Articolo 1 della Legge 10 gennaio 1985, n. 1
Articolo 2
Versione
13 gennaio 1985
Art. 1.
Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"E' vietata l'intestazione a societa' fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle societa' editrici di giornali quotidiani costituite in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle societa' editrici stesse ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile .
Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle societa' che direttamente o indirettamente controllino le societa' editrici di giornali quotidiani".
La lettera c) del settimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituita dalla seguente:
"c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa".
Entrata in vigore il 13 gennaio 1985
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