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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12768 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9373 2024 RG
FRA
, Avv. PARPAGLIONI MARA Parte_1 Parte_2
E
Avv. TAMBURRO LUCIANO Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenuto in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, accertato e dichiarato quanto sopra, in accoglimento della domanda proposta, contrariis reiectis:
1. Previo, se del caso, annullamento/disapplicazione, per una interpretazione conforme al diritto Comunitario (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) come sopra richiamato, del combinato disposto degli artt. 34 punto 8, punto 4 del ccnl 2003 e artt. 31.5 e 31.6 del ccal 2012 e 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale da corrispondere per i giorni di assenza per ferie alla sola indennità forfettaria di € 12,80 per i Macchinisti e € 4,50 per i;
nonché dell'art. 72.2 Parte_4 del ccnl 2003 e degli artt.77.2. 2.4 ccnl 2012 e 2016, nella parte in cui escludono l'indennità di condotta ed il compenso per l'Assenza dalla Residenza dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie;
2. accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente all'inserimento nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali negli anni a partire dal 1 luglio 2007 e per la sig.ra dalla data di assunzione del 18 dicembre 2017, o in Parte_3 subordine e, comunque, dalla data iniziale indicata nei conteggi per ciascun ricorrente e sino alla data di posizione della sentenza, delle indennità di utilizzazione professionale di cui agli artt. sopra citati, in quanto rientranti nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro;
3. condannare, per l'effetto, la parte convenuta al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate dal 01.07.2007 e per la sig.ra dalla data di assunzione del 18.12.2017, o dalle date e per i Parte_3 periodi indicati nei conteggi facenti parte integrante del presente atto e allegati: Cognome Nome
[...]
€ 12.731,84 Parte_5
€ 14.513,30 Parte_2
€ 2.185,93 Parte_3
Pt_3
o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ai sensi degli artt. 421 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.; salve le successive ulteriori somme maturate e maturande agli stessi titoli, in ipotesi di mancato spontaneo adempimento all'esito dell'accertamento in questa sede richiesto e azionato… …”. Con atto di rinuncia notificato alla controparte la ricorrente ha rinunciato al Parte_3 ricorso (v. atto dep. in data 15.4.2024, antecedentemente alla notifica del ricorso). Viene invocato il Contratto Collettivo della Mobilità/Area contrattuale attività ferroviarie nonché il Contratto Aziendale Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, accordo integrativo di secondo livello, entrambi del 16.12.2016; dalla attività lavorativa esclusivamente svolta a bordo dei treni, anche nelle fasi complementari alla partenza del rotabile.
2. La società costituendosi in giudizio, “Preso atto della CP_1 intervenuta rinuncia al ricorso ex art. 306 c.p.c. formulata dalla ricorrente, Sig.ra
, notificata il 12/09/2024, anteriormente rispetto alla costituzione Parte_3 in giudizio da parte della odierna esponente…”, ha resistito alla domanda, in quanto l'ordinamento comunitario ed, in particolare, l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e l'art. 31, numero 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, attribuiva al lavoratore il “diritto a ferie annuali retribuite”, senza tuttavia fornire una definizione puntuale della retribuzione dovuta per il periodo feriale (come confermato dalla giurisprudenza comunitaria che si era occupata della interpretazione di tale previsione). Nella denegata ipotesi di accoglimento, ha eccepito la prescrizione quinquennale e la limitazione del ricalcolo alle sole quattro settimane di calendario, quale annuale periodi di ferie minimo garantito. Alla odierna udienza, quindi, quanto alle residue posizioni il processo è stato deciso. Il ricorso deve considerarsi estinto antecedentemente alla notificazione alla controparte quanto alla ricorrente . Parte_3
3. Osserva il Giudice che la presente controversia concerne il diritto dei ricorrenti Pt_1
e di professione macchinisti/capo treno, di percepire durante i giorni di ferie Pt_2 un trattamento economico quanto più corrispondente a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto (e quindi, nello specifico, godendo solo dell'indennità di
“utilizzazione giornaliera professionale”, per come erogata nell'importo fisso di € 12,80, ex art 31.5 dei contratti aziendali FS 2012 e 2016, e senza il compenso per l'assenza dalla residenza).
3.1. Questo Giudice ritiene di dover aderire ai pronunciamenti di legittimità in materia da ultimo coinvolgenti anche l'odierna parte convenuta.
4. La S. Corte, infatti, ha affermato: che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022); che tali principi assicurano, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C-385/17, Per_1 Per_2
) e, pertanto, qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i
[...] dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).
5. E' stato dunque ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (infatti in applicazione della nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale -in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico- nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 185/2005, attuativo della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
6. Alla stregua della efficacia vincolante e diretta delle sentenze della Corte di Giustizia UE nell'ordinamento nazionale, pertanto, risulta vincolante il criterio fornito, costituente ulteriore fonte del diritto nella misura in cui viene indicato il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012; Cass. 14089/2024).
7. Discende che, con riferimento alla rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, risulta necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore, così come, per il caso del mancato godimento delle ferie e, con specifico riferimento alla controversia in esame tale collegamento va verificato con riferimento alla cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e indennità per assenza dalla residenza.
7.1. Secondo la S. Corte deve essere inclusa nella retribuzione feriale la indennità per assenza dalla resistenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, (Cass.nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023 riguardanti diversa parte datoriale e n. 14089/2024 riguardante , come nella odierna fattispecie). CP_1
7.2. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è stata infatti ritenuta immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
8. Anche riguardo alla indennità di utilizzazione professionale, di poi, ed in ragione della medesima ratio (del collegamento funzionale con le mansioni tipiche) si è ritenuta la fondatezza delle domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
8.1. Tanto è stato affermato in considerazione della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate, dovendo "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit., par. 21).
8.2. Alla stregua dei motivi esposti, pertanto, il ricorso deve considerarsi fondato.
9. Anche la eccezione di prescrizione deve essere invero disattesa. La problematica della decorrenza della prescrizione è stata risolta dalla Suprema Corte con la sentenza n. 26246/2022 (alle cui ampie motivazioni si rinvia) secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
9.1. Ne deriva che per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della l. n. 92/12 (18.7.2012) e nel quinquennio anteriore (a decorrere dal 18.7.2007), la cui invocabilità avrebbe potuto trovare condizionamenti da parte del lavoratore stante la vigenza della nuova disciplina dell'art. 18, il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto, nel caso di specie ancora in corso. 10. Relativamente al quantum, di poi, la parte convenuta ha contestato il valore della IUP aggiuntiva che era stato ricavato dividendo il totale del percepito in stato di presenza, per le giornate di presenza inferiori alle 26, su cui si basa la retribuzione mensile, dovendosi invece considerare il divisore 26 (e non 22), per ottenere un importo corrispondente alla media matematica, spettante nel periodo di ferie, per come previsto dal CCNL (art. 68) per la retribuzione ordinaria. 10.1. Procedendo, dunque, all'individuazione del meccanismo di calcolo delle differenze, deve considerarsi che il riconoscimento giudiziale delle pretese deve limitarsi al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali in quanto al di fuori delle 4 settimane annue di ferie, non sussiste vincolo alcuno derivante dal diritto dell'Unione Europea e, dunque, non v'è ragione di disapplicazione delle limitazioni previste dall'ordinamento nazionale (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022, n. 20216). 10.2. Le quattro settimane coperte dalla garanzia retributiva, tuttavia, equivalgono a 28 giorni, proprio perché “i lavoratori devono essere esonerati dai loro obblighi di lavoro per quattro settimane di calendario” (sentenza CGUE 11 novembre 2015,
[...]
, C-155/10, punto 32) e “per convertire le quattro settimane di ferie annuali Per_3 retribuite nel numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoratore è esonerato dai suoi obblighi di lavoro”, “il calcolo delle ferie annuali retribuite minime spettanti al lavoratore dev'essere effettuato, ai sensi della direttiva 2003/88, rispetto ai giorni o alle ore e/o frazioni di giorno o di ora di lavoro effettuati e previsti dal contratto di lavoro” (Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE - 2017/C 165/01; Cass. sent. n. 14089/2024). 10.3. Il calcolo effettuato dalla parte ricorrente pertanto deve ritenersi corretto tenuto presente anche che, per come affermato anche da precedenti di merito richiamati dalla parte ricorrente, la tematica in esame afferisce al calcolo del valore medio delle componenti variabili della retribuzione, diverse per entità e quindi che il calcolo di tale media, per essere inserito nel calcolo della retribuzione feriale deve riferirsi ad un valore standard (e non a quello previsto dalla disposizione collettiva richiamata riferentesi a componenti fisse della retribuzione).
10.4. Nell'odierna fattispecie i ricorrenti hanno ricavato il valore medio considerando il riferimento al totale annuo delle somme percepite a titolo di indennità di utilizzazione professionale e di assenza dalla residenza, dividendo tale somma per le giornate di presenza in servizio;
tale risultato (valore medio per ogni giornata) è stato poi moltiplicato per i giorni di ferie goduti nell'anno sottraendo il percepito.
11. La liquidazione delle spese di lite è affidata al dispositivo tenuto conto anche della comunanza di lite e regolata secondo l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il diritto dei ricorrenti e all'inserimento delle voci “indennità di Pt_1 Pt_2 utilizzazione” e “indennità di assenza dalla residenza” nel calcolo della retribuzione utile per i giorni di ferie e, per l'effetto, condanna la società al Controparte_1 pagamento della somma di euro 12.731,84 in favore di e di euro Parte_1 14.513,30 in favore di , il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla Parte_2 data di scadenza dei singoli crediti al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.860,00 oltre accessori come per legge, da distrarre.
Roma lì, 11.12.2025 Il Giudice