Art. 1.
Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"E' vietata l'intestazione a societa' fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle societa' editrici di giornali quotidiani costituite in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle societa' editrici stesse ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile .
Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle societa' che direttamente o indirettamente controllino le societa' editrici di giornali quotidiani".
La lettera c) del settimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituita dalla seguente:
"c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa".
Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"E' vietata l'intestazione a societa' fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle societa' editrici di giornali quotidiani costituite in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle societa' editrici stesse ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile .
Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle societa' che direttamente o indirettamente controllino le societa' editrici di giornali quotidiani".
La lettera c) del settimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituita dalla seguente:
"c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa".