Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/02/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3399 del 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3399 del 2023 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Grazia Magnante e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Stefano Di Francesco ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Nettuno (RM),
Via Santa Maria, n. 48, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( , con il patrocinio dell'Avv. Marzia Colangelo ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pomezia (RM), Via Rimini n. 5/B, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni congiunte delle parti: “1) Che la figlia venga affidata ad entrambi i genitori e Per_1
la potestà genitoriale esercitata congiuntamente. / 2) Che la minore sia collocata stabilmente presso l'abitazione materna in Aprilia, Piazza Don Luigi Sturzo, 24. / 3) Che il padre potrà avere con sé la figlia ogniqualvolta vorrà, previo accordo con la madre, e comunque almeno due fine settimana al mese (dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21.00) e, nel corso di ciascuna settimana, nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 dopo aver effettuato la doccia i compiti e consumato la cena, nella settimana che si conclude con i week-
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21,00 dopo aver effettuato la doccia i compiti e consumato la cena, nella settimana che si conclude con i week-end di pertinenza del padre. / 3) Che per i periodi di vacanza, la figlia trascorrerà le festività natalizie con i genitori prevedendo che ad anni alterni trascorrerà la viglia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro così come per il 31 dicembre ed il primo gennaio, per gli altri giorni di chiusura della scuola i genitori concorderanno anno per anno. / Per le festività pasquali, la minore starà ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa. / Per i compleanni e per gli onomastici dei genitori e delle sorelle gli stessi potranno tenere con se la minore. / Per il compleanno della minore, i genitori si accorderanno tra di loro per consentire alla figlia di poter trascorrere comunque del tempo con entrambi in detta giornata anche congiuntamente. / Durante le vacanze estive, il padre terrà con sé la figlia per un periodo di almeno due settimane, periodo che i genitori concorderanno compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative entro il 28 febbraio di ogni anno sulla decorrenza. / I genitori concordano che l'eventuale importo per centri estivi necessari nel periodo di chiusura della scuola – giugno/ settembre- sarà corrisposto da entrambi nella misura del 50% per ognuno come da protocollo del Tribunale di Latina in quanto già concordato;
/ 4) A titolo di mantenimento della figlia , il signor sarà tenuto a versare la somma di € 300.00 Per_1 Pt_1
mensili, somma che sarà rivalutata annualmente in sintonia con gli indici ISTAT. / Le parti danno atto che attualmente, la somma necessaria per la mensa scolastica è corrisposta interamente dal padre che la detrae dal mantenimento ordinario, essendo stato originariamente indicato lui quale genitore obbligato presso il plesso scolastico. A far data dal mese di gennaio dell'anno 2024 la mensa scolastica sarà ad esclusivo carico della sig.ra – madre della minore- la quale si CP_1 interesserà all'intestazione del pagamento a se stessa . / 5) Le spese straordinarie saranno corrisposte da entrambi i genitori nella misura del 50%. / Le parti sul punto richiamano espressamente il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Latina, che deve ritenersi parte integrante del presente accordo in ordine all'individuazione delle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è prevista la previa concertazione, sia in ordine alle modalità e ai termini entro i quali, nel caso delle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, a fronte di una richiesta scritta di un genitore, dovrà essere espresso l'eventuale dissenso dell'altro motivato.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Pagina 2 Per l'intelligibilità della decisione si osserva che, nelle more della prima udienza, le parti hanno raggiunto un accordo, depositato telematicamente, di cui il Giudice relatore, alla prima udienza, ha dato lettura alle parti che lo hanno integralmente confermato.
Il Giudice relatore, pertanto, in via temporanea e urgente, ha disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, secondo le condizioni anche economiche concordate dalle parti, ed ha rinviato per discussione.
La causa, già trattenuta in decisione, è stata rimessa sul ruolo assegnando alla parte più diligente un termine per depositare l'estratto dell'atto di nascita della minore con indicazione di paternità e maternità e rinviando per discussione.
Parte ricorrente ha depositato l'estratto richiesto e la causa è stata trattenuta in decisione.
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1. SULLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI.
Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte delle parti siano conformi all'interesse della figlia minore e meritevoli di accoglimento.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Si reputa congruo compensare le spese di lite tra le parti stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 3399 del 2023, così provvede:
“Dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori secondo le condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti come riportate in epigrafe.
Compensa le spese di lite.”
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
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