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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/01/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Relatore
Dott. Camillo ROndini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1560/2020, riservata in decisione all'udienza collegiale del 21.01.2025, sostituita con decreto di questa Corte del 09.12.2024 con lo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127
ter c.p.c. al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
1
1 , (C.F. ) con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in RO, Via Torrenova n. 631, in persona del liquidatore pro tempore sig. Parte_2
(C.F. ), nato a
[...] C.F._1
NU (RC) il 27/09/1956, personalmente quale fideiussore
(C.F. , nato a Parte_2 C.F._2
NU (RC) il 13/10/1941,
(C.F. ), nato a Parte_3 C.F._3
NU (RC) il 28/08/1955
(C.F. ), nato a Parte_4 C.F._4
RO il 23/03/1958
(C.F. ), nata a [...] il Parte_5 C.F._5
23/03/1960, quali fideiussori tutti rappresentati e difesi, per procura allegata all'atto di citazione in appello, dagli Avv.ti Angelo Ciolina (C.F.
2 pec: C.F._6
), Carlo Maltese (C.F. Email_1
pec: C.F._7 Email_2
) e Luigi Mazza (C.F. , pec:
[...] C.F._8
) nonché elettivamente Email_3
domiciliati presso il loro studio sito in RO, via F. Siacci n. 39.
APPELLANTI
E
con sede in RO (RM), Via Piemonte n. Controparte_1
38, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di RO , rappresentata da P.IVA_2 Controparte_2
società con Unico Socio, soggetta a direzione e coordinamento di
(già , codice fiscale ed iscrizione nel CP_3 CP_4
Registro delle Imprese di RO n. , Partita I.V.A. n. P.IVA_3
P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'Avvocato Massimo Mannocchi per procura allegata all'atto di costituzione e risposta ed elettivamente
3 domiciliato nel suo studio in RO, Lungotevere Arnaldo da
Brescia n. 9
INTERVENUTA
Nonché
Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di RO n.
17031/2019 pubblicata in data 06.09.2019.
Conclusioni: gli appellanti hanno concluso come da atto di appello notificato in data 06.03.2020 “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
RO, contrariis rejectis, riformare parzialmente la sentenza di primo grado n. 17031/2019, resa inter partes dal Tribunale di
RO, Sezione XVII^ Civile, in persona del Giudice Unico Dott.
Vittorio Carlomagno – R.G. n. 40727/2014 - pubblicata il
06/09/2019 e mai notificata e, per i motivi esposti in narrativa,
accogliere le domande di parte attrice/appellante:
1. accertare e dichiarare la nullità totale o, in subordine, parziale, della fideiussione prestata dai Signori (classe Parte_2
1956), (classe 1941), , Parte_2 Parte_3 Pt_2
4 e poiché costituente applicazione di Parte_4 Parte_5
intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2, L. 287/1990, e per
l'effetto dichiarare l'inefficacia della garanzia;
2. rideterminare il “dare ed avere” tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando l'espunzione dal saldo determinato dal CTU delle competenze addebitate ma prive di causa, per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano
antistatari.
In via istruttoria:
1. qualora ritenuta necessaria ai fini del ricalcolo dei rapporti di
“dare e avere”, di- sporre integrazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile al fine di stornare le somme addebitate al rapporto ma prive di causa”; nonché come da note depositate il 9.1.2025:
l'appellante ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.03.2021: “voglia la Corte di Appello adita, contrariis, reiectis, IN VIA PRELIMINARE
A) dichiarare inammissibili le domande ed eccezioni nuove proposte nell'appello (punto 1a e 2a).
B) in ogni ipotesi, accertare e dichiarare l'inammissibilità della
5 domanda di nullità del contratto di fideiussione per i motivi suesposti (punti 1a, 2a,3a) C) dichiarare l'inammissibilità dei documenti nuovi prodotti in appello per i motivi suesposti al punto
2A ed in via subordinata, la insussistenza ed infondatezza della domanda , per l'effetto, rigettare l'appello in ogni sua parte.
D) accertare e dichiarare l'intervenuto giudicato della sentenza del Tribunale di RO sulle statuizioni/accertamenti indicate nel punto 3a del presente libello.
2) NEL MERITO:
E) rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, per tutti i motivi esposti in premessa (punti 1a, 2a,3a,
1B,2B,3B);
F) in ogni denegata ipotesi, per tutti i motivi sopra esposti (punti
1A, 2A,3A, 1B, 2B, 3B) , respingere integralmente l'appello proposto da , (classe Parte_1 Parte_2
1941), (classe 1956), , Parte_2 Parte_3 [...]
e con conferma della sentenza Parte_4 Parte_5
impugnata;
G) in subordine, nella denegata ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza respingere integralmente l'appello proposto da
[...]
, (classe 1941), Parte_1 Parte_2 Pt_2
6 (classe 1956), , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e per l'effetto:
[...]
- accertare e dichiarare che alla data del 11.6.2014 il saldo del rapporto di conto corrente n. 600010.94 era di € 1.895.732,03 a debito della società attrice;
Parte_1
H) in ogni caso, condannare gli appellanti alla refusione delle spese, anche generali, compensi professionali, iva e c.p.a. del doppio grado di giudizio;
I) In via istruttoria: dichiarare inammissibile CTU ogni istanza istruttoria per intervenuta rinuncia e/o per mancata riproposizione.”; nonché come da note depositate il 17.1.2025.
Svolgimento del Processo
Nel valido contraddittorio delle parti, la Parte_1
ed i Sig.ri (nato nel 1956), (nato Parte_2 Parte_2
nel 1941), , e convennero Parte_3 Parte_4 Parte_5
in giudizio dinanzi al Tribunale di RO la
[...]
esponendo che: Controparte_5
la aveva instaurato con la medesima il rapporto di c/c n. Parte_1
600010.94, garantito dalle fideiussioni rilasciate dai Sig.ri
[...]
, , , e Parte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
[...]
7 nel corso dello svolgimento di detto rapporto l'istituto bancario aveva applicato illegittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, violato la l. n. 108 del 1996, applicato tassi ultralegali non pattuiti, modificato unilateralmente le condizioni economiche e addebitato illegittimamente commissioni di massimo scoperto.
Di conseguenza, chiesero al Tribunale di condannare la convenuta al risarcimento dei danni cagionati, nonché di rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente e di liberare i fideiussori.
Si costituì in giudizio la Controparte_5
eccependo il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori,
l'inammissibilità della domanda di ripetizione e la prescrizione parziale;
nel merito dedusse la genericità, infondatezza e carenza di prova delle domande.
Il Tribunale di RO con sentenza n. 17031/2019 del 06.09.2019
dichiarò il saldo del rapporto di conto corrente n. 600010.94, alla data dell'11.06.14, nell'importo di euro 1.895.732,03 a debito della società attrice, e rigettò nel resto le domande attoree.
Con atto di citazione in appello notificato in data 06.03.2020 la
, in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1
ed i Sig.ri , , , Parte_2 Parte_2 Parte_3 [...]
e hanno proposto appello avverso la Parte_4 Parte_5
8 sentenza del Tribunale di RO, in quanto ingiusta ed erronea per i seguenti motivi:
1. Nullità delle fideiussioni ex art. 1421 c.c.
Ad avviso degli impugnanti la sentenza di primo grado meritava di essere riformata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto valide le fideiussioni rilasciate dai garanti, nonostante le medesime fossero state redatte su modulo uniforme ABI predisposto in guisa contrastante con la Legge Antitrust.
Infatti, dall'esame delle fideiussioni rilasciate dai Sig.ri , Pt_2
emergeva chiaramente come le garanzie prestate sarebbero dovute essere dichiarate nulle per divieto di intese anticoncorrenziali ex art. 2 L. 287/1990, contenendo le tre clausole richiamate agli artt.
2, 6 e 8.
Sul tema, peraltro, era intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, chiarendo che la rilevabilità da parte del giudice della nullità
del contratto non conosceva né consentiva limitazioni, essendo quindi consentito al giudice d'appello rilevare d'ufficio, per la prima volta, una causa di nullità contrattuale.
2. Nullità parziale delle fideiussioni.
In via subordinata, gli appellanti hanno chiesto dichiarare, in ragione della presenza delle suesposte clausole viziate,
quantomeno la nullità parziale delle fideiussioni, con conseguente
9 non debenza di alcun importo da parte dei fideiussori, in ragione della mancata proposizione da parte della Controparte_5
delle proprie istanze nei termini di legge. Infatti, la
[...]
nullità dell'art. 6 delle fideiussioni, di rinuncia ai termini di cui al
1957 c.c., avrebbe dovuto imporre alla banca di proporre le proprie istanze nei termini di cui all'art. 1957 c.c. e diligentemente continuarle nei confronti del debitore principale. Viceversa, non risultava aver avuto inizio alcuna azione da parte della banca nei confronti della debitrice principale e dei coobbligati;
cosicché si era verificata la decadenza della garanzia fideiussoria per decorso dei termini ex art. 1957 c.c. e, per l'effetto, la non debenza da parte dei fideiussori di alcuna somma.
3. Erroneità nel ricalcolo effettuato dal c.t.u. – mancata espunzione di somme addebitate senza causa.
Gli appellanti hanno insistito per la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui era stato rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente, alla data dell'11.06.14, in euro
1.895.732,03 a debito della società attrice, in ragione della mancata espunzione di alcune somme addebitate ma prive di titolo. Dalla
c.t.u. emergeva la mancata espunzione dal conto di alcune competenze non relative al rapporto litigioso, ma ad un conto diverso, non presente in atti.
10 Si è costituita e, per essa Controparte_1 CP_2
quale cessionaria in blocco di crediti da
[...] [...]
tra cui quello litigioso. Controparte_5
Ha contestato le deduzioni avversarie, chiedendone il rigetto poiché infondate per i seguenti motivi pregiudiziali:
a) Violazione del divieto di nova in appello: ad avviso dell'appellata, le controparti, in violazione dell'art. 345 c.p.c., avevano eccepito per la prima volta in sede di impugnazione la nullità delle fideiussioni ex art. 1421 c.c., nonché
l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
La banca in ogni caso non avrebbe utilizzato lo schema di garanzia dell'ABI, né partecipato all'intesa anticoncorrenziale.
Quanto poi alla formulata eccezione di decadenza dalle fideiussioni ex art. 1957 c.c., era anch'essa domanda nuova e come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c.: ed invero gli odierni appellanti, in primo grado, si erano limitati a richiedere la liberazione ex art. 1956 c.c. ma non anche la decadenza ex art. 1957 c.c.;
b) divieto di produzione di documenti nuovi in sede di gravame- inammissibilità. L'appellata ha eccepito la tardività e, dunque, l'inammissibilità dei documenti nuovi prodotti da
11 parte appellante, vale a dire lo schema ABI, il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca D'Italia e le fideiussioni. In base al 345, comma 3 c.p.c., in quanto nel giudizio di appello sarebbe consentito dare ingresso solo alle prove che la parte dimostri di non aver tempestivamente prodotto prima per causa e sé non imputabile;
i documenti in questione invece potevano prodursi sin dal primo grado;
c) intervenuto giudicato sulle pretese creditorie della banca.
Gli appellanti, infine, non avrebbero espressamente impugnato alcune statuizioni della sentenza appellata, espressamente indicate in comparsa.
In particolare, gli appellanti non avrebbero fatto oggetto di gravame le parti della sentenza in cui il Tribunale aveva accertato che: “con riferimento alla dedotta “usura soggettiva” (art. 644 comma 3 c.p.), si registra un evidente difetto di allegazione”; “la domanda risarcitoria, proposta in modo del tutto generico, è rimasta del tutto sfornita di prova;
“la dedotta estinzione delle fideiussioni si fonderebbe sul principio, desumibile dall'art. 1956 c.c. (…).L'applicazione del principio deve essere rapportata alle circostanze del caso
concreto, tenendo presente che è onere della parte la quale
deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo
12 che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante
il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie
del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia
agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di
insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 394 del
11/01/2006, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006,
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10870 del 23/05/2005). L'assenza di qualunque specifica deduzione al riguardo e, per quanto riguarda l'attore (classe 1956), anche la Parte_2
posizione di legale rappresentante ed amministratore della società debitrice da questo ricoperta, esonerano da qualsiasi ulteriore valutazione sul punto”.
Quanto al merito dell'appello, l'appellata ha sostenuto l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza del secondo motivo d'appello, fondato su eccezioni nuove (nullità delle fideiussioni). La domanda di nullità delle fideiussioni per asserita conformità di esse allo schema ABI, domanda nuova, era in ogni caso infondata.
13 Infondato era altresì il secondo motivo di gravame, inerente alla pretesa erroneità nel calcolo effettuato dal c.t.u. per mancata espunzione di somme addebitate senza causa.
La censura, del tutto generica, non aveva neppure formato oggetto di richiesta di chiarimenti in primo grado.
Fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c., essa è stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti ex art. 127 ter c.p.c. come da decreto di questa Corte del
09.12.2024.
È stata pertanto emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
1. Il primo e il secondo motivo d'appello sono inammissibili.
La domanda di nullità delle fideiussioni, fondata sulle ragioni riassunte in premessa, è stata proposta per la prima volta in appello;
si tratta, dunque, di domanda nuova, in quanto tale inammissibile ex art. 345 c.p.c.
A proposito del rilievo d'ufficio delle nullità negoziali, cui gli appellanti si sono riferiti nel proprio atto di appello, occorre precisare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale rilievo può esercitarsi “nei limiti stabiliti dalla
14 giurisprudenza di questa Corte a presidio del principio processuale della domanda” (Cass. S.U. del 2021 n. 41944, in una fattispecie del tutto analoga).
Anche più di recente, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul rilievo officioso delle nullità negoziali in appello o in cassazione, ove non siano state rilevate dal primo
Giudice, ha chiarito che tale rilievo deve essere subordinato alla circostanza che “i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti” (Cass. del 2023 n. 20713). Di conseguenza, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso delle nullità in appello, in quanto la parte interessata, nel giudizio di primo grado, non aveva lamentato la conformità delle clausole contrattuali al modello A.B.I., né aveva prodotto il modello medesimo.
La fattispecie su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione
nella pronuncia da ultimo richiamata, è del tutto analoga a quella in esame: infatti, gli odierni appellanti, in primo grado, né hanno lamentato la conformità delle fideiussioni allo schema ABI, né hanno provveduto a produrre tale schema, né
hanno allegato la violazione della legge 287/1990.
Di conseguenza, la nullità non può essere rilevata d'ufficio.
15 2. Il terzo motivo d'appello, con cui gli odierni appellanti hanno contestato il calcolo eseguito dal c.t.u. nella rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente, non può essere accolto.
Gli odierni appellanti, nelle osservazioni consegnate al c.t.u.
in primo grado non hanno espresso critiche, né richieste ( così il c.t.u., pag. 9 della sua relazione).
Non ignora questa Corte l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove” (Cass. n. 5624/2022).
Tuttavia, si ritiene che tali ordini di argomentazioni si riferiscano alle ipotesi in cui gli appellanti intendano contestare il ragionamento logico-giuridico adottato dal c.t.u.
o la “ratio” del suo accertamento.
16 Sul punto, invece, le censure risultano estremamente generiche: gli appellanti si sono limitati a dedurre l'erroneità del ricalcolo effettuato dal c.t.u. per mancata espunzione di alcune somme addebitate, ipoteticamente relative ad un altro conto, senza però specificare a quali somme abbiano inteso far riferimento ed il motivo specifico di tale preteso errore.
L'appello sul punto è esposto in modo del tutto dubitativo.
Merita, peraltro, di riportare un passaggio della c.t.u., dal quale emerge come l'ausiliare del Giudice abbia esaminato unicamente le voci di dare/avere certamente riconducibili al rapporto negoziale litigioso: “…in conseguenza di ciò e ai fini del ricalcolo delle competenze e della ricostruzione del saldo contabile, si è proceduto preliminarmente ad individuare le
competenze riferibili con certezza al conto in esame (cioè
quelle risultanti dai dettagli di calcolo) e le connesse scritture di storno con importo pari a quello delle competenze GI
registrate in conto. In definitiva verranno espunte le
competenze proprie del conto nonché le eventuali voci di storno di importo e valuta uguali a quelli delle competenze
precedentemente addebitate…”: pag. 7 della c.t.u.
17 3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore della società intervenuta.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali nei confronti di che è Controparte_5
rimasta contumace.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, T.U.S.G, se dovuto ( Cass n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
(nato nel 1956), (nato nel 1941), , Parte_2 Parte_3 [...]
e , avverso la sentenza in epigrafe indicata Parte_4 Parte_5
nei confronti di con Controparte_5
l'intervento della società in epigrafe indicata: respinge l'appello; condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di
[...]
come rappresentata in giudizio, liquidate in euro 30.000 CP_1
per onorari oltre spese generali;
18 dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali tra gli appellanti e Controparte_5
dà atto della sussistenza dei requisiti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
RO, 21.01.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Relatore
Dott. Camillo ROndini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1560/2020, riservata in decisione all'udienza collegiale del 21.01.2025, sostituita con decreto di questa Corte del 09.12.2024 con lo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127
ter c.p.c. al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
1
1 , (C.F. ) con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in RO, Via Torrenova n. 631, in persona del liquidatore pro tempore sig. Parte_2
(C.F. ), nato a
[...] C.F._1
NU (RC) il 27/09/1956, personalmente quale fideiussore
(C.F. , nato a Parte_2 C.F._2
NU (RC) il 13/10/1941,
(C.F. ), nato a Parte_3 C.F._3
NU (RC) il 28/08/1955
(C.F. ), nato a Parte_4 C.F._4
RO il 23/03/1958
(C.F. ), nata a [...] il Parte_5 C.F._5
23/03/1960, quali fideiussori tutti rappresentati e difesi, per procura allegata all'atto di citazione in appello, dagli Avv.ti Angelo Ciolina (C.F.
2 pec: C.F._6
), Carlo Maltese (C.F. Email_1
pec: C.F._7 Email_2
) e Luigi Mazza (C.F. , pec:
[...] C.F._8
) nonché elettivamente Email_3
domiciliati presso il loro studio sito in RO, via F. Siacci n. 39.
APPELLANTI
E
con sede in RO (RM), Via Piemonte n. Controparte_1
38, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di RO , rappresentata da P.IVA_2 Controparte_2
società con Unico Socio, soggetta a direzione e coordinamento di
(già , codice fiscale ed iscrizione nel CP_3 CP_4
Registro delle Imprese di RO n. , Partita I.V.A. n. P.IVA_3
P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'Avvocato Massimo Mannocchi per procura allegata all'atto di costituzione e risposta ed elettivamente
3 domiciliato nel suo studio in RO, Lungotevere Arnaldo da
Brescia n. 9
INTERVENUTA
Nonché
Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di RO n.
17031/2019 pubblicata in data 06.09.2019.
Conclusioni: gli appellanti hanno concluso come da atto di appello notificato in data 06.03.2020 “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
RO, contrariis rejectis, riformare parzialmente la sentenza di primo grado n. 17031/2019, resa inter partes dal Tribunale di
RO, Sezione XVII^ Civile, in persona del Giudice Unico Dott.
Vittorio Carlomagno – R.G. n. 40727/2014 - pubblicata il
06/09/2019 e mai notificata e, per i motivi esposti in narrativa,
accogliere le domande di parte attrice/appellante:
1. accertare e dichiarare la nullità totale o, in subordine, parziale, della fideiussione prestata dai Signori (classe Parte_2
1956), (classe 1941), , Parte_2 Parte_3 Pt_2
4 e poiché costituente applicazione di Parte_4 Parte_5
intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2, L. 287/1990, e per
l'effetto dichiarare l'inefficacia della garanzia;
2. rideterminare il “dare ed avere” tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando l'espunzione dal saldo determinato dal CTU delle competenze addebitate ma prive di causa, per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano
antistatari.
In via istruttoria:
1. qualora ritenuta necessaria ai fini del ricalcolo dei rapporti di
“dare e avere”, di- sporre integrazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile al fine di stornare le somme addebitate al rapporto ma prive di causa”; nonché come da note depositate il 9.1.2025:
l'appellante ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.03.2021: “voglia la Corte di Appello adita, contrariis, reiectis, IN VIA PRELIMINARE
A) dichiarare inammissibili le domande ed eccezioni nuove proposte nell'appello (punto 1a e 2a).
B) in ogni ipotesi, accertare e dichiarare l'inammissibilità della
5 domanda di nullità del contratto di fideiussione per i motivi suesposti (punti 1a, 2a,3a) C) dichiarare l'inammissibilità dei documenti nuovi prodotti in appello per i motivi suesposti al punto
2A ed in via subordinata, la insussistenza ed infondatezza della domanda , per l'effetto, rigettare l'appello in ogni sua parte.
D) accertare e dichiarare l'intervenuto giudicato della sentenza del Tribunale di RO sulle statuizioni/accertamenti indicate nel punto 3a del presente libello.
2) NEL MERITO:
E) rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, per tutti i motivi esposti in premessa (punti 1a, 2a,3a,
1B,2B,3B);
F) in ogni denegata ipotesi, per tutti i motivi sopra esposti (punti
1A, 2A,3A, 1B, 2B, 3B) , respingere integralmente l'appello proposto da , (classe Parte_1 Parte_2
1941), (classe 1956), , Parte_2 Parte_3 [...]
e con conferma della sentenza Parte_4 Parte_5
impugnata;
G) in subordine, nella denegata ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza respingere integralmente l'appello proposto da
[...]
, (classe 1941), Parte_1 Parte_2 Pt_2
6 (classe 1956), , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e per l'effetto:
[...]
- accertare e dichiarare che alla data del 11.6.2014 il saldo del rapporto di conto corrente n. 600010.94 era di € 1.895.732,03 a debito della società attrice;
Parte_1
H) in ogni caso, condannare gli appellanti alla refusione delle spese, anche generali, compensi professionali, iva e c.p.a. del doppio grado di giudizio;
I) In via istruttoria: dichiarare inammissibile CTU ogni istanza istruttoria per intervenuta rinuncia e/o per mancata riproposizione.”; nonché come da note depositate il 17.1.2025.
Svolgimento del Processo
Nel valido contraddittorio delle parti, la Parte_1
ed i Sig.ri (nato nel 1956), (nato Parte_2 Parte_2
nel 1941), , e convennero Parte_3 Parte_4 Parte_5
in giudizio dinanzi al Tribunale di RO la
[...]
esponendo che: Controparte_5
la aveva instaurato con la medesima il rapporto di c/c n. Parte_1
600010.94, garantito dalle fideiussioni rilasciate dai Sig.ri
[...]
, , , e Parte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
[...]
7 nel corso dello svolgimento di detto rapporto l'istituto bancario aveva applicato illegittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, violato la l. n. 108 del 1996, applicato tassi ultralegali non pattuiti, modificato unilateralmente le condizioni economiche e addebitato illegittimamente commissioni di massimo scoperto.
Di conseguenza, chiesero al Tribunale di condannare la convenuta al risarcimento dei danni cagionati, nonché di rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente e di liberare i fideiussori.
Si costituì in giudizio la Controparte_5
eccependo il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori,
l'inammissibilità della domanda di ripetizione e la prescrizione parziale;
nel merito dedusse la genericità, infondatezza e carenza di prova delle domande.
Il Tribunale di RO con sentenza n. 17031/2019 del 06.09.2019
dichiarò il saldo del rapporto di conto corrente n. 600010.94, alla data dell'11.06.14, nell'importo di euro 1.895.732,03 a debito della società attrice, e rigettò nel resto le domande attoree.
Con atto di citazione in appello notificato in data 06.03.2020 la
, in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1
ed i Sig.ri , , , Parte_2 Parte_2 Parte_3 [...]
e hanno proposto appello avverso la Parte_4 Parte_5
8 sentenza del Tribunale di RO, in quanto ingiusta ed erronea per i seguenti motivi:
1. Nullità delle fideiussioni ex art. 1421 c.c.
Ad avviso degli impugnanti la sentenza di primo grado meritava di essere riformata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto valide le fideiussioni rilasciate dai garanti, nonostante le medesime fossero state redatte su modulo uniforme ABI predisposto in guisa contrastante con la Legge Antitrust.
Infatti, dall'esame delle fideiussioni rilasciate dai Sig.ri , Pt_2
emergeva chiaramente come le garanzie prestate sarebbero dovute essere dichiarate nulle per divieto di intese anticoncorrenziali ex art. 2 L. 287/1990, contenendo le tre clausole richiamate agli artt.
2, 6 e 8.
Sul tema, peraltro, era intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, chiarendo che la rilevabilità da parte del giudice della nullità
del contratto non conosceva né consentiva limitazioni, essendo quindi consentito al giudice d'appello rilevare d'ufficio, per la prima volta, una causa di nullità contrattuale.
2. Nullità parziale delle fideiussioni.
In via subordinata, gli appellanti hanno chiesto dichiarare, in ragione della presenza delle suesposte clausole viziate,
quantomeno la nullità parziale delle fideiussioni, con conseguente
9 non debenza di alcun importo da parte dei fideiussori, in ragione della mancata proposizione da parte della Controparte_5
delle proprie istanze nei termini di legge. Infatti, la
[...]
nullità dell'art. 6 delle fideiussioni, di rinuncia ai termini di cui al
1957 c.c., avrebbe dovuto imporre alla banca di proporre le proprie istanze nei termini di cui all'art. 1957 c.c. e diligentemente continuarle nei confronti del debitore principale. Viceversa, non risultava aver avuto inizio alcuna azione da parte della banca nei confronti della debitrice principale e dei coobbligati;
cosicché si era verificata la decadenza della garanzia fideiussoria per decorso dei termini ex art. 1957 c.c. e, per l'effetto, la non debenza da parte dei fideiussori di alcuna somma.
3. Erroneità nel ricalcolo effettuato dal c.t.u. – mancata espunzione di somme addebitate senza causa.
Gli appellanti hanno insistito per la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui era stato rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente, alla data dell'11.06.14, in euro
1.895.732,03 a debito della società attrice, in ragione della mancata espunzione di alcune somme addebitate ma prive di titolo. Dalla
c.t.u. emergeva la mancata espunzione dal conto di alcune competenze non relative al rapporto litigioso, ma ad un conto diverso, non presente in atti.
10 Si è costituita e, per essa Controparte_1 CP_2
quale cessionaria in blocco di crediti da
[...] [...]
tra cui quello litigioso. Controparte_5
Ha contestato le deduzioni avversarie, chiedendone il rigetto poiché infondate per i seguenti motivi pregiudiziali:
a) Violazione del divieto di nova in appello: ad avviso dell'appellata, le controparti, in violazione dell'art. 345 c.p.c., avevano eccepito per la prima volta in sede di impugnazione la nullità delle fideiussioni ex art. 1421 c.c., nonché
l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
La banca in ogni caso non avrebbe utilizzato lo schema di garanzia dell'ABI, né partecipato all'intesa anticoncorrenziale.
Quanto poi alla formulata eccezione di decadenza dalle fideiussioni ex art. 1957 c.c., era anch'essa domanda nuova e come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c.: ed invero gli odierni appellanti, in primo grado, si erano limitati a richiedere la liberazione ex art. 1956 c.c. ma non anche la decadenza ex art. 1957 c.c.;
b) divieto di produzione di documenti nuovi in sede di gravame- inammissibilità. L'appellata ha eccepito la tardività e, dunque, l'inammissibilità dei documenti nuovi prodotti da
11 parte appellante, vale a dire lo schema ABI, il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca D'Italia e le fideiussioni. In base al 345, comma 3 c.p.c., in quanto nel giudizio di appello sarebbe consentito dare ingresso solo alle prove che la parte dimostri di non aver tempestivamente prodotto prima per causa e sé non imputabile;
i documenti in questione invece potevano prodursi sin dal primo grado;
c) intervenuto giudicato sulle pretese creditorie della banca.
Gli appellanti, infine, non avrebbero espressamente impugnato alcune statuizioni della sentenza appellata, espressamente indicate in comparsa.
In particolare, gli appellanti non avrebbero fatto oggetto di gravame le parti della sentenza in cui il Tribunale aveva accertato che: “con riferimento alla dedotta “usura soggettiva” (art. 644 comma 3 c.p.), si registra un evidente difetto di allegazione”; “la domanda risarcitoria, proposta in modo del tutto generico, è rimasta del tutto sfornita di prova;
“la dedotta estinzione delle fideiussioni si fonderebbe sul principio, desumibile dall'art. 1956 c.c. (…).L'applicazione del principio deve essere rapportata alle circostanze del caso
concreto, tenendo presente che è onere della parte la quale
deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo
12 che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante
il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie
del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia
agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di
insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 394 del
11/01/2006, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006,
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10870 del 23/05/2005). L'assenza di qualunque specifica deduzione al riguardo e, per quanto riguarda l'attore (classe 1956), anche la Parte_2
posizione di legale rappresentante ed amministratore della società debitrice da questo ricoperta, esonerano da qualsiasi ulteriore valutazione sul punto”.
Quanto al merito dell'appello, l'appellata ha sostenuto l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza del secondo motivo d'appello, fondato su eccezioni nuove (nullità delle fideiussioni). La domanda di nullità delle fideiussioni per asserita conformità di esse allo schema ABI, domanda nuova, era in ogni caso infondata.
13 Infondato era altresì il secondo motivo di gravame, inerente alla pretesa erroneità nel calcolo effettuato dal c.t.u. per mancata espunzione di somme addebitate senza causa.
La censura, del tutto generica, non aveva neppure formato oggetto di richiesta di chiarimenti in primo grado.
Fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c., essa è stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti ex art. 127 ter c.p.c. come da decreto di questa Corte del
09.12.2024.
È stata pertanto emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
1. Il primo e il secondo motivo d'appello sono inammissibili.
La domanda di nullità delle fideiussioni, fondata sulle ragioni riassunte in premessa, è stata proposta per la prima volta in appello;
si tratta, dunque, di domanda nuova, in quanto tale inammissibile ex art. 345 c.p.c.
A proposito del rilievo d'ufficio delle nullità negoziali, cui gli appellanti si sono riferiti nel proprio atto di appello, occorre precisare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale rilievo può esercitarsi “nei limiti stabiliti dalla
14 giurisprudenza di questa Corte a presidio del principio processuale della domanda” (Cass. S.U. del 2021 n. 41944, in una fattispecie del tutto analoga).
Anche più di recente, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul rilievo officioso delle nullità negoziali in appello o in cassazione, ove non siano state rilevate dal primo
Giudice, ha chiarito che tale rilievo deve essere subordinato alla circostanza che “i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti” (Cass. del 2023 n. 20713). Di conseguenza, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso delle nullità in appello, in quanto la parte interessata, nel giudizio di primo grado, non aveva lamentato la conformità delle clausole contrattuali al modello A.B.I., né aveva prodotto il modello medesimo.
La fattispecie su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione
nella pronuncia da ultimo richiamata, è del tutto analoga a quella in esame: infatti, gli odierni appellanti, in primo grado, né hanno lamentato la conformità delle fideiussioni allo schema ABI, né hanno provveduto a produrre tale schema, né
hanno allegato la violazione della legge 287/1990.
Di conseguenza, la nullità non può essere rilevata d'ufficio.
15 2. Il terzo motivo d'appello, con cui gli odierni appellanti hanno contestato il calcolo eseguito dal c.t.u. nella rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente, non può essere accolto.
Gli odierni appellanti, nelle osservazioni consegnate al c.t.u.
in primo grado non hanno espresso critiche, né richieste ( così il c.t.u., pag. 9 della sua relazione).
Non ignora questa Corte l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove” (Cass. n. 5624/2022).
Tuttavia, si ritiene che tali ordini di argomentazioni si riferiscano alle ipotesi in cui gli appellanti intendano contestare il ragionamento logico-giuridico adottato dal c.t.u.
o la “ratio” del suo accertamento.
16 Sul punto, invece, le censure risultano estremamente generiche: gli appellanti si sono limitati a dedurre l'erroneità del ricalcolo effettuato dal c.t.u. per mancata espunzione di alcune somme addebitate, ipoteticamente relative ad un altro conto, senza però specificare a quali somme abbiano inteso far riferimento ed il motivo specifico di tale preteso errore.
L'appello sul punto è esposto in modo del tutto dubitativo.
Merita, peraltro, di riportare un passaggio della c.t.u., dal quale emerge come l'ausiliare del Giudice abbia esaminato unicamente le voci di dare/avere certamente riconducibili al rapporto negoziale litigioso: “…in conseguenza di ciò e ai fini del ricalcolo delle competenze e della ricostruzione del saldo contabile, si è proceduto preliminarmente ad individuare le
competenze riferibili con certezza al conto in esame (cioè
quelle risultanti dai dettagli di calcolo) e le connesse scritture di storno con importo pari a quello delle competenze GI
registrate in conto. In definitiva verranno espunte le
competenze proprie del conto nonché le eventuali voci di storno di importo e valuta uguali a quelli delle competenze
precedentemente addebitate…”: pag. 7 della c.t.u.
17 3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore della società intervenuta.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali nei confronti di che è Controparte_5
rimasta contumace.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, T.U.S.G, se dovuto ( Cass n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
(nato nel 1956), (nato nel 1941), , Parte_2 Parte_3 [...]
e , avverso la sentenza in epigrafe indicata Parte_4 Parte_5
nei confronti di con Controparte_5
l'intervento della società in epigrafe indicata: respinge l'appello; condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di
[...]
come rappresentata in giudizio, liquidate in euro 30.000 CP_1
per onorari oltre spese generali;
18 dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali tra gli appellanti e Controparte_5
dà atto della sussistenza dei requisiti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
RO, 21.01.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
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