Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6459 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6459/2024 R.G. vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
21.04.1980, entrambi residenti a [...] ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Benedetta Agosta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in ES ER (MB), Corso Roma n. 27, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione salute ed istruzione della figlia, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
3. la casa familiare sita a ES ER in Via Papa Paolo VI n. 3, sulla quale attualmente grava in capo ai ricorrenti un mutuo cointestato al 50%, verrà assegnata alla madre, genitore collocatario in via prevalente della figlia minore. Il padre lascerà l'abitazione familiare e procederà al cambio della residenza entro il 30.04.2025.
4. In ordine al diritto di visita genitoriale si conviene che il padre potrà vedere la figlia ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con i desideri, le inclinazioni e le esigenze, non solo scolastiche, della stessa nel cui esclusivo interesse le presenti condizioni vengono dettate e previo accordo con la madre. Ferme restando le condizioni più ampie che i genitori ben potranno concordare tra loro nell'interesse del minore, al fine di evitare eventuali dissidi futuri in merito all'espletamento del diritto/dovere del padre di tenere la figlia con sé, i genitori intendono concordare, sin d'ora, per detto espletamento, le seguenti modalità:
a) il padre potrà tenere con sé la figlia ogni fine settimana alternato, da sabato mattina ore 10.00 a domenica sera ore 20.00;
b) nel fine settimana di competenza della madre, il padre potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana (il lunedì e il venerdì), dall'uscita da scuola tenendo con sé la figlia per il pernottamento e riaccompagnandola a scuola l'indomani mattina;
c) nel fine settimana di competenza del padre, il padre potrà tenere con sé la figlia un pomeriggio a settimana (il mercoledì), dall'uscita da scuola tenendo con sé la figlia per il pernottamento e riaccompagnandola a scuola l'indomani mattina;
d) Le festività e le vacanze saranno organizzate di volta in volta, di comune accordo tra i genitori.
Qualora non dovesse essere raggiunto un accordo tra i genitori, per la massima soddisfazione della figlia minore, la stessa trascorrerà:
◼ le vacanze natalizie ad anni alterni con un genitore la Viglia di Natale e il 1° gennaio, e con l'altro genitore il giorno di Natale dalle 09.00 alle 21.00 e il 31 dicembre con pernottamento;
◼ ad anni alterni la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Lunedì dell'Angelo dalle 10.00 alle 21.00;
e) le vacanze estive: il padre potrà tenere con sé la figlia durante le ferie estive per un periodo di massimo 10 giorni anche non consecutivi. Il periodo sarà concordato entro il 30 aprile di ogni anno.
f) I ponti scolastici il saranno concordati di volta in volta dai genitori.
5. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 500,00 sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, somma da rivalutarsi automaticamente annualmente secondo gli indici ISTAT–costo vita;
il pagamento di detto importo verrà versato, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre;
6. L'assegno unico verrà richiesto e percepito nella misura del 100 % dalla madre;
7. per la distinzione spese ordinarie/spese straordinarie, che verranno sostenute nella misura del
50% il padre e 50% la madre, si farà riferimento al protocollo comunicato dall'Ordine degli Avvocati di Monza;
8. In riferimento alle detrazioni fiscali per le spese detraibili, ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti, avrà diritto alla detrazione dell'importo sostenuto.
9. I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate in riferimento all'immobile casa coniugale anche ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987 e successive modifiche: il Sig. Parte_2 si obbliga a trasferire a , a titolo gratuito e senza corrispettivo, entro 30 giorni Parte_1 dal provvedimento di separazione, la propria quota di proprietà (50%) delle seguenti proprietà immobiliari site in ES ER in via Papa Paolo VI n. 3: - Appartamento posto al primo piano piano composto da soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, due bagni, ripostiglio e due balconi con annesso vano di cantina posta al pianto interrato sito in
ES ER in via Papa Paolo VI n. 3, piano S1-1, superficie 99 metri quadrati, totale escluse aree scoperte 95 metri quadrati, così distinto al catasto: -Comune di ES ER (C566) (MI), foglio 1, particella 429, subalterno 12, classamento: rendita euro 468,68; categoria A/3a), classe 5, consistenza 5,5 vani;
confini in contorno da nord in senso orario dell'appartamento: prospetto su area comune, prospetto di appartamento di cui al subalterno 9, prospetto su area comune, enti comuni, prospetto su area comune;
confini in contorno da nord in senso orario del vano cantina: vano cantina di cui al subalterno 14, enti comuni, vano cantina di cui al subalterno 9, terrapieno;
- Box-Autorimessa posta al piano interrato, piano S1, superficie 16 metri quadrati, così distinto al catasto: Comune di ES ER (C566) (MI), foglio 1, particella 429 subalterno 24, classamento: rendita 52,06 categoria C/6a, classe 5, consistenza 16 metri quadrati. Confini in contorno da nord in senso orario: terrapieno, box-autorimessa di cui al subalterno 25, corsello comune, vano cantina di cui al subalterno 20, terrapieno.
I predetti immobili sono stati trasferiti ai sigg.ri e in forza di atto di Pt_1 Parte_2 compravendita del 05.04.2019 Pubblico Ufficiale , sede ES ER, Persona_1 repertorio 2359, raccolta 1849 – compravendita nota presentata con modello unico n. 30861.1/2019
Reparto PI di Milano 2 in atti dal 11.04.2019. (doc. 1)
10. I costi dell'atto notarile occorrente per l'anzidetto trasferimento dell'unità immobiliare saranno suddivisi al 50% tra i coniugi.
11. I sottoscritti coniugi riconoscono e dichiarano che a nessuno di essi è dovuto conguaglio in danaro ed a carico di nessuno di essi, quindi, è posta la relativa obbligazione.
12. La sig.ra si impegna a svincolare dal mutuo in essere il sig. , il quale Pt_1 Parte_2 pertanto verrà liberato da qualsivoglia pendenza creditoria in essere sussistente con l'istituto bancario e da liberarlo da qualsiasi pendenza creditoria relativo al predetto immobile.
13. Il conto corrente cointestato acceso presso la banca online MedioBanca Premier verrà estinto e l'importo sussistente verrà suddiviso al 50% tra i coniugi.
14. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
15. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
16. Nessun contributo viene previsto per il mantenimento in favore dell'altro coniuge in quanto entrambi sono economicamente autosufficienti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 15 gennaio 2025.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in ES ER (MB) il 24 luglio 2015
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di ES ER, anno 2015, n. 33, Parte
II, Serie A).
Dalla loro unione è nata la figlia (il 14.09.2018). Per_2
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (26 febbraio 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 6459 /2024, così statuisce:
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno celebrato matrimonio concordatario in ES ER (MB) il 24 luglio 2015 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di ES ER, anno 2015, n. 33, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di ES ER (MB), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 27 febbraio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi