CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
TU UI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2958/2024 depositato il 29/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 6 - Sede Porto Empedocle
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0036470 GIOCHI-LOTTERIE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1747/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte l'Avviso di accertamento n. MUA190012227U (prot. 36470 del 29.05.2024) per Imposta Unica sulle scommesse (art. 1 D.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504) - anno 2019 - notificatogli dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Agrigento (in data 29.05.2024) nella qualità di legale rappresentante della Associazione_1 di RA (cfr. documentazione in atti).
Il provvedimento di che trattasi fa seguito ad un “accesso” (in data 05.06.2024) della Guardia di finanza in occasione del quale è stata riscontrato lo svolgimento di attività di “raccolta scommesse” tramite il sito estero “Babamonkey.eu” non titolare di concessione delle Dogane e Monopoli, nonché la mancanza della relativa licenza (art. 88 TULPS).
In base ai rilievi, ed in relazione al mancato riscontro della richiesta di documentazione, è sato redatto pvc (n. 1 del 20.12.2023, prot. n. 10726 del 20.12.2023 ), notificato al Contribuente, con il quale è stata quantificata la base imponibile e l'Imposta Unica (D.lgs 504/98 anni 2019-2023).
L' Agenzia ha, quindi, notificato all'Associazione in parola (e per essa al contribuente legale rappresentante)
l'Avviso di accertamento n. MUA190012227U (prot. 36470 del 29.05.2024).
Il Contribuente – nella predetta qualità – ha impugnato dinnanzi a questa Corte il provvedimento chiedendone
- per i motivi che di seguito saranno esaminati – l'annullamento (cfr. ricorso in atti).
L'Agenzia delle Dogane si è costituita ed ha contro dedotto concludendo per l'annullamento.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- A mente di quanto disposto dalla legge n. 133/1999 (art. 16) la raccolta delle scommesse è esercitata dallo Stato attraverso operatori italiani ed esteri titolari di concessione amministrativa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, a seguito di gara europea nonché di licenza della Questura competente (art. 88 R.
D. 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
In difetto è configurabile il reato di “esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa” (art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401).
Il Giudice di vertice (sentenza n. 17093 del 15.04.2013) ha ritenuto “reato” l'esercizio di scommesse svolto in Italia per conto di un bookmaker straniero in assenza di autorizzazione di polizia (art. 88 T.U.L.P.S).
2.- L'art. 3 d. lvo 504/98 qualifica “Soggetti passivi dell'Imposta Unica coloro che gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse”.
Tale “soggettività” passiva si configura anche in assenza o in caso di inefficacia della concessione. Qualora l'attività venga esercitata per conto di terzi si configura una “responsabilità solidale” (Corte costituzionale, sentenza n. 27 del 2018).
La Corte di Giustizia europea - sentenza del 26.02.2020 - ha, inoltre, dichiarato “compatibili” con la normativa UE le disposizioni italiane che assoggettano “all'imposta sulle scommesse” i Centri Trasmissione
Dati stabiliti in Italia e collegati con bookmaker esteri, i quali sono responsabili in solido.
3.- L'art. 1, c. 2, lett. b), della l. n. 288/1998 dispone che l'Imposta unica sulle scommesse si applica alle
“scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero”.
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 4905/2002) ha ritenuto che il luogo di conclusione del contratto è “ … correlato al momento dell'accettazione e dell'incasso della puntata, momento rispetto al quale l'eventuale non accettazione da parte del bookmaker estero non rappresenta che un elemento condizionale di risoluzione del contratto, ma non del suo perfezionamento …” (conforme: Consiglio di Stato, sentenza n. 3501 del 19 maggio 2009).
L'art. 18, c. 1 regolamento n. 111/2006 dispone che “ … L'accettazione delle scommesse presso i luoghi di vendita è certificata esclusivamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco …”.
4.- “Soggetto passivo d'imposta” è chi - anche per conto terzi - esercita l'attività di raccolta del gioco: ovvero, colui che riceve dai giocatori le proposte di scommessa e le somme di denaro (cfr. Corte
Costituzionale, sentenza n. 27/2018).
La legislazione di riferimento, sul punto, non fa distinzioni tra soggetti “forniti” ed i soggetti “privi” di licenza.
Secondo la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 8757 del 30.03.2021) “… il presupposto dell'imposizione non è stato correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco…”.
5.- L'art. 1 D.lgs. n. 504/1998, dispone che “La tassa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, assume la denominazione di Imposta unica ed è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 24, c. 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'articolo 88 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.
L'art. 3, D.lgs. n. 504/1998 prevede che i soggetti passivi dell'Imposta unica sono coloro i quali “gestiscono, anche in concessione, le scommesse”.
Le disposizioni appena richiamate vanno “lette” alla luce della legge n. 220/2010 che individua il “soggetto passivo d'imposta” in colui che “gestisce le scommesse” di qualsiasi genere “ … per conto proprio o per conto di terzi …”.
Nella nozione di “gestione” non risulta necessariamente ricompresa l'assunzione del rischio proprio del contratto di scommessa, che grava sul bookmaker per conto del quale opera il ricevitore essendo riferita alla raccolta delle scommesse al cui volume è collegata la provvigione della ricevitoria.
6.- La scelta legislativa di “equiparare” ai fini tributari - i soggetti titolari di licenza con quelli sprovvisti risponde all'esigenza di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio.
La previsione della “solidarietà passiva” è prevista dall' art. 1, c. 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010. La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 8757/2021) ha ritenuto che “ … Entrambi i soggetti, difatti, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo differenti modalità operative, allo svolgimento dell'attività di
“organizzazione ed esercizio delle scommesse soggette a imposizione …”.
7.- Lo scrutinio complessivo dei diversi motivi di ricorso è stato sviluppato alla luce dell'ormai consolidato
“principio della ragione più liquida” corollario del principio di “economia processuale” (Consiglio di Stato,
Ad plenaria 5 gennaio 2015 – Cassazione SS.UU 12 dicembre 2014 n. 26242).
Le questioni fin qui esaminate sono idonee ad esaurire la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti a rilevanti a norma dell'art. 112 cpc in aderenza al principio sostanziale di “corrispondenza tra il chiesto e pronunciato” (ex plurimis Cassazione sezione V, 16 maggio 2012 n. 7663 e Consiglio di Stato
Sezione VI 20 aprile 2020 n. 2522) con l'ulteriore rilievo che eventuali argomenti e doglianze non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle Dogane resistente, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00).
Agrigento, 15 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO NA
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
TU UI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2958/2024 depositato il 29/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 6 - Sede Porto Empedocle
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0036470 GIOCHI-LOTTERIE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1747/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte l'Avviso di accertamento n. MUA190012227U (prot. 36470 del 29.05.2024) per Imposta Unica sulle scommesse (art. 1 D.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504) - anno 2019 - notificatogli dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Agrigento (in data 29.05.2024) nella qualità di legale rappresentante della Associazione_1 di RA (cfr. documentazione in atti).
Il provvedimento di che trattasi fa seguito ad un “accesso” (in data 05.06.2024) della Guardia di finanza in occasione del quale è stata riscontrato lo svolgimento di attività di “raccolta scommesse” tramite il sito estero “Babamonkey.eu” non titolare di concessione delle Dogane e Monopoli, nonché la mancanza della relativa licenza (art. 88 TULPS).
In base ai rilievi, ed in relazione al mancato riscontro della richiesta di documentazione, è sato redatto pvc (n. 1 del 20.12.2023, prot. n. 10726 del 20.12.2023 ), notificato al Contribuente, con il quale è stata quantificata la base imponibile e l'Imposta Unica (D.lgs 504/98 anni 2019-2023).
L' Agenzia ha, quindi, notificato all'Associazione in parola (e per essa al contribuente legale rappresentante)
l'Avviso di accertamento n. MUA190012227U (prot. 36470 del 29.05.2024).
Il Contribuente – nella predetta qualità – ha impugnato dinnanzi a questa Corte il provvedimento chiedendone
- per i motivi che di seguito saranno esaminati – l'annullamento (cfr. ricorso in atti).
L'Agenzia delle Dogane si è costituita ed ha contro dedotto concludendo per l'annullamento.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- A mente di quanto disposto dalla legge n. 133/1999 (art. 16) la raccolta delle scommesse è esercitata dallo Stato attraverso operatori italiani ed esteri titolari di concessione amministrativa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, a seguito di gara europea nonché di licenza della Questura competente (art. 88 R.
D. 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
In difetto è configurabile il reato di “esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa” (art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401).
Il Giudice di vertice (sentenza n. 17093 del 15.04.2013) ha ritenuto “reato” l'esercizio di scommesse svolto in Italia per conto di un bookmaker straniero in assenza di autorizzazione di polizia (art. 88 T.U.L.P.S).
2.- L'art. 3 d. lvo 504/98 qualifica “Soggetti passivi dell'Imposta Unica coloro che gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse”.
Tale “soggettività” passiva si configura anche in assenza o in caso di inefficacia della concessione. Qualora l'attività venga esercitata per conto di terzi si configura una “responsabilità solidale” (Corte costituzionale, sentenza n. 27 del 2018).
La Corte di Giustizia europea - sentenza del 26.02.2020 - ha, inoltre, dichiarato “compatibili” con la normativa UE le disposizioni italiane che assoggettano “all'imposta sulle scommesse” i Centri Trasmissione
Dati stabiliti in Italia e collegati con bookmaker esteri, i quali sono responsabili in solido.
3.- L'art. 1, c. 2, lett. b), della l. n. 288/1998 dispone che l'Imposta unica sulle scommesse si applica alle
“scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero”.
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 4905/2002) ha ritenuto che il luogo di conclusione del contratto è “ … correlato al momento dell'accettazione e dell'incasso della puntata, momento rispetto al quale l'eventuale non accettazione da parte del bookmaker estero non rappresenta che un elemento condizionale di risoluzione del contratto, ma non del suo perfezionamento …” (conforme: Consiglio di Stato, sentenza n. 3501 del 19 maggio 2009).
L'art. 18, c. 1 regolamento n. 111/2006 dispone che “ … L'accettazione delle scommesse presso i luoghi di vendita è certificata esclusivamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco …”.
4.- “Soggetto passivo d'imposta” è chi - anche per conto terzi - esercita l'attività di raccolta del gioco: ovvero, colui che riceve dai giocatori le proposte di scommessa e le somme di denaro (cfr. Corte
Costituzionale, sentenza n. 27/2018).
La legislazione di riferimento, sul punto, non fa distinzioni tra soggetti “forniti” ed i soggetti “privi” di licenza.
Secondo la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 8757 del 30.03.2021) “… il presupposto dell'imposizione non è stato correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco…”.
5.- L'art. 1 D.lgs. n. 504/1998, dispone che “La tassa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, assume la denominazione di Imposta unica ed è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 24, c. 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'articolo 88 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.
L'art. 3, D.lgs. n. 504/1998 prevede che i soggetti passivi dell'Imposta unica sono coloro i quali “gestiscono, anche in concessione, le scommesse”.
Le disposizioni appena richiamate vanno “lette” alla luce della legge n. 220/2010 che individua il “soggetto passivo d'imposta” in colui che “gestisce le scommesse” di qualsiasi genere “ … per conto proprio o per conto di terzi …”.
Nella nozione di “gestione” non risulta necessariamente ricompresa l'assunzione del rischio proprio del contratto di scommessa, che grava sul bookmaker per conto del quale opera il ricevitore essendo riferita alla raccolta delle scommesse al cui volume è collegata la provvigione della ricevitoria.
6.- La scelta legislativa di “equiparare” ai fini tributari - i soggetti titolari di licenza con quelli sprovvisti risponde all'esigenza di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio.
La previsione della “solidarietà passiva” è prevista dall' art. 1, c. 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010. La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 8757/2021) ha ritenuto che “ … Entrambi i soggetti, difatti, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo differenti modalità operative, allo svolgimento dell'attività di
“organizzazione ed esercizio delle scommesse soggette a imposizione …”.
7.- Lo scrutinio complessivo dei diversi motivi di ricorso è stato sviluppato alla luce dell'ormai consolidato
“principio della ragione più liquida” corollario del principio di “economia processuale” (Consiglio di Stato,
Ad plenaria 5 gennaio 2015 – Cassazione SS.UU 12 dicembre 2014 n. 26242).
Le questioni fin qui esaminate sono idonee ad esaurire la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti a rilevanti a norma dell'art. 112 cpc in aderenza al principio sostanziale di “corrispondenza tra il chiesto e pronunciato” (ex plurimis Cassazione sezione V, 16 maggio 2012 n. 7663 e Consiglio di Stato
Sezione VI 20 aprile 2020 n. 2522) con l'ulteriore rilievo che eventuali argomenti e doglianze non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle Dogane resistente, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00).
Agrigento, 15 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO NA