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13 gennaio 1985
13 gennaio 1985
Art. 1.
Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"E' vietata l'intestazione a societa' fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle societa' editrici di giornali quotidiani costituite in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle societa' editrici stesse ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile .
Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle societa' che direttamente o indirettamente controllino le societa' editrici di giornali quotidiani".
La lettera c) del settimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituita dalla seguente:
"c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa".
Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"E' vietata l'intestazione a societa' fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle societa' editrici di giornali quotidiani costituite in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle societa' editrici stesse ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile .
Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle societa' che direttamente o indirettamente controllino le societa' editrici di giornali quotidiani".
La lettera c) del settimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituita dalla seguente:
"c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa".
Commentario • 1
- 1. La devianza giovanile nella Criminologia svizzeraAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 12 marzo 2021 · 0.9331618
La corretta nozione di “delinquenza giovanile” Come precisato da Blatier (1999), “il delitto è caratterizzato dalla proibizione stabilita da parte della Legge […] [tuttavia] troppo spesso la delinquenza è confusa con i comportamenti devianti e ciò contribuisce all'aumento di un'incomprensione sociale all'interno dell'opinione pubblica, troppo spesso prona nei confronti delle informazioni provenienti dai mass-media”. In effetti, l'esperienza quotidiana dimostra la differenza tra devianze illecite e devianze anti-sociali, ancorché non anti-giuridiche. Per esempio si ponga mente ai comportamenti boderline che, tuttavia, non recano a trasgressioni tipicamente e specificamente illegali. È …
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Giurisprudenza • 13
- 1. Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/02/2025, n. 261Provvedimento: N. 1261/2020 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ANCONA SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati: Dr. UI ER Presidente Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 1261/2020 R.G.; promossa da Parte_1 (C.F. C.F._1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Forte ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC Email_1 APPELLANTE contro Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura …Leggi di più...
- art. 307 c.p.c.·
- art. 330 c.p.c.·
- morte domiciliatario·
- inefficacia elezione domicilio·
- estinzione del giudizio·
- revocatoria ordinaria·
- contributo unificato·
- spese processuali·
- notifica appello·
- appello incidentale