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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 12338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12338 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 3849-6020-9965/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dott.ssa Paola Giovene di Girasole nella causa
T R A
, , elettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3
domiciliate in Biella, via G. De Marchi n. 4/A, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Rinaldi, che le rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Walter
LI, BI CI e OL ZA, in virtù di delega in atti ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dai funzionari Alessandra
MO ed IA PE ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., e domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, in via dei Portoghesi n. 12; CP_1
resistente all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi ritualmente notificati, le ricorrenti in epigrafe, docenti di scuola primaria e infanzia la e la , e di scuola secondaria di Pt_1 Pt_3
II grado la in servizio: la nell'a.s. 2023/2024 presso l'I.C. Pt_2 Pt_1
Via Boccea di in virtù di un contratto a tempo determinato stipulato dal CP_1
12.09.2023 al 30.06.2024 per 24 ore settimanali, e nell'a.s. 2024/2025 presso l'I.C. Via Ormea di in virtù di un contratto a tempo determinato stipulato CP_1 dal 16.09.2024 al 30.06.2025 per 24 ore settimanali;
la nell'a.s. Pt_2
2023/2024 presso il liceo scientifico “Peano” di in virtù di un contratto a CP_1 tempo determinato stipulato dall'11.09.2023 al 30.06.2024 per 10 ore settimanali, e presso il medesimo liceo scientifico in virtù di un contratto a tempo determinato stipulato dal 16.09.2024 al 30.06.2025 per 2 ore settimanali;
la nell'a.s. 2023/2024 presso l'I.C. Impastato di in virtù di un Pt_3 CP_1 contratto a tempo determinato stipulato dall'11.09.2023 al 30.06.2024 per 24 ore settimanali, e nell'a.s. 2024/2025 presso l'I.C. Via Messina di in virtù CP_1 di un contratto a tempo determinato stipulato dal 16.09.2024 al 30.06.2025 per
12 ore settimanali;
hanno dedotto di essere madri, la di due figli minori Pt_1 dell'età di 17 e 2 anni, la di quattro figli minori, la di due Pt_2 Per_1
figli minori;
hanno lamentato l'illegittimità della ritenuta previdenziale a loro carico operata mensilmente dall'Amministrazione scolastica come risulta dal cedolino dell'ultimo stipendio;
a tal fine hanno sostenuto che la l. 213/2023 – legge di Bilancio anno 2024- ha disposto, in modo discriminatorio, che le sole lavoratrici madri di tre o più figli (e, per l'anno 2024-2025 in via sperimentale, anche le lavoratrici madri di due figli) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ad esclusione di quello domestico) beneficiano dell'esonero del
100% della quota di contributi previdenziali a loro carico fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo;
che l' , con la CP_2
Circolare 27/2024 aveva ribadito che l'esonero contributivo in parola operava legittimamente, nel limite massimo di € 3.000,00 l'anno, per le sole lavoratrici assunte a tempo indeterminato, ovvero dal mese di trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato;
di aver presentato domanda al
MIM per ottenere la fruizione del beneficio contributivo. Tanto premesso, invocando l'applicazione del principio eurounitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo Determinato recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi consacrati negli artt. 20 e
21 della CDFUE, hanno chiesto al Tribunale adito, previa disapplicazione dell'art. 1 commi 180 e 181 della L. 213/2023, di accertare e dichiarare il loro diritto ad usufruire dello sgravio contributivo per ogni giorno lavorato a tempo determinato e, per l'effetto, condannare il convenuto a rimborsare CP_1
loro la quota dei contributi previdenziali illegittimamente trattenuta sino al massimo di € 3.000,00, come previsto dalla legge istitutiva del beneficio in parola.
2 Il si è costituito in giudizio Controparte_1
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Quindi, riuniti i giudizi, sulla documentazione in atti, concesso termine per il deposito di note, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa nei termini che seguono.
In via preliminare va affermata la giurisdizione dell'AGO e la legittimazione passiva unicamente in capo all'Amministrazione scolastica convenuta in quanto la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del CP_1
rapporto di lavoro.
Nel merito, i ricorsi sono fondati e vanno pertanto accolti, alla stregua di numerosi precedenti di merito cui questo giudice si riporta, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ritenendoli pienamente condivisibili (sent. Trib. Velletri n.
1249/2025; sent. Trib. Torino n. 104/2025; sent. Trib. Torino. n. 404/2025; sent.
Trib. Torino n. 456/2025; sent. Trib. Torino n. 105/2025; sent. Trib. Biella n.
289/2024; sent. Trib. Lodi n. 494/2024).
La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, «legge di Bilancio 2024»), ha previsto all'articolo 1, comma 180, che: “Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.
Ai sensi del successivo comma 181, l'esonero “è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo”.
3 Ciò posto, si osserva che la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, prevede che: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Nell'ordinamento italiano, il principio di non discriminazione è stato recepito nell'art. 6 del D.lgs. n. 368/2001 che recita: “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. La disposizione contiene, quindi, oltre all'elencazione positiva di alcuni istituti contrattuali (ferie, gratifica natalizia o tredicesima, TFR), che devono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato, pena la violazione del principio comunitario di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato “ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”.
Inoltre, la Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, Per_2
7.2006, C-212/04, e altre), ha affermato che le prescrizioni
[...] Per_3
dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” ed ha poi delineato cosa debba intendersi per
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo stesso. Ha, 4 quindi, precisato che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”. La Corte di Giustizia ha, infine, puntualizzato che la nozione di
“ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità: “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea
a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”. In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni d'impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”. In conclusione “Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo
Quadro”. Più in generale, la CGUE ha ancora puntualizzato che la Direttiva
199/70/CE e l'Accordo Quadro “devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall'altro, richiedono che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive 5 nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro” (sent.
8.9.2011, C-177/10, . Ancora, più di recente, la Corte ha Persona_4 richiamato detti principi nell'ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11, aggiungendo che: “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola
4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento….” essendo necessario
“prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” ( punti 50 e 51).
Ebbene nel caso in esame il MIM non ha provato, ed invero neppure dedotto, né in linea astratta né in concreto, l'esistenza di specifiche “ragioni oggettive” idonee a giustificare la disparità di trattamento che consiste, in specie, nell'esonero dalla trattenuta contributiva a carico delle lavoratrici madri disposta dalla legge di Bilancio 2024 per le sole lavoratrici assunte a tempo indeterminato. Ed infatti, le ricorrenti hanno operato in ragione di contratti a termine di durata fino al termine delle attività didattiche (30.06) svolgendo le identiche mansioni e funzioni svolte dal personale di ruolo appartenente al medesimo profilo professionale, per cui la prestazione lavorativa resa nel predetto periodo non è stata differente, in fatto, da quelle rese dal personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente piena comparabilità delle due situazioni. Né può ritenersi valida ragione oggettiva per giustificare la disparità di trattamento la diversa modalità di assunzione del personale precario rispetto a quello di ruolo (come sostenuto dalla difesa del MIM), in quanto irrilevante ai fini delle modalità dello svolgimento dell'attività di Lavoro e delle caratteristiche delle mansioni svolte.
A ciò si aggiunga che la finalità dell'esonero contributivo perseguita dalla l. 213/2023 è quella di agevolare l'occupazione femminile ed alleviare gli oneri economici derivanti dal mantenimento dei figli, per cui non è dato comprendere la funzionalità della limitazione dell'esonero alla sole lavoratrici assunte a tempo indeterminato.
Ricorrono, quindi, nel caso di specie, tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice 6 nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato e un'amministrazione pubblica e, come ribadito da ultimo nella sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, e altri, «la clausola 4 Per_5
dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70» (cfr., altresì,
CGUE 15 aprile 2008, Impact, cit., punti da 56 a 68).
Infine, vale la pena rammentare che gli artt. 20 e 21 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea stabiliscono il principio di uguaglianza davanti alla legge e il divieto di qualsiasi discriminazione basata su sesso, razza, religione, orientamento sessuale o altre caratteristiche personali. In particolare,
l'art. 20 sancisce il principio di uguaglianza, mentre l'art. 21 elenca le cause di discriminazione esplicitamente vietate, garantendo così la parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione.
In conclusione va dichiarato il diritto delle ricorrenti a beneficiare dell'esonero dal pagamento della quota di contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a loro carico, per tutte, limitatamente al periodo dall'1.1.24 al 31.12.24 di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica convenuta. Il MIM, in persona del CP_3 pro-tempore, va conseguentemente condannato a restituire alle docenti le somme illegittimamente trattenute a tale titolo, fino all'importo massimo di €
3.000,00, oltre accessori.
Non può essere accolta la domanda delle ricorrenti e per Pt_1 Pt_4
il periodo da gennaio 2025, essendo le stesse madri di due figli, ed essendo stato il beneficio esteso solo per l'anno 2024 anche alle madri con due figli.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari, ex art. 93 c.p.c..
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 7 1. Accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti a beneficiare, per il periodo dall'1.1.24 al 31.12.24, dell'esonero dal pagamento della quota di contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a loro carico previsti dalla l. 213/2023 per le lavoratrici madri di due o più figli.
2. Per l'effetto condanna il MIM, in persona del pro-tempore, a CP_3 restituire alle medesime docenti le somme illegittimamente trattenute a titolo di contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti -per il periodo di lavoro dall'1.1.2024 al 30.06.2024- fino all'importo massimo di € 3.000,00, oltre accessori.
3. Rigetta la domanda delle ricorrenti e Parte_1 Parte_3 in relazione al periodo dall'1.1.25 al 30.6.25.
4. Condanna il M.I.M, in persona del pro-tempore, a rimborsare CP_3 alle ricorrenti le spese processuali liquidate in complessivi € 3.300,00 -per compensi di avvocato- oltre IVA CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% come per legge, da distrarre in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari.
Roma, 1 dicembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
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