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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/09/2025, n. 12186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12186 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 524/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 524/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Salvatore Amatore, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._2 il 31.03.1983
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.01.2025 , chiedeva la CP_1 pronuncia della separazione dal coniuge con il Controparte_2 quale aveva contratto matrimonio in LR (BZ) il 14.09.2018 precisando che dall'unione era nato il figlio (Roma, 11.12.2007) e deducendo, a Per_1 fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, per fatto e colpa esclusivi del resistente che, avendo intrecciato una nuova relazione sentimentale, aveva manifestato alla moglie il venire meno, da parte sua, dell'affectio coniugalis. La ricorrente, pertanto chiedeva disporsi che i coniugi vivranno separatamente, disporre l'assegnazione della casa coniugale alla stessa, l'affido condiviso del figlio minore con Per_1 collocazione presso la madre e l'obbligo in capo a di versare il Controparte_2 contributo all'altro genitore per il mantenimento del figlio minore nella misura di
Euro 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, Controparte_2
che veniva, pertanto, dichiarato contumace.
[...]
All'udienza del 30.06.2025 tenutasi dinanzi al Giudice Designato compariva personalmente la parte ricorrente con il proprio difensore e il procuratore del resistente, ancorchè non costituito nel presente giudizio.
La ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Il Giudice, invitava la ricorrente alla discussione orale e riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale proposta da , posto che le circostanze CP_1 dedotte e le richieste formulate dalla stessa non sono state oggetto di contestazione da parte del resistente, che è rimasto contumace per l'intero corso del giudizio.
Letta la documentazione prodotta agli atti, e considerato che la ricorrente non ha formulato alcuna domanda di assegno per il proprio mantenimento, il Collegio ritiene disporre che ciascuna delle parti provvederà al proprio sostentamento economico. La casa coniugale deve essere assegnata a che ivi vive CP_1 con il figlio minore a seguito dell'allontanamento del marito. Il regime di affido dovrà essere condiviso, fino al raggiungimento della maggiore età del minore
(dicenbre 2025) con l'obbligo a carico del di versare a Controparte_2 CP_1 il contributo al mantenimento del figlio nella misura di Euro 700,00 mensili,
[...] come richiesto, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In ordine alla frequentazione padre-figlio, in considerazione dell'età raggiunta da questi potrà vedere il padre quando vorrà. Per_1
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 524/2025, così dispone: - dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in LR (BZ) Controparte_2 il 14.09.2018;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di LR (BZ) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto n. 15, parte II, serie C);
- dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
- dispone l'assegnazione della casa familiare a;
CP_1
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_1 collocandolo presso la madre. Il minore ed il padre potranno frequentarsi tra loro previo accordo.
- dispone l'obbligo di di versamento del contributo al Controparte_2 mantenimento del figlio in favore di nella misura di Euro Per_1 CP_1
700,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Roma, in data 25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 524/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Salvatore Amatore, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._2 il 31.03.1983
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.01.2025 , chiedeva la CP_1 pronuncia della separazione dal coniuge con il Controparte_2 quale aveva contratto matrimonio in LR (BZ) il 14.09.2018 precisando che dall'unione era nato il figlio (Roma, 11.12.2007) e deducendo, a Per_1 fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, per fatto e colpa esclusivi del resistente che, avendo intrecciato una nuova relazione sentimentale, aveva manifestato alla moglie il venire meno, da parte sua, dell'affectio coniugalis. La ricorrente, pertanto chiedeva disporsi che i coniugi vivranno separatamente, disporre l'assegnazione della casa coniugale alla stessa, l'affido condiviso del figlio minore con Per_1 collocazione presso la madre e l'obbligo in capo a di versare il Controparte_2 contributo all'altro genitore per il mantenimento del figlio minore nella misura di
Euro 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, Controparte_2
che veniva, pertanto, dichiarato contumace.
[...]
All'udienza del 30.06.2025 tenutasi dinanzi al Giudice Designato compariva personalmente la parte ricorrente con il proprio difensore e il procuratore del resistente, ancorchè non costituito nel presente giudizio.
La ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Il Giudice, invitava la ricorrente alla discussione orale e riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale proposta da , posto che le circostanze CP_1 dedotte e le richieste formulate dalla stessa non sono state oggetto di contestazione da parte del resistente, che è rimasto contumace per l'intero corso del giudizio.
Letta la documentazione prodotta agli atti, e considerato che la ricorrente non ha formulato alcuna domanda di assegno per il proprio mantenimento, il Collegio ritiene disporre che ciascuna delle parti provvederà al proprio sostentamento economico. La casa coniugale deve essere assegnata a che ivi vive CP_1 con il figlio minore a seguito dell'allontanamento del marito. Il regime di affido dovrà essere condiviso, fino al raggiungimento della maggiore età del minore
(dicenbre 2025) con l'obbligo a carico del di versare a Controparte_2 CP_1 il contributo al mantenimento del figlio nella misura di Euro 700,00 mensili,
[...] come richiesto, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In ordine alla frequentazione padre-figlio, in considerazione dell'età raggiunta da questi potrà vedere il padre quando vorrà. Per_1
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 524/2025, così dispone: - dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in LR (BZ) Controparte_2 il 14.09.2018;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di LR (BZ) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto n. 15, parte II, serie C);
- dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
- dispone l'assegnazione della casa familiare a;
CP_1
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_1 collocandolo presso la madre. Il minore ed il padre potranno frequentarsi tra loro previo accordo.
- dispone l'obbligo di di versamento del contributo al Controparte_2 mantenimento del figlio in favore di nella misura di Euro Per_1 CP_1
700,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Roma, in data 25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi