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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 08/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1566/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 1566/2023 promossa da:
parte opponente:
, impresa individuale , con l'avv. Stefano Fanini di Parte_1 P.IVA_1
Verona e con domicilio eletto presso l'avv. Helmuth Clementi di Bolzano, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione,
contro parte opposta:
, , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
, con l'avv. dom. Bernhard Andrich di Merano, giusta procura depositata nel Controparte_2
ricorso monitorio;
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 509/2023.
CONCLUSIONI
del procuratore di parte opponente:
pagina 1 di 10 “IN VIA PRINCIPALE Per tutti i motivi esposti in atti revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi in ogni caso inefficace e/o nullo l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 509/2023, n. 987/2023 R.G.,
emesso dal Tribunale Ordinario di Bolzano – Giudice dott. Alex Tarneller e comunque rigettare ogni domanda creditoria svolta dall'opposta inerente alle ragioni poste alla base del procedimento monitorio, in quanto relative a un credito infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni dedotte in atti.
IN VIA RICONVENZIONALE - Accertati i vizi/difetti/difformità quanto alle lavorazioni eseguite da parte di in ragione di un'esecuzione delle proprie prestazioni Controparte_1
non a regola d'arte, condannare l'opposta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali tutti patiti e patiendi da parte dell'odierna opponente, di una somma non inferiore a Euro 113.495,50 oltre i.v.a., e/o comunque al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia da contenersi in ogni caso nel medesimo scaglione del valore della presente controversia.
- Condannare altresì al pagamento dell'ulteriore somma a titolo di danno Controparte_1
all'immagine che la Giudice riterrà di giustizia, da liquidarsi in via equitativa e da contenersi in ogni caso nel medesimo scaglione del valore della presente controversia.
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale e/o in via riconvenzionale, accertarsi e quantificarsi il minor importo eventualmente spettante a per le contestazioni già esposte in atti Controparte_1
e per l'effetto ridursi proporzionalmente l'importo ingiunto.
IN OGNI CASO - Per l'ipotesi di rimessione della causa in istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in atti. - Compensi, spese di causa, rimborso forfettario spese generali 15% oltre accessori di legge, nonché spese di Ctu interamente rifusi,
tenuto peraltro conto dell'ingiustificata mancata accettazione da parte dell'opposta della proposta conciliativa formulata dalla Giudice all'udienza del 27.06.2024.
pagina 2 di 10 - In ragione della temerarietà della condotta processuale di parte opposta, condannare inoltre ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quella somma che verrà ritenuta di giustizia Controparte_1
secondo equità”;
del procuratore di parte opposta:
“In via preliminare: Accertare che parte opponente, è decaduta dal proporre nonché si sono prescritte le domande da questa proposta, poiché questa non ha avanzato nei termini di legge sia richiesta di garanzia di cui all'art. 1667 (e/o 2226 c.c. a seconda dell'applicabilità al contratto intercorso tra le parti), ugualmente per le relative messe in mora e denunce di vizi non avanzate nei termini di legge, che hanno carattere preliminare rispetto alle questioni inerenti a quanto eccepito da parte opponente [CFR CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11
marzo 2015, n. 4908] e di conseguenza rigettare le domande di parte opponente e di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 509/2023 del 23.03.2023, emesso dal
Tribunale Ordinario di Bolzano R.G 987/2023
In via principale: Rigettare integralmente la svolta opposizione e la domanda riconvenzionale in essa inclusa, poiché infondate in fatto e in diritto sia nelle eccezioni preliminari che nel merito, e di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 509/2023 del 23.03.2023,
emesso dal Tribunale Ordinario di Bolzano R.G 987/2023, ovvero condannare parte opponente al pagamento della somma ingiunta, come spiegata nella propria comparsa di costituzione e risposta dell'opposta, ovvero importo maggiore o minore accertando in corso di causa, oltre gli interessi legali e di mora anche ai sensi dell' l'Art. 1284 comma 4 cc fino al saldo.
In via subordinata: Dichiarare inammissibili tutte le nuove doglianze introdotte da parte opponente nel ricorso per ATP e nella seconda memoria, in quanto tardive e non tempestivamente formulate. Rigettare la richiesta di rinnovazione della CTU per mancanza di elementi nuovi e rilevanti, confermando la validità delle conclusioni già espresse dal CTU. In
pagina 3 di 10 ogni caso: Confermare la piena legittimità del credito vantato da già Controparte_1
accertato con decreto ingiuntivo. Condannare l'opponente alla rifusione in favore di parte opposta alla rifusione delle spese di lite e dei compensi ex, oltre ad accessori come per legge,
ai sensi del D.M. 55/2014, anche con riguardo alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, ed all'ampia attività difensiva svolta a causa delle innumerevoli pretese e fatti inconferenti distesi dall'opponente e la manifesta fondatezza delle ragioni dell'opposta prevista, anche con riguardo al procedimento di ATP in corso di causa oltre gli aumenti previsti di cui all' art. 4, comma 8 del D.M. 55/2014 sia per la percentuale prevista per la manifesta fondatezza nonché per la percentuale del 30% prevista per l'atto di costituzione digitale contenente collegamenti ipertestuali, ossia è fornito del requisito della cd.
“navigabilità”. Oltre alla rifusione delle spese di CTP della parte . Parte_2
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La soc. ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 509/23, affermando di essere Controparte_1
stata incaricata dall'impresa individuale Shiloh di di varie pose e forniture, Parte_1
indicate in 7 fatture, mentre l'ultima fattura rimaneva inevasa, per un importo capitale i €
18.651,81.
L'opponente si è opposto alla pretesa, chiedendo in via riconvenzionale la Parte_1
condanna di controparte al pagamento di € 113.495,50. Ha rappresentato di avere incaricato controparte per l'esecuzione di lavori edili presso il suo immobile sito in Costermano del Garda
(VR), ossia posa di pavimentazione e rivestimenti interni ed esterni, realizzazione ed impermeabilizzazione della canalina sul terrazzo e di scale esterne, fornitura e posa di pavimento in legno;
e che in fase di esecuzione sono emersi vizi e difformità e sono stati causati danni.
La (d'ora in poi soc. si è costituita nel giudizio di opposizione, Controparte_1 CP_1
rilevando: che la vertenza si inserisce nelle liti di vicinato in essere tra le parti;
che la pagina 4 di 10 costruzione dell'immobile di è stata compiuta da altre imprese, mentre essa si occupa Pt_1
unicamente di lavori di finitura;
che tutti i vizi lamentati concernono opere di carattere costruttivo e non di finitura.
Parte opposta, ottenuta l'autorizzazione a chiamare in causa altri 4 soggetti, all'esito di trattative tra le parti ed assunto un accertamento tecnico preventivo in corso di causa, non vi ha più dato corso (cfr. ordinanza del 25.07.2024).
Con ordinanza del 07.02.2025, depositate le conclusioni e le memorie difensive, la causa è stata rimessa in decisione.
2. La vicenda oggetto di causa va ricostruita nel seguente modo, sulla base delle concordi allegazioni delle parti e dei documenti depositati.
La soc. è stata incaricata da di fornire e posare, per l'immobile in CP_1 Parte_1
costruzione di quest'ultimo, sito in Costermano sul Garda, quanto indicato nella fattura n.
2/2023; da tale documento emerge un residuo, azionato in via monitoria, di € 18.651,81 (doc. 2
opposta).
Secondo il committente dei lavori, l'opera fornita dall'impresa sarebbe affetta da vizi e difformità, in particolare il terrazzo non sarebbe stato impermeabilizzato a regola d'arte, anche dalla scala esterna proverrebbero infiltrazioni d'acqua.
2.1. L'eccezione di decadenza /prescrizione, formulata dalla società opposta, per avere NI
accettato le opere consegnate nel mese di agosto 2021, non coglie nel segno.
L'opponente ha depositato l'e-mail del 21.07.2021, da spedita a vari destinatari, nella Pt_1
quale “rende noto che si è manifestata una perdita d'acqua in corrispondenza dei posti auto associata a una forte formazione di salnitro” (doc. 7). Se è pur vero che la soc. afferma CP_1
che essa non le è mai stata recapitata, non spiega per quale motivo l'indirizzo e-mail
“ ”, ivi riportato, non le sarebbe riconducibile. Peraltro, dalla Email_1
stessa fattura depositata dall'opposta (doc. 2) risulta che tale indirizzo e-mail è quello della pagina 5 di 10 società. Quindi, ancora prima dell'asserita consegna delle opere, il committente ha, tramite tale comunicazione e-mail, tempestivamente denunciato la presenza di vizi, ex art. 2226 c.c.
Tale conclusione non vale, invece, per l'asserito danneggiamento di una lastra di agata, in relazione al quale non indica la data (nemmeno nel capitolo di prova formulato, cfr. Pt_1
domanda n. 8, memoria del 17.10.2024). A fronte dell'eccezione di controparte, era onere di parte opponente allegare la tempestività della denuncia (nell'email indicata non vi è alcun riferimento alla lastra).
2.2. ha peraltro chiesto, in corso di causa, di espletare un accertamento tecnico Pt_1
preventivo, affinchè venisse valutata la sussistenza di quanto eccepito.
Il nominato consulente tecnico d'ufficio, ing. , dopo approfondite indagini, ha Persona_1
concluso come segue:
“Sommariamente, per quanto riguarda la terrazza:
Le pendenze delle pavimentazioni risultano ingenerale soddisfacenti, anche il pacchetto appare progettualmente corretto.
Si ravvisano invece problemi a carico del sistema di deflusso delle acque piovane. La canalina di raccolta delle acque piovane sulla terrazza appare insufficiente nelle sue dimensioni e non in grado di garantire la tenuta.
Inoltre, due soli scarichi ø40mm per una terrazza che presenta una superficie a cielo aperto nell'ordine dei cento metri quadri appaiono infatti largamente insufficienti.
Non risulta che ad oggi sia compromessa l'adesione delle piastrelle al sottofondo, né risultano infiltrazioni che raggiungano l'interno dell'immobile.
Per quanto riguarda la scala, non si ravvisano vizi esecutivi visibili.
Come detto l'accertamento ha messo in luce la presenza di difetti esecutivi e vizi dell'opera,
in particolare con riferimento al sistema di smaltimento delle acque piovane dalla terrazza,
ma certamente non della dimensione lamentata dal committente. E non tali da richiedere il pagina 6 di 10 rifacimento totale della pavimentazione della terrazza al primo piano (compresa la guaina bituminosa sottostante) e del rivestimento della scala esterna, come richiesta nel preventivo delle sistemazioni in allegato nr. 18 al suo fascicolo processuale”.
Il CTU, richiesto di valutare quale impresa abbia effettuato determinate lavorazioni, ha così
dedotto: “ ha eseguite tutte le lavorazioni al di sopra del massetto e il rivestimento CP_1
della canalina. Il massetto della terrazza, e con esso gli scarichi e i tubi di deflusso suborizzontali al suo interno, è stato eseguito da operatori terzi non meglio definiti, esterni tanto all'impresa principale quanto all'odierna parte convenuta.
Per i difetti del sistema di raccolta dell'acqua piovana, può ipotizzarsi un concorso di responsabilità tra la stessa e colui/coloro che avevano la responsabilità – o si CP_1
sono presi carico de facto - del coordinamento e dell'ideazione del sistema di smaltimento delle acque piovane, che in termini pecuniari può essere ripartita al 50% a carico di ciascuno dei due. Ne deriva in particolare una quota parte di responsabilità a carico di CP_1
che viene valutata in 2.250 €, oltre IVA se dovuta”.
Il CTU ha stimato i costi necessari nel seguente modo (pag. 7): “Il costo dell'intervento è stimato orientativamente nella forbice tra i 4.500 € e i 6.500 € oltre IVA, verosimilmente al livello più alto della forbice nella misura in cui non risultassero recuperabili le piastrelle esistenti adiacenti alla canalina. A questo importo concorre il costo vivo della canalina e dei canali di gronda e dei pluviali sino al pozzetto per un subtotale di ca. 2.000 €, che costituiscono a tutti gli effetti nuove dotazioni e non fanno parte della voce di danno.
Qualora il problema continui a persistere anche dopo il rifacimento della canalina, si consiglia di trattare la superficie con gli appositi prodotti impermeabilizzanti, che riducono la filtrazione dell'acqua piovana nel sottofondo attraverso le fughe. Costo dell'intervento:
orientativamente 10 €/mq, per un totale di ca. 1.000 €, sempre oltre IVA”.
pagina 7 di 10 3. Scrutinando ora la domanda di pagamento avanzata dalla soc. ha contestato la CP_1 Pt_1
fattura, per l'asserita presenza dei vizi e per il danneggiamento della lastra (doc. 9). In atto di opposizione non ha peraltro specificamente indicato quali siano le asserite voci di spesa mai concordate e quali ore in economia non siano corrette. In assenza di specifica contestazione, le opere devono ritenersi fornite come da fattura azionata, ex art. 115 c.p.c.
La domanda riconvenzionale deve essere fortemente ridimensionata. Il CTU ha invero accertato, per i difetti del sistema di raccolta dell'acqua piovana, una quota paritaria di responsabilità della soc. la quale ha partecipato all'individuazione di tale sistema, CP_1
conclusione del tutto logica e condivisa dal Tribunale.
Atteso un costo totale di € 6.000,00 per la rimessione in pristino (ossia nella forbice alta come suggerito dal CTU), la quota del 50% di responsabilità attribuibile all'impresa va determinata in € 3.000,00, in valuta attuale.
Tutte le altre voci di danno sono ictu oculi infondate, non potendosi imputare alla CP_1
ricadute sullo svolgimento dell'attività turistico-ricettiva di Pt_1
Operata la compensazione fra i rispettivi crediti, va condannato a pagare alla soc. Pt_1
l'importo di € 15.651,81, oltre interessi come indicati in decreto ingiuntivo (sul punto CP_1
non vi è contestazione).
Da quanto esposto consegue l'accoglimento parziale dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo.
A fronte del parziale accoglimento dell'opposizione va disposta la compensazione delle spese di lite, per la quota di 1/5; la restante parte è posta in capo all'opponente, per la soccombenza prevalente. Va da sé che la domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dall'opponente, va respinta,
essendo egli condannato al pagamento in favore di controparte. Irrilevante si dimostra anche il mancato accoglimento della proposta conciliativa, essendo questa inferiore a quanto riconosciuto in sentenza.
pagina 8 di 10 Considerato che la domanda riconvenzionale (che nella fattispecie pare ex ante di valore eccessivo e disancorato da parametri oggettivi) non va cumulata con quella principale (cfr.
Cass., ord. 01.08.2023 n. 23406: “In tema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forense, per la determinazione del valore della controversia, agli effetti dell'art. 6
del d.m. n. 127 del 2004 (nella specie, "ratione temporis" applicabile), la domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma, se di valore eccedente quello di quest'ultima, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile”), le spese vanno liquidate secondo il valore indeterminabile (scaglione 26.000,00 – 52.000,00), applicando i parametri medi, per un totale di € 7.616,00. Non spetta un compenso separato per l'ATP, trattandosi di una fase inserita nel giudizio ordinario. Peraltro, per tenere conto dell'attività ivi svolta, non si riduce la fase istruttoria (che sarebbe stata ridotta per assenza di prove orali); va accolta la richiesta di aumento del 30%, per la navigabilità degli atti. All'opposta spetta anche, pro quota, quanto sborsato per il consulente di parte, avendo depositato la relativa fattura.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste in capo a per la quota di ¾, e Pt_1
per la quota di ¼ in capo alla soc. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o ritenuta inammissibile, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bolzano, iscritto al n. 509/2023;
1) in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 509/2023;
pagina 9 di 10 2) compensando i rispettivi crediti, condanna a pagare alla soc. Parte_1 CP_1
l'importo di € 15.651,81, oltre interessi come indicati in decreto ingiuntivo, fino al
[...]
saldo;
3) condanna l'opponente a rifondere alla soc. quattro Parte_1 Controparte_1
quinti (4/5) delle spese di lite, che compensa per la restante parte e che liquida, per l'intero,
come segue: € 9.900,00 per compenso di avvocato, € 1.437,00 per compenso CTP, oltre 15%
rimborso forfetario spese, oltre ad IVA e CAP come per legge e spese successive necessarie;
4) pone definitivamente a carico di , per la quota di ¾, e di Parte_1 Controparte_1
per la quota di ¼, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in favore dell'ing.
con decreto di data 17.06.2024. Persona_1
Bolzano, 07/02/2025
la Giudice
Elena Covi
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