Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente
2) Dott. Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1651/2023 R.G., avente ad oggetto: “Usucapione”; promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Siragusa (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Linera - Santa Venerina C.F._2
(CT), in Via Petrarca n. 3-5, giusta procura in atti;
- Appellante - nei confronti di
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Santa Venerina (CT), Piazza Regina Elena n. 7, rappresentato e difeso dall'abogado/avv. stabilito
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio, Parte_2 C.F._3
sito in Zafferana Etnea (CT), Via Roma n. 411, giusta procura in atti.
- Appellato -
All'udienza di discussione dell'11.03.2025 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4804/2023 del 25.11.2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 9738/2017 R.G.), il
Tribunale di Catania - III Sez. Civile, in composizione monocratica, (adito da al fine di Parte_1
1
“Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute;
Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice”.
Con atto di citazione notificato il 21.12.2023, proponeva appello avverso la menzionata Parte_1
sentenza, formulando due motivi di gravame ed istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il deducendo l'infondatezza dell'appello. Controparte_1
Con ordinanza del 4.07.2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 4804/2023.
All'udienza di discussione dell'11.03.2025, all'esito delle note conclusive depositate dalle parti, la
Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce: “erronea valutazione dei mezzi di prova - attendibilità dei testi e concordanza delle dichiarazioni”.
Al riguardo, parte appellante lamenta che: a) la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà non incontra limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, pertanto può essere fornita per testimoni. Questi hanno reso dichiarazioni concordanti in ordine alla cura con cui la SI.ra Pt_1 ha manutenuto l'immobile, riferendo di interventi tecnici spalmati nel lungo periodo che cristallizzano il tempo necessario all'usucapione; b) la teste è stata ritenuta non attendibile, ma la Tes_1
circostanza che la stessa abbia un giudizio pendente è un indizio dell'inerzia dell'ente; c) il teste ha confermato l'esecuzione di lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'immobile su Tes_2
commissione della SI.ra e che gli stessi sono stati eseguiti ben oltre il limite ventennale;
d) Pt_1
l'istruttoria ha anche confermato come l'attrice abbia modificato il prospetto stradale, abbia ampliato gli interni, creato servizi e sottoservizi, ristrutturato interamente gli interni e realizzato opere e sostenuto costi che solo un proprietario avrebbe potuto sostenere.
Contrariamente, l'appellato eccepisce che: a) come correttamente dedotto in sentenza, l'onere probatorio in tema di acquisto per usucapione di beni immobili grava sul soggetto che agisce in giudizio. Tale prova è complessa in quanto deve essere notevolmente concordante nei suoi esiti al punto da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato;
b) in riferimento a quanto dedotto in sede di prova testimoniale, la deposizione del teste
2 non è sufficiente a dimostrare la bontà delle ragioni attoree, in quanto non ha riferito Tes_2 circostanze di fatto volte a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato per il tempo necessario ad usucapire le due unità immobiliari. Analogamente, la deposizione della teste non è idonea a rivelare in modo non equivoco il concreto e Tes_1
ininterrotto possesso sul bene, inoltre essa riveste la qualità di attrice in analogo giudizio instaurato nei confronti del avente ad oggetto sempre l'usucapione di immobili siti in via Rettifilo, CP_1 circostanza che influisce sull'attendibilità e credibilità del testimone, considerata una certa comunanza di interessi.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante deduce: “erronea valutazione dei mezzi di prova
– esito della C.T.U. e vicende catastali”.
In tal senso, la difesa di sostiene che: a) il TU, nella propria relazione, ha dato atto dei Parte_1
lavori sostanziali e delle modifiche strutturali, documentando persino grazie alla confessione del
Comune di Santa Venerina, come gli ultimi atti e interessi gestionali sull'immobile risalgono addirittura al 1974. Il TU ha ben descritto l'immobile che, pur nella confusione catastale è ben identificato e quindi trasferibile per usucapione;
b) la mancanza di concessione edilizia non costituisce impedimento all'acquisto per usucapione in presenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c., così come asserito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 594/1990; c) il comune convenuto da oltre 60 anni non ha interesse e non procede alla regolarizzazione catastale, proprio perché gli fa comodo mantenere uno stato di confusione catastale;
d) il Tribunale ha anche omesso di pronunciarsi sulla circostanza infondata che il comune avesse reso il bene immobile indisponibile e quindi non usucapibile. Tale circostanza è falsa e su di essa si chiede pronunciarsi.
Sul punto, l'ente convenuto eccepisce che: a) la TU ha esclusivamente ricostruito le vicende catastali delle unità immobiliari, senza fornire elementi determinanti per dimostrare i fatti costitutivi della domanda;
b) si deve evidenziare una certa incongruenza delle allegazioni attoree in merito al possesso esercitato uti dominus in quanto, un anno prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, la e la figlia avevano presentato due distinte istanze al Pt_1 Controparte_2
Comune di Santa Venerina al fine di acquistare la proprietà degli immobili oggetto di tale giudizio, affermando di aver occupato rispettivamente l'immobile di cui al civico 6/B e quello al civico 6/A, mentre nell'attuale giudizio l'appellante dichiara di aver posseduto entrambi i fabbricati.
I due motivi di gravame, che saranno trattati contestualmente per la particolare connessione e consequenzialità che intercorre tra di essi, sono infondati.
L'istituto giuridico dell'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti reali di godimento, fondato sul possesso e disciplinato agli artt. 1158 e ss. del Codice Civile. Tali
3 norme prevedono che la proprietà si acquisti in virtù di un possesso continuato e ultraventennale (art. 1158 c.c.), non violento e non clandestino (art. 1163 c.c.) e ininterrotto (art. 1167 c.c.).
Colui che intende ottenere una sentenza di accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione ha l'onere di provare non la semplice detenzione, quale mera disponibilità materiale del bene oggetto di controversia, bensì il possesso caratterizzato dall'elemento psicologico dell'animus possidendi, cioè l'intenzione di comportarsi come legittimo titolare del diritto reale, esercitandone le facoltà corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (cfr. Cass. Civile, Sez. VI,
n.13153 del 14.05.2021).
Dunque, a fini dell'usucapione “è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (Cass. Civile, Sez. II, n. 29594 del 22.10.2021; Cass. Civile, Sez. II, n. 23849 del 2.10.2018), ed inoltre, “L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi"; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua” (Cass. Civile, Sez. II, n. 29594 del 22.10.2021;
Cass. Civile Sez. II, n. 11403 del 16.05.2006).
Tale onere probatorio, in quanto vertente su una situazione di fatto, non è sottoposto a limitazioni, ragione per cui può essere assolto anche mediante prova testimoniale;
tuttavia, è necessaria una certa rigorosità e puntualità delle dichiarazioni fornite dai testimoni, i quali devono essere soggetti estranei al rapporto e devono essere in grado di indicare il termine iniziale del possesso idoneo ad usucapire (cfr. in questo senso Corte d'Appello Reggio Calabria, n. 272 del 24.03.2023 in Redazione Giuffrè 2023).
Per quanto concerne la natura dei beni usucapibili, questi possono essere beni immobili, beni mobili registrati, universalità di mobili e beni mobili, mentre non può essere acquistata per usucapione la proprietà dei beni pubblici, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile.
Con particolare riferimento a quest'ultima categoria, la Suprema Corte ha chiarito che “L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto
4 amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità” (Cass. Civile, sez. II, n. 26402 del 16.12.2009).
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale così delineato, la domanda di parte appellata è da ritenersi infondata.
Preliminarmente è opportuno premettere che gli immobili oggetto di controversia devono ritenersi astrattamente usucapibili in quanto non appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente comunale.
Infatti, pur in presenza della delibera di giunta municipale n. 100 del 24.04.1974, quale atto amministrativo che destinerebbe ad uso pubblico i beni in questione come locali da destinare alle scuole ed ai servizi comunali, non si è realizzato l'ulteriore requisito del concreto ed effettivo utilizzo a scopi pubblicistici del bene, ragione per cui i due fabbricati possono essere oggetto di domanda di usucapione.
Premesso ciò, si ritiene che le prove a sostegno delle pretese di parte appellante non siano sufficienti ad assolvere il rigoroso onere probatorio necessario per dimostrare l'acquisto a titolo originario dei beni.
Con riguardo alla C.T.U. effettuata in primo grado, essa non ha fornito alcuna evidenza probatoria ai fini dell'usucapione, ma ha permesso di ricostruire le vicende toponomastiche che hanno caratterizzato gli immobili oggetto di controversia, descrivendo l'attuale stato degli immobili.
In particolare, sono state rilevate delle difformità tra le particelle individuate da parte appellante e quelle effettivamente risultanti dall'attuale prospetto planimetrico. In tal senso il consulente ha avuto modo di asserire che:
- Le unità immobiliari facenti parte della causa in oggetto, all'epoca della donazione, erano le particelle 517 e 518 e non la 513 e la 514, come indicate nell'atto di citazione. Le particelle identificate ai 513 e 514 nel vecchio estratto di mappa erano le unità immobiliari poste alla estremità opposta della stecca immobiliare in cui erano ubicate anche le unità immobiliari oggetto di causa (v. pag. 10 della C.T.U.);
- Dopo l'assegnazione delle unità immobiliari alle suore così come scritto nelle Per_1
osservazioni del ctp di parte convenuta, le originarie particelle catastali, dalla 501 alla 518, furono soppresse, dando origine a due sole particelle catastali, la 606 e la 514, comprendenti le originarie particelle catastali, dalla 501 alla 518 (v. pag. 11 della C.T.U.);
- Allo stato attuale le particelle catastali 513 e n 514 di Via Rettifilo n. 8-10-12, identificate nell'atto di citazione, sono state soppresse generando la particella catastale 506 (v. pag. 12 della C.T.U.);
- La nuova particella catastale identificato col numero 506, sub 1, ad oggi, è intestata ai signori
e e fa capo all'unità immobiliare sita in Via Rettifilo n. 28, piano terra (v. pag. 12 CP_3 Pt_1
della C.T.U.);
5 - Le particelle catastali 513 e 514, facenti parte del foglio 33 del N.C.E.U. del Comune di Santa
Venerina, descritte nell'atto di citazione per identificare le unità immobiliari occupate da parte attrice, sono state soppresse e fanno parte di un'unica particella, la 514, nella quale sono accorpate le sei unità immobiliari facenti parte della stecca abitativa sulla Via Rettifilo (v. pag. 12 della C.T.U.).
Dopo tale accertamento catastale, è necessario sottolineare che le allegazioni di parte convenuta, odierna appellata, hanno dimostrato una certa contraddittorietà rispetto a quanto asserito dalla Pt_1
sul possesso degli immobili individuati ai civici 6/A e 6/B di Via Rettifilo.
In particolare, in data 15 giugno 2017, (figlia dell'odierna Controparte_2
appellante) e hanno depositato presso il Comune di Santa Venerina due distinte istanze Parte_1 protocollate rispettivamente ai nn. 7934 e 7935, con le quali la prima ha affermato “di aver occupato ininterrottamente l'immobile di proprietà del comune sito in Via Rettifilo n°6/A (…) fin dal 1985” e la seconda “di aver occupato ininterrottamente l'immobile di proprietà del comune sito in Via Rettifilo
n°6/B(...) fin dal 1985”.
Tali affermazioni si pongono in netto contrasto con le pretese di parte appellante, la quale ha ribadito più volte nei propri atti di avere posseduto sia l'immobile di cui al civico 6/A che quello di cui al civico
6/B, di cui richiede che sia accertato l'acquisto per usucapione.
Con riguardo alle prove testimoniali assunte in sede di primo grado, le dichiarazioni effettuate dai testimoni non hanno fornito degli elementi probatori così rigorosi da permettere l'accoglimento delle pretese attoree.
Nello specifico, il teste ha riferito che è vera la circostanza di cui al primo capitolo Testimone_3 secondo cui la SI.ra ha occupato uti dominus i due immobili “da circa 30 anni a questa parte, Pt_1 poiché andavo a trovare i figli della che erano miei compagni di scuola e di gioco”; inoltre ha Pt_1 dichiarato che “è stato rifatto l'unico bagno esistente nell'immobile, io ho aiutato nei lavori, come manovale e sono stato pagato del mio lavoro. Ciò è avvenuto circa 10 anni fa” e che “ricordo di aver visto il figlio della di nome fare dei lavori sulla facciata esterna della casa (…) circa Pt_1 CP_4 sei mesi fa”.
Tali affermazioni, per quanto tendono a dimostrare il decorso dei termini per usucapire, risultano estremamente ondivaghe in quanto non permettono di individuare in maniera precisa il momento in cui ha avuto inizio il presunto possesso uti dominus della Pennisi. Né può attribuirsi particolare rilevanza alle circostanze che siano stati effettuati dei lavori, di cui peraltro non vi è prova documentale, e che sono stati compiuti intorno al 2008 i primi e nel 2018 i secondi, quindi in un arco temporale inferiore al ventennio necessario ai fini dell'usucapione.
6 Per quanto concerne la teste vicina di casa della essa ha dichiarato che Testimone_4 Pt_1
“andava ad abitare in via Rettifilo nel 1988 e già ci abitava”, “non so a quale titolo la Parte_1 abita la casa”, “so che la ha rifatto il bagno (…) non so dire quando questi lavori Pt_1 Pt_1 sono stati eseguiti”.
L'attendibilità della risulta fortemente scemata dal fatto che essa ha ricoperto il ruolo di parte Tes_1
attrice in un ulteriore e parallelo giudizio nei confronti del Comune di Santa Venerina avente ad oggetto l'usucapione di un altro immobile, anch'esso sito in Via Rettifilo n.
8. Pur non delineandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare, non si può non rilevare una certa comunanza di interessi tra la testimone e l'odierna appellante rispetto all'accoglimento delle domande di accertamento dell'usucapione, il che la rende poco attendibile sotto il profilo soggettivo. A ciò si aggiunga che la sua deposizione, analogamente a quella del teste , risulta estremamente generica e inidonea a Tes_2
collocare temporalmente i fatti narrati e dunque inattendibile anche da un punto di vista oggettivo.
In tal senso, recentemente la Suprema Corte ha ribadito una regola ormai pacifica in giurisprudenza secondo cui: “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'articolo 246 del Cpc, dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni e altro) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. Civile, Sez. I, n. 9630 del 10.04.2024; Cass. Civile, Sez. I, n.
8988 del 30.03.2023).
In ragione delle considerazioni suddette, le risultanze istruttorie non hanno permesso di dimostrare in maniera rigorosa il possesso ventennale uti dominus da parte dell'appellante degli immobili siti in
Santa Venerina (CT), Via Rettifilo n. 6/A e 6/B. Non ricorrendo dunque i presupposti a fondamento dell'usucapione, la domanda va interamente rigettata.
Per quanto concerne le spese del presente grado di giudizio, alla luce dell'art. 15 ult. comma c.p.c., differentemente da quanto indicato nell'atto d'appello, il valore della presente controversia è da ritenersi indeterminabile (scaglione da euro 26.000,01 ed euro 52.000,00), in mancanza di elementi certi per la stima. Inoltre, tenuto conto della media complessità dell'attività difensiva svolta dalle parti nel corso del presente giudizio, si applicano i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come
7 modificato dal D.M. 147/2022, ad eccezione della fase di trattazione per la quale vanno riconosciuti i parametri minimi, in ragione del mancato espletamento di attività a contenuto istruttorio.
In conformità alla pronuncia della Suprema Corte (v. Sez. Unite del 20.02.2020, n. 4315), nonostante sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (giusta delibera del Consiglio Parte_1 dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 19.12.2023), occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato
(c.d. doppio contributo), anche quando, come nel caso in esame, esso non sia stato inizialmente versato, per una causa suscettibile di venire meno.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 1651/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4804/2023 del 25.11.2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Catania, III Sez. Civile (nel procedimento iscritto al n. 9738/2017 R.G.).
Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 8.469,00 per compensi di avvocato (di cui euro 2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro
1.523,00 per fase di trattazione ed euro 3.470,00 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi.
Dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 13.03.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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