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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/03/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA OR
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha reso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero 4419/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di CE RE n. 3473/2022, pubblicata in data
09.3.2023;
TRA
– c.f.: - nato il [...] a [...] , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Alessandro Mauriello, giusta procura in atti e come in atti dom.to;
Parte appellante
E
in persona del Sig. Prefetto p.t.; Controparte_1
Parte appellata contumace
FATTO E DIRITTO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit
Con ricorso depositato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di CE RE ricorreva Parte_1 avverso il verbale di violazione al codice della strada n. 160098933, notificatogli il 01.03.2022 e con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 180, comma 8 del Codice della Strada, irrogandogli una multa di euro
442,91.
All'esito del giudizio, deciso in prima udienza, l'opposizione è stata rigettata sul presupposto della non perentorietà del termine previsto ex art. 201 CdS per la notifica dei verbali irrogativi di una sanzione amministrativa. Con ricorso depositato in data 06.10.2023, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
3473/2022 del Giudice di Pace di CE RE.
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto la erroneità della decisione, richiamando l'orientamento assolutamente maggioritario che sancisce la perentorietà del termine de quo.
Veniva fissata l'udienza ai sensi dell'art. 415 comma 2 c.p.c. e il ricorrente provvedeva alla rituale notifica del ricorso e del decreto entro il termine disposto.
Dichiarata in data 11.10.2024 la contumacia della la causa veniva rinviata per la Controparte_1
discussione.
Alla odierna udienza cartolare rinviata per la discussione e l'appellante concludeva come da note di trattazione scritta.
*
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
L'appellante opponendosi al verbale di violazione al codice della strada ha dedotto la illegittimità della sanzione irrogata per decorrenza del termine di 90 gg. previsto per la notifica della contestazione.
Sul punto si osserva che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, nella sua nuova configurazione come riformato dal D. Lgs. 150/2011, l'Amministrazione viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, e alla stessa incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. A conforto di quanto osservato si richiama quanto prescritto dall'art. 7 comma 9 lett. b del D. Lgs.
150/2011 il cui ultimo capoverso sanziona esplicitamente l'omesso deposito dei documenti di cui al precedente comma 7 del medesimo articolo, così da ritenere operante un'inversione dell'onere della prova della tempestività del ricorso, ponendola a carico della Pubblica Amministrazione a differenza di quanto previsto in precedenza dall'art. 22 della Legge n. 689/81 che richiedeva il deposito dell'atto opposto per la verifica della tempestività del deposito quale espressione del principio in virtù del quale l'onere della prova della tempestività nella proposizione del ricorso era a carico del ricorrente (Cass. Civ. sez. I, sentenza 13 marzo
1996, n. 2084).
Ciò posto dalla documentazione ritualmente prodotta da si evince che la contravvenzione Parte_1
è stata elevata in data 19.09.2021 e da questa data decorre il termine di 30 gg. per l'esibizione della patente di guida per come prescritto dall'art. 180 CdS;
la notifica del verbale di contestazione è avvenuta invece in data 01.3.2022, per come evincibile dalla relata in atti.
È del pari evidente la violazione del termine di 90 gg. previsto dall'art. 201 del D. Lgs. n. 285/1992, con conseguente annullamento del verbale di contestazione opposto. A fronte di tale dato obiettivo, peraltro rilevato dallo stesso Giudice di pace, il Tribunale intende dare continuità all'orientamento assolutamente maggioritario che riconosce natura perentoria al termine ex art. 201 CdS, a pena dunque di inefficacia della sanzione (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36969 del
26/11/2021)
L'ulteriore motivo di opposizione nel merito, deve ritenersi integralmente assorbito dall'accoglimento del primo motivo di merito.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 02.04.2014 (come successivamente modificato dal D.M. n. 37/2018 in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara la contumacia della in persona del Sig. Prefetto p.t.; Controparte_1
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza gravata, annulla il verbale di violazione al codice della strada n. 160098933, notificatogli il 01.03.2022;
3) Condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano nella misura di euro 500,00 per compensi ed euro 50,00 per spese vive per il primo grado di giudizio e di euro 750,00 per comensi ed euro 150,00 per spese vive per il secondo grado oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in CE RE in data 19.03.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA OR
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha reso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero 4419/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di CE RE n. 3473/2022, pubblicata in data
09.3.2023;
TRA
– c.f.: - nato il [...] a [...] , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Alessandro Mauriello, giusta procura in atti e come in atti dom.to;
Parte appellante
E
in persona del Sig. Prefetto p.t.; Controparte_1
Parte appellata contumace
FATTO E DIRITTO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit
Con ricorso depositato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di CE RE ricorreva Parte_1 avverso il verbale di violazione al codice della strada n. 160098933, notificatogli il 01.03.2022 e con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 180, comma 8 del Codice della Strada, irrogandogli una multa di euro
442,91.
All'esito del giudizio, deciso in prima udienza, l'opposizione è stata rigettata sul presupposto della non perentorietà del termine previsto ex art. 201 CdS per la notifica dei verbali irrogativi di una sanzione amministrativa. Con ricorso depositato in data 06.10.2023, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
3473/2022 del Giudice di Pace di CE RE.
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto la erroneità della decisione, richiamando l'orientamento assolutamente maggioritario che sancisce la perentorietà del termine de quo.
Veniva fissata l'udienza ai sensi dell'art. 415 comma 2 c.p.c. e il ricorrente provvedeva alla rituale notifica del ricorso e del decreto entro il termine disposto.
Dichiarata in data 11.10.2024 la contumacia della la causa veniva rinviata per la Controparte_1
discussione.
Alla odierna udienza cartolare rinviata per la discussione e l'appellante concludeva come da note di trattazione scritta.
*
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
L'appellante opponendosi al verbale di violazione al codice della strada ha dedotto la illegittimità della sanzione irrogata per decorrenza del termine di 90 gg. previsto per la notifica della contestazione.
Sul punto si osserva che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, nella sua nuova configurazione come riformato dal D. Lgs. 150/2011, l'Amministrazione viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, e alla stessa incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. A conforto di quanto osservato si richiama quanto prescritto dall'art. 7 comma 9 lett. b del D. Lgs.
150/2011 il cui ultimo capoverso sanziona esplicitamente l'omesso deposito dei documenti di cui al precedente comma 7 del medesimo articolo, così da ritenere operante un'inversione dell'onere della prova della tempestività del ricorso, ponendola a carico della Pubblica Amministrazione a differenza di quanto previsto in precedenza dall'art. 22 della Legge n. 689/81 che richiedeva il deposito dell'atto opposto per la verifica della tempestività del deposito quale espressione del principio in virtù del quale l'onere della prova della tempestività nella proposizione del ricorso era a carico del ricorrente (Cass. Civ. sez. I, sentenza 13 marzo
1996, n. 2084).
Ciò posto dalla documentazione ritualmente prodotta da si evince che la contravvenzione Parte_1
è stata elevata in data 19.09.2021 e da questa data decorre il termine di 30 gg. per l'esibizione della patente di guida per come prescritto dall'art. 180 CdS;
la notifica del verbale di contestazione è avvenuta invece in data 01.3.2022, per come evincibile dalla relata in atti.
È del pari evidente la violazione del termine di 90 gg. previsto dall'art. 201 del D. Lgs. n. 285/1992, con conseguente annullamento del verbale di contestazione opposto. A fronte di tale dato obiettivo, peraltro rilevato dallo stesso Giudice di pace, il Tribunale intende dare continuità all'orientamento assolutamente maggioritario che riconosce natura perentoria al termine ex art. 201 CdS, a pena dunque di inefficacia della sanzione (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36969 del
26/11/2021)
L'ulteriore motivo di opposizione nel merito, deve ritenersi integralmente assorbito dall'accoglimento del primo motivo di merito.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 02.04.2014 (come successivamente modificato dal D.M. n. 37/2018 in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara la contumacia della in persona del Sig. Prefetto p.t.; Controparte_1
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza gravata, annulla il verbale di violazione al codice della strada n. 160098933, notificatogli il 01.03.2022;
3) Condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano nella misura di euro 500,00 per compensi ed euro 50,00 per spese vive per il primo grado di giudizio e di euro 750,00 per comensi ed euro 150,00 per spese vive per il secondo grado oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in CE RE in data 19.03.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Aurelia Cuomo