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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/06/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2004/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2004/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Itro, presso il quale Parte_1
elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Federico Di Mezza presso il Controparte_1
quale elettivamente domicilia
RESISTENTE con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «Separazione giudiziale».
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 10 giugno 2020, adiva questo Tribunale affinché Parte_1
fosse dichiarata la separazione giudiziale tra lei e il coniuge , con la quale si era Controparte_1
unita in matrimonio in data 25.06.2011 e dalla cui unione era nata una figlia ( nata il Per_1
16.07.2014); chiedeva l'affidamento condiviso della minore con collocazione alternata e il versamento pagina 1 di 7 da parte del marito di un assegno per il mantenimento della figlia di euro 800,00 mensili, oltre spese straordinarie al 50%.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva addebitarsi la separazione alla condotta della CP_1
essendo la fine del rapporto matrimoniale imputabile esclusivamente al comportamento Pt_1
contrario ai doveri coniugali tenuto dalla moglie che avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio;
invocava altresì l'affido condiviso della figlia con collocamento paritetico e mantenimento diretto della minore da parte di ciascun genitore durante il tempo di permanenza della piccola.
Fallito il tentativo di conciliazione, veniva emessa l'ordinanza presidenziale del 27.05.2021 con la quale si autorizzavano i coniugi a vivere separati;
si affidava la minore ad entrambi i genitori con collocazione alternata e si poneva a carico del il versamento di un contributo mensile di CP_1
euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Depositate le memorie integrative, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Con sentenza non definitiva del 15.10.2021 di questo Tribunale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito.
È noto che, ai sensi dell'art. 151 c.c., il Giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale coniuge essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
È ormai consolidato il principio secondo cui non è sufficiente a tal fine la sola prova della violazione dei doveri coniugali, ma è altresì necessario dimostrare che detta violazione sia causa diretta del fallimento della convivenza.
Ed invero, affinché possa essere accolta la domanda di addebito occorre la prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio (cfr. tra le altre
Cass. 18074/14; Cass. 8862/2012; Cass. 8873/2012; Cass. 21245/2010).
Come meglio precisato sul punto dalla giurisprudenza, la pronuncia di addebito non può essere basata sul mero comportamento denunciato;
infatti: «ai fini dell'addebitabilità della separazione il
Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa»
pagina 2 di 7 (Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2008, n. 14042, conf. Cass. Sez. I, 2010, n.
21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566, Cass. Sez.I 1998 n. 10742).
Dunque, per poter addebitare la separazione al “coniuge trasgressore”, è necessario che la crisi dell'unione coniugale sia riconducibile secondo un nesso di causa-effetto alla violazione di uno degli obblighi di cui all'art.143 c.c., mentre è irrilevante, ai fini dell'addebito, il comportamento tenuto dal coniuge che ha “trasgredito” successivamente al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza (preesistente).
Sotto il profilo processuale è stato precisato che “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. n. 16691 del 5.8.2020).
Ciò premesso, nella specie, il imputa in sostanza la fine del rapporto matrimoniale CP_1
alla scoperta di una relazione extraconiugale della moglie che avrebbe poi abbandonato volontariamente la casa coniugale a far data dal 20.3.2019.
Di contro, la pur non contestando la relazione intrattenuta, sostiene tuttavia che la crisi Pt_1
coniugale era in realtà risalente nel tempo;
deduce in particolare che fin da subito dopo il matrimonio il resistente aveva assunto un comportamento di totale prevaricazione con episodi di maltrattamenti e di violenza psicologica.
Ciò premesso, alla luce dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla domanda di addebito formulata dal resistente, non potendosi attribuire alla condotta della efficacia causale determinate ed assorbente rispetto alla crisi coniugale. Pt_1
Ed invero, lo stesso teste di parte resistente, , pur avendo riferito di aver visto Testimone_1
personalmente nel 2016, di fronte ad un locale ove si trovava per lavoro, la in atteggiamenti Pt_1
intimi con un tal evidenziava che era capitato di assistere a litigi dei coniugi e di aver preso Per_2
posizione in favore della ricorrente;
precisava altresì di aver visto la chiudersi in una stanza per Pt_1
evitare di essere aggredita dal CP_1
Il teste di parte ricorrente, , riferiva che quale volta era capitato anche alla Testimone_2
sua presenza di assistere a litigi tra le parti;
precisava che il se la prendeva con la moglie CP_1
senza motivo offendendola e aggredendola; ha precisato che era capitato che qualche volte, quando era ospite della famiglia della ricorrente, il si arrabbiava senza motivo, sbatteva la sedia e se ne CP_1
andava.
La teste , madre della ricorrente, ha riferito che anche davanti a lei qualche volta Testimone_3
il offendeva la figlia, pur non avendo mai assistito ad aggressioni fisiche, e ha precisato CP_1
pagina 3 di 7 che i coniugi litigavano spesso per motivi di lavoro e che quando accadeva il riportava la CP_1
figlia a casa della madre, confermando la circostanza relativa all'ennesimo episodio di accompagnamento forzoso della figlia presso l'abitazione dei propri familiari da parte del marito, precisando che poi la era rimasta a casa della madre per circa due anni, rifiutandosi di fare Pt_1
ritorno presso l'abitazione dei suoceri.
In un siffatto contesto deve quindi ritenersi che la relazione extraconiugale, come l'abbandono della casa coniugale intervenuto prima del deposito del ricorso, non rappresentino la causa diretta del fallimento della convivenza, già divenuta intollerabile, inserendosi piuttosto in un contesto familiare caratterizzato da una forte e persistente tensione tra i coniugi e in un clima di progressiva reciproca disaffezione.
L'affidamento della figlia minore.
L'ordinanza presidenziale ha affidato la minore (oggi di anni 11) ad entrambi i genitori Per_1 secondo la regola generale di cui all'art. 337 ter c.c. con collocazione alternata, una settimana con la madre a Torrecuso e una settimana con il padre a Casalduni.
Allo stato non sono sopravvenuti elementi sulla base dei quali rivalutare tale decisione, tenuto conto tra l'altro che, pur avendo evidenziato in corso di causa la necessità di un collocamento prevalente presso di sé, tuttavia anche il padre ha chiesto in via principale il collocamento paritetico della piccola (cfr. comparsa conclusionale in atti).
Tale decisione appare in ogni caso maggiormente adeguato all'interesse di e risponde Per_1
pienamente alla esigenza di contenere gli effetti derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare, avendo i coniugi da subito adottato tale soluzione.
Né vi sono ragioni per modificare la disciplina di frequentazione con i genitori delle festività e del periodo estivo.
La misura dell'assegno di mantenimento in favore della figlia.
La ricorrente ha chiesto di porre a carico del a titolo di contribuzione al CP_1
mantenimento della figlia, l'assegno mensile complessivo di euro 800,00 e comunque non inferiore di
370,00.
Il resistente, di contro, ha chiesto di disporre il mantenimento diretto a carico di ciascun genitore, per il tempo di permanenza della figlia presso il medesimo e in via gradata, di disporre un assegno di mantenimento per la minore di euro 200,00.
L'ordinanza presidenziale ha posto a carico del l'onere di mantenimento della figlia CP_1
minore della somma complessiva di euro 300,00, stante la sussistenza di una asimmetria tra le condizioni economiche della madre e del padre.
pagina 4 di 7 Ciò posto, osserva il Collegio che, all'esito dell'istruttoria svolta, non sono emersi elementi che consentono di modificare tale previsione, dovendosi confermare i provvedimenti già vigenti per il mantenimento ordinario della figlia minore e per le spese straordinarie.
E' noto che, come già precisato nell'ordinanza presidenziale, a mente dell'art. 316 bis CC, i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
l'art. 337 ter CC stabilisce inoltre che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, in ragione delle concrete situazioni reddituali delle parti, persistendo una situazione di asimmetria economica tra i coniugi, come meglio si dirà in punto di contributo per il mantenimento della nonché delle esigenze della figlia (oggi di 11 anni), deve ritenersi congrua Pt_1
la somma di euro 300,00 da porre a carico del a titolo di contributo per il mantenimento CP_1
della figlia, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre l'obbligo di concorrere nella misura del 50% delle spese straordinarie.
E' appena il caso di rilevare che la quantificazione dell'assegno può essere fatta, oltre che ricorrendo ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., anche sulla base di presunzioni, avendo riguardo alle capacità potenziali di guadagno di ciascun genitore ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro ed ulteriormente tenendo conto che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari e che in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione (Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del 14/05/2005).
La spettanza dell'assegno di mantenimento invocato dalla ricorrente.
Deve in via preliminare dichiararasi ammissibile la richiesta di un assegno in suo favore invocato dalla ricorrente con le memorie integrative.
Giova sul punto solo rilevare che nel processo di separazione personale è ammissibile la domanda del coniuge volta ad ottenere l'assegno per il proprio mantenimento, formulata per la prima volta nella memoria integrativa, in ragione della natura del giudizio, ove la fase presidenziale, finalizzata alla conciliazione, è seguita, nell'infruttuosità della prima, da quella contenziosa davanti al giudice istruttore, da introdursi secondo un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti pagina 5 di 7 e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, consentendo una progressiva formazione della vocatio in ius (Cass. n. 27597/2022).
Ciò posto, è noto che ai sensi dell'art. 156 c.c. per effetto della pronuncia di separazione, il giudice può riconoscere a uno dei coniugi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità. I presupposti del diritto in questiono sono: da un lato, che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno, dall'altro, che l'avente diritto non abbia adeguati redditi propri.
In particolare, la giurisprudenza ha precisato che, in tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf. Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez.
I Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
Ciò posto, nella specie, ritiene il Tribunale che vi siano i presupposti per porre a carico del resistente un assegno per il contributo al mantenimento della moglie, alla luce dell'asimmetria economica sussistente tra le parti, come d'altra parte già evidenziato in punto di mantenimento della minore.
Ed infatti, è emerso che la ricorrente inizialmente aiutava nell'azienda del marito (cfr. testimonianza sul punto) e che successivamente ha trovato una occupazione precaria, con un guadagno mensile di euro 300,00; come si evince dalle dichiarazioni dei redditi in atti, ha dichiarato la somma di euro 778,00 per il 2021, la somma di euro 2.823,00 (redditi da attività occasionale) per il 2022 e la somma di euro 3.750,00 per il 2023.
Il ha dichiarato la somma di € 36.488,00 per l'anno 2020, la somma di € CP_1
16.756,00 per l'anno 2021, la somma di € 17.500,00 per l'anno 2022 e risulta titolare di immobili.
pagina 6 di 7 Deve quindi ritenersi congruo un contributo pari ad euro 200,00 a titolo di mantenimento per la moglie.
Non rilevano sul punto le contestazioni concernenti il pagamento da parte del solo CP_1
del mutuo per l'acquisto della casa, seppur contratto da entrambi i coniugi, atteso che, come emerso dagli atti, si tratta di una spesa che non è strumentale alle esigenze della famiglia, in quanto finalizzata all'acquisto di un immobile che non risulta destinato a casa familiare, vivendo la moglie in altro appartamento, e non è pertanto suscettibile di sopperire al contributo per il mantenimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 (valore indeterminato-bassa complessità; fase di studio euro 851,00, fase introduttiva euro 602,00, fase istruttoria euro 903,00, fase decisionale euro 1.453,00), in favore dell'Erario, stante l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente, come da documentazione in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2004/2020 R.G.A.C., promosso da contro , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così provvede:
-rigetta la domanda di addebito formulata da parte resistente;
-conferma l'ordinanza presidenziale del 27.05.2021 in punto affido, di collocamento, di diritto di visita e di contributo di mantenimento della minore;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di euro 200,00, a Controparte_1
partire dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, per il mantenimento di da versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
Parte_1
-condanna il resistente al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 3.809,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Benevento, 13 giugno 2025
Il Giudice relatore dott.ssa Enrica Nasti
Il Presidente dott. Ennio Ricci
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2004/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Itro, presso il quale Parte_1
elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Federico Di Mezza presso il Controparte_1
quale elettivamente domicilia
RESISTENTE con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «Separazione giudiziale».
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 10 giugno 2020, adiva questo Tribunale affinché Parte_1
fosse dichiarata la separazione giudiziale tra lei e il coniuge , con la quale si era Controparte_1
unita in matrimonio in data 25.06.2011 e dalla cui unione era nata una figlia ( nata il Per_1
16.07.2014); chiedeva l'affidamento condiviso della minore con collocazione alternata e il versamento pagina 1 di 7 da parte del marito di un assegno per il mantenimento della figlia di euro 800,00 mensili, oltre spese straordinarie al 50%.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva addebitarsi la separazione alla condotta della CP_1
essendo la fine del rapporto matrimoniale imputabile esclusivamente al comportamento Pt_1
contrario ai doveri coniugali tenuto dalla moglie che avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio;
invocava altresì l'affido condiviso della figlia con collocamento paritetico e mantenimento diretto della minore da parte di ciascun genitore durante il tempo di permanenza della piccola.
Fallito il tentativo di conciliazione, veniva emessa l'ordinanza presidenziale del 27.05.2021 con la quale si autorizzavano i coniugi a vivere separati;
si affidava la minore ad entrambi i genitori con collocazione alternata e si poneva a carico del il versamento di un contributo mensile di CP_1
euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Depositate le memorie integrative, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Con sentenza non definitiva del 15.10.2021 di questo Tribunale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito.
È noto che, ai sensi dell'art. 151 c.c., il Giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale coniuge essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
È ormai consolidato il principio secondo cui non è sufficiente a tal fine la sola prova della violazione dei doveri coniugali, ma è altresì necessario dimostrare che detta violazione sia causa diretta del fallimento della convivenza.
Ed invero, affinché possa essere accolta la domanda di addebito occorre la prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio (cfr. tra le altre
Cass. 18074/14; Cass. 8862/2012; Cass. 8873/2012; Cass. 21245/2010).
Come meglio precisato sul punto dalla giurisprudenza, la pronuncia di addebito non può essere basata sul mero comportamento denunciato;
infatti: «ai fini dell'addebitabilità della separazione il
Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa»
pagina 2 di 7 (Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2008, n. 14042, conf. Cass. Sez. I, 2010, n.
21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566, Cass. Sez.I 1998 n. 10742).
Dunque, per poter addebitare la separazione al “coniuge trasgressore”, è necessario che la crisi dell'unione coniugale sia riconducibile secondo un nesso di causa-effetto alla violazione di uno degli obblighi di cui all'art.143 c.c., mentre è irrilevante, ai fini dell'addebito, il comportamento tenuto dal coniuge che ha “trasgredito” successivamente al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza (preesistente).
Sotto il profilo processuale è stato precisato che “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. n. 16691 del 5.8.2020).
Ciò premesso, nella specie, il imputa in sostanza la fine del rapporto matrimoniale CP_1
alla scoperta di una relazione extraconiugale della moglie che avrebbe poi abbandonato volontariamente la casa coniugale a far data dal 20.3.2019.
Di contro, la pur non contestando la relazione intrattenuta, sostiene tuttavia che la crisi Pt_1
coniugale era in realtà risalente nel tempo;
deduce in particolare che fin da subito dopo il matrimonio il resistente aveva assunto un comportamento di totale prevaricazione con episodi di maltrattamenti e di violenza psicologica.
Ciò premesso, alla luce dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla domanda di addebito formulata dal resistente, non potendosi attribuire alla condotta della efficacia causale determinate ed assorbente rispetto alla crisi coniugale. Pt_1
Ed invero, lo stesso teste di parte resistente, , pur avendo riferito di aver visto Testimone_1
personalmente nel 2016, di fronte ad un locale ove si trovava per lavoro, la in atteggiamenti Pt_1
intimi con un tal evidenziava che era capitato di assistere a litigi dei coniugi e di aver preso Per_2
posizione in favore della ricorrente;
precisava altresì di aver visto la chiudersi in una stanza per Pt_1
evitare di essere aggredita dal CP_1
Il teste di parte ricorrente, , riferiva che quale volta era capitato anche alla Testimone_2
sua presenza di assistere a litigi tra le parti;
precisava che il se la prendeva con la moglie CP_1
senza motivo offendendola e aggredendola; ha precisato che era capitato che qualche volte, quando era ospite della famiglia della ricorrente, il si arrabbiava senza motivo, sbatteva la sedia e se ne CP_1
andava.
La teste , madre della ricorrente, ha riferito che anche davanti a lei qualche volta Testimone_3
il offendeva la figlia, pur non avendo mai assistito ad aggressioni fisiche, e ha precisato CP_1
pagina 3 di 7 che i coniugi litigavano spesso per motivi di lavoro e che quando accadeva il riportava la CP_1
figlia a casa della madre, confermando la circostanza relativa all'ennesimo episodio di accompagnamento forzoso della figlia presso l'abitazione dei propri familiari da parte del marito, precisando che poi la era rimasta a casa della madre per circa due anni, rifiutandosi di fare Pt_1
ritorno presso l'abitazione dei suoceri.
In un siffatto contesto deve quindi ritenersi che la relazione extraconiugale, come l'abbandono della casa coniugale intervenuto prima del deposito del ricorso, non rappresentino la causa diretta del fallimento della convivenza, già divenuta intollerabile, inserendosi piuttosto in un contesto familiare caratterizzato da una forte e persistente tensione tra i coniugi e in un clima di progressiva reciproca disaffezione.
L'affidamento della figlia minore.
L'ordinanza presidenziale ha affidato la minore (oggi di anni 11) ad entrambi i genitori Per_1 secondo la regola generale di cui all'art. 337 ter c.c. con collocazione alternata, una settimana con la madre a Torrecuso e una settimana con il padre a Casalduni.
Allo stato non sono sopravvenuti elementi sulla base dei quali rivalutare tale decisione, tenuto conto tra l'altro che, pur avendo evidenziato in corso di causa la necessità di un collocamento prevalente presso di sé, tuttavia anche il padre ha chiesto in via principale il collocamento paritetico della piccola (cfr. comparsa conclusionale in atti).
Tale decisione appare in ogni caso maggiormente adeguato all'interesse di e risponde Per_1
pienamente alla esigenza di contenere gli effetti derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare, avendo i coniugi da subito adottato tale soluzione.
Né vi sono ragioni per modificare la disciplina di frequentazione con i genitori delle festività e del periodo estivo.
La misura dell'assegno di mantenimento in favore della figlia.
La ricorrente ha chiesto di porre a carico del a titolo di contribuzione al CP_1
mantenimento della figlia, l'assegno mensile complessivo di euro 800,00 e comunque non inferiore di
370,00.
Il resistente, di contro, ha chiesto di disporre il mantenimento diretto a carico di ciascun genitore, per il tempo di permanenza della figlia presso il medesimo e in via gradata, di disporre un assegno di mantenimento per la minore di euro 200,00.
L'ordinanza presidenziale ha posto a carico del l'onere di mantenimento della figlia CP_1
minore della somma complessiva di euro 300,00, stante la sussistenza di una asimmetria tra le condizioni economiche della madre e del padre.
pagina 4 di 7 Ciò posto, osserva il Collegio che, all'esito dell'istruttoria svolta, non sono emersi elementi che consentono di modificare tale previsione, dovendosi confermare i provvedimenti già vigenti per il mantenimento ordinario della figlia minore e per le spese straordinarie.
E' noto che, come già precisato nell'ordinanza presidenziale, a mente dell'art. 316 bis CC, i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
l'art. 337 ter CC stabilisce inoltre che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, in ragione delle concrete situazioni reddituali delle parti, persistendo una situazione di asimmetria economica tra i coniugi, come meglio si dirà in punto di contributo per il mantenimento della nonché delle esigenze della figlia (oggi di 11 anni), deve ritenersi congrua Pt_1
la somma di euro 300,00 da porre a carico del a titolo di contributo per il mantenimento CP_1
della figlia, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre l'obbligo di concorrere nella misura del 50% delle spese straordinarie.
E' appena il caso di rilevare che la quantificazione dell'assegno può essere fatta, oltre che ricorrendo ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., anche sulla base di presunzioni, avendo riguardo alle capacità potenziali di guadagno di ciascun genitore ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro ed ulteriormente tenendo conto che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari e che in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione (Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del 14/05/2005).
La spettanza dell'assegno di mantenimento invocato dalla ricorrente.
Deve in via preliminare dichiararasi ammissibile la richiesta di un assegno in suo favore invocato dalla ricorrente con le memorie integrative.
Giova sul punto solo rilevare che nel processo di separazione personale è ammissibile la domanda del coniuge volta ad ottenere l'assegno per il proprio mantenimento, formulata per la prima volta nella memoria integrativa, in ragione della natura del giudizio, ove la fase presidenziale, finalizzata alla conciliazione, è seguita, nell'infruttuosità della prima, da quella contenziosa davanti al giudice istruttore, da introdursi secondo un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti pagina 5 di 7 e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, consentendo una progressiva formazione della vocatio in ius (Cass. n. 27597/2022).
Ciò posto, è noto che ai sensi dell'art. 156 c.c. per effetto della pronuncia di separazione, il giudice può riconoscere a uno dei coniugi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità. I presupposti del diritto in questiono sono: da un lato, che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno, dall'altro, che l'avente diritto non abbia adeguati redditi propri.
In particolare, la giurisprudenza ha precisato che, in tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf. Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez.
I Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
Ciò posto, nella specie, ritiene il Tribunale che vi siano i presupposti per porre a carico del resistente un assegno per il contributo al mantenimento della moglie, alla luce dell'asimmetria economica sussistente tra le parti, come d'altra parte già evidenziato in punto di mantenimento della minore.
Ed infatti, è emerso che la ricorrente inizialmente aiutava nell'azienda del marito (cfr. testimonianza sul punto) e che successivamente ha trovato una occupazione precaria, con un guadagno mensile di euro 300,00; come si evince dalle dichiarazioni dei redditi in atti, ha dichiarato la somma di euro 778,00 per il 2021, la somma di euro 2.823,00 (redditi da attività occasionale) per il 2022 e la somma di euro 3.750,00 per il 2023.
Il ha dichiarato la somma di € 36.488,00 per l'anno 2020, la somma di € CP_1
16.756,00 per l'anno 2021, la somma di € 17.500,00 per l'anno 2022 e risulta titolare di immobili.
pagina 6 di 7 Deve quindi ritenersi congruo un contributo pari ad euro 200,00 a titolo di mantenimento per la moglie.
Non rilevano sul punto le contestazioni concernenti il pagamento da parte del solo CP_1
del mutuo per l'acquisto della casa, seppur contratto da entrambi i coniugi, atteso che, come emerso dagli atti, si tratta di una spesa che non è strumentale alle esigenze della famiglia, in quanto finalizzata all'acquisto di un immobile che non risulta destinato a casa familiare, vivendo la moglie in altro appartamento, e non è pertanto suscettibile di sopperire al contributo per il mantenimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 (valore indeterminato-bassa complessità; fase di studio euro 851,00, fase introduttiva euro 602,00, fase istruttoria euro 903,00, fase decisionale euro 1.453,00), in favore dell'Erario, stante l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente, come da documentazione in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2004/2020 R.G.A.C., promosso da contro , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così provvede:
-rigetta la domanda di addebito formulata da parte resistente;
-conferma l'ordinanza presidenziale del 27.05.2021 in punto affido, di collocamento, di diritto di visita e di contributo di mantenimento della minore;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di euro 200,00, a Controparte_1
partire dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, per il mantenimento di da versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
Parte_1
-condanna il resistente al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 3.809,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Benevento, 13 giugno 2025
Il Giudice relatore dott.ssa Enrica Nasti
Il Presidente dott. Ennio Ricci
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