Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4030 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2749/2020
All'udienza collegiale del giorno 25/06/2025 ore 12:15
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1
Avv. DE SANTIS GUIDO Avv. Empler in sost
.
Appellato/i
Controparte_2
Avv.
ZURICH INSURANCE P.L.C.
Avv. BRUNO ELETTRA Avv. Angelini in sostituzione
CP_3
Avv. CANARI PIERA presente
IN Q.TÀ DI EREDE DI Controparte_4 Controparte_2
Avv. MORICONI ENZO Avv. Moriconi Valerio in sostituzione
IN Q.TÀ DI EREDE Controparte_5 Controparte_2
Avv. MORICONI ENZO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 25 giugno 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2749 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(P.IVA ) in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante p.t. Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Guido De Parte_2
Santis (C.F. - PEC ) ed elettivamente CodiceFiscale_1 Email_1 domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Livorno 6, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ) e (C.F.: Controparte_4 C.F._2 Controparte_5
) - quali eredi legittimi di , nato a [...] C.F._3 Controparte_2
Latina (LT) il 03.08.1947 (C.F.: ) e deceduto a Cisterna di Latina (LT) il C.F._4
07.10.2018, rappresentati e difesi dall'Avv. Enzo Moriconi (C.F.: - PEC: C.F._5
, nonché elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Giuseppe Email_2
Mazzini n. 41, presso lo studio dell'Avv. Valentina Minelli, (C.F.: ), giusta C.F._6 procura in atti;
- APPELLATI- APPELLANTI INCIDENTALI -
e
Controparte_6 [...]
(P. IVA ) nella persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa CP_7 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avvocato Elettra Bruno (C.F. – Controparte_8 C.F._7
PEC: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Formia Email_3
(LT) in via R. Paone, giusta procura in atti;
- APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE -
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Piera Canari CP_3 C.F._8
(C.F. – PEC ed elettivamente domiciliata presso il C.F._9 Email_4 suo studio in , Via Diaz n°12, giusta procura in atti;
CP_1
- APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 05/06/2020 l' Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale
[...] ordinario di Latina n. 375/2020, pubblicata in data 13/02/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G.
n. 2082/2012, promosso da nei confronti di , Controparte_2 CP_9 CP_3
e Controparte_10
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“ (classe 1947) ha convenuto in giudizio l' e la dott.ssa Parte_3 CP_9 CP_3
(l'originaria domanda attorea era stata originariamente spiegata anche nei confronti del
[...]
Dott. , ma era stata formalmente rinunciata in prima udienza ancor prima che il rapporto CP_11 processuale si instaurasse correttamente, mentre la IC, che pure aveva originariamente richiesto di rivalersi anche nei confronti del citata sanitario, non ha prodotto l'atto di notifica della propria domanda nei confronti del Dott. di talché il dott. non risulta mai essere divenuto parte CP_11 CP_11 del presente giudizio) per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali (quantificati in citazione in oltre un milione di Euro) allegando in fatto che, essendogli stata diagnosticata dalla dott.ssa medico della , in data 6.5.2000 la patologia CP_3 CP_9 denominata S.L.A. (sclerosi laterale amiotrofica) ed essendogli stato in pari data prescritto il farmaco Rilutek, lo assumeva per diversi anni sino a quando, ritornato, in data 16.5.2006, all'osservazione della medesima dott.ssa questa, riconsiderando l'ipotesi diagnostica CP_3 iniziale, sospendeva il farmaco e inviava il paziente ad approfondimenti diagnostici che consentivano, in data 29.5.2006, di escludere la sussistenza di SLA, essendo l'attore invece definitivamente riconosciuto portatore di Mielopatia Spondilogena.
Sostiene l'attore che il misconoscimento diagnostico, da attribuirsi a colpa del medico e, per esso, della , abbia comportato gravissimi danni sia per non avere potuto immediatamente CP_9 curare la reale patologia di cui era affetto, sia per avere subito effetti collaterali indesiderati a seguito dell'assunzione di un farmaco in realtà non necessario e non indicato.
La dott.ssa costituitasi, non contestava il fatto storico lamentato dall'attore ma CP_3 evidenziava come lo stesso avesse omesso di sottoporsi ai controlli medici periodici che gli erano stati prescritti e che, in ogni caso, non vi fosse nesso di causalità tra l'assunzione del farmaco e i disturbi lamentati. In ogni caso chiedeva di essere manlevata dalla propria assicurazione che chiamava in garanzia.
Si costituiva quindi l'assicurazione che eccepiva:
- la prescrizione della domanda attorea;
- l'esistenza di massimale di Euro 258.228,84;
- l'inadempimento della di assicurare i medici a primo rischio, condotta questa idonea CP_9
Con ad integrare una responsabilità extracontrattuale della nei confronti della stessa assicurazione, tenuta astrattamente a corrispondere l'intero indennizzo;
- l'impossibilità per l'assicurata di essere tenuta indenne dall'assicurazione per le spese legali, avendo l'assicurata optato per la difesa in proprio e senza concerto con l'assicuratore;
- l'insussistenza, comunque, di responsabilità della propria assicurata, sia per difetto di colpa che per mancanza di nesso di causalità, non potendosi ritenere che i danni lamentati dall'attore fossero riconducibili all'auso del farmaco Rilutek;
- l'eccessività e la duplicazione dei danni lamentati dall'attore, addirittura dichiaratosi invalido al
100%.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea ovvero il contenimento della domanda di garanzia nonché, in subordine, la condanna della per lesione del diritto di credito. CP_9
Si costituiva anche l' chiedendo il rigetto di ogni domanda. CP_9
Concessi i triplici termini di cui all'art. 183 c.6 cpc, veniva disposta CTU medico legale e la causa, pervenuta alla cognizione dell'odierno giudicante, veniva trattenuta in decisione, previa concessione di termini ex art. 190 cpc.. Con ordinanza del 6.6.2018 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di disporre ulteriore CTU collegiale. All'esito la causa veniva quindi nuovamente trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “A) dichiara l' Parte_4 responsabili, in solido tra loro, del danno patito da e le
[...] Controparte_2 condanna, sempre in solido, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento, dell'importo di Euro 148.000,00 già stimati all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
B) dichiara e tenuta a manlevare (entro il limite Controparte_10 del massimale di polizza, comunque non superato) per quanto la stessa dovrà CP_3 sborsare in forza del capo del A) del presente dispositivo;
C) condanna , CP_9 CP_3
e altresì, in solido tra loro, al
[...] Controparte_10 pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in Euro 460,00 per esborsi Controparte_2
e in Euro 13.430,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
D) condanna al pagamento Controparte_10 delle spese di lite in favore di che liquida in Euro 460,00 per esborsi e in Euro CP_3
7.795,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
E) condanna al pagamento delle spese di Controparte_10 lite in favore di che liquida in Euro 7.795,00 per compensi, oltre al rimborso spese CP_9 generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
F) pone le spese delle CCTTUU, già liquidate come da decreti in atti, definitivamente a carico di , di e di CP_9 CP_3 [...]
, in solido tra loro, che dovranno pertanto rifonderle Controparte_10 all'attore che le aveva anticipate”.
§ 4. — Con l'atto di appello l' ha chiesto di Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'appellata Sentenza, così provvedere: In via preliminare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza, almeno parzialmente, per tutti i motivi indicati nel paragrafo 3 del presente atto;
In via principale, in riforma dell'appellata sentenza, rigettare la domanda proposta in primo grado dal sig. , Controparte_2
o, comunque, dichiararla inammissibile siccome nuova e introdotta solo con la comparsa conclusionale in primo grado, per tutti i motivi di cui al paragrafo 1 del presente atto;
In via subordinata, rideterminare e quindi ridurre l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno in favore del sig. , per tutti i motivi spiegati nel paragrafo 3 del presente atto. Con Controparte_2 vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio”.
§ 5. — Gli appellati e , quali eredi legittimi di Controparte_4 Controparte_5 [...]
, costituitisi con comparsa di risposta depositata in data 06/10/2020, hanno eccepito, in CP_2 via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi art. 283 c.p.c. Essi hanno, anche, spiegato appello incidentale ed hanno resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: a) dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello non ricorrendone i presupposti e le condizioni di legge;
b) dichiarare giuridicamente inammissibile la richiesta di inibitoria ed in ogni caso rigettarla non sussistendo nel caso di specie né il requisito del fumus boni juris né tantomeno il requisito del periculum in mora;
c)
Rigettare nel merito il gravame in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto;
d) Riformare la sentenza di primo grado in punto di riconoscimento del danno patrimoniale e di adeguata e commisurata quantificazione del danno non patrimoniale subito, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle somme tutte a tal titolo richieste nel giudizio di I grado e che comunque potranno essere quantificate e ritenute di giustizia, anche in via equitativa, tenuto conto dei criteri di comune esperienza, il tutto, in ogni caso, oltre gli interessi legali dal dì del dovuto fino a quello dell'effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria come per legge dovuta”.
§ 6. — L'appellata Controparte_12
costituitasi con comparsa di risposta depositata in data 09/10/2020, ha spiegato ha spiegato
[...] appello incidentale e istanza di inibitoria della esecutività della sentenza ed ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Roma adita, Accogliere l'istanza di inibitoria di , e sospendere, ai sensi e per Controparte_10 gli effetti dell'art. 283 cpc, l'esecuzione della sentenza n. 375/2020 nella somma ritenuta di giustizia, per i motivi analiticamente indicati al § 8; nel merito, in accoglimento integrale di quanto dedotto nella parte motiva del presente atto, (a) Accogliere i motivi di appello proposti da , cui CP_9
IC aderisce;
(b) Accogliere l'appello incidentale proposto da IC e riformare la sentenza n.
375/2020 laddove ha rigettato la domanda riconvenzionale di IC nei confronti di per CP_9
i motivi tutti di cui al presente atto;
(c) Accogliere l'appello incidentale proposto da IC e riformare la sentenza n. 375/2020 laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'assicurato
IC per tutti i profili dedotti nel presente atto;
(d) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese generali”.
§ 7. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data CP_3
10/10/2020, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi art. 283 c.p.c.
Essa ha, anche, spiegato appello incidentale ed ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte d' Appello adita, contrariis rejectis 1) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza, per tutti i motivi indicati nell'istanza Inibitoria ex art.283 cpc2) in via principale in riforma dell'appellata sentenza, rigettare la domanda proposta in primo grado dal sig. perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata Controparte_2
o comunque dichiararla inammissibile siccome nuova e introdotta solo con la comparsa conclusionale in primo grado;
3) in via subordinata nella denegata ipotesi ove una qualche responsabilità dovesse ,comunque essere addebitata all'odierna appellante , rideterminare e quindi ridurre l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno in favore del per tutti i Parte_3 motivi dedotti e, comunque, ritenere e dichiarare il terzo chiamato in causa, la IC AS
, tenuto a tenere indenne la dr. in quanto garante per la responsabilità civile CP_3 professionale. Con vittoria di spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio”.
§ 8. — Con ordinanza del 01.06.2021 veniva sospesa parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nei limiti del complessivo ammontare di € 90.000,00.
§ 9. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 10. — L'appello principale si articola in due motivi.
§ 10.1.1. — Con il primo motivo dell'appello principale viene dedotta la “VIOLAZIONE
DELL'ART. 112 C.P.C. – CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO – OMESSA
ALLEGAZIONE DI FATTI POSTI DAL GIUDICE A FONDAMENTO DELLA PROPRIA
DECISIONE – VIOLAZIONE ARTT. 189 E 190 C.P.C.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Ne appare possibile avallare le tesi dei convenuti che vorrebbero tali domande attoree inammissibili in quanto nuove. È sufficiente leggere la citazione per verificare che l'attore aveva richiesto, sin dall'origine, sia il risarcimento per il danno da vizio del consenso al trattamento sanitario, sia quello, anche prettamente morale, da errata diagnosi”.
Deduce l'appellante che “Fatta questa premessa, è doveroso rilevare come in tutto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'attore mai abbia richiesto il risarcimento del danno subito consistente nell'esser costretto a convivere con l'erronea supposizione di una grave patologia degenerativa quale la SLA, né ha richiesto il risarcimento del danno subito per l'angoscia provata dal constatare la mancata mitigazione dei sintomi e l'inutilità della terapia, che sono poi le voci di danno riconosciute dal Giudice a fondamento delle poste risarcitorie liquidate”.
Quindi, secondo l'appellante principale, l'attore avrebbe richiesto il solo risarcimento del danno morale “quale conseguenza del danno biologico” e solo tardivamente, nella comparsa conclusionale, avrebbe chiesto di “esser costretto a convivere con una grave patologia degenerativa quale la SLA” talché la sentenza impugnata avrebbe violato il principio di cui all'articolo 112 cpc.
Il motivo è infondato.
Invero “In tema di risarcimento dei danni da responsabilità' civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionatigli da un determinato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta” (Cass. Sez. 3, 07/12/2004, n. 22987, Rv. 581686
- 01).
Nel caso di specie si legge nell'atto di citazione “L'intera vicenda, la persistente sintomatologia dolorosa e tutte le menomazioni fisiche subite dal Signor lo hanno Parte_5 indotto a dover modificare sostanzialmente il suo stile di vita, a rinunciare ai passatempi, alle attività ricreative e sociali” (pg. 6) conseguentemente venivano richieste le seguenti voci di danno “a) Errata
Diagnosi di SLA e) Danni non patrimoniali legati alla persistenza dello stato di malattia e ripercussioni sulla famiglia e sulle attività lavorative” (pg. 6).
Sempre nell'atto di citazione si afferma che “Tali limitazioni della libertà e dell'autonomia dell'istante, le conseguenti rinunce agli atti della quotidianità, il pericolo di vita corso, i vari trattamenti sanitari e cure di cui ha necessitato e di cui necessita tutt'oggi, i continui disagi, ecc., hanno provocato all'istante continue sofferenze morali e psicofisiche, un perdurante stato di angoscia, paura e forte stress e nervosismo ed un repentino cambiamento in peius delle proprie abitudini di vita privata, familiare e sociale, che perdurano tutt'oggi, con conseguente lesione della propria personalità; il Sig. , a seguito ed in conseguenza dei fatti per cui è causa, ha CP_2 avuto continue crisi di pianto che lo hanno indotto anche a minacciare il suicidio … “l'istante ha subito la lesione di interessi/valori giuridicamente protetti e costituzionalmente garantiti, tali da ingenerare nello stesso una sofferenza soggettiva, morale, fisica e da violare la propria sfera morale e la propria dignità” (pagine 7 e 8).
Non vi è dubbio che l'attore abbia richiesto il risarcimento di tutti i danni derivanti dall'errata diagnosi e, in particolare quelli derivanti dal turbamento psichico derivante dalla consapevolezza di essere afflitto da una malattia degenerativa ed incurabile.
§ 10.1.2. — Con il secondo motivo dell'appello principale viene dedotta la “VIOLAZIONE
DELL'ART. 1226 E/O 2056 C.C. RICHIAMATI DAL TRIBUNALE PER LA VALUTAZIONE
EQUITATIVA DEL DANNO”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “La valutazione di siffatti profili di danno [e cioè: a) del danno da lesione del consenso;
b) del danno morale e dinamico relazionale da diagnosi errata di malattia gravissima e da sopravvenuta consapevolezza di non essere stato adeguatamente trattato per la reale patologia] non può che essere puramente equitativa ex art. 1226 c.c., precisando che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata, anche in via presuntiva come nel caso di specie, l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare”. Deduce l'appellante principale che “pur sussistendo nel caso di specie i presupposti per decidere di liquidare il danno in via equitativa, tale potere è stato esercitato in modo non corretto, considerato che l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è stato quantificato in misura irragionevole”.
In particolare, l'appellante deduce che “non si comprende il perché debba esser riconosciuto il risarcimento del danno anche per il periodo successivo alla effettuazione della diagnosi corretta di mielopatia spondilogenetica, avvenuta nel 2006”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Quanto all'importo da liquidare, si deve ritenere che nell'anno solare che inizia a maggio 2000 (data della diagnosi errata) e in quello solare che inizia nel maggio 2006 (data della scoperta della diagnosi errata) la sofferenza sia stata maggiore.
Per ciascun dei due citati anni appare equo stimare la liquidazione in Euro 15.000,00.
Per i rimanenti 16 anni si deve ritenere la situazione di sofferenza ugualmente presente anche se meno acuta rispetto ai due momenti topici appena indicati”.
In realtà, dopo la diagnosi di una malattia meno pericolosa ed invalidante, deve ragionevolmente ritenersi che l'attore abbia avuto un sollievo e che quindi siano scomparse le preoccupazioni e sofferenze legate alla precedente diagnosi errata”.
Tale doglianza è fondata.
Invero deve ritenersi che, dopo la scoperta da parte dell'attore di non essere malato di SLA bensì di una patologia meno pericolosa, lo stesso non abbia più subito alcun danno bensì abbia provato sollievo.
Contesta quindi l'appellante la liquidazione del danno come operata dal giudice di prime cure.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Quanto all'importo da liquidare, si deve ritenere che nell'anno solare che inizia a maggio 2000 (data della diagnosi errata) e in quello solare che inizia nel maggio 2006 (data della scoperta della diagnosi errata) la sofferenza sia stata maggiore
Appare equo stimarla in Euro 7.000,00 all'anno per 8 anni (sino al maggio 2010).
Dal maggio 2010 al maggio 2018 invece, la sofferenza strettamente dipendente dalla vicenda per cui
è causa, avrebbe dovuto ragionevolmente affievolirsi, essendosi stabilizzato (come rilevato dai CTU) il quadro clinico relativo alla reale patologia di cui l'attore era portatore, di tal che appare equo liquidarla in Euro 4.000,00 all'anno (per 8 anni).
L'importo complessivo di tali aspetti di danno risulta di Euro 118.000,00, già stimati all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Il danno da lesione del consenso, relativo ai sei anni circa in cui il paziente ha fatto uso del farmaco erroneamente prescrittogli, deve essere stimato in ulteriori Euro 5.000,00 annui (ovvero in complessivi Euro 30.000,00). Complessivamente il danno riconoscibile all'attore assomma ad Euro 148.000,00 (Euro 118.000,00 per la sofferenza morale e dinamico relazionale + Euro 30.000,00 per il danno da lesione del consenso) già stimati all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo”.
L'appellante contesta la “ragionevolezza” di tale liquidazione.
La doglianza è quindi innanzitutto inammissibile per la sua genericità.
Deve comunque rilevarsi che la liquidazione equitativa del danno operata dal Tribunale appare congrua in considerazione della gravità delle ripercussioni psichiche di una diagnosi errata di una malattia invalidante e dall'esito infausto come la SLA che, verosimilmente, ha azzerato ogni speranza dell'attore gettandolo nello sconforto.
In conclusione l'appello principale deve essere accolto limitatamente alle somme liquidate dopo il
2006 (anno della diagnosi corretta) e pertanto dovranno essere liquidati:
- euro 15.000,00 dal 2000 al 2006 = euro 90.000 cui vanno aggiunti euro 30.000,00 per il danno da lesione del consenso, per un totale di euro 120.000,00 già stimati all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
§ 11. — L'appello incidentale proposto da e riguarda Controparte_4 Controparte_5 la liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale.
§ 11.1.1. — Deducono gli appellanti incidentali che “In particolare, il giudice di primo grado non ha preso in adeguata considerazione richiesta di risarcimento del danno patrimoniale subito dal
Sig. a seguito dell'errata diagnosi di SLA e del conseguente stato depressivo, tutto ciò CP_2 provato anche dalla documentazione medica prodotta in giudizio (prescrizione medica dei farmaci ansiolitici Tranquirit, Frontal, Alprazolam) e dalla diagnosi della Dott.ssa resa in data CP_3
15.01.2002”.
