2014 e successivamente ha ribadito di avere esaminato i movimenti contabili nel predetto periodo (v. pag. 4), confermando i conteggi già redatti con la prima stesura dell'elaborato peritale, con ciò espungendo i conteggi coperti da prescrizione.
42. Con il quinto motivo di appello, la banca ritiene che la sentenza sia censurabile in quanto, avendo recepito il conteggio predisposto per il quesito n. 4, sarebbe errata poiché detto ricalcolo è stato effettuato solo sulla “somma capitale” e quindi depurato di qualsiasi interesse indebitamente conteggiato;
il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il quesito chiedeva di annullare solo gli interessi anatocistici ante 30.6.2000 (applicando quindi gli interessi semplici da applicarsi separatamente), in quanto gli interessi ultralegali erano stati regolarmente pattuiti. Pertanto, secondo l'appellante, per il periodo dal 1.7.2000 gli interessi maturati sarebbero stati suscettibili di legittima capitalizzazione, ma il Tribunale non avrebbe considerato l'ulteriore conteggio predisposto dal CT (sub All. G4) con ricalcolo degli interessi dal 1.7.2000 depurato dell'anatocismo fino a tale data, con un saldo a favore della correntista di € 6.489,86 (senza modificare il conteggio in precedenza svolto con la tabella G2 utilizzata poi dal Tribunale).
43. La censura è strettamente collegata al settimo motivo di gravame, con il quale l'appellante ritiene che, qualora il Tribunale avesse inteso ritenere illegittima la capitalizzazione post 1.7.2000, la banca avrebbe invero agito correttamente avendo pubblicato in G.U. l'avviso e comunicato alla correntista (doc. 9 e 10) l'applicazione della medesima pagina 14 di 17 periodicità degli interessi creditori e debitori in applicazione della CICR 9.2.2000 dal
31.3.2000, trattandosi di contratto antecedente alla sua entrata in vigore (per il quale non sarebbe necessaria l'approvazione scritta).
44. I motivi, strettamente collegati fra di loro, sono infondati.
45. Secondo l'appellante la capitalizzazione trimestrale degli interessi concordata con la correntista sarebbe legittima e quindi il Tribunale avrebbe (implicitamente ed erroneamente) ritenuto illegittima la sua applicazione, aderendo al conteggio effettuato dal CT in risposta al quesito n. 4.
46. Richiamato quanto già detto in merito al requisito motivazionale laddove il Tribunale aderisca alle risultanze peritali, il fondamento giuridico delle clausole di capitalizzazione inserite nei contratti di conto corrente, dopo l'entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000, va individuato nel secondo comma dell'art. 2 laddove viene espresso il principio della uguale periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. È noto difatti che l'art. 25 co. 2 del D.Lgs. n. 342/1999 ha consentito al CICR di stabilire autonomamente, in deroga al divieto ex art. 1283 c.c., la modalità di produzione degli interessi degli interessi maturati (2). La successiva Delibera CICR del 9.2.2000 ha perciò consentito agli istituti di credito di applicare la capitalizzazione con frequenza inferiore ai sei mesi, purché con pari periodicità tra gli interessi debitori e creditori previa comunicazione alla clientela per i rapporti già in corso.
47. Va altresì ricordato che in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, co. 3, del D. L.vo n. 342/1999 (sentenza n. 425/2000), le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR 09.02.2000 sono nulle, ma la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche antecedenti al 2000 e non ha investito il secondo comma dell'art. 25 citato, confermando quindi la copertura della normativa primaria alla Delibera assunta dal
CICR in deroga alla norma codicistica. In conclusione, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore di detta Delibera (G.U. n. 43 del 22.02.2000), la produzione di interessi sugli interessi già maturati è consentita purché la clausola pattizia preveda la periodicità uniforme, sia per gli interessi debitori sia per gli interessi creditori e sia specificatamente approvata per iscritto dal cliente (art. 6).
48. Nella fattispecie, il contratto di conto corrente del 18.1.1996 prevedeva la
(2) Art. 25 D.Lgs. n. 342/1999: ”Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
pagina 15 di 17 capitalizzazione annuale degli interessi creditori e trimestrale per quelli debitori;
risulta provato che la banca (doc. 9) successivamente ha comunicato alla correntista (circostanza non contestata) la variazione contrattuale, prevedendo dal 31.3.2000 l'applicazione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi ed il CT nel ricalcolare il saldo a favore della correntista per € 28.021,59 in risposta al quesito n. 4, ha precisato di aver utilizzato “i tassi banca e capitalizzazione trimestrale” (dando peraltro atto della suddetta comunicazione inviata dalla banca).
49. Con il sesto motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto illegittime le CMS, sebbene regolarmente concordate.
50. La censura è infondata per le ragioni già espresse con riferimento al primo motivo di appello, visto che il CT non ha considerato nelle somme dovute alla correntista quelle derivanti dall'applicazione delle CMS (per valida pattuizione).
51. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione impugnata per omessa motivazione in merito alla eccezione di decadenza del diritto di impugnare gli estratti conto.
Secondo l'appellante, la correntista non ha mai contestato nei termini gli estratti conto inviati dalla con conseguente approvazione delle operazioni annotate. Pt_1
52. Il motivo è infondato.
53. L'approvazione tacita, così come disciplinata dall'art. 1832 c.c., si riferisce unicamente alla veridicità dei fatti documentati dalle annotazioni, senza tuttavia precludere l'eventuale contestazione della validità delle clausole contrattuali che giustificano tali annotazioni. La tesi dell'appellante è difatti contraddetta dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale "nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art.
1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente" (Cass. n.
30000/2018; v. n. 10043/2023). La correntista nella fattispecie ha contestato in giudizio la validità delle clausole contrattuali e dei rapporti obbligatori connessi ai conti correnti da cui sono derivate le poste ritenute illegittime e pertanto l'approvazione degli estratti conto non pregiudica l'azione promossa.
54. L'appello in conclusione va parzialmente accolto nei limiti di cui in precedenza esposti.
pagina 16 di 17 55. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, le spese di lite di entrambi i gradi vanno compensate tra le parti in misura della metà, con condanna di
[...]
a rifondere a . la restante metà delle dette spese liquidate, Parte_1 CP_5 CP_6
per il giudizio di primo grado, come in sentenza e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022. Anche le spese di CT, come liquidate dal
Tribunale, vanno ripartite in eguale misura.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello, nei limiti di cui in motivazione, ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena n. 821/2021, accerta il saldo di conto corrente alla data del 31.3.2014 in € 28.021,59 in favore di e condanna CP_1 CP_6
quest'ultima a restituire a uanto da questa versato in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento fino al saldo;
- compensa per metà tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi e condanna
[...]
al rimborso della restante metà a favore che liquida, per Parte_1 CP_1
l'intero, per il primo grado in € 5.500,00 di cui € 300,00 per spese anticipate, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge e per il presente giudizio di appello in € 6.946,00, oltre spese forfettarie 15%;
- compensa per metà le spese di CT come liquidate dal Tribunale e condanna
[...]
l rimborso della restante metà a favore Parte_1 Controparte_1
Bologna, 2 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 2318 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Sido Bonfatti (c.f. ) e C.F._1
Alessia Grassigli (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio C.F._2
in Strada Canaletto Centro n. 390 a Modena, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in CP_1 P.IVA_2
carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Roberto Morelli (c.f. e Luca C.F._3
Parrillo (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via C.F._4
Morandi n. 34 a Modena, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 821/2021 del 13.5.2021, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza dell'1.10.2024:
Appellante : Parte_1
“rigettare tutte le domande avanzate dalla parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio per le ragioni esposti nel presente atto, anche per prescrizione ex art. 2946 c.c. dei crediti dell'attrice relativi ad operazioni aventi natura
pagina 1 di 17 “solutoria” compiute a far data dal decennio anteriore al 6.05.06, data di ricevimento dell'atto di citazione, revocando in ogni caso l'ordinanza ex art. 210 cpc comunicata in data
10.06.20 e considerando priva di effetti la documentazione versata in sua ottemperanza.
- In ogni caso: dire tenuta e condannare a restituire alla le somme da CP_1 Pt_1 questa pagate con riserva ed in esecuzione della sentenza di primo grado pari all'importo di
€ 36.419,54 oltre interessi al tasso legale al saldo, ovvero la diversa minore somma che risulterà all'esito dell'accoglimento anche solo parziale del presente appello e di riforma della sentenza gravata.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge, relativi al presente giudizio”
Appellata : CP_1
“respingere l'appello formulato da siccome infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, confermando conseguentemente l'impugna sentenza del Tribunale di Modena n.
821/2021, pubblicata in data 13.5.2021, in ogni sua parte;
con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società (da qui o correntista) con atto di citazione del CP_1 CP_1
3.5.2016, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Modena la
[...]
(da qui o banca) esponendo: Controparte_2 Pt_1
- di essere titolare di due rapporti di conto corrente (nn. 725164 e 738059) accesi nel
1997 presso l'agenzia di Reggio Emilia n. 3 della Controparte_2
per l'ordinario esercizio delle proprie attività commerciali;
[...]
- a seguito di perizia redatta dal Dott. veniva rilevato che i tassi Persona_1
effettivi globali (TEG) applicati da parte di per vari trimestri erano superiori al Pt_1
Tasso Soglia Usura (TSU) (c.d. usura oggettiva), mentre per altri trimestri erano superiori al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) (c.d. usura soggettiva di cui all'art. 2 della L.
108/1996);
- i contratti erano nulli per assenza di valida sottoscrizione delle condizioni economiche, vi era stata l'illegittima applicazione di condizioni peggiorative in violazione dell'art. 118
TUB e di Commissioni di MA OP (CMS), erano nulle sia le clausole contrattuali afferenti prezzi e condizioni più sfavorevoli al Cliente, sia le clausole relative all'applicazione delle valute;
- sul conto corrente n. 725164 era stato applicato l'anatocismo per € 16.145,50 e spese e
CMS non dovute per € 72.755,06;
- sul conto corrente n. 738059 erano stati applicati interessi usurari (oggettivi e soggettivi) per € 9.568,77 e spese CMS non dovute per € 22.631,83.
L'attrice concludeva chiedendo l'accertamento e ricalcolo del saldo di conto corrente, previa pagina 2 di 17 declaratoria di nullità delle clausole contrattuali con conseguente condanna di al Pt_1 pagamento di € 95.386,89 a titolo di interessi debitori, CMS/CMDF e spese non dovute (o in subordine € 59.214,03, quali differenze da ricalcolo a titolo di usura oggettiva, usura soggettiva ed anatocismo alla stessa dovute in restituzione) oltre ad € 50.000.00 a titolo di risarcimento del danno.
2. La si costituiva in giudizio, Controparte_3
esponendo:
- tutti i versamenti solutori antecedenti al 6.5.2006, ossia per quelli eseguiti nel decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione, erano prescritti;
- la aveva tenuto un comportamento conforme alle Istruzioni della Banca d'Italia Pt_1
per la rilevazione del TEGM;
- la non aveva mai superato il TSU e le modalità di rilevazione adottate nella Pt_1
consulenza di parte, ossia con inserimento delle CMS, indennità e spese nel calcolo del
TEG erano errate;
- per i rapporti sorti prima del 2010, le CMS andavano escluse dal computo del TSU ex art. 2 bis della L. n. 27/2009;
- era legittimo l'anatocismo bancario successivo all'anno 2000 nei rapporti che si erano conformati alla delibera del CICR del 9.9.2000 e nei conti correnti che avevano introdotto la clausola della capitalizzazione trimestrale anche degli interessi attivi, e così anche per il periodo antecedente;
- la Banca e la società avevano sempre esplicitamente pattuito la misura degli interessi ultralegali, commissioni, spese e giorni valuta per il tramite dei contratti;
- a seguito dell'esercizio dello ius variandi e delle relative comunicazioni, l'attrice non aveva prodotto alcun contratto dal quale evincersi l'applicazione di condizioni illegittime;
- gli estratti conto erano incompleti, la domanda risarcitoria era priva di prova ed i pagamenti relativi agli interessi ultralegali erano irripetibili trattandosi di adempimento ad obbligazioni naturali.
La banca concludeva per il rigetto della domanda attrice.
3. Espletata la CT econometrica, all'esito della trattazione il Tribunale di Modena con sentenza n. 821/201, accoglieva parzialmente la domanda attrice, condannando la banca alla restituzione in favore dell'attrice della somma di € 28.012,59 a seguito di ricalcolo del solo conto corrente n. 725164.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_1
5. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_4
pagina 3 di 17 6. All'udienza del 1.10.2024, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è
stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo di gravame, la banca appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c. in quanto il Tribunale, recependo gli esiti della
CT, si è limitato ad affermare l'invalidità delle CMS e dell'anatocismo senza fornire una motivazione specifica. L'importo di € 28.02,59 cui è stata condannata la banca, non comprenderebbe le CMS ed il Giudice di prime cure non avrebbe dato conto delle ragioni del divieto di anatocismo;
in particolare, poiché la somma suddetta è frutto del ricalcolo applicando la capitalizzazione trimestrale dal 1.7.2000, l'illegittimità dell'anatocismo sarebbe limitata al periodo precedente, mentre se riferita anche al periodo post 2000, la statuizione sarebbe errata attesa la legittimità della capitalizzazione (avendo la banca applicato la variazione contrattuale della medesima periodicità e reciprocità degli interessi attivi e passivi dal 30.6.2000, adeguandosi alla CICR 9.2.2000). Infine, sebbene il Tribunale abbia limitato la condanna tenendo conto del periodo di prescrizione decennale antecedente la citazione,
l'importo indicato dal CT è frutto del ricalcolo dal 1997 al 2014 e quindi non terrebbe conto della prescrizione maturata prima del 6.5.2006 (data di notifica della citazione). Pertanto, la sentenza sarebbe affetta da nullità per motivazione insufficiente rispetto agli elementi oggetto della condanna.
8. Il motivo è infondato.
9. Va premesso che il vizio di motivazione ricorre nei casi in cui la sentenza non permette di comprendere le ragioni poste a suo fondamento, impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice. Se il giudice motiva la sentenza “per relationem” facendo proprie le conclusioni del CT, incorre nel vizio di motivazione solo nel caso in cui, a fronte di specifiche e puntuali circostanze critiche mosse dal perito di parte alle risultanze della CT, non prende in esame tali contrarie argomentazioni: “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (Cass. n. 21504/2018). Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che “la possibilità per il giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, deve considerarsi riferita al caso che le
pagina 4 di 17 critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico” (Cass. n.
10688/2008). Pertanto, non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive (v. Cass. n. 282/2009; n. 21504/2018).
10. Nella fattispecie il tribunale ha correttamente fatto riferimento al conteggio effettuato dal
CT in risposta al quesito n. 4 (“Effettui anche un calcolo alternativo espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi senza procedere al alcuna capitalizzazione, anche in epoca successiva all'1.07.2000, fino alla data in cui intervenga un nuovo regolamento contrattuale sottoscritto dal cliente con previsione dell'identica periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi”). Il CT ha esaminato le osservazioni poste dai CTP ed ha indicato la somma a favore della correntista (€ 28.021,59) precisando che si tratta di “Riconteggio con saldo al 01.07.2000 pari alla quota capitale (utilizzando i tassi banca e capitalizzazione trimestrale).” In sede di integrazione alla perizia a seguito dell'acquisizione dell'ulteriore documentazione e delle sollecitazioni dei CTP, il CT ha confermato i conteggi. Dunque, il CT non ha considerato nelle somme dovute alla correntista quelle derivanti dall'applicazione delle CMS (per valida pattuizione) e pertanto l'inciso in sentenza “cms non dovute” può ritenersi come un refuso non rilevante.
11. Analogamente dicasi per quanto concerne l'affermazione “vietato anatocismo”. Tale affermazione va intesa con riferimento al periodo antecedente al 1.7.2000, e non anche per il periodo successivo;
il conteggio riguarda la risposta al quarto quesito (“Successivamente alla data dell'1.07.2000 conteggi la capitalizzazione degli interessi passivi (al tasso di cui al sub
5) con la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi…”).
12. In sintesi, dal richiamo per relationem all'elaborato peritale consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale nella formazione del proprio convincimento, dovendosi escludere la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione.
13. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata in quanto la correntista non avrebbe assolto all'onere di provare la fonte del diritto di credito, avendo prodotto in giudizio solo gli estratti conto scalari del c/c n. 725164 e per un limitato periodo (31.3.1997-31.3.2014). Secondo l'appellante, richiamando i precedenti delle Corti di merito ed anche di questa stessa Sezione, detti estratti conto non certificherebbero l'addebito e pertanto la mancata produzione degli estratti conto integrali non consentirebbe la ricostruzione dell'andamento completo del rapporto e delle poste ritenute indebite. Pertanto, il pagina 5 di 17 Tribunale non avrebbe dovuto neppure disporre la CT in difetto di prova del fatto costitutivo della domanda e successivamente avrebbe acriticamente recepito le risultanze peritali, sebbene il consulente avesse sin da subito evidenziato tale carenza, tanto da ritenere di procedere con una valutazione “trimestre per trimestre”. Ne conseguirebbe altresì la illegittimità dell'ordinanza del 10.6.2020 ex art. 210 c.p.c. con la quale il Tribunale ha disposto l'ordine di esibizione alla banca di tutti gli estratti conto, al fine di integrare la CT.
14. Il motivo è infondato.
15. Nel caso di documentazione incompleta, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto corrente possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni (cfr.
Cass. n. 16662/2025). Nel giudizio introdotto per chiedere la restituzione di somme indebitamente versate alla banca in virtù della nullità delle clausole di un contratto di conto corrente bancario, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di CMS o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto,
l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n.
22290/2023; n. 10293/2023).
16. In tale contesto, la Corte di Cassazione ha stabilito che, se le movimentazioni del conto non sono completamente documentate, il giudice di merito può ricostruire i saldi attraverso l'uso dei riassunti “scalari”, soprattutto con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio: “in tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico
d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato” (Cass. n. 10293/2023
- Rv. 667605 – 01) (cfr. Cass. n. 29190/2020). Come recentemente ribadito dalla Suprema
Corte, “gli estratti conto, infatti, “non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto” poiché “essi - come rimarcato dalla … menzionata Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n.
10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) – consentono di avere un appropriato riscontro
pagina 6 di 17 dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto".
17. In particolare, secondo la Cassazione, “a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti … a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito)”; ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.” (così in motivazione Cass. n.
16662/2025; cfr. Cass. n. 17584/2024).
18. L'attendibilità della ricostruzione del rapporto, difatti, secondo la Suprema Corte, non può essere esclusa sulla base di criteri rigidi e massimalistici, poiché "… nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista (e quindi a credito della banca), la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata. Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio: quasi che ai fini della definizione del rapporto di dare e avere non presenti mai alcun valore l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal correntista nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza che sia concretamente affidabile" (Cass. n. 11543/2019).
19. In sintesi, le risultanze della CT devono essere in grado di permettere la ricostruzione dei movimenti non solo sotto un astratto profilo meramente contabile, ma anche di verificare il complessivo andamento del rapporto di conto corrente, individuandone i movimenti più rilevanti, al fine di pervenire ad un risultato finale che non si risolva in una mera ipotesi pagina 7 di 17 astratta, bensì in un importo effettivamente il più possibile attendibile ed aderente al reale andamento del conto corrente. Ciò significa, che può reputarsi attendibile l'esito di una CT nonostante la mancanza di estratti conto per alcuni limitati mesi (v. Cass. n. 2660/2019) qualora il risultato delle operazioni contabili di riconteggio e rideterminazione del saldo attraverso le c.d. "operazioni di raccordo", raggiunga un grado di approssimazione sufficientemente prossimo alla certezza;
il che è reso possibile nel caso in cui il materiale contabile mancante permetta comunque al CT la ricostruzione del reale andamento del rapporto negoziale.
20. In sintesi il giudice del merito deve in ogni caso valutare la possibilità che la prova dell'indebito sia desumibile aliunde, in maniera diversa dagli estratti conto, cioè "ben può integrare la prova offerta dal correntista;
nel caso, pure con mezzi di cognizione disposti
d'ufficio, come la CT, alla quale il giudice può ricorrere quando la prova dei movimenti del conto, che sia prodotta dal correntista, non risulti completa, ma comunque tale da consentire al CT di operare il calcolo delle competenze trimestrali (cfr., in specie, Cass., n.
31187/2018; Cass., n. 29190/2020" (Cass. n. 5887/2021).
21. Tra gli ulteriori strumenti di prova utilizzabili per ricostruire correttamene la movimentazione del conto vi è proprio lo “scalare trimestrale”; l'andamento del saldo giornaliero del conto corrente è in quella sede visibile e consente la ricostruzione contabile del suddetto periodo attraverso la situazione fotografata dai riassunti scalari trimestrali (v. Cass.
n. 16837/2022). La Cassazione - superando la linea seguita anche da questa stessa Corte in precedenti decisioni - ha quindi riconosciuto l'ammissibilità della CT, basata sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze, possibili anche dai soli estratti a scalare, in quanto criteri matematici aventi, come base di partenza, l'analisi di dati effettivi risultati dai documenti depositati. Con la conseguenza che se il CT è stato in grado di ricostruire l'andamento del rapporto sulla base di tale documentazione, gli esiti peritali possono essere presi a fondamento della decisione del giudice.
22. Nella fattispecie, il CT ha utilizzato per l'espletamento dell'incarico gli estratti conto a scalare prodotti dall'attrice. In ragione di ciò, la difesa della banca ha contestato l'ammissibilità della CT e l'attendibilità dei suoi risultati. Tuttavia, la mancanza degli estratti conto analitici e di alcuni estratti conto scalari intermedi non ha reso impossibile al
CT di rideterminare il saldo, espungendo le poste addebitate illegittimamente, adottando il metodo sintetico e quindi un criterio matematico. Infatti gli estratti conto scalari sono documenti riepilogativi delle competenze trimestrali nei quali è riportato l'importo delle spese pagina 8 di 17 e CMS addebitate trimestralmente, degli interessi, dei numeri e dei tassi applicati. Il metodo sintetico, se pure non esatto, è in grado di dare risultati attendibili con approssimazione minima, poiché si basa su adeguati criteri matematici ed è comunemente utilizzato nella prassi professionale, tanto che il CT ha potuto rispondere al quesito. A ciò va aggiunto che, in ogni caso, a seguito dell'integrazione documentale ex art. 210 c.p.c. (v. oltre), la banca ha depositato gli estratti conto di movimentazione relativi al periodo 03.05.2006 – 31.03.2014.
23. In conclusione, la mancata acquisizione integrale degli estratti conto analitici relativi all'intero periodo oggetto di indagine, non ha comportato l'impossibilità di individuare tutti i movimenti intervenuti e, quindi, di ricostruire compiutamente il rapporto;
pertanto, il risultato non è tale di per sé da inficiare l'attendibilità dell'intero conteggio operato dal consulente. Il
CT è stato in grado di ricostruire l'andamento del rapporto bancario sulla base della documentazione agli atti, proprio attraverso l'andamento trimestrale del rapporto ricostruibile dagli estratti conto scalari e dagli estratti conto di movimentazione, ritenendo che la metodologia scelta fosse in grado di garantire un “adeguato grado di precisione e analiticità delle risultanze” (v. pag. 4), come confermato dallo stesso CT in risposta alle osservazioni dei CTP (v. pag. 11): “i quesiti formulati possano trovare risposta sia effettuando i calcoli
"giorno per giorno" laddove possibile, sia secondo la metodologia di calcolo "trimestrale"; peraltro, l'attendibilità della metodologia della ricostruzione “trimestrale” è stata in realtà confermata dallo stesso CTP della banca dott. , come rilevato dal CT: “in ogni Per_2
caso le risultanze esposte permettono una rappresentazione, come scritto dallo stesso CTP,
"con margine di errore minimo”.”
24. Quanto all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. – che l'appellante ritiene erroneamente disposto in quanto gli estratti conto sarebbero stati nella disponibilità dell'attrice – la censura
è parimenti infondata. Va ricordato in primis che l'emanazione di un ordine di esibizione è discrezionale per il giudice e quindi il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione (tanto che il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione). In secondo luogo, con specifico riferimento al rapporto fra l'art. 210 c.p.c. e l'art. 119 TUB, il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente può essere esercitato, ai sensi dell'art. 119 co. 4, TUB (D.lgs. n. 385/1993), anche in corso di causa ed attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo (Cass. n. 11554/2017 – Rv.
649152 – 01).
25. Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, in quanto autonomo diritto pagina 9 di 17 sostanziale, “ben può trovare autonoma tutele in sede giurisdizionale, e cioè essere oggetto di una specifica domanda volta a conseguire la condanna all'adempimento dell'obbligo legale, al di là della finalità posta alla base della domanda medesima, e quindi al di là dei casi in cui, essendo la richiesta funzionale all'esercizio in giudizio di una ulteriore pretesa, si possa altresì venire a presentare il distinto profilo dell'impiego ulteriore dello strumento processuale di cui all'art. 210 c.p.c. (in ordine al quale la posizione di questa Corte è stata recentemente chiarita da Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 24641 del 13/09/2021 e da Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 23861 del 01/08/2022).” (così in motivazione Cass. n. 8173/2025). Pertanto, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, “può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta, non necessariamente stragiudiziale, e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna”
(così in motivazione Cass. n. 18574/2023).
26. Nella fattispecie, risulta (v. doc. n. 4 fasc. appellata) che in data 26.4.2016 la correntista aveva richiesto la predetta documentazione alla e dunque è stato soddisfatto il requisito Pt_1
minimo richiesto per ottenere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; non risulta però agli atti da parte della banca alcun riscontro a detta richiesta, se non il fatto di una richiesta di €
1.608,00 da parte di per la consegna dei documenti. Sotto tale profilo l'art. 119 TUB si Pt_1
limita a prevedere, al proprio ultimo comma, che "al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione". La Cassazione ha recentemente stabilito che “il dettato normativo – che, sia detto incidenter, evidenzia che il legislatore del D.Lgs. n.
383/1993 aveva ben presente il profilo della "produzione" della copia senza tuttavia configurare il diritto del cliente nei termini di un facere – non viene in alcun modo a subordinare il diritto del cliente alla consegna della documentazione alla rifusione di quelli che sono meri oneri di produzione e, men che meno, pone tali oneri in rapporto di sinallagmaticità con la consegna stessa della documentazione, dovendosi quindi concludere nel senso che l'esercizio del diritto alla consegna della copia opera indipendentemente dalla rifusione degli oneri di produzione che, peraltro, l'istituto di credito, in pendenza di rapporto di conto corrente, ben può addebitare direttamente sul conto medesimo” (in mot. Cass. n.
8173/2025 cit.).
27. È pertanto evidente che il subordinare la consegna dei documenti al pagamento di una somma (nella fattispecie peraltro elevata considerati i presumibili costi di copia), verrebbe a determinare indirettamente un'inammissibile limitazione nell'esercizio di un diritto che risulta pagina 10 di 17 riconducibile agli obblighi di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c., a propria volta declinati con riferimento agli obblighi di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e quindi ad un sistema di tutela del contraente che è svincolato da una mera impostazione di sinallagmaticità. Pertanto, “si deve, in conclusione, ritenere che la facoltà dell'Istituto di credito di addebitare al cliente i costi di produzione della copia della documentazione ex art. 119 TUB non costituisca elemento condizionante l'esercizio pieno del diritto previsto dalla norma medesima e non valga, quindi, a rendere il diritto medesimo come inesigibile ai fini del suo esercizio in sede giurisdizionale” (Cass. n. 8173/2025 cit.) (1).
28. Con il terzo motivo di appello, l'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe dovuto condannare la banca a restituire gli importi a favore della correntista in quanto quest'ultima non ha provato di avere estinto il conto corrente e quindi il Tribunale avrebbe potuto emettere solo una sentenza di accertamento del saldo alla data del 31.3.2014 (data dell'ultimo scalare prodotto). In ogni caso, la sentenza dovrebbe essere riformata in quanto non avrebbe considerato il saldo negativo del conto al 31.3.2014 (- € 36.387,02) che andava compensato con le somme ricalcolate e riconosciute dal CT a favore della (+ € 28.021,59), con CP_1
conseguente accertamento del saldo nella minor somma di € 8.365,43 a favore dell'appellata.
29. Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso specificati.
30. In primo luogo, la Corte ritiene di dover aderire alla posizione della giurisprudenza maggioritaria secondo cui in tema di contratti bancari, l'azione di ripetizione di indebito non è proponibile dal correntista fin quando non sia avvenuta la chiusura del conto in relazione al quale ha agito in giudizio, non potendosi configurare, sino ad allora, pagamenti aventi natura solutoria di cui chiedere la restituzione. Difatti, se senza pagamento è inconcepibile la restituzione di somme, deve affermarsi che ricorre un pagamento, che può dar vita ad una pretesa restitutoria, esclusivamente quando vi sia l'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. Infatti,
l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile;
tuttavia, in nessun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria oggetto di possibile ripetizione. Tale indirizzo interpretativo si fonda sulla duplice considerazione che, essendo il rapporto ancora aperto, a difettare è l'interesse stesso del correntista a conseguire la ripetizione di somme indebitamente pagate, a nulla valendo neppure la eventuale chiusura in corso di causa, nel caso di conto ancora aperto al momento introduttivo della domanda.
(1) Nella fattispecie sottoposta all'esame della Cassazione, la banca aveva richiesto il pagamento di € 82,56.
pagina 11 di 17 31. In sintesi, l'annotazione in conto di una posta illegittimamente addebitata dalla banca al correntista prima della chiusura del conto, pur comportando un incremento del debito dello stesso o una diminuzione del credito di cui egli dispone, non si risolve in un pagamento ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c., nel senso che ad essa non corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca. Ne consegue che, a conto ancora aperto, non è proponibile
(anche) una domanda di condanna al pagamento in via di ripetizione di indebito.
32. Ribadito il principio generale, occorre considerare che, se da un lato la domanda di ripetizione dell'indebito non è ammissibile in pendenza del rapporto di conto corrente, tuttavia non è escluso che fino alla chiusura del conto il correntista possa comunque esperire un'azione di “accertamento negativo” con declaratoria della nullità delle clausole contrattuali, diretta cioè ad ottenere l'accertamento delle somme addebitate dalla banca ed il conseguente storno dell'annotazione indebita, con conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere. Difatti,
è ben vero che le azioni di ripetizione nei rapporti bancari di conto corrente sono proponibili solo dopo la chiusura del conto, ma questo non esclude che nel corso del rapporto il correntista possa sempre agire per "ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso" (così, in motivazione, Cass. SS.UU. n. 24418/2010).
33. Come recentemente stabilito dalla Cassazione “questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di chiarire come sussista l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr., da ult., Cass. 21646/2018)” (così in motivazione Cass. n. 4214/2024). Pertanto, il fatto che il conto corrente sia ancora aperto se è
d'ostacolo all'adozione di una statuizione di natura condannatoria, non lo è anche all'accertamento della nullità/illegittimità delle clausole e degli addebiti e al conseguente ricalcolo delle esatte poste di dare/avere e del saldo di conto corrente.
34. Trasponendo detti principi alla fattispecie, la correntista effettivamente non ha allegato e neppure provato di aver estinto il conto corrente e pertanto non avrebbe potuto ottenere una sentenza di condanna della banca, ma solo di accertamento del saldo.
35. Difatti, esaminando gli atti, la in atto di citazione si è limitata ad affermare “a CP_1
pagina 12 di 17 partire dall'anno 1997 l'attrice ha intrattenuto presso l'agenzia di Reggio Emilia n. 3 della
(d'ora in poi per brevità , per Controparte_2 Pt_1
l'ordinario esercizio delle proprie attività commerciali, due rapporti di conto corrente, recanti rispettivamente i nn. 725164 e 738059”, depositando gli estratti conto scalari fino al
31.3.2014 (dai quali non si risulta la chiusura del conto) e una relazione peritale. Pertanto, non essendo provata la chiusura del conto, la domanda di condanna della banca non poteva essere accolta dal Tribunale, dovendo il giudice di primo grado limitarsi ad una pronuncia di accertamento del saldo.
36. In merito al quantum, la censura non è invece condivisibile. Il CT, rispondendo al quesito n. 4, nella tabella G2, dopo aver rettificato il saldo medio riaccreditando gli interessi pagati al 30.6.2000, ha provveduto ad accertare il saldo di conto al 1.1.2014 in - € 37.635,35 e quindi lo ha rettificato in + € 11.612,87 stornando gli interessi non dovuti, con una differenza a favore della correntista in € 28.021,59.
37. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ritiene che - nel caso in cui il giudicante ritenga sufficiente la produzione degli estratti conto scalari – il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di prescrizione per i pagamenti antecedenti il 6.5.2006 (data di notifica della citazione).
38. Il motivo è infondato.
39. Ritenuto che la domanda attrice debba essere limitata all'accertamento ed alla rettifica del saldo di conto corrente, va evidenziato che la Suprema Corte ha recentemente stabilito che
“premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione” (Cass. n. 9756/2024). La possibilità per la banca di eccepire la prescrizione si fonda sull'esigenza di stabilire se esistano prelievi irripetibili per effetto della maturata prescrizione e ciò proprio ai fini della corretta ricostruzione del saldo di conto; difatti, il conteggio finale da effettuarsi non può non tener conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione in quanto essi stessi sono idonei a incidere sulla pagina 13 di 17 quantificazione del saldo (v. Cass. n. 16113/2024).
40. In sostanza, sussiste un interesse della banca, speculare a quello del correntista, affinché venga accertato l'effettivo saldo, non solo depurato di addebiti illegittimi, ma anche di quanto non più ripetibile per decorso del termine decennale, a prescindere dalla contestuale proposizione o dalla ammissibilità della domanda di ripetizione e, quindi, dalla chiusura del conto corrente. Inoltre, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (v. Cass. SS.UU. n.
15895/2019). Va infine precisato che, poiché la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere “solutorio” dei versamenti (in quanto effettivo pagamento), la verifica della natura delle rimesse (solutorie o ripristinatorie) va effettuata sul saldo rettificato (cfr. Cass. n. 17287/2024, n. 9203/2025).
41. Ciò premesso, nella fattispecie il CT, nella propria relazione integrativa del 22.11.2020, ha precisato che la banca ha provveduto a depositare gli estratti conto di movimentazione relativi al periodo 3.5.2006 – 31.03.2014 e successivamente ha ribadito di avere esaminato i movimenti contabili nel predetto periodo (v. pag. 4), confermando i conteggi già redatti con la prima stesura dell'elaborato peritale, con ciò espungendo i conteggi coperti da prescrizione.
42. Con il quinto motivo di appello, la banca ritiene che la sentenza sia censurabile in quanto, avendo recepito il conteggio predisposto per il quesito n. 4, sarebbe errata poiché detto ricalcolo è stato effettuato solo sulla “somma capitale” e quindi depurato di qualsiasi interesse indebitamente conteggiato;
il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il quesito chiedeva di annullare solo gli interessi anatocistici ante 30.6.2000 (applicando quindi gli interessi semplici da applicarsi separatamente), in quanto gli interessi ultralegali erano stati regolarmente pattuiti. Pertanto, secondo l'appellante, per il periodo dal 1.7.2000 gli interessi maturati sarebbero stati suscettibili di legittima capitalizzazione, ma il Tribunale non avrebbe considerato l'ulteriore conteggio predisposto dal CT (sub All. G4) con ricalcolo degli interessi dal 1.7.2000 depurato dell'anatocismo fino a tale data, con un saldo a favore della correntista di € 6.489,86 (senza modificare il conteggio in precedenza svolto con la tabella G2 utilizzata poi dal Tribunale).
43. La censura è strettamente collegata al settimo motivo di gravame, con il quale l'appellante ritiene che, qualora il Tribunale avesse inteso ritenere illegittima la capitalizzazione post 1.7.2000, la banca avrebbe invero agito correttamente avendo pubblicato in G.U. l'avviso e comunicato alla correntista (doc. 9 e 10) l'applicazione della medesima pagina 14 di 17 periodicità degli interessi creditori e debitori in applicazione della CICR 9.2.2000 dal
31.3.2000, trattandosi di contratto antecedente alla sua entrata in vigore (per il quale non sarebbe necessaria l'approvazione scritta).
44. I motivi, strettamente collegati fra di loro, sono infondati.
45. Secondo l'appellante la capitalizzazione trimestrale degli interessi concordata con la correntista sarebbe legittima e quindi il Tribunale avrebbe (implicitamente ed erroneamente) ritenuto illegittima la sua applicazione, aderendo al conteggio effettuato dal CT in risposta al quesito n. 4.
46. Richiamato quanto già detto in merito al requisito motivazionale laddove il Tribunale aderisca alle risultanze peritali, il fondamento giuridico delle clausole di capitalizzazione inserite nei contratti di conto corrente, dopo l'entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000, va individuato nel secondo comma dell'art. 2 laddove viene espresso il principio della uguale periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. È noto difatti che l'art. 25 co. 2 del D.Lgs. n. 342/1999 ha consentito al CICR di stabilire autonomamente, in deroga al divieto ex art. 1283 c.c., la modalità di produzione degli interessi degli interessi maturati (2). La successiva Delibera CICR del 9.2.2000 ha perciò consentito agli istituti di credito di applicare la capitalizzazione con frequenza inferiore ai sei mesi, purché con pari periodicità tra gli interessi debitori e creditori previa comunicazione alla clientela per i rapporti già in corso.
47. Va altresì ricordato che in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, co. 3, del D. L.vo n. 342/1999 (sentenza n. 425/2000), le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR 09.02.2000 sono nulle, ma la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche antecedenti al 2000 e non ha investito il secondo comma dell'art. 25 citato, confermando quindi la copertura della normativa primaria alla Delibera assunta dal
CICR in deroga alla norma codicistica. In conclusione, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore di detta Delibera (G.U. n. 43 del 22.02.2000), la produzione di interessi sugli interessi già maturati è consentita purché la clausola pattizia preveda la periodicità uniforme, sia per gli interessi debitori sia per gli interessi creditori e sia specificatamente approvata per iscritto dal cliente (art. 6).
48. Nella fattispecie, il contratto di conto corrente del 18.1.1996 prevedeva la
(2) Art. 25 D.Lgs. n. 342/1999: ”Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
pagina 15 di 17 capitalizzazione annuale degli interessi creditori e trimestrale per quelli debitori;
risulta provato che la banca (doc. 9) successivamente ha comunicato alla correntista (circostanza non contestata) la variazione contrattuale, prevedendo dal 31.3.2000 l'applicazione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi ed il CT nel ricalcolare il saldo a favore della correntista per € 28.021,59 in risposta al quesito n. 4, ha precisato di aver utilizzato “i tassi banca e capitalizzazione trimestrale” (dando peraltro atto della suddetta comunicazione inviata dalla banca).
49. Con il sesto motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto illegittime le CMS, sebbene regolarmente concordate.
50. La censura è infondata per le ragioni già espresse con riferimento al primo motivo di appello, visto che il CT non ha considerato nelle somme dovute alla correntista quelle derivanti dall'applicazione delle CMS (per valida pattuizione).
51. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione impugnata per omessa motivazione in merito alla eccezione di decadenza del diritto di impugnare gli estratti conto.
Secondo l'appellante, la correntista non ha mai contestato nei termini gli estratti conto inviati dalla con conseguente approvazione delle operazioni annotate. Pt_1
52. Il motivo è infondato.
53. L'approvazione tacita, così come disciplinata dall'art. 1832 c.c., si riferisce unicamente alla veridicità dei fatti documentati dalle annotazioni, senza tuttavia precludere l'eventuale contestazione della validità delle clausole contrattuali che giustificano tali annotazioni. La tesi dell'appellante è difatti contraddetta dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale "nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art.
1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente" (Cass. n.
30000/2018; v. n. 10043/2023). La correntista nella fattispecie ha contestato in giudizio la validità delle clausole contrattuali e dei rapporti obbligatori connessi ai conti correnti da cui sono derivate le poste ritenute illegittime e pertanto l'approvazione degli estratti conto non pregiudica l'azione promossa.
54. L'appello in conclusione va parzialmente accolto nei limiti di cui in precedenza esposti.
pagina 16 di 17 55. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, le spese di lite di entrambi i gradi vanno compensate tra le parti in misura della metà, con condanna di
[...]
a rifondere a . la restante metà delle dette spese liquidate, Parte_1 CP_5 CP_6
per il giudizio di primo grado, come in sentenza e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022. Anche le spese di CT, come liquidate dal
Tribunale, vanno ripartite in eguale misura.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello, nei limiti di cui in motivazione, ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena n. 821/2021, accerta il saldo di conto corrente alla data del 31.3.2014 in € 28.021,59 in favore di e condanna CP_1 CP_6
quest'ultima a restituire a uanto da questa versato in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento fino al saldo;
- compensa per metà tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi e condanna
[...]
al rimborso della restante metà a favore che liquida, per Parte_1 CP_1
l'intero, per il primo grado in € 5.500,00 di cui € 300,00 per spese anticipate, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge e per il presente giudizio di appello in € 6.946,00, oltre spese forfettarie 15%;
- compensa per metà le spese di CT come liquidate dal Tribunale e condanna
[...]
l rimborso della restante metà a favore Parte_1 Controparte_1
Bologna, 2 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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