Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 3 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2061/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
(CF-P.IVA , con sede legale in alla Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale Dott. Ing.
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Gelsomina D'Antonio (C.F.: Parte_2
), il quale dichiara che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 C.F._1
c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate alle PEC elettivamente domiciliata in Email_1 Pt_1 alla Via Comunale del Principe n.13/A, presso il Servizio affari giuridico – legali e Parte contenzioso della predetta in virtù di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
E
, CF CF , elett.te domiciliata in Controparte_1 C.F._2 Pt_1
Is. F10 , presso lo Studio dell'Avv. Domenico Carozza, CF C.F._3
(pec: ) che la rappresenta e difende in Email_2 virtù di mandato in atti
APPELLATA
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro il 6.9.2023 la ricorrente in epigrafe – sul presupposto di aver ottenuto, con sentenza n 2398/23 del 10.04.23 del Tribunale di Napoli, in funzione del Giudice del lavoro, il riconoscimento del suo diritto a ricevere la retribuzione di cui all'art. 1
Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 5324/2024 pubblicata l'11.7.2024 – Parte ed in pari data notificata - il Giudice adito accolse il ricorso e condannò la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 29.872,49 a titolo di retribuzione di cui all'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 per le ore di straordinario COVID 19 oltre interessi legali fino al soddisfo e spese di lite, previa compensazione per la metà, con distrazione.
Con ricorso depositato tempestivamente presso questa Corte in data 22.7.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto gravame lamentandosi dell'erroneo accoglimento disposto dal Tribunale, senza tener conto del fatto che la sentenza n. 2398/23 del 10.04.23 del medesimo Ufficio non è ancora divenuta cosa giudicata;
ha dedotto che il giudice di primo grado, erroneamente, aveva ritenuto una pronunzia non definitiva assorbente rispetto ad ogni eventuale contestazione in ordine all'an della pretesa creditoria. Ha concluso chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto dell'avverso ricorso, vinte le spese. Notificato l'atto, si è costituita l'appellata resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto. Disposta la trattazione scritta, le parti costituite hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
Il presente giudizio riguarda soltanto la quantificazione del credito, all'esito dell'accertamento del diritto contenuto nella sentenza n. 2398/23 del 10.04.23 del Giudice del lavoro Tribunale di Napoli che, nel frattempo, è stata anche confermata da questa Corte di Appello con sent. n. 1210/2024. Parte appellante ha contestato la determinazione del Giudice che aveva posto a fondamento della liquidazione delle spettanze una sentenza non ancora passata in giudicato e l'aveva erroneamente ritenuta assorbente rispetto ad ogni eventuale contestazione in ordine all'an della pretesa creditoria. Osserva il collegio che il rilievo non può essere condiviso: a prescindere dalla definitività dell'accertamento sull'an, non può rimettersi in discussione la questione di merito che, non solo costituisce oggetto di un altro giudizio, ma non è stata introdotta nel contraddittorio nel presente procedimento (avente ad oggetto la sola quantificazione del credito già accertato: v. ricorso di primo grado). Inoltre, con riguardo ai rapporti tra i due giudizi, la posizione della giurisprudenza di legittimità è chiara: “la sospensione del processo sul quantum in pendenza del giudizio sull'an è stata a lungo controversa fino alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 14060 del 26 luglio 2004, ha affermato che, poiché l'art. 295 c.p.c., la cui ragione fondante è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati, fa esclusivo riferimento all'ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico - giuridico e non già in senso meramente logico, la
2 sospensione necessaria del processo non può essere disposta nell'ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull'"an debeatur" e di quello sul "quantum", fra i quali esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico, essendo in tal caso applicabile l'art. 337 c.p.c., comma 2, il quale, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di tale processo, e tenuto conto altresì del fatto che, a norma dell'art. 336 c.p.c., comma 2, la riforma o la cassazione della sentenza sull'"an debeatur" determina l'automatica caducazione della sentenza sul "quantum" anche se su quest'ultima si sia formato un giudicato apparente, con conseguente esclusione del conflitto di giudicati”. Nella specie neppure è stata richiesta la sospensione. Tale essendo il rapporto tra i due giudizi, l'appello deve essere respinto, confermandosi la quantificazione disposta dal Tribunale, non risultando proposta nell'atto di gravame alcuna censura contabile al riguardo. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei vigenti parametri, secondo il valore della causa, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie - a far luogo dal 31 gennaio 2013. La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
3 condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1984,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Domenico Carozza;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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