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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 6102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6102 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10227/2025 R.G. n. 10227-1/2025
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati
Dott. Guido Vannicelli Presidente Dott. Pietro Caccialanza Giudice Dott.ssa Francesca Minieri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., in relazione all'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011, iscritto come in epigrafe e promosso da:
Parte_1 TE, NIGERIA) il 7.03.1984 rappresentato e difeso dall'Avvocata RESCIA Giulia del Foro di Milano – presso il cui studio in Milano (MI), al Corso di Porta Vittoria, n. 56 ha eletto domicilio – come da procura in atti ricorrente
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore - Questura di Milano, rappresentato e Controparte_1 Stato, presso i cui uffici in Milano, alla via Freguglia, n. 1, è elettivamente domiciliato resistente
1) In fatto.
Con missiva del 14.02.2025 la persona ricorrente ha richiesto che venisse “accertata la propria inespellibilità ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 286/98 e dell'art. 19 comma 1.1 del D.Lgs. 286/98, con conseguente rilascio di permesso di soggiorno” (cfr. doc. 1 allegato al ricorso).
Con missiva del 17.02.2025 un Vice Ispettore della Polizia di Stato ha risposto che: “si comunica che, dalla consultazione delle banche dati in uso all'Amministrazione risulta che il Tribunale di Torino, in data 10.10.2024, ha rigettato il ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla CT di Torino, in data 28.01.2022. Per questo motivo, il Sig. non ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per “richiesta asilo”, in quanto il contenzioso si Pt_1 è definito in senso negativo. Inoltre, come noto, il Decreto Legge n. 20 del 2023, convertito con Legge n. 50 del 2023 ha eliminato la possibilità per la Questura di valutare in autonomia le domande di protezione speciale, pertanto questo Ufficio non ha competenza a vagliare nel merito la posizione giuridica dello straniero” (cfr. doc. 7 allegato al ricorso).
Con ricorso tempestivamente depositato il 14.03.2025, la difesa della persona ricorrente ha richiesto al Tribunale di: “disporsi che la Questura di Milano registri la domanda di rilascio di un permesso per protezione speciale del ricorrente con consegna al medesimo della relativa ricevuta e del permesso di soggiorno provvisorio”.
Con decreto del 16.04.2025 è stata fissata udienza ex art. 127-ter c.p.c.
1 La parte convenuta (di seguito p.c.) non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare comunicazione del decreto di fissazione udienza. In sede di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.06.2025 la difesa ha reiterato le medesime conclusioni svolte in sede di ricorso. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 16.07.2025.
2) In diritto. Circa la disciplina applicabile, devesi premettere che il D.L. 20 del 10.03.2023, convertito nella Legge n. 50/2023, quest'ultima pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo, ha apportato alcune modifiche all'art. 19 del T.U.I., abrogando il terzo e il quarto periodo dell'art. 19 comma 1.1 e il secondo periodo dell'art. 19 comma 1.2. Nel dettaglio, e per ciò che qui rileva, l'eliminazione del secondo periodo dell'art. 19 comma 1.2 (“Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”) non può che essere interpretata come volontà del legislatore di unificare in una sola procedura di richiesta di protezione internazionale (di seguito p.i.), a prescindere da quale delle tre tipologie – una o tutte – la persona interessata intenda domandare. In merito, non può non osservarsi che, in forza della riserva di legge vigente in materia e della tipicità degli atti amministrativi, in tanto la P.A. può esercitare un potere che incida sugli interessi legittimi dei consociati e delle consociate (ivi comprese le persone cittadine straniere), in quanto una norma di legge glielo attribuisca esplicitamente;
per contro, in difetto di una norma di legge, ogni esercizio di tale supposto potere si risolverebbe in un abuso a danno di uno o più degli interessi coinvolti. Nel caso di specie, essendo oggi – in seguito alla citata abrogazione – l'unica competenza normativa in materia attribuita dalla legge alle CC.TT. presso gli UU.TT.G, anche eventualmente in sede di reiterazione di domanda di p.i. già respinta, non è più possibile ritenere che il Questore possa arrogarsi la potestà di attribuire protezione, sia pure complementare, ad una persona cittadina straniera. Resta da osservare che trattasi di una questione meramente procedurale che nulla ha a che vedere con le modifiche dalla novella apportate al merito della protezione cd. speciale. Del resto, il contenuto della succitata missiva della Questura è proprio in questo senso, non avendo espresso alcuna tesi in merito all'avvenuta abrogazione o meno della forma di protezione nazionale di cui trattasi. Ebbene, preso atto della novella che, come detto, ha evidentemente inciso sulla modalità procedurale di presentazione della domanda di protezione cd. speciale, il presente ricorso non può trovare accoglimento. Resta da osservare che, come detto, i nuovi elementi prospettati in questa sede dalla persona ricorrente potranno essere certamente portati all'attenzione della competente C.T. nell'ambito di una nuova domanda di p.i.
3) Circa le spese di lite. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio di parte resistente. Non si procede ad alcuna liquidazione in favore dell'Avvocata della persona ricorrente, non avendo ella mai richiesto l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- rigetta il ricorso presentato da , nato a [...], NIGERIA) il Parte_1 7.03.1984;
- nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025. Il Presidente - Dott. Guido Vannicelli
La Giudice relatrice - Dott.ssa Francesca Minieri
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TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati
Dott. Guido Vannicelli Presidente Dott. Pietro Caccialanza Giudice Dott.ssa Francesca Minieri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., in relazione all'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011, iscritto come in epigrafe e promosso da:
Parte_1 TE, NIGERIA) il 7.03.1984 rappresentato e difeso dall'Avvocata RESCIA Giulia del Foro di Milano – presso il cui studio in Milano (MI), al Corso di Porta Vittoria, n. 56 ha eletto domicilio – come da procura in atti ricorrente
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore - Questura di Milano, rappresentato e Controparte_1 Stato, presso i cui uffici in Milano, alla via Freguglia, n. 1, è elettivamente domiciliato resistente
1) In fatto.
Con missiva del 14.02.2025 la persona ricorrente ha richiesto che venisse “accertata la propria inespellibilità ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 286/98 e dell'art. 19 comma 1.1 del D.Lgs. 286/98, con conseguente rilascio di permesso di soggiorno” (cfr. doc. 1 allegato al ricorso).
Con missiva del 17.02.2025 un Vice Ispettore della Polizia di Stato ha risposto che: “si comunica che, dalla consultazione delle banche dati in uso all'Amministrazione risulta che il Tribunale di Torino, in data 10.10.2024, ha rigettato il ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla CT di Torino, in data 28.01.2022. Per questo motivo, il Sig. non ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per “richiesta asilo”, in quanto il contenzioso si Pt_1 è definito in senso negativo. Inoltre, come noto, il Decreto Legge n. 20 del 2023, convertito con Legge n. 50 del 2023 ha eliminato la possibilità per la Questura di valutare in autonomia le domande di protezione speciale, pertanto questo Ufficio non ha competenza a vagliare nel merito la posizione giuridica dello straniero” (cfr. doc. 7 allegato al ricorso).
Con ricorso tempestivamente depositato il 14.03.2025, la difesa della persona ricorrente ha richiesto al Tribunale di: “disporsi che la Questura di Milano registri la domanda di rilascio di un permesso per protezione speciale del ricorrente con consegna al medesimo della relativa ricevuta e del permesso di soggiorno provvisorio”.
Con decreto del 16.04.2025 è stata fissata udienza ex art. 127-ter c.p.c.
1 La parte convenuta (di seguito p.c.) non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare comunicazione del decreto di fissazione udienza. In sede di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.06.2025 la difesa ha reiterato le medesime conclusioni svolte in sede di ricorso. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 16.07.2025.
2) In diritto. Circa la disciplina applicabile, devesi premettere che il D.L. 20 del 10.03.2023, convertito nella Legge n. 50/2023, quest'ultima pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo, ha apportato alcune modifiche all'art. 19 del T.U.I., abrogando il terzo e il quarto periodo dell'art. 19 comma 1.1 e il secondo periodo dell'art. 19 comma 1.2. Nel dettaglio, e per ciò che qui rileva, l'eliminazione del secondo periodo dell'art. 19 comma 1.2 (“Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”) non può che essere interpretata come volontà del legislatore di unificare in una sola procedura di richiesta di protezione internazionale (di seguito p.i.), a prescindere da quale delle tre tipologie – una o tutte – la persona interessata intenda domandare. In merito, non può non osservarsi che, in forza della riserva di legge vigente in materia e della tipicità degli atti amministrativi, in tanto la P.A. può esercitare un potere che incida sugli interessi legittimi dei consociati e delle consociate (ivi comprese le persone cittadine straniere), in quanto una norma di legge glielo attribuisca esplicitamente;
per contro, in difetto di una norma di legge, ogni esercizio di tale supposto potere si risolverebbe in un abuso a danno di uno o più degli interessi coinvolti. Nel caso di specie, essendo oggi – in seguito alla citata abrogazione – l'unica competenza normativa in materia attribuita dalla legge alle CC.TT. presso gli UU.TT.G, anche eventualmente in sede di reiterazione di domanda di p.i. già respinta, non è più possibile ritenere che il Questore possa arrogarsi la potestà di attribuire protezione, sia pure complementare, ad una persona cittadina straniera. Resta da osservare che trattasi di una questione meramente procedurale che nulla ha a che vedere con le modifiche dalla novella apportate al merito della protezione cd. speciale. Del resto, il contenuto della succitata missiva della Questura è proprio in questo senso, non avendo espresso alcuna tesi in merito all'avvenuta abrogazione o meno della forma di protezione nazionale di cui trattasi. Ebbene, preso atto della novella che, come detto, ha evidentemente inciso sulla modalità procedurale di presentazione della domanda di protezione cd. speciale, il presente ricorso non può trovare accoglimento. Resta da osservare che, come detto, i nuovi elementi prospettati in questa sede dalla persona ricorrente potranno essere certamente portati all'attenzione della competente C.T. nell'ambito di una nuova domanda di p.i.
3) Circa le spese di lite. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio di parte resistente. Non si procede ad alcuna liquidazione in favore dell'Avvocata della persona ricorrente, non avendo ella mai richiesto l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- rigetta il ricorso presentato da , nato a [...], NIGERIA) il Parte_1 7.03.1984;
- nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025. Il Presidente - Dott. Guido Vannicelli
La Giudice relatrice - Dott.ssa Francesca Minieri
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