La deduzione è infondata.
Infatti era onere dell'attore di provare la diminuzione di reddito attraverso la produzione delle dichiarazioni dei redditi anteriori e successive all'evento dannoso.
Ciò non è avvenuto.
Per quanto concerne la liquidazione del danno morale ritengono gli appellanti che esso debba essere “rideterminato e rielaborato adeguatamente nonché commisurato oggettivamente sulla base dell'evidente grave stato di disagio vissuto dal al punto da addivenire alla scelta tragica CP_2 finale del suicidio”.
La doglianza è infondata.
Invero, da un lato, nella sentenza si dà atto del suicidio di Controparte_2 dalla CTU il decesso dell'attore (autoinflitto in data imprecisata ma di poco anteriore al 10.10.2018, data fissata per le operazioni peritali della seconda CTU che, quindi, è stata svolta sulla sola documentazione sanitaria), deve essere necessariamente commisurata non già all'aspettativa di vita, bensì alla vita effettivamente vissuta, trattandosi di danno c.d. intermittente (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 679/2016)>>.
Dall'altro le ragioni del suicidio di non sono univocamente riconducibili Controparte_2 all'errata diagnosi della SLA peraltro corretta anni prima del tragico gesto dovendosi considerare che lo stesso era affetto da gravi patologie.
La liquidazione del danno non patrimoniale operata dal Tribunale appare quindi congrua.
§ 12. — In conclusione l'appello incidentale proposto da e Controparte_4 CP_5
deve essere respinto.
[...]
§ 13. — L'appello incidentale proposto da Controparte_12
è, a sua volta, articolato in quattro motivi.
[...]
§ 13.1.1. — Il primo motivo dell'appello incidentale è rubricato: “erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata <infondata l di prescrizione essendo evidente che il titolo responsabilit azionato dall natura contrattuale decennale>e, soprattutto, risultando evidente che il termine di prescrizione non può certo farsi decorrere, come vorrebbe la difesa della IC, dal giorno della originaria diagnosi, bensì da quello, assai più tardo, in cui l'attore avrebbe potuto percepirlo (ovvero, nel caso in esame, almeno dal giorno -16.5.2006- in cui la medesima dott.ssa pose essa stessa in dubbio la propria precedente diagnosi). CP_3
Infatti In tema di risarcimento del danno , l'impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende, quando il danno sia percepibile all'esterno e conoscibile da parte del danneggiato, gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, tra i quali l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, o il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento danni maggiori” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19193 del 19/07/2018)>.
Deduce l'appellante che alla fattispecie andrebbe invece applicato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2043 cc.
Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale, come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata sopra trascritta, ha rigettato l'eccezione di prescrizione sia affermando che andava applicato il termine decennale e sia che neppure il termine quinquennale era decorso perché esso doveva farsi decorrere dalla scoperta del fatto generatore del danno (diagnosi sbagliata) avvenuta solo nel 2010.
Sarebbe stato, quindi, onere della IC proporre appello avverso la sentenza di primo grado sotto entrambi i profili, alla stregua del principio di diritto affermato dalla S.C. con orientamento consolidato e risalente nel tempo, secondo cui: «La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa “ratio decidendi”, né contiene, quanto alla “causa petendi” alternativa o subordinata, un mero “obiter dictum”, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato.
Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso» (ex plurimis, tra le più recenti, Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; v. anche Cass. 6 luglio 2020, n. 13880; Cass. 14 agosto 2020,
n. 17182).
Considerato, pertanto, che con il motivo di gravame in esame IC ha censurato la sentenza impugnata soltanto nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione dovendosi applicare il termine decennale e non anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione anche applicando il termine quinquennale decorrente dalla scoperta del fatto generatore del danno ne va ritenuta l'inammissibilità, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato.
Comunque, il motivo, se non fosse inammissibile, sarebbe comunque infondato.
Invero “alla responsabilità contrattuale del medico per il danno alla persona, causato da imperizia nell' esecuzione di un'operazione chirurgica, si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale” (Cass. Sez. 3, 19/04/2006, n. 9085, Rv. 589631 - 01)
§ 13.1.2. — Il secondo motivo dell'appello incidentale è rubricato: “duplicazione del risarcimento violazione dell'articolo 1223 c.c.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che l'attore ha subito un danno consistito “- nell'avere vissuto ritenendosi erroneamente portatore di malattia assai grave e inesorabilmente ingravescente (da cui deriva la rinuncia ad ogni progettualità di vita e il disinvestimento nelle relazioni personali)” ed un altro per “avere vissuto, dopo la scoperta nell'anno 2006 della vera patologia, nella consapevolezza di non essere stato adeguatamente trattato terapeuticamente per ben cinque anni per la reale malattia e di avere quindi subito una cura inutile” oltre al “danno da lesione del consenso informato”.
Deduce l'appellante che “In primo luogo il Tribunale ha violato gli articoli 2043 e 1223 c.c., perché ha liquidato il preteso danno “da lesione del consenso informato” limitandosi ad accertare la mera lesione del diritto ad essere informato, senza previamente accertare quali concreti ed effettivi pregiudizi fossero derivati da tale lesione”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, deve rilevarsi che tale domanda era contenuta nell'atto di citazione in cui, alla pagina 7 si legge che “l'omessa diagnosi di mielopatia spondilogenetica … nega al paziente, oltre che di essere messo nelle condizioni di scegliere, se possibilità vi sia, “che fare” nell'ambito di quello che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute”.
Lamentava inoltre l'attore gli “effetti collaterali” derivanti dall'assunzione del farmaco
“Rilutek” che hanno portato a ripetuti ricoveri.
Dunque tale danno si aggiunge a quello derivante dall'errata diagnosi perché ha comportato l'assunzione di un farmaco Rilutek da considerarsi inutile per la patologia di cui era affetto l'attore.
§ 13.1.3. — Il terzo motivo dell'appello incidentale è rubricato: “violazione del principio della compensatio lucri cum damno”.
Deduce l'appellante che “Nel caso di specie, pertanto, anche ad ammettere l'effettiva sussistenza del danno in esame, e la sua differenziazione da quello che il Tribunale ha chiamato danno morale, nella liquidazione di esso si sarebbe dovuto tenere conto anche del sollievo che la vittima non può non aver provato quando seppe che non era affatto malata di SLA”.
Il motivo è infondato.
Invero l'aver appreso di non essere affetto da una malattia incurabile non allevia le sofferenze patite per la diagnosi errata.
Inoltre, non si tratta di due poste comparabili.
§ 13.1.4. — Il quarto motivo dell'appello incidentale è rubricato: “illegittimo rigetto della Cont domanda riconvenzionale proposta dalla IC nei confronti della . Violazione dell'art. 2043
c.c. e dei principi in materia di danno da lesione del credito”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Infondata è poi la domanda della IC di nei confronti della per avere omesso di assicurare i propri dipendenti. Premesso che CP_9 tale omissione ha costituito infatti occasione di guadagno per l'assicurazione (dal momento che il medico non l'avrebbe verosimilmente stipulata ove fosse stato garantito da altra polizza), occorre comunque osservare che nel documento indicato dall'assicurazione come “intercalare RC mod1800” si affermava esclusivamente che, nel caso in cui risulti operante altra polizza, la IC avrebbe garantito solo l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione. Ebbene appare evidente come tale clausola si limiti a fotografare un duplice ed equiprobabile stato di cose
(operatività/non operatività di altra assicurazione) e non invece una vera e propria presupposizione Con di esistenza di altro contratto. D'altra parte l'art. 24 c.1 del C.C.N.L. Dirigenti dell'8.6.2000, espressamente invocato dalla IC, si limitava a prevedere che “Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave”, clausola avente chiaro intento programmatico e rilevante esclusivamente tra le parti, quindi inidonea a far nascere l'affidamento di terzi circa la sussistenza di valida assicurazione”. Con Deduce l'appellante che “la non stipulando il contratto di assicurazione dei propri dipendenti ai quali era contrattualmente obbligata, l'aveva indirettamente costretta ad un pagamento che avrebbe altrimenti evitato: le aveva, pertanto, causato un tipico danno aquiliano da lesione del diritto di credito”.
Il motivo è infondato.
Invero nel contratto di assicurazione si prevede semplicemente che, qualora sia operante Cont un'altra assicurazione (nel caso di specie quella della la garanzia sarebbe a seconda richiesta.
Quindi si tratta di una previsione che si limita a considerare due differenti situazioni.
Per altro verso le norme richiamate dall'appellante in tema di obbligo di assicurazione delle strutture sanitarie hanno carattere programmatico e devesi tener conto delle disponibilità finanziarie delle stesse.
Non può quindi ravvisarsi, dalla loro non attuazione, una lesione colposa del credito altrui.
§ 14. — In conclusione l'appello incidentale proposto dalla IC deve essere respinto.
§ 15. — L'appello incidentale proposto da è, a sua volta, articolato in due CP_3 motivi di appello.
§ 15.1.1. — Il primo motivo dell'appello incidentale è rubricato “INAMMISSIBILITA'
RICONOSCIMENTO DELLA LESIONE SUL CONSENSO IN QUANTO DOMANDA NUOVA -
NONCHE' ILLOGICITA E CONTRADDITTORIETA' NEL CRITERIO di LIQUIDAZIONE
ADOTTATO”.
Il motivo è infondato per le ragioni espresse al punto 10.1.1.
§ 15.1.2. — Il secondo motivo dell'appello incidentale è rubricato “VIOLAZIONE DEL
NESSO DI CAUSALITA TRA CONDOTTA E DANNO. INAMMISSIBILITA' DI
LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE”.
Deduce l'appellante che “non si comprende come a fronte della mancanza di nesso di causalità, tra l'assunzione del farmaco Rilutek a seguito della iniziale diagnosi di sospetta Sclerosi
Laterale Amiotrofica ed i disturbi lamentati dall'attore, quale ipotetico ed eventuale danno possa essere derivato con nesso di causalità immediato diretto dalla condotta del sanitario convenuto”.
Il motivo è infondato. Come si legge nella sentenza i danni liquidati sono quelli, di carattere non patrimoniali, derivati da una diagnosi errata e dalle sofferenze psichiche derivanti dall'aver appreso di avere una malattia invalidante e dall'esito infausto.
È indubbio poi che l'assunzione prolungata di un farmaco non necessario abbia avuto ripercussioni sulla salute dell'appellante.
§ 16. — Anche l'appello incidentale proposto da deve pertanto essere CP_3 disatteso.
§ 17. — In conclusione, l'appello principale deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, condanna la a Parte_4 pagare a e la somma di complessivi € 120.000,00 già stimati Controparte_13 Controparte_14 all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
§ 18. — La soccombenza reciproca consente l'integrale compensazione delle spese del grado.
Gli appellanti incidentali e sono altresì tenuti, ai sensi dell'art. Controparte_13 Controparte_14
13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla
[...]
e quelli incidentali proposti da e Parte_1 Controparte_4 CP_5
, quali eredi legittimi di - IC Insurance Public Limited Company
[...] Controparte_2
Rappresentanza generale per l'Italia - Giramma Franca avverso la sentenza definitiva n. 375/2020 emessa dal Tribunale ordinario di Latina, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, condanna la a pagare ad e Parte_4 Controparte_13 [...]
la somma di complessivi € 120.000,00 già stimati all'attualità, oltre interessi legali dalla CP_14 sentenza al saldo;
2.rigetta l'appello incidentale proposto da e;
Controparte_4 Controparte_5
3.respinge l'appello incidentale proposto da;
Controparte_10
3. spese di lite compensate;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di , e . Controparte_13 Controparte_14 Controparte_10
Così deciso in Roma il 25 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinell