Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 2976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2976 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 5603/2019 R.G.
TRA
c.f. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e , c.f. , in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 CodiceFiscale_1
Teresa Peluso, c.f. presso il cui elettivamente domiciliano in Avellino, alla via C.F._2
F.lli Urciuoli n. 4, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTI
E avv.to DOMENICO FIORETTI, c.f. rappresentato e difeso da se stesso ed C.F._3
elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Stanislao Esposito n.4
APPELLATO
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Avellino resa nel procedimento n. 4099/2017 ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e 702bis e ss. c.p.c., pubblicata il 13.11.2019.
Conclusioni per gli appellanti: “
1-In via principale: accogliersi lo spiegato appello e, in riforma della impugnata ordinanza, accogliersi la domanda riconvenzionale spiegata in prime cure, e per
l'effetto, previo accertamento della responsabilità del professionista per le causali esposte, condannarsi lo stesso al risarcimento in favore degli opponenti del danno, nella misura che il
Giudicante riterrà accertata in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa.
2 -in ogni caso, rideterminarsi i compensi spettanti in misura congrua, tenuto conto della natura dell'attività espletata, della effettiva complessità delle questioni e dell'attività medesima, degli acconti corrisposti, dei patti intervenuti e delle pecularità del caso concreto, compensandosi il credito con quanto dovuto a titolo risarcitorio”
Conclusioni per l'appellato: “1. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello, notificato il 12.12.2019 e rigettarlo per violazione degli artt.342 e 348 bis CPC, nonché per violazione dell'art.14 del d.lgs. n.150/2011 - cfr. Cass. Civ. Sez. II 17.05.2017 n.12411- con
1
2. accertare e rigettare la domanda riconvenzionale presentata da e da perché infondata, Parte_1 Parte_2
inammissibile ed improcedibile, non essendo stato dimostrato il comportamento lesivo, né il danno patito, né soprattutto il relativo nesso causale;
3. accertare e dichiarare la responsabilità processuale
e la temerarietà della lite ex artt. 88, 92 e 96 CPC”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. L'avv.to Domenico Fioretti propose ricorso per decreto ingiuntivo esponendo di aver prestato l'attività di difensore a favore di , in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_2 della poi e di nei seguenti giudizi dinanzi al Controparte_1 Parte_1 Parte_3
Tribunale di Avellino: a) opposizione a precetto di euro 866.804,54 (proc. n. 2246/2014 R.G.); b) opposizione al decreto ingiuntivo n. 655/2014 per l'importo di euro 41.666,87 (proc. n. 2057/2014
R.G.); c) giudizio di opposizione all'esecuzione per l'importo di euro 338.982,29 (proc. n. 1503/2015
R.G.); d) processo esecutivo immobiliare (proc. n. 290/2014 R.G.E.); e) procedimento penale n. 8624-
16-21 RGPP.
Il ricorrente rappresentò l'infruttuosità delle reiterate richieste di pagamento della somma complessiva di euro 100.918,69, a titolo di compensi professionali relativi all'attività difensiva svolta nei suindicati giudizi.
Il Tribunale di Avellino con decreto n. 1115/2017, pubblicato il 31.07.2017, reso nel procedimento n. 2785/2017, ingiunse a di pagare all'avv.to Domenico Fioretti euro 98.103,17, Parte_1 oltre interessi legali, ed a e di pagare, in via solidale, euro Parte_2 Parte_3
42.034,58, oltre interessi legali.
e proposero opposizione, contestando la fondatezza della Parte_1 Parte_2 domanda del ricorrente, l'entità dell'importo richiesto, anche sul presupposto che occorreva tener conto di tutti gli importi versati a titolo di acconto.
Gli opponenti spiegarono domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, esponendo - con riferimento al giudizio di espropriazione immobiliare n. 290/2014 - che l'avv.to Fioretti, non aveva contestato, dinanzi al giudice dell'esecuzione, la sottostima del bene immobile oggetto della procedura espropriativa, evidenziando “la rilevante fruttuosità dello stesso”, né aveva presentato istanza di conversione del pignoramento, lamentando che “tale iniziativa avrebbe consentito di salvare il bene” ed aggiungendo: “in proposito è noto che in caso di mancata tempestiva proposizione di atti processuali, il danno è in re ipsa”.
Gli opponenti dedussero, inoltre, la violazione degli obblighi di informativa di cui al decreto legge n.
1/2012, convertito in legge n. 27/2012, precisando: “il professionista non aveva mai chiarito ai propri
2 clienti l'entità concreta della sua aspettativa in ordine ai compensi. Lo stesso si è sempre, invero, prodigato solertemente nel porre in essere impugnative ed opposizioni, tutte legate alla originaria vicenda del pignoramento immobiliare, rassicurando i propri clienti dell'opportunità e necessità delle stesse, senza tuttavia mai precisare che in relazione ad ogni iniziativa sarebbe maturato il corrispettivo nella considerevole misura richiesta”.
Conclusero chiedendo il rigetto della domanda monitoria e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la condanna dell'opposto al risarcimento del danno nella misura da accertare in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa.
Si costituì l'avv.to Fioretti rappresentando la congruità degli importi richiesti a titolo di compenso professionale e chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale sul rilievo di aver diligentemente svolto l'attività difensiva nell'interesse degli opponenti. A sostegno della richiesta di rigetto della domanda risarcitoria di controparte, quanto all'omessa contestazione della sottostima dell'immobile oggetto della procedura espropriativa, dedusse: a) con atto del 16.2.2006, per notar Persona_1
(rep. n.198155/racc. n.27169), la acquistava la proprietà dell'immobile,
[...] Parte_1
sito in Avellino, alla Piazza della libertà, per euro 1.200.000,00; b) nel 2007 crollava il mercato immobiliare, con la conseguenza che l'immobile espropriato avrebbe avuto un valore oscillante tra euro 1.032.000,00 ed euro 927.000,00; c) la stima effettuata dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 290/2014 R.G.E., di euro 1.137.000,00, appariva congrua.
Con riguardo all'omessa presentazione dell'istanza di conversione del pignoramento, l'opposto argomentò di aver appreso solo con la lettura dell'atto di opposizione la volontà degli opponenti di
“offrire €.1.137.000,00, pari al valore del compendio pignorato, per come valutato dal CTU”, precisando che si trattava di circostanza poco verosimile, in quanto questi ultimi, sino a quel momento, pur essendo a conoscenza della loro esposizione debitoria per oltre 1.200.000,00 euro, intendevano offrire in pagamento ai creditori il minore complessivo importo di euro 350.000,00.
Il giudice di primo grado con ordinanza del 4.06.2019 dispose la prosecuzione del giudizio nelle forme di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2011 e agli artt. 702bis e ss. c.p.c., mutando il rito, come previsto dall'art. 4 del citato decreto legislativo.
Con l'ordinanza oggetto di gravame, pubblicata il 13.11.2019, il Tribunale - in composizione collegiale - accolse parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, e condannò
[...]
al pagamento in via solidale favore dell'avv.to Fioretti, a titolo di Parte_4 compenso per l'attività professionale espletata, dell'importo di euro 26.047,80, oltre rimborso per spese generali, iva e cpa, per i giudizi di opposizione a precetto (proc. n.2246/2014 R.G.) e di opposizione a decreto ingiuntivo (proc. n. 4052/2014 R.G.), e dell'importo di euro 24.130,94, oltre
3 rimborso per spese generali, iva e cpa, per i procedimenti di espropriazione immobiliare e di opposizione all'esecuzione. Il Tribunale rigettò la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti sul presupposto della mancanza di elementi tali da indurre a ritenere incongrua la stima del bene immobile pignorato nel valore indicato dal consulente tecnico d'ufficio nominato nella procedura esecutiva immobiliare n. 290/2014 e sul rilievo dell'autonomia del debitore esecutato nella scelta di proporre l'istanza di conversione del pignoramento, comportante soggettive valutazioni di convenienza e di capacità di far fronte ai periodici pagamenti da effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione.
§ 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale indicata in oggetto , in proprio e nella qualità Parte_2
di legale rappresentante della ha proposto appello, al quale ha resistito, Parte_1 costituendosi, l'avv.to Domenico Fioretti.
Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.04.2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando il termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ 2.1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'omessa pronuncia del Tribunale con riguardo alla violazione, da parte dell'avv.to Fioretti, degli obblighi di informativa su di lui gravanti ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legge n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 247/2012, relativi all'indicazione al cliente del compenso e degli oneri ipotizzabili fino alla conclusione delle cause a suo patrocinio, con la conseguenza che l'appellato non avrebbe diritto al compenso per l'attività difensiva svolta.
§ 2.2. Al secondo motivo di gravame è affidata la doglianza relativa alla violazione degli artt. 1176
e 2236 c.c., sotto il profilo della mancata diligenza nell'espletamento dell'incarico difensivo.
L'appellante deduce che l'esito nefasto della procedura esecutiva immobiliare - conclusasi con la vendita all'asta del bene immobile pignorato in suo danno - sarebbe stato evitato se il difensore avesse presentato tempestiva istanza di conversione del pignoramento. In particolare, rappresenta:
“Certamente, come dice il Collegio, è la parte che doveva decidere se presentare l'istanza di conversione, dopo aver valutato se era in grado di sostenerne le conseguenze e se il rapporto tra costi e benefici fosse stato conveniente (e certamente lo era), ma il difensore doveva porla in condizione di farlo, dandole la informativa sull'esistenza di tale istituto giuridico, sui tempi per farlo valere, sui costi, gli oneri e i possibili sviluppi del ricorso ad esso e della procedura in genere, di cui non vi è traccia in atti”. Ciò posto l'appellante reitera la richiesta risarcitoria - rigettata dal primo giudice - sostenendo che il danno patito possa essere quantificato equitativamente, alla luce del valore del bene immobile pignorato, venduto coattivamente.
4 § 2.3. Con il terzo motivo di gravame il difensore dell'appellante deduce che il Tribunale avrebbe dovuto quantificare i compensi liquidati all'avv.to Fioretti in base ai valori minimi di tariffa, “in mancanza di un preventivo accordo sul compenso e di idonea informativa sui costi, i possibili sviluppi
e gli oneri dei giudizi”.
§ 2.4. l'ultimo motivo di gravame veicola la doglianza relativa al regolamento delle spese di lite del giudizio di primo grado.
La parte appellante lamenta che la decisione del Tribunale “ha portato alla revoca del d.i. opposto ed ha sostanzialmente dimezzato la avversa pretesa”, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di liquidazione delle spese, il giudicante avrebbe dovuto compensare le spese del giudizio di primo grado.
§ 3. Il primo, il terzo e l'ultimo motivo di appello sono inammissibili.
Il Tribunale, in primo grado, a fronte di un ricorso per decreto ingiuntivo riguardante il pagamento dei compensi per l'attività difensiva giudiziale di avvocato, ha disposto il mutamento del rito, da ordinario di cognizione a quello speciale, delineato dal combinato disposto degli artt. 14 e 34 del d.lgs. 150/2011 (l'art. 34 ha sostituito il testo dell'art. 28 della legge 794/42) in relazione all'art. 702bis c.p.c., che disciplina il rito sommario di cognizione, il quale va applicato anche nell'ipotesