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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 01/12/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 2677 /2022 Oggi 01 dicembre 2025 alle ore 11,31 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv.ta Emilia Bondi, nota all'Ufficio per la parte attrice opponente e l'Avv. Luca Bui, noto all'Ufficio, per la parte convenuta opposta.
E' altresì presente la Dott.ssa ai fini della pratica forense. Persona_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità della praticante presente. I procuratori delle parti e la praticante presente collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e la praticante presente si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. Inoltre, l'Avv.ta Bondi contesta il perfezionamento del contratto sulla base del proprio doc. 4, facendo, altresì, presente che il doc. 3 depositato in allegato alla citazione riporta come mq. relativi alle pose di prova solo 1 mq per ogni lavorazione per un totale di €. 22,75, pertanto al massimo le pretese avversarie dovrebbero essere accolte nei limiti di detta somma.
Infine, contesta che l'esito delle prove abbiano dato supporto alla tesi avversaria rilevando le contraddizioni in cui incorre il teste L'Avv. Bui Testimone_1
1 contesta le avverse deduzioni ed insiste in quanto dedotto nelle proprie note autorizzate, rilevando come società convenuta sia rimasta due settimane sui cantieri di causa e che risulti provata l'attività espletata insistendo per le già precisate conclusioni. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori delle parti si rimettono a giustizia, insistendo l'Avv. Bui per la già richiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. e chiedendo difensori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 13,11 alle ore 13,24 per causa R.G.
995/25) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice,
i difensori e la praticante presente dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,42).
Alle ore 18,38 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 18,39
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di Siena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2 Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 2677 /2022 R.G.A.C., Oggetto: Altri contratti d'opera
promossa da:
(P.IVA ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
AS (FI), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocata Emili Bondi ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Firenze (FI), Via G. Galliano n. 105, per procura allegato all'atto di citazione in opposizione
ATTRICE OPPONENTE
contro
( P.I. ) con sede in Sinalunga (SI), in persona del CP_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato BUI
LU ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in PIAZZA GUIDO
MONACO 5 52100 AREZZO , come da mandato a margine dell'atto di costituzione
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al D.I. n. 895/2022 ritualmente notificato in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
ha convenuto in giudizio in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Nel merito – accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria dalla e l'inesistenza del CP_1
contratto di prestazione d'opera e fornitura per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione e quindi dichiarare nullo,
3 annullare e /o revocare il decreto ingiuntivo n. 895/2022 opposto;
– condannare la al CP_1
risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c. 1 e c. 3 c.p.c. nella somma ritenuta di giustizia nei confronti della per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di Pt_1 Parte_1
spese, onorari e diritti del presente giudizio.”.
Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena: 1)
Concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo
opposto; 2) Rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione ex
adverso proposta;
e per l'effetto confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
3) Con
vittoria di spese e onorari di causa del giudizio di opposizione.”.
All'udienza dl 27 febbraio 2023 è stata concessa la provvisoria esecutività al
D.I. opposto ed assegnati termini per memorie ex art. 183, comma IV, c.p.c. come richiesti dalle parti.
La causa è stata, quindi istruita mediante produzione documentale ed espletamento delle prove per testi ammesse, all'esito delle quali, ritenuta la causa pronta e matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento ex art. 127ter c.p.c. del 3.12.2024 il giudice viste le conclusioni precisate dalle pati e ritenuto di poter decidere la causa ex art. 281sexies
c.p.. ha rinviato per discussione e contestuale decisione all'udienza del 01 dicembre
2025 assegnando termine per note concesse anche ai fini della discussione.
A tale udienza la causa veniva discussa e, previa camera di consiglio,
contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Breve riassunto dei fatti i causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta di pagamento avanzata in via monitoria da in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, come da fattura n. 137/2022 del 5/7/2022 per complessivi €. 32.755,00
oltre IVA.
Nell'introdurre il giudizio di opposizione parte attrice Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo che ad
[...]
opera della convenuta opposta non era mai stato effettuato il richiesto preventivo specifico e che, pertanto, nessun preventivo valido fosse intercorso o accettato dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, con la Pt_1 Parte_1
conseguenza che alcun rapporto contrattuale si sarebbe perfezionato, quindi alcunchè
era dovuto alla convenuta. Ha, poi, eccepito che la somma di €. 19.005,00 oltre IVA,
richiesta dalla convenuta opposta a titolo di opera eseguita, di fatto aveva ad oggetto la campionatura eseguita, immediatamente contestata e senza che si fosse perfezionato alcun contratto, quindi non dovuta. Del pari non dovuta la somma di €.
Contr 13.750,00 oltre IVA per la fornitura del NT Sil NL che la avrebbe discrezionalmente deciso di acquistare prima ancora che il rapporto si fosse effettivamente perfezionato e dopo le formali contestazioni effettuate. Ha, infine,
chiesto la condanna della convenuta opposta ex art. 96 c.p.c..
Si è costituita in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
contestando le avverse difese e pretese, rilevando che nel settembre 2021
[...]
si era rivolta a per eseguire sulla Parte_1 CP_1
pavimentazione dello stabilimento Fendi Factory, sito in Grassina, la sgrossatura mediante spazzatrice e lavaggio pavimento mq 1.040, la spazzatura ed il lavaggio piano terra adibito a garage di mq 13.600, nonché il lavaggio e stesura di NT sugli
5 altri piani dello stabilimento, per 12.000 mq.. Per dette prestazioni la convenuta ha rimesso all'attrice il preventivo n. 49 del 13-5-2022 e sull'accordo delle parti è stata eseguita una prova su soli 6 mq, all'esito della quale accettata e gradita l'opera da parte di che ha incaricato di procedere al lavaggio Parte_1 CP_1
e all'applicazione del prodotto NT Sil NL sull'intera superficie di 12.000 mq, al prezzo di cui al preventivo di spesa. La quindi, ha effettuata il lavaggio CP_1
dei primi 2.000 mq e contemporaneamente ha acquistato, ex art. 1658 c.c., dal proprio fornitore di fiducia il prodotto NT Sil NL, per un importo di € 13.750,00
oltre IVA. Due settimane, dopo che aveva eseguito la prestazione su circa CP_1
2.000 mq di superficie, con e-mail 24-6-2022, ha Controparte_2
richiesto la sospensione delle attività, contestando il trattamento sul presupposto che non avrebbe rimosso le macchie di carbonato già presenti sul pavimento. CP_1
Contr Tale circostanza è stata prontamente contestata da rilevando come la prestazione non fosse ricompresa negli accordi, mentre l'attrice insistendo nell'eccezione, è di fatto receduta dal contratto senza pagare alcunchè.
Dopo aver così ricostruito i fatti, parte convenuta ha eccepito la mancata contestazione dei lavori effettuati, evidenziando come fosse inverosimile che la prova avesse avuto ad oggetto una superficie di 2.000 mq, pari a circa 1/6 del totale,
per una durata di circa 2 settimane, rilevando che non risultavano contestate le voci relative alla sgrossatura mediante spazzatrice e lavaggio pavimento mq 13.600 per €
9.520,00 e la sgrossatura mediante spazzatrice e lavaggio pavimento mq 1.040 per €
728,00, mentre risultano controverse le somme per il trattamento pavimentazione come da preventivo n. 49 del 13-5-2022 – lavaggio pavimento, stesura con airless
NT Sil NL, passaggio con disco diamantato – mq 1.946 per € 8.757,00 e quelle
6 per il NT Sil NL ordinato e presente nei magazzini di – lt 1.100. per € CP_1
13.750, ma basate su questioni non di pronta soluzione ed integralmente contestate.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sul valore probatorio del doc. 9 depositato da parte attrice in allegato
alle seconde memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Va preliminarmente rilevato che il doc. 9 depositato da parte attrice seppur non espressamente contestato dalla parte convenuta nelle memorie ex art. 183,
comma VI, c.p.c. n. 3 alla luce dell'esito delle prove testimoniali non appare coerente con quanto emerso dalle dichiarazioni dei testimoni.
E' incontrovertibile ed ammesso dalla stessa parte attrice che la prova del materiale è stata fatta a maggio del 2022 su soli 6 mq.
Mentre il teste teste dell'attrice sentito Testimone_2
all'udienza del 14 dicembre 2023, ha espressamente detto che “….i lavori di
campionatura hanno avuto una durata temporale abbastanza ampia poiché in un
primo momento, fu fatta una campionatura di circa due metri quadri nella pavimentazione del piano interrato, fra l'altro ubicata in un posto ove arrivasse la
luce naturale, questa sembrava di gradimento della committente, fu comunque
richiesta una nuova campionatura (alla presenza di Persona_2 [...]
, il responsabile mondiale degli immobili di ero Per_3 Persona_4
presente anche io ed altre persone che ora non ricordo chi fossero) nell'autunno al
piano terra sempre su circa due metri quadri che anche questa sembrava andar bene
alla committenza, a quel punto fu commissionata una terza campionatura stavolta
sempre al piano terra si trattava di una fascia a monte lungo i serramenti dell'area del taglio della stessa lunghezza della parte vetrata, all'esito la committenza inviò la
contestazione di cui ho detto…” (v. verbale udienza del 14 dicembre 2023).
7 Orbene, appare alquanto strano non solo che la campionatura venga effettuata su 2 metri quadrati per volta a distanza di mesi fra il maggio e l'autunno del 2022,
ma soprattutto appare del tutto privo di senso che si faccia fare una campionatura ad ottobre se già quella del maggio non andava bene.
Da ciò ne consegue che il doc.9 depositato da parte attrice in allegato alle seconde memorie istruttorie, che oltretutto è di provenienza e formazione della stessa parte attrice, non appare attendibile, dato che ove l'attrice non avesse trovato di proprio gradimento la campionatura effettuata a maggio del 2022 non avrebbe chiesto ulteriori campionatura nell'autunno, mentre se la campionatura che non è risultata gradita fosse quella dell'autunno, sicuramente a giugno 2022 non poteva averne contezza. Da quanto evidenziato, a prescindere dalla mancata tempestiva contestazione ad opera di controparte, pregiudica l'attendibilità del documento e la sua utilizzabilità ai fini del decidere.
Sull'onere della prova e gli accordi intercorsi
Di alcun rilievo può ritenersi la circostanza dell'assenza di prova scritta in ordine all'accettazione degli accordi intercorsi e del lavoro commissionato, dato che si tratta di un contratto d'appalto, come identificato pacificamente dai soggetti coinvolti, intercorso fra parti private che non necessità della forma scritta ai fini della validità.
Quello che, invece, è emerso dalle prove espletate è che dopo aver gradito la campionatura e commissionato l'opera solo all'esito dell'esecuzione dei 2.000 mq di cui alle foto in atti la committenza ha revocato l'incarico perché non soddisfatta del risultato. Purtroppo, però, l'espletata istruttoria non ha dimostrato, ed era onere della parte attrice, che l'opera fosse affetta da vizi tali da giustificare la revoca della commessa, mentre le prove espletate hanno confermato l'esecuzione di quanto
8 commissionato per gli importi e le opere indicate nella fattura posta a fondamento del D.I. opposto, con ciò solo dimostrando l'infondatezza dell'opposizione.
Altro elemento che necessitava della prova ad opera dell'attrice è che una parte dei lavori fossero stati dalla stessa commissionati direttamente alla
, ma tale circostanza non è mai stata oggetto di specifica prova o CP_3
deduzione, si è solo contestato che fra l'odierna convenuta e la fosse CP_3
intercorso un contratto di subappalto non commissionato, peraltro senza provare,
l'attrice, di aver pagato a quest'ultima società le opere dalla stessa eseguite e che sono state inserite in fattura dalla convenuta;
né risulta in alcun modo provato che fosse stato “vietato” alla convenuta di servirsi di soggetti terzi per l'espletamento di una parte dei lavori né che l'attrice ha provveduto al pagamento in via diretta della che li ha espletati come confermato da testi della stessa parte attrice. CP_3
L'opposizione, pertanto, è infondata e deve essere disattesa e respinta con piena ed integrale conferma del D.I. opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo, con condanna dell'attrice al pagamento delle somme tutte ivi ingiunte.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in assenza di nota spese sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22 ai medi di scaglione, in considerazione del valore della causa e dell'effettiva attività
processuale espletata, quindi, in complessivi €. 7.616,00 per onorari ex D.M. 147/22,
oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
9 - Rigetta l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto conferma integralmente il D.I. 895/2022 a suo tempo emesso dall'intestato Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo, con condanna dell'attrice al pagamento delle somme tutte ivi ingiunte;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese del presente procedimento liquidate €. 7.616,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 01 dicembre 2025
Il giudice o.p.
dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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