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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.SS Gabriella Zanon Presidente
dott. AleSSndro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1937/2023 r.g., promoSS con atto di citazione da
(c.f. ), difesa dagli avv.ti Mauro Sandri e Olav Gianmaria Parte_1 C.F._1
Taraldsen del foro di Milano e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Milano, via
Benedetto Marcello n. 48
(appellante)
nei confronti di
NT
(c.f. ), in persona del presidente pro tempore, difeso dagli avv.ti Giorgio
[...] P.IVA_1
Spadaro e Stefano Capo del foro di Venezia e con domicilio eletto presso lo studio del secondo difensore in Venezia-Mestre, via Palazzo n. 31/A
(appellato)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
1 voglia l'Ill.ma Corte di Appella adita, in totale riforma della sentenza impugnata, ogni avversaria eccezione, istanza e domande reietta:
IN VIA CAUTELARE
sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
IN VIA PREGIUDIZIALE
1) costituzionale: ritenere rilevanti e non manifestamente infondate le questioni prospettate in merito all'incostituzionalità dell'art. 4 DL 44/2021, in ogni sua parte, e per l'effetto sollevare
l'incidente di costituzionalità;
2) europea: ritenere rilevanti e non manifestamente infondate le questioni prospettate in merito alla contrarietà dell'art. 4 DL 44/2021 con le citate norme di diritto europeo, disapplicandoli direttamente, ovvero effettuando rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia;
NEL MERITO:
1) accertare la natura illegittima e ingiustamente discriminatoria del provvedimento con effetti sospensivi dall'esercizio della professione emanato dall' NT
, della lesione dei diritti della ricorrente e del danno derivatone:
[...]
2) condannare l' al NT
risarcimento, in favore della Dr.SS : di € 5.502,2 a titolo di danno emergente;
Pt_1
di € 40.000 a titolo di danno non patrimoniale, ovvero quella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice;
oltre a interessi legali e moratori ai sensi dell'art. 1284 co. 1 e 4 c.c.;
3) con vittoria di spese (CU € 777,00) ed onorari di giustizia, per il doppio grado di giudizio e, in subordine, con compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
per l'appellata:
in via preliminare,
rigettare le istanze pregiudiziali sollevate, essendo già stata dichiarata la legittimità della normativa di settore, sia in sede nazionale sia in sede unionale;
nel merito,
rigettare l'appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado.
Rifusione delle spese di lite.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 1° giugno 2022, la dott.SS – riassumendo il Parte_1
procedimento promosso dinanzi al che, con sentenza n. 632/2022, aveva dichiarato CP_2
la propria carenza di giurisdizione – conveniva davanti al Tribunale di Rovigo l
[...]
di , chiedendo che fosse integralmente NT CP_1
annullato il provvedimento del 28 dicembre 2022 (data che si dirà in seguito non è corretta), con cui era stata disposta la sua sospensione dall'albo ai sensi dell'art. 4, comma 4° del d.l. n. 44/2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, non avendo ella trasmesso la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1° del medesimo articolo;
in via subordinata, l'attrice chiedeva l'annullamento del provvedimento limitatamente alla parte in cui non prevedeva la possibilità di svolgere l'attività professionale, osservando le misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui al protocollo di sicurezza disposto dal Ministero della salute, o in via ulteriormente subordinata nella parte in cui non prevedeva la possibilità di esercitare la professione medica con modalità tali da non implicare contatti interpersonali o comunque il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2.
L'attrice proponeva contestuale istanza affinché il Tribunale sollevasse incidente di costituzionalità dell'art. 4, d.l. 44/2021 e affinché procedesse alla sua disapplicazione o al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Si costituiva in giudizio l , NT
chiedendo che il ricorso fosse respinto.
Con ordinanza del 19 agosto 2022, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento.
Concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., l'Ordine convenuto affermava che, in ossequio alla previsione di cui all'art. 7 del d.l. 162/2022 (convertito con l.
199/2022) di ceSSzione dell'obbligo vaccinale per i professionisti sanitari a far data dal 1° novembre 2022, con delibera n. 16 del 2 novembre 2022 (doc. 32 di parte convenuta) aveva disposto la ceSSzione della sospensione temporanea dall'esercizio della professione, concluso i procedimenti di accertamento pendenti e cancellato dall'albo le annotazioni delle sospensioni precedentemente disposte.
Con la prima memoria ex art 183, comma 6°, c.p.c., l'attrice dichiarava di conservare interesse alla declaratoria di illegittimità del provvedimento di sospensione, domandando che ne fosse accertata
3 la natura illegittima e ingiustamente discriminatoria e la conseguente lesione dei propri diritti, con condanna dell'Ordine al risarcimento del danno che quantificava in euro 5.502,2 a titolo di danno emergente e in euro 40.000 a titolo di danno non patrimoniale, ovvero nella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e moratori ai sensi dell'art. 1284, commi 1 e 4
c.c.
La causa, istruita documentalmente, era discuSS all'udienza del 20 settembre 2023 e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con sentenza n. 798/2023. Il Tribunale di Rovigo rigettava le domande e condannava a rifondere all'Ordine convenuto le spese di lite, liquidate unitariamente Parte_1
per la fase cautelare in corso di causa e per la fase di merito in euro 22.162,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Il giudice, riconosciuta l'ammissibilità delle nuove domande, riteneva infondate le deduzioni attoree per cui l'obbligo vaccinale sarebbe stata misura sproporzionata e discriminatoria, in contrasto con la Carta costituzionale e con il diritto europeo e internazionale. La tesi dell'attrice si basava sull'erroneo presupposto che l'art. 4 d.l. 44/2021 avesse lo scopo di limitare la diffusione del contagio sul luogo di lavoro, mentre la finalità dichiarata era la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, nell'interesse pubblico e collettivo della comunità.
Il giudice dichiarava poi inammissibili, in quanto introdotte solo in sede di udienza di discussione, le argomentazioni sull'illegittimità della sospensione irrogata nonostante l'attrice, avendo contratto il virus, avesse diritto all'esenzione dell'obbligo vaccinale per dodici mesi dalla guarigione.
Il Tribunale riteneva, poi, che le argomentazioni di carattere asseritamente scientifico sulla reale efficacia dei vaccini e sulle reazioni avverse alla loro somministrazione non fossero adeguatamente dimostrate, atteso che la documentazione allegata deponeva in senso contrario alla tesi attorea;
rigettava, in quanto manifestamente infondate, le richieste di sollevare questione di illegittimità costituzionale e in relazione al diritto internazionale delle norme di legge, rilevando che l'obbligo vaccinale gode di copertura costituzionale nel neceSSrio contemperamento della libertà del singolo con il diritto alla salute dei terzi e della collettività ed evidenziando che la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 14/2023, aveva già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, d.l. 44/2021 con riferimento all'art. 32 Cost., ritenendolo espressione del neceSSrio bilanciamento tra il diritto dell'individuo e il diritto collettivo alla salute.
4 Il giudice evidenziava ancora che gli obblighi vaccinali erano estranei al diritto unionale, non essendo la materia della salute ricompresa né tra le competenze esclusive, né tra quelle concorrenti dell'Unione Europea e che le conseguenze previste dall'art. 4 d.l. 44/2021, per il caso di rifiuto del sanitario alla vaccinazione, rispettavano le condizioni previste all'art. 52 dalla Carta europea dei diritti fondamentali per le limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà.
Dall'infondatezza della pretesa illegittimità del provvedimento discendeva il rigetto della domanda risarcitoria, e quindi la totale soccombenza dell'attrice e la sua condanna al rimborso delle spese di lite.
Proponeva tempestivo appello , censurando la sentenza per quattro motivi: i) Parte_1
violazione dell'art. 4 d.l. n. 44/2021 per non avere il giudice accertato l'illegittimità della sospensione disposta nonostante l'attrice fosse guarita dal Covid-19 e quindi avesse diritto a una sospensione di dodici mesi dell'obbligo vaccinale, erroneamente ritenendo che la doglianza fosse stata introdotta tardivamente in sede di udienza di discussione;
ii) il giudice non aveva accertato l'illegittimità, in relazione ai parametri costituzionali e del diritto europeo, della normativa su cui la sospensione si fondava, in ragione della non attendibilità di tutti i dati medico-scientifici, in quanto derivanti dalla falsificazione dei dati pandemici;
iii) il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dall'illegittima sospensione dall'albo; iv) il giudice era incorso in violazione dell'art. 92 c.p.c e dell'art. 91, in combinato disposto con l'art. 5 d.m. 55/2014, per non avere compensato le spese di lite,
nonostante le questioni trattate fossero di assoluta novità, per non avere applicato lo scaglione da euro 26.001 a euro 52.000 e per avere conteggiato anche la fase istruttoria, pur non essendo stata svolta.
L'appellante chiedeva, altresì, la sospensione della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza in ragione della fondatezza dell'appello e della non sostenibilità dell'esborso in ragione delle sue condizioni reddituali.
Si costituiva in giudizio l NT
chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e delle istanze pregiudiziali avversarie relative alla pretesa incostituzionalità e contrarietà al diritto dell'Unione Europea delle norme applicate e, nel merito, il rigetto dell'appello proposto con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
5 Con ordinanza del 2 febbraio 2024, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività, erano fiSSti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e la causa era rimeSS in decisione all'udienza del 19 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
***
1. Con il primo motivo di appello l'attrice si duole che il Tribunale, in violazione degli artt. 112 e
183 comma. 6, n. 1, c.p.c., abbia ritenuto tardive e quindi inammissibili, le argomentazioni sulla guarigione dal Covid, portate a sostegno della richiesta di accertamento dell'illegittimità del provvedimento di sospensione dall'albo, mentre avrebbe dovuto valutarle e dedurne, in applicazione degli artt. 4 comma 1 e 5 d.l. 44/2021, l'illegittimità del provvedimento di sospensione per il periodo dall'8 marzo 2022 (data della guarigione) al 1° novembre 2022 (data della ceSSzione dell'obbligo vaccinale), condannando di conseguenza l' al risarcimento dei CP_1
danni dalla steSS patiti.
Quanto all'allegazione della contrazione del virus e della successiva guarigione, l'appellante ne esclude la tardività poiché tanto nel ricorso introduttivo al T.A.R., quanto in quello di riassunzione davanti al Tribunale, la domanda principale era volta “ad annullare i provvedimenti impugnati” e a
“disporre la cancellazione della sospensione della ricorrente dall'albo” e per decidere su di eSS il giudice avrebbe dovuto valutare tutti i fatti allegati, anche quello della guarigione dalla malattia, secondo il principio “da mihi factum dabo tibi ius”. Inoltre, la circostanza dell'avvenuta guarigione era stata ribadita nella prima memoria ex art. 183, comma 6° c.p.c. evidenziando che l'art. 4 comma 1 d.l. 44/2021 prevedeva l'obbligo vaccinale “nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute” e che la circolare del Ministero della
Salute n. 32884 del 21 luglio 2021 disponeva che i sanitari guariti si sottoponessero alla vaccinazione obbligatoria “preferibilmente entro i 6 mesi dalla steSS e comunque non oltre 12
mesi dalla guarigione”, così modificando la previsione della precedente circolare n. 8284 del 3 marzo 2021, per la quale era “possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregreSS infezione da SARS-CoV-2
(decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venisse eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla steSS”.
L'appellante sostiene, quindi, che a fronte della sua guarigione in data 8 marzo 2022, nessun obbligo vaccinale le sarebbe potuto essere imposto nell'anno seguente e quindi fino alla ceSSzione dell'obbligo, disposta con l'art. 7 d.l. 162/2022 conv. con l. 199/2022 a partire dal 1° novembre 2022. La sospensione, già disposta, doveva essere sospesa per lo stesso periodo,
6 garantendole il libero svolgimento della professione tra l'8 marzo 2022 (giorno della guarigione dal COVID-19) e il 1° novembre 2022 (data di ceSSzione dell'obbligo vaccinale).
L' evidenzia che aveva fatto menzione della guarigione per la NT Pt_1
prima volta con le memorie ex art. 183 c.p.c., senza “collegare” il fatto con una presunta condotta omissiva dell' il quale non avrebbe disposto la sospensione del provvedimento, che era CP_1
stato adottato prima della contrazione della malattia e si fosse immunizzata. In ogni caso, Pt_1
nulla aveva comunicato all'Ordine e non aveva richiesto, come previsto dall'art. 8 del d.l. n.
24/2022, la sospensione del provvedimento.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che, diversamente da quanto l'appellante scrive nei propri atti difensivi (v. pag. 3 dell'atto di citazione in appello), la delibera che, accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte della dott.SS , dispose la sua sospensione dall'esercizio della Parte_1
professione medica è stata assunta dal Consiglio direttivo dell'Ordine di appartenenza non il 28 dicembre 2022, bensì il 30 dicembre 2021, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
contrasse il virus nel successivo mese di febbraio e la malattia, iniziata il 25 febbraio 2022, Pt_1
continuò fino all'8 marzo 2022.
L'appellante si duole che il Tribunale abbia considerato inammissibile la domanda di accertamento di illegittimità della sospensione dall'albo dall'8 marzo 2022 al 1° novembre 2022, allorché cessò
l'obbligo vaccinale.
Con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., l'attrice menzionò di avere contratto la malattia e di essere guarita, ma insistette per l'accertamento dell'originaria illegittimità del provvedimento e non dedusse l'inadempimento dell'Ordine all'obbligo di sospenderne gli effetti (“1) accertare la natura illegittima e ingiustamente discriminatoria del provvedimento con effetti sospensivi dall'esercizio della professione emanato dall' NT
, della lesione dei diritti della ricorrente e del danno derivatone: 2)
[...] CP_1
condannare l' al NT
risarcimento, in favore della Dr.SS : a. di € 5.502,2 a titolo di danno emergente;
b. di € Pt_1
40.000 a titolo di danno non patrimoniale, ovvero quella somma, maggiore o minore, che verrà
ritenuta di giustizia dal Giudice;
c. oltre a interessi legali e moratori ai sensi dell'art. 1284 co. 1 e
4 c.c.; 3) con vittoria di spese ed onorari di giustizia”).
Non fu introdotta una nuova causa petendi, con cui si censurasse l'omissione dell'adozione di un provvedimento di “sospensione della sospensione”.
7 L'attrice si limitò a menzionare la Circolare del Ministero della Salute n. 32884 del 21.07.2021, la quale disponeva che i professionisti sanitari guariti fossero obbligati alla vaccinazione
“preferibilmente entro i 6 mesi dalla steSS e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”, aggiungendo che “nessun obbligo può divenire tale prima della sua scadenza ultima, anche
l'obbligo vaccinale per coloro che hanno contratto il SARS-CoV-2 doveva reputarsi vigente trascorsi i 12 mesi dalla guarigione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 co. 1 D.L.
44/2021 con la Circolare del Ministero della Salute n. 32884 del 21.07.2021” (v. pag. 3 della memoria 31 gennaio 2023). Sennonché non allegò che l' fosse stato NT
inadempiente, non avendo sospeso gli effetti del provvedimento del 30 dicembre 2021.
Neppure con gli atti successivi la domanda venne modificata, con l'introduzione di una pretesa risarcitoria fondata non sull'originaria illegittimità della delibera di sospensione, ma sull'inadempimento dell'Ordine di appartenenza all'obbligo di sospenderne gli effetti in conseguenza del fatto sopravvenuto (malattia e guarigione della dott.SS ). Pt_1
E' evidente che l'insistita richiesta che fosse dichiarata l'illegittimità della deliberazione è questione diversa dall'accertamento di una condotta omissiva da parte dell' NT
che non avrebbe provveduto a sospenderne gli effetti.
[...]
In ogni caso, la domanda risarcitoria, se anche fosse stata formulata sul diverso fatto costitutivo dell'inadempimento dell'obbligo dell'Ordine di sospendere il suo precedente provvedimento, sarebbe stata infondata.
La dott.SS non richiese la sospensione degli effetti della delibera del 30 dicembre 2021. Pt_1
L'art. 4, comma 5°, d.l. 44/2021, come modificato dall'art. 8 del d.l. 24/2022, prevedeva sì la
“ceSSzione temporanea della sospensione” (che – come detto – è cosa diversa dall'illegittimità del provvedimento) da parte dell'Ordine competente, subordinatamente però all'istanza dell'intereSSto (“in caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'intereSSto, dispone la ceSSzione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora
l'intereSSto ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”), che nella specie non vi è stata.
La mera attestazione dell'isolamento domiciliare conseguente alla contrazione della malattia (doc.
24 di primo grado) e la certificazione dell'avvenuta guarigione (doc. 31 di primo grado), anche se
8 portati a conoscenza dell'Ordine, non sono sufficienti ad ottenere il risultato suddetto, in assenza dell'istanza dell'intereSSto di adozione del provvedimento di “ceSSzione temporanea degli effetti”.
Nella specie, non vi è prova che il certificato di guarigione sia stato comunicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza. In ogni caso, l'istanza prevista dall'art. 4, comma 5°, d.l. 44/2021 mai venne formulata. Conseguentemente, non vi è stata, da parte dell' NT
, una condotta omissiva, suscettibile di fondare una pretesa risarcitoria.
[...]
2. Con il secondo motivo di appello, l'attrice censura la sentenza del Tribunale di Rovigo per avere il giudice rigettato la domanda di accertamento dell'illegittimità della delibera di sospensione, in quanto emanata dall'Ordine in applicazione di una normativa costituzionalmente illegittima e contraria all'ordinamento europeo, poiché fondata sulla falsificazione di dati pandemici. Secondo l'appellante, i dati medico-statistici relativi alla diffusione del virus in Italia sarebbero erronei e inattendibili, perché frutto della falsificazione del rilevamento e della diagnostica, e attesterebbero falsamente una pandemia di cui nega l'esistenza.
Secondo l'appellante, la legittimità del provvedimento avrebbe presupposto l'esistenza di una grave emergenza epidemiologica accertata dalle autorità preposte che, nel caso di specie, non si
Par sarebbe manifestata: le modalità di rilevamento della presenza del virus – affidato all' che aveva predisposto una piattaforma su cui confluivano i risultati dei test in vitro (i “tamponi”)
condotti dai laboratori di riferimento su base regionale – sarebbero state viziate dalla mancata indicazione dei neceSSri protocolli specifici e dal fatto che i laboratori avrebbero utilizzato test
Par commerciali di cui e Ministero della salute ignoravano marche e produttori, come risulterebbe
Par dalle risposte date dall' alle molteplici istanze di accesso civico generalizzato avanzate.
L'eterogeneità di tali test, la discrezionalità nell'esecuzione in capo a ciascun laboratorio e la mancanza di uniformità tecnico scientifica delle metodiche seguite, avrebbe reso non comparabili
Par tra loro i dati inseriti nella piattaforma dell' e da questo divulgati e ne avrebbe fatto venire meno la veridicità neceSSria per porli a fondamento della previsione dell'obbligo vaccinale.
Tali considerazioni, secondo l'appellante, avrebbero dovuto portare ad affermare l'inesistenza della circolazione del virus e di qualsiasi problema di sicurezza per la salute pubblica in Italia e, unitamente al fatto che i vaccini anti-COVID-19 sarebbero risultati non solo inefficaci ma, addirittura, frequente causa di reazioni avverse, anche gravi, visto il rapporto rischi-benefici fortemente negativo, avrebbero determinato l'illegittimità della normativa sull'obbligo vaccinale e,
quindi, del provvedimento di sospensione emanato in forza di eSS.
9 Secondo la teoria attorea, quindi, poiché sarebbe fatto notorio ex art. 115 c.p.c. che i vaccinati contagino in uguale misura rispetto ai non vaccinati, e ciò risulterebbe anche da prove strettamente scientifiche, non vi sarebbe stata alcuna necessità della vaccinazione e, quindi, la sospensione dall'esercizio della professione per i non vaccinati non avrebbe avuto alcuna utilità per realizzare l'interesse superiore alla sicurezza del luogo di lavoro. L'erroneità del fondamento scientifico dell'art. 4-ter d.l. 44/2021 avrebbe determinato la violazione dell'art. 3 Cost. (poiché la normativa risultante sarebbe frutto di un errore tecnico-scientifico), delle Direttive 2000/78 e 2018/958/UE e della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea (poiché l'errore sul dato tecnico dei contagi avrebbe determinato un ulteriore profilo di carenza di proporzionalità), dell'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dell'art. 77 comma 2 Cost. (poiché il d.l. 172/2021 sarebbe stato emanato in forza di falsi presupposti di straordinaria necessità e urgenza), dell'art. 77 comma 3 Cost. (poiché il Parlamento non è stato posto nella condizione di esprimere un voto informato in occasione della conversione del d.l. 172/2021). Tutto ciò avrebbe dovuto determinare il Tribunale ad accogliere le domande attoree sull'illegittimità derivata del provvedimento di sospensione.
Il motivo è infondato.
L'unico fatto notorio, che non può negarsi, è quello del decesso, tra il 2000 e il 2022, di migliaia di persone di ogni età a causa diretta o indiretta della malattia provocata dal virus Sars/Covid-19 e sue varianti.
Ciò detto, il motivo d'impugnazione si risolve nella censura del giudice rodigino per non avere sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa presupposta, in forza della quale venne adottata l'impugnata delibera di sospensione (“L'errore del Giudice è di immediata rilevanza, in quanto ha determinato il rigetto delle domande di parte ricorrente relative all'illegittimità derivata dell'art. 4 D.L. 44/2021, norma sulla base della quale è stata disposta la sospensione non retribuita del ricorrente”: pag. 33 dell'atto di appello).
Quelle che l'appellante presenta come censure alla ricostruzione in fatto sono deduzioni che riguardano piuttosto l'antefatto: la pretesa falsificazione dei dati pandemici e quindi l'assenza delle circostanze giustificatrici dell'instaurazione dell'obbligo vaccinale: condotte che non riguardano sicuramente l'operato dell'Ordine appellato, che si è limitato a dare applicazione alla normativa all'epoca vigente.
10 In ragione della discrezionalità del giudice in merito all'opportunità di investire la Corte
Costituzionale della questione di legittimità delle norme presupposte, la doglianza si configura come una nuova sollecitazione al giudice affinché sollevi l'incidente di costituzionalità.
Si ricorda, tuttavia, che per la rimessione alla Corte della questione di costituzionalità di una legge, occorre non solo che la norma sia rilevante per la decisione della controversia, ma anche che il giudice abbia la percezione della sua fondatezza o meglio che non la valuti manifestamente infondata.
Il Tribunale di Rovigo ha espreSSmente dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale – richiamando precedenti pronunce della Corte, tutte concordi nel ritenere consentita la vaccinazione obbligatoria qualora vengano perseguiti obiettivi di protezione della salute e dei diritti di libertà altrui e la misura si riveli neceSSria e proporzionata nel bilanciamento degli interessi del singolo e della collettività – e, in relazione al diritto europeo, ricordando che la materia esula dall'oggetto della disciplina dell'Unione poiché, ai sensi dell'art. 5
TUE, eSS “agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non
attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri” e nessuna competenza in materia di vaccini è attribuita dagli artt. 3 e 4 del Trattato.
Su tale ultima affermazione non si rinviene un motivo specifico d'impugnazione.
La fondatezza della richiesta d'investire la Corte Costituzionale della questione dovrebbe dedursi,
secondo l'appellante, da una abbondante nuova produzione documentale nel presente grado di giudizio, che sarebbe tempestiva in ragione della non acquisibilità di tali documenti in un momento precedente e che dimostrerebbero l'erroneità della legge, poiché approvata in mancanza dell'esistenza di un'emergenza epidemiologica grave, tale da giustificare l'introduzione dell'obbligo vaccinale.
Si deve evidenziare, al riguardo, che si tratta di documenti formatisi precedentemente alla scadenza dei termini decadenziali di cui all'art. 183, 6° co., c.p.c. e che la parte diligente avrebbe sicuramente potuto procurarseli in corso di causa, se non addirittura prima della sua instaurazione.
Pertanto, la loro produzione nel giudizio di appello non è ammissibile: “il divieto di produzione di
nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del
11 documento ai fini del decidere” (Cass. civ. n. 16289/2024). Del resto, l'appellante non offre alcuna giustificazione in merito all'impossibilità di produrre precedentemente tale documentazione, limitandosi ad asserire che “si tratta di documenti non acquisibili precedentemente”.
Risulta, del resto, infondata la pretesa di trarre conseguenze processuali dalla mancata contestazione, da parte dell'Ordine appellato, in ordine alla asserita falsificazione dei dati pandemici, posto che una tale verifica supera le competenze e le stesse possibilità cognitive dell'Ordine provinciale, essendo demandata ad altri organi, e che l'asserita falsificazione dei dati pandemici (mai accertata o dichiarata) non costituisce di per sé un fatto sul quale poSS operare il principio di non contestazione, ma piuttosto l'esito del percorso argomentativo dell'appellante.
Ad ogni modo, rimangono asserzioni indimostrate le multiple tesi dell'appellante, riguardo la procedura di rilevamento dei contagi e l'elaborazione dei relativi dati, che sarebbero, a suo dire,
viziate da inaffidabilità tecnica degli strumenti (tamponi) e dei processi di laboratorio, nonché da conflitti di interesse tra laboratori privati e autorità sanitarie pubbliche, e dalle quali si dovrebbe trarre la conclusione che tutti i dati degli esiti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 sarebbero indeterminati e indeterminabili quanto alla loro veridicità. L'appellante non spiega, ad esempio,
perché l'inattendibilità dei rilevamenti dovrebbe riguardare solo quelli positivi e non anche quelli negativi e, quindi, perché si dovrebbe desumere da tali rilevamenti l'assenza di un pericolo di contagio diffuso e tale da giustificare il ricorso all'obbligo vaccinale e non, invece, una possibile stima per difetto dei casi di contagio.
Allo stesso modo, le teorie dell'appellante in merito all'inutilità dei vaccini se non, addirittura, alla loro pericolosità, e alle anomalie relative al processo di commercializzazione degli stessi, si reggono su affermazioni apodittiche della steSS appellante, non suffragate da dati obiettivi.
Si aggiunga che le scelte del legislatore si fondano sulle concordi attestazioni delle autorità scientifiche sull'efficacia e sulla sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-
CoV-2 e, dunque, su dati scientifici che non possono essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse né con valutazioni date da “esperti” del settore di cui pullula il web.
Ciò che le prospettazioni attoree non smentiscono – anzi, addirittura supportano – è che al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale vi fossero peculiari condizioni epidemiologiche caratterizzate dalla gravità della pandemia e dalla imprevedibilità del suo decorso: in tale contesto emergenziale “il legislatore, a seguito della scoperta di un vaccino ritenuto, alla luce delle conoscenze medico-scientifiche allora disponibili, idoneo a ridurre la diffusione della circolazione del virus, ha operato una chiara scelta in favore di una diffusa vaccinazione.
12 Ha, quindi, posto in essere un apparato organizzativo deputato alla vaccinazione dell'intera popolazione, offerta gratuitamente sulla base di una massiccia campagna di raccomandazione, e, soprattutto, ha individuato una serie di categorie professionali per le quali la vaccinazione è stata
resa obbligatoria.
Con riguardo alla perimetrazione dell'imposizione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha quindi effettuato una scelta di carattere generale basata su categorie predeterminate, individuate progressivamente sulla base dell'evoluzione della pandemia” (Corte Cost., sent. n. 185/2023).
In ogni caso, questa Corte di Appello ritiene confutati i dubbi d'incostituzionalità delle norme, in base alle quali venne imposto l'obbligo vaccinale, dalla già avvenuta pronuncia della Corte
Costituzionale, la quale ha statuito che “non è in contrasto con gli artt. 3,4,32,33,34 e 97 Cost. la disposizione dell'art. 4, commi 1 e 2, d.l. n. 44/2021 (conv. in l. n. 76/2021), nella parte in cui ha
previsto l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Covid-19 per il personale sanitario e, per effetto dell'inadempimento dello stesso, la sospensione dall'esercizio della professione, posto che tale scelta legislativa appare non irragionevole e non sproporzionata alla luce del bilanciamento del principio di solidarietà e del diritto dell'individuo
all'autodeterminazione con il coesistente diritto alla salute degli altri e, quindi, con l'interesse della collettività , anche nell'accezione della tutela del buon funzionamento del servizio pubblico sanitario, oltre che fondata su dati e informazioni forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini”
(Corte Cost., sent. n. 14/2023).
Con tale decisione la Corte ha richiamato i princìpi già esposti in precedenza (sentenze n. 5 del
2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990), vale a dire che “la tutela della salute implica anche il
«dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel
reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona steSS, o prevedere la soggezione di eSS ad oneri particolari»”.
La Consulta, con tale pronuncia, ha anche evidenziato che la misura dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per i sanitari “deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefiSSto dal
legislatore per fronteggiare la pandemia. E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa
13 prospettabile […] rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da
SARS-CoV-2. Innanzitutto perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato
un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto
a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto, l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già "obsoleto", posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto
nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati.
13.2.- Sempre con riferimento al rispetto della proporzionalità, va, altresì, rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione
dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica.
La scelta - che non riveste natura sanzionatoria - si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti
dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus.
E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola,
costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione”.
La Corte Costituzionale ha avuto poi modo di ribadire la legittimità della normativa emergenziale in materia, affermando che “benché non fosse l'unica strada perseguibile, la scelta legislativa, adoperata in fase emergenziale, di imporre l'obbligo della vaccinazione anti-covid, a pena della sospensione, per “categorie professionali” individuata per legge (come le professioni sanitarie) non è irragionevole, garantendo celerità e certezza nell'individuazione dei soggetti chiave per il
contrasto alla pandemia e permettendo “una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale” (Corte Cost., sent. n. 185/2023).
In questa sede appare opportuno evidenziare ciò che già la Corte Costituzionale ha affermato: “non spetta a questa Corte valutare quali fossero le misure maggiormente rispondenti alle finalità
14 perseguite mediante l'imposizione dell'obbligo vaccinale, essendo tale scelta rimeSS alla responsabilità e, quindi, alla discrezionalità del legislatore. Questa Corte deve, però, valutare se la scelta del legislatore sia rispettosa dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, in
particolare quando, come nella specie, vengano in rilievo diritti fondamentali che richiedano di essere ponderati e bilanciati tra loro. Ebbene, l'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie predeterminate di soggetti rappresenta una scelta non irragionevolmente moSS dall'esigenza di garantire linearità e automaticità all'individuazione dei destinatari, così da consentire un'agevole
e rapida attuazione dell'obbligo e da prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa.
Non è secondario, poi, che l'individuazione direttamente per legge dei destinatari dell'obbligo vaccinale sia coerente con l'esigenza - che trae origine dall'art. 32 Cost. - di determinare con certezza i soggetti la cui libertà di autodeterminazione venga compreSS nell'interesse della
comunità. […] A tali considerazioni sulla non irragionevolezza della scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie va aggiunto che eSS risulta non sproporzionata. Ciò che - come sopra ricordato - questa Corte ha già avuto modo di affermare quando ha sottolineato la portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale - rappresentata dalla
sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare - e la natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale, correlata alla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica in corso
(sentenza n. 15 del 2023). Sotto quest'ultimo profilo, in coerenza con la giurisprudenza di questa
Corte (sentenze n. 14 del 2023 e n. 5 del 2018), depongono nel senso della non fondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale la genetica transitorietà della disciplina nonché la previsione di elementi di flessibilizzazione e monitoraggi che consentivano l'adeguamento delle misure all'evoluzione della situazione di fatto che tali misure erano destinate a fronteggiare. (Corte Cost., sent. n. 185/2023).
In sintesi, ogni valutazione sulla legittimità della scelta del legislatore in materia di salute pubblica e obbligo vaccinale, in un contesto emergenziale, deve tenere conto che la neceSSria tempestività di eSS implica che sia assunta sulla base delle conoscenze scientifiche del momento: “tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, il legislatore sceglie tra le possibili
opzioni che la scienza offre in quel momento storico. E la scelta tra le possibili opzioni, che inevitabilmente racchiudono una intensità diversa e quindi un diverso grado di limitazione dei diritti, è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita da una diversa scelta di questa Corte.
15 D'altro canto, è innegabile che ogni legge elaborata sulla base di conoscenze medico-scientifiche
è per sua natura transitoria, perché adottata allo stato delle conoscenze del momento e destinata ad essere superata a seguito dell'evoluzione medico-scientifica. (Corte Cost., sent., n. 14/2023).
L'appellante, nei propri scritti conclusivi (comparsa conclusionale e memoria di replica), non fa menzione alle pronunce sopra indicate e non offre alcuna ragione che giustifichi la sollecitazione di nuovi interventi della Corte Costituzionale.
3. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che, in conseguenza del rigetto della domanda di annullamento del provvedimento di sospensione dall'albo, non sia stata accolta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ad eSS conseguenti.
Ritenendo non ancora quantificabile il danno da lucro ceSSnte, in ragione del fatto che l'attività
professionale è stata ripresa solo dal 2 novembre 2022 (sarebbe perciò troppo presto per valutare le ricadute in termini di perdita di clientela e lesione dell'immagine), l'appellante quantifica in euro
5.502,20 il danno emergente per i dieci mesi di sospensione (a fronte di una media dei redditi dei tre anni precedenti la pandemia pari a euro 6.607,67).
Quanto al danno non patrimoniale, invece, l'attrice richiama l'art. 17 della Direttiva 2000/78/Ce del Consiglio del 27 novembre 2000, che prevede che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive obbligando a una liquidazione satisfattiva ed esemplare del danno, anche considerata la gravità della condotta dell'Ordine nell'ordinare una sospensione che, per l'appellante, si sarebbe fondata “su dati statistici e scientifici manipolati al fine di rappresentare una inesistente realtà allarmistica” e i cui presupposti sarebbero stati sconfeSSti, prima, dal d.l. 24/2022 (che ha dichiarato equivalenti, ai fini della sicurezza sul lavoro, tampone e vaccino) e, poi, dal d.l.
162/2022 (con cui tutti i sanitari sono stati riammessi seppur non vaccinati). Su tali premesse,
l'appellante chiede di quantificare il danno applicando le tabelle del Tribunale di Milano in materia di consenso estorto al trattamento sanitario, ritenendo analoga la posizione di chi vi è sottoposto contro la propria volontà e di chi viene discriminato per il rifiuto e, in particolare, con riferimento all'ultimo scaglione, relativo al danno all'autodeterminazione di eccezionale gravità, per cui l'appellante quantifica il risarcimento nella misura di euro 40.000,00, in ragione del fatto che la vaccinazione contro il COVID-19 sarebbe stato trattamento sperimentale, non urgente ma con finalità solo preventiva, con effetti avversi imprevedibili ma consistenti;
che la discriminazione conseguente al rifiuto dell'appellante di sottoporvisi avrebbe determinato una sofferenza massima, incidendo sui suoi diritti fondamentali al lavoro (art. 4 Cost.), all'esercizio della professione, allo sviluppo personale e professionale (art. 2 Cost.), all'istruzione (art. 34
Cost.), all'esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.); che, ancora, vi sarebbe stata violazione
16 assoluta del dovere informativo non essendo l'appellante stata meSS in condizione di esprimere il consenso informato degli artt. 1 e ss. L. 219/2017 in mancanza di esplicita indicazione dei rischi per la salute che la vaccinazione avrebbe comportato.
Il riconoscimento della legittimità, in quanto adottato in base a previsione normativa, del provvedimento di sospensione, per quanto esposto nei precedenti paragrafi, comporta di per sé
l'insussistenza di un danno risarcibile.
Come si è già avuto modo di dire, nessuna censura può essere moSS alla condotta dell'Ordine
convenuto per non avere emesso – mancando la relativa istanza di parte – il provvedimento di ceSSzione temporanea della sospensione ai sensi dell'art. 4, comma 5°, d.l. 44/2021.
Per altro verso, a fronte della tesi dell'appellante per cui l'illegittimità del provvedimento impugnato sarebbe derivata dall'illegittimità costituzionale della normativa statale applicata dall'Ordine, non si vede come quest'ultimo poSS rispondere dell'approvazione di una legge dello
Stato o come potesse disapplicarla, non avendo peraltro il potere di rivolgersi in via diretta alla
Consulta per invocarne il pronunciamento.
4. Con il quarto motivo di appello, subordinato al rigetto nel merito dell'impugnazione,
l'appellante si duole della condanna alle spese di lite che, in considerazione dell'assoluta novità delle questioni e del ripetuto vaglio di legittimità costituzionale e di diritto europeo a cui sono state sottoposte le disposizioni rilevanti, avrebbero dovuto essere compensate tra le parti.
L'appellante lamenta anche l'ulteriore violazione dell'art. 91 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 5 d.m. 55/2014, perché il Tribunale, a fronte di una domanda risarcitoria di euro 45.502,20, avrebbe erroneamente applicato i parametri per lo scaglione da euro 52.001 a euro 260.000.
Il motivo non merita condivisione.
La palese infondatezza delle pretese risarcitorie, rivolte ad un ente che si è limitato ad applicare la legge statale, giustifica, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna alle spese.
Considerando la rivalutazione monetaria (in quanto quello invocato, se fosse stato sussistente, sarebbe un credito di valore, per il quale la rivalutazione dev'essere accordata anche d'ufficio) e gli interessi (espreSSmente domandati nella misura del 4° co. dell'art. 1284 c.c.), il valore della domanda risarcitoria superava l'importo di Euro 52.000.
L'appellante, nell'indicare il valore della causa, espone esclusivamente l'asserito credito capitale.
Tuttavia, l'art. 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 rinvia al codice di procedura civile, il cui art. 10,
2° co., richiede di tenere conto anche degli accessori sul capitale.
17 Il Tribunale ha quindi legittimamente applicato i parametri medi (“in considerazione della nutrita attività deduttiva svolta dall'attrice, anche in sede di discussione, e dell'aSSi copiosa documentazione prodotta, e dunque della correlativa attività difensiva richiesta a controparte”) previsti per lo scaglione di valore suddetto.
Era senz'altro dovuto un compenso anche per la fase di trattazione/istruttoria, in quanto eSS si è svolta con lo scambio delle memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c., a nulla rilevando che non siano state ammesse prove orali.
5. In conclusione, l'appello dev'essere respinto con integrale conferma della sentenza n. 798/2023 del Tribunale di Rovigo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 1937/2023 r.g. promoSS da (appellante) nei confronti dell Parte_1 [...]
(appellato), così ha deciso: NT
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 798/2023 del 20 settembre 2023
pronunciata dal Tribunale di Rovigo;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali del grado, che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 20 giugno 2025
Il Presidente
dott.SS Gabriella Zanon
Il Consigliere estensore dott. AleSSndro Rizzieri
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