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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/11/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa SS Di AT, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1165/2025 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gioacchino Parte_1 C.F._1
Sanfilippo, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti;
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Azzaro, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 27.03.2025, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29180202500003517000 e l'avviso di addebito n. 59120170000420890000 ad essa sotteso, chiedendone l'annullamento per mancata notifica dell'atto presupposto nonché per decadenza e prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese. Si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e chiedendone, nel CP_1 merito, il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituita in giudizio , deducendo variamente Controparte_2
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
La causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione successiva (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza n.
9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”).
Va premesso che la questione dell'ulteriore termine prescrizionale a far dalla notifica del titolo non opposto deve qualificarsi quale ragione di opposizione all'esecuzione vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Segnatamente, l'opposizione all'esecuzione risulta meritevole di accoglimento giacché dalla documentazione versata in atti si evince che dalla notifica dell'avviso di addebito n.
59120170000420890000 (19.12.2017) fino al successivo atto interruttivo della prescrizione costituito dalla notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29180202500003517000 (13.03.2025) – pur tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza CO (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ai sensi del quale “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) - era decorso un termine superiore a quello di prescrizione quinquennale.
Sul punto, va altresì precisato che alcun effetto interruttivo del termine prescrizionale può essere attribuito all'intimazione di pagamento n. 29120239004380260000, in quanto la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. impedisce di ritenere validamente perfezionata la relativa notifica.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Dato che la responsabilità per la prescrizione dei contributi è ascrivibile esclusivamente ad
[...]
, va disposta la compensazione delle spese di lite tra parte ricorrente e Controparte_2
l' , nonché la condanna di al pagamento, in favore dell'Erario, delle CP_1 Controparte_2 spese processuali, stante l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120170000420890000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese Controparte_2 processuali che si liquidano in complessivi 500,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge;
compensa le spese tra parte ricorrente e l' . CP_1
Così deciso in Agrigento, il 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SS Di AT
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa SS Di AT, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1165/2025 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gioacchino Parte_1 C.F._1
Sanfilippo, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti;
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Azzaro, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 27.03.2025, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29180202500003517000 e l'avviso di addebito n. 59120170000420890000 ad essa sotteso, chiedendone l'annullamento per mancata notifica dell'atto presupposto nonché per decadenza e prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese. Si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e chiedendone, nel CP_1 merito, il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituita in giudizio , deducendo variamente Controparte_2
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
La causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione successiva (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza n.
9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”).
Va premesso che la questione dell'ulteriore termine prescrizionale a far dalla notifica del titolo non opposto deve qualificarsi quale ragione di opposizione all'esecuzione vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Segnatamente, l'opposizione all'esecuzione risulta meritevole di accoglimento giacché dalla documentazione versata in atti si evince che dalla notifica dell'avviso di addebito n.
59120170000420890000 (19.12.2017) fino al successivo atto interruttivo della prescrizione costituito dalla notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29180202500003517000 (13.03.2025) – pur tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza CO (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ai sensi del quale “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) - era decorso un termine superiore a quello di prescrizione quinquennale.
Sul punto, va altresì precisato che alcun effetto interruttivo del termine prescrizionale può essere attribuito all'intimazione di pagamento n. 29120239004380260000, in quanto la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. impedisce di ritenere validamente perfezionata la relativa notifica.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Dato che la responsabilità per la prescrizione dei contributi è ascrivibile esclusivamente ad
[...]
, va disposta la compensazione delle spese di lite tra parte ricorrente e Controparte_2
l' , nonché la condanna di al pagamento, in favore dell'Erario, delle CP_1 Controparte_2 spese processuali, stante l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120170000420890000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese Controparte_2 processuali che si liquidano in complessivi 500,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge;
compensa le spese tra parte ricorrente e l' . CP_1
Così deciso in Agrigento, il 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SS Di AT