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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/10/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 1045/2022+1740/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Tiana, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Principessa Jolanda
n. 17;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3 difesa dall'Avv. Tiziana Frongia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Cagliari, Via Verdi n. 15;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 16 luglio 2022, iscritto al n. R.G. 1045/2022, la Pt_1 ha convenuto in giudizio i soggetti riportati in epigrafe, proponendo opposizione
[...] all'intimazione di pagamento n. 102 2022 90027446 77/000, con cui l
[...]
ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € Controparte_3
469.536,55. 2. Per quanto di interesse al presente giudizio, la ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito riportato nell'avviso di addebito indicato nella predetta intimazione di pagamento,
n. 40220140002527888000, avente un valore di € 4.046,02 per contributi e somme aggiuntive.
3. Ciò in quanto, a tesi della era trascorso il termine quinquennale tra la data Parte_1 dell'asserita notifica del titolo, il 28.10.2014, e quella della notifica della suddetta intimazione di pagamento, avvenuta l'8.6.2022.
4. La ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“- in via cautelare, sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli, degli avvisi di addebito e delle cartelle opposte;
2 - in via principale, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa;
3 - in ogni caso, condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
4 - con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di Legge”.
5. Si sono ritualmente costituiti in giudizio sia l' sia l' CP_1 Controparte_3
, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso avversario, siccome l'avviso di
[...] addebito era stato ritualmente notificato al debitore, e poi il termine prescrizionale interrotto plurime volte da parte dell' . Controparte_4
6. Con successivo ricorso depositato in data 30 novembre 2022, rubricato al n. R.G.
1740/2022, parte ricorrente ha proposto opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10276202200002297000, riproponendo la medesima eccezione di prescrizione del credito cristallizzato nell'avviso di addebito n. 40220140002527888000.
7. Inoltre, la ricorrente ha eccepito la nullità della notifica del predetto preavviso di ipoteca, posto che quest'ultima era stata effettuata via pec dall'indirizzo t, non censito nei pubblici elenchi. Email_1
8. La a rassegnato le presenti conclusioni: Parte_1
“
1 - in via cautelare, sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta ed i suoi effetti, l'esecuzione dei ruoli, degli avvisi di addebito e delle cartelle opposte;
2 - in via principale, accerti e dichiari l'illegittimità, nullità, annullabilità, inefficacia, della comunicazione preventiva
2 di iscrizione ipotecaria per l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa;
2 - in via subordinata, accerti e dichiari l'illegittimità, nullità, annullabilità, inefficacia
e/o inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, conseguentemente dichiarando la illegittimità, nullità, annullabilità e/o inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata;
3 - in ogni caso, condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
4 - con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di Legge”.
9. Si sono costituite anche in tale giudizio e CP_1 Controparte_3
, avversando la tesi avversaria e chiedendo il rigetto delle domande
[...] spiegate.
10. Disposta la riunione dei giudizi e istruita la causa documentalmente, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
11. I ricorsi sono infondati e vanno respinti.
12. È assorbente rilevare che l'avviso di addebito n. 40220140002527888000 è stato ritualmente notificato alla parte ricorrente con raccomandata consegnata a mezzo posta in data 28.10.2014, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta in atti dall' CP_1
(doc. 3).
13. Successivamente, in data 15.10.2019 l' Controparte_3 ha trasmesso via pec alla l'intimazione di pagamento n. Parte_1
0220199008430268000, con cui veniva richiesto il versamento, tra gli altri, anche dell'importo portato dal predetto avviso di addebito.
14. Con la conseguenza che il termine di prescrizione quinquennale è stato ritualmente interrotto.
15. Sul punto, si evidenzia altresì che in ordine all'asserita invalidità della notifica di un atto trasmesso da un indirizzo non facente parte dei pubblici elenchi, anticipando la trattazione della censura mossa nei confronti del preavviso di iscrizione ipotecaria, la Suprema Corte ha così affermato: “La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove ha
3 ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC
( t) dal quale era chiaramente Email_2 evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri
( t), circostanza - questa della diversità degli Email_3 indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell , come presente nei pubblici registri CP_3
E ( ) ma da uno diverso Email_3
( t), relativamente al quale però è Email_2 evidente ictu oculi la provenienza dall ” (Cass. civ., n. 982 del Controparte_3
2023).
16. Principi che risultano poi ribaditi nella sentenza n. 18684 del 2023, nonché nella più recente sentenza n. 26682 del 2024, essendosi dunque affermato che in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla
4 ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
17. Nel caso di specie risulta documentalmente che la notifica dell'intimazione di pagamento prima e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata effettuata dall'indirizzo pec t”; da parte Email_1 ricorrente non è poi stata posta in contestazione la riferibilità di tale indirizzo all , di cui peraltro riporta chiaramente Controparte_3 il dominio, né viene neanche dedotto dalla stessa alcun ipotetico pregiudizio subito.
Sicché non sussiste il vizio formale denunciato.
18. Allo stesso modo è incontestato che l'indirizzo pec a cui la resistente ha Email_5 trasmesso l'intimazione di pagamento contenente l'interruzione della prescrizione, è appartenente alla ricorrente, secondo quanto inoltre emerge dalla visura camerale in atti
(doc. 5 fasc. ). CP_1
19. Conclusivamente, i ricorsi vanno integralmente respinti, non essendo maturata alcuna prescrizione con riferimento al credito portato dall'avviso di addebito contestato dalla parte ricorrente.
20. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 1.101,00 ed € 5.200,00. La liquidazione va operata separatamente per le fasi di studio e introduttiva del giudizio, in quanto precedenti al provvedimento di riunione. Per queste ultime si liquida l'importo di € 500,00 per controversia, stante le medesime questioni trattate in fatto e in diritto. In ordine alla fase decisoria, successiva alla riunione, si liquida invece la somma unitaria di € 500,00.
21. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 1.500,00 a beneficio di ciascuna delle parti per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta i ricorsi;
5 - condanna la alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di e Parte_1 CP_1
, liquidate in complessivi € 1.500,00 a Controparte_2 beneficio di ciascuna delle parti, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 16/10/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Tiana, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Principessa Jolanda
n. 17;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3 difesa dall'Avv. Tiziana Frongia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Cagliari, Via Verdi n. 15;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 16 luglio 2022, iscritto al n. R.G. 1045/2022, la Pt_1 ha convenuto in giudizio i soggetti riportati in epigrafe, proponendo opposizione
[...] all'intimazione di pagamento n. 102 2022 90027446 77/000, con cui l
[...]
ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € Controparte_3
469.536,55. 2. Per quanto di interesse al presente giudizio, la ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito riportato nell'avviso di addebito indicato nella predetta intimazione di pagamento,
n. 40220140002527888000, avente un valore di € 4.046,02 per contributi e somme aggiuntive.
3. Ciò in quanto, a tesi della era trascorso il termine quinquennale tra la data Parte_1 dell'asserita notifica del titolo, il 28.10.2014, e quella della notifica della suddetta intimazione di pagamento, avvenuta l'8.6.2022.
4. La ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“- in via cautelare, sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli, degli avvisi di addebito e delle cartelle opposte;
2 - in via principale, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa;
3 - in ogni caso, condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
4 - con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di Legge”.
5. Si sono ritualmente costituiti in giudizio sia l' sia l' CP_1 Controparte_3
, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso avversario, siccome l'avviso di
[...] addebito era stato ritualmente notificato al debitore, e poi il termine prescrizionale interrotto plurime volte da parte dell' . Controparte_4
6. Con successivo ricorso depositato in data 30 novembre 2022, rubricato al n. R.G.
1740/2022, parte ricorrente ha proposto opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10276202200002297000, riproponendo la medesima eccezione di prescrizione del credito cristallizzato nell'avviso di addebito n. 40220140002527888000.
7. Inoltre, la ricorrente ha eccepito la nullità della notifica del predetto preavviso di ipoteca, posto che quest'ultima era stata effettuata via pec dall'indirizzo t, non censito nei pubblici elenchi. Email_1
8. La a rassegnato le presenti conclusioni: Parte_1
“
1 - in via cautelare, sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta ed i suoi effetti, l'esecuzione dei ruoli, degli avvisi di addebito e delle cartelle opposte;
2 - in via principale, accerti e dichiari l'illegittimità, nullità, annullabilità, inefficacia, della comunicazione preventiva
2 di iscrizione ipotecaria per l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa;
2 - in via subordinata, accerti e dichiari l'illegittimità, nullità, annullabilità, inefficacia
e/o inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, conseguentemente dichiarando la illegittimità, nullità, annullabilità e/o inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata;
3 - in ogni caso, condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
4 - con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di Legge”.
9. Si sono costituite anche in tale giudizio e CP_1 Controparte_3
, avversando la tesi avversaria e chiedendo il rigetto delle domande
[...] spiegate.
10. Disposta la riunione dei giudizi e istruita la causa documentalmente, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
11. I ricorsi sono infondati e vanno respinti.
12. È assorbente rilevare che l'avviso di addebito n. 40220140002527888000 è stato ritualmente notificato alla parte ricorrente con raccomandata consegnata a mezzo posta in data 28.10.2014, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta in atti dall' CP_1
(doc. 3).
13. Successivamente, in data 15.10.2019 l' Controparte_3 ha trasmesso via pec alla l'intimazione di pagamento n. Parte_1
0220199008430268000, con cui veniva richiesto il versamento, tra gli altri, anche dell'importo portato dal predetto avviso di addebito.
14. Con la conseguenza che il termine di prescrizione quinquennale è stato ritualmente interrotto.
15. Sul punto, si evidenzia altresì che in ordine all'asserita invalidità della notifica di un atto trasmesso da un indirizzo non facente parte dei pubblici elenchi, anticipando la trattazione della censura mossa nei confronti del preavviso di iscrizione ipotecaria, la Suprema Corte ha così affermato: “La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove ha
3 ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC
( t) dal quale era chiaramente Email_2 evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri
( t), circostanza - questa della diversità degli Email_3 indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell , come presente nei pubblici registri CP_3
E ( ) ma da uno diverso Email_3
( t), relativamente al quale però è Email_2 evidente ictu oculi la provenienza dall ” (Cass. civ., n. 982 del Controparte_3
2023).
16. Principi che risultano poi ribaditi nella sentenza n. 18684 del 2023, nonché nella più recente sentenza n. 26682 del 2024, essendosi dunque affermato che in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla
4 ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
17. Nel caso di specie risulta documentalmente che la notifica dell'intimazione di pagamento prima e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata effettuata dall'indirizzo pec t”; da parte Email_1 ricorrente non è poi stata posta in contestazione la riferibilità di tale indirizzo all , di cui peraltro riporta chiaramente Controparte_3 il dominio, né viene neanche dedotto dalla stessa alcun ipotetico pregiudizio subito.
Sicché non sussiste il vizio formale denunciato.
18. Allo stesso modo è incontestato che l'indirizzo pec a cui la resistente ha Email_5 trasmesso l'intimazione di pagamento contenente l'interruzione della prescrizione, è appartenente alla ricorrente, secondo quanto inoltre emerge dalla visura camerale in atti
(doc. 5 fasc. ). CP_1
19. Conclusivamente, i ricorsi vanno integralmente respinti, non essendo maturata alcuna prescrizione con riferimento al credito portato dall'avviso di addebito contestato dalla parte ricorrente.
20. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 1.101,00 ed € 5.200,00. La liquidazione va operata separatamente per le fasi di studio e introduttiva del giudizio, in quanto precedenti al provvedimento di riunione. Per queste ultime si liquida l'importo di € 500,00 per controversia, stante le medesime questioni trattate in fatto e in diritto. In ordine alla fase decisoria, successiva alla riunione, si liquida invece la somma unitaria di € 500,00.
21. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 1.500,00 a beneficio di ciascuna delle parti per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta i ricorsi;
5 - condanna la alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di e Parte_1 CP_1
, liquidate in complessivi € 1.500,00 a Controparte_2 beneficio di ciascuna delle parti, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 16/10/2025 il Giudice
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