Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/05/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 22 MAGGIO 2025,
a seguito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n°1245/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA nato il [...] a [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Parte_1
Guarino
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. OLIVA ANNA CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.02.2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 24.01.2024, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario ai fini dell'assegno ordinario di invalidità n. 222/84 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 16.09.2019, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario .
Si costituiva l' convenuto che, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità della domanda, e comunque rigettarsi il ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
Per l'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta la
La domanda è infondata e va respinta.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . Tuttavia, nel merito, la CP_1
domanda è infondata.
Dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che il consulente medico, con motivazione logica ed articolata, sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo del periziato, si sofferma sulle ragioni che devono indurre a ritenerlo, pur avendo riguardo alle patologie di cui è affetto, inabile o invalido ai sensi della l. n.222/1984 con decorrenza dal 01 Aprile 2022.
Tanto premesso, si osserva che le doglianze espresse dalla parte ricorrente si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Basti considerare che in nessun punto del ricorso che si sta esaminando risulta segnalata l'omessa valutazione della certificazione medica già versata agli atti. Invero, le censure non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte. (Trib. Roma, sez. lav.,
2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001; (Cass, n. 2151/2004,
Cass. 7273/2011). Tutto ciò in contrasto con la puntuale perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP, in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente.
Dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che, il consulente medico, con motivazione logica ed articolata, sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo del periziato, si sofferma sulle ragioni che devono indurre a ritenerlo, avendo riguardo alle patologie di cui è affetto, inabile o invalido ai sensi della l.
n.222/1984, in relazione alla capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini, con decorrenza successiva alla domanda amministrativa.
Ciò posto, è noto che la valutazione attinente alla diminuzione della capacità di lavoro ai sensi della legge 222/1984 va riferita alla capacità di lavoro semi specifica dell'assicurato e cioè a quella capacità di produrre proficui atti lavorativi nel proprio abituale settore occupazionale (ex operaio chimico industriale) o in quell'ambito di attività alternative compatibili con le sue qualità personali e le caratteristiche di preparazione professionale.
In particolare, per quanto rilevi in questa sede, poiché oggetto di doglianza da parte ricorrente, è il mancato riconoscimento del requisito sanitario richiesto con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (16.09.2019), ma unicamente dall'aprile 2022, occorre rilevare che il CTU ha ancorato la decorrenza alla comparsa della patologia oncologica nell'aprile 2022, ritenendo che le altre due patologie non fossero, da sole considerate, di entità tali da diminuire la capacità lavorativa del ricorrente nella misura richiesta dalla legge per la concessione dell'assegno di invalidità.
La valutazione appare corretta sotto il profilo metodologico, oltre che esaustiva, atteso che il giudizio espresso è conforme ai criteri da applicare ai fini dell'accertamento della invalidità ordinaria, avendo egli considerato in concreto le condizioni del soggetto, tenendo conto della età, della formazione e personalità professionale, in guisa tale da valutare la possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte, o di svolgere attività diverse da quelle espletate (cfr. Cass. 4710/2016) confacenti alle attitudini dell'assicurato e, pertanto, può essere condivisa da questo giudice.
In definitiva le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti.
Per tutte le motivazioni esposte, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale. In conclusione, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 01 APRILE
2022.
Le spese di lite, vista la dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp.att. c.p.c. resa dalla ricorrente, sono irripetibili.
Le spese di CTU, resa in fase di ATP, sono liquidate come da separato decreto e poste a carico
CP_ dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge la domanda e, per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza 01 APRILE 2022.
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone a carico dell' le spese di Ctu, resa in fase di ATP, come liquidate in separato decreto.
Si comunichi
Nola, lì 23 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini