Versione
13 gennaio 1985
13 gennaio 1985
Art. 13.
Il primo comma dell'articolo 49 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Qualora, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una impresa editi, o controlli imprese che editino, un numero di testate la cui tiratura nell'anno 1981 risulti superiore al venti per cento delle copie complessivamente tirate nello stesso anno dai giornali quotidiani in Italia, deve provvedere entro tre anni alla alienazione di testate, azioni, partecipazioni, quote di societa' o alla cessione di contratti di affitto o di gestione di testate in modo da editare alla scadenza del triennio, direttamente o tramite societa' controllate, testate la cui tiratura non fosse nel 1981 superiore al venti per cento di quella complessiva dei quotidiani in Italia. In applicazione della presente norma i contratti di affitto o di gestione sono sempre cedibili, malgrado patto contrario".
Il primo comma dell'articolo 49 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Qualora, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una impresa editi, o controlli imprese che editino, un numero di testate la cui tiratura nell'anno 1981 risulti superiore al venti per cento delle copie complessivamente tirate nello stesso anno dai giornali quotidiani in Italia, deve provvedere entro tre anni alla alienazione di testate, azioni, partecipazioni, quote di societa' o alla cessione di contratti di affitto o di gestione di testate in modo da editare alla scadenza del triennio, direttamente o tramite societa' controllate, testate la cui tiratura non fosse nel 1981 superiore al venti per cento di quella complessiva dei quotidiani in Italia. In applicazione della presente norma i contratti di affitto o di gestione sono sempre cedibili, malgrado patto contrario".
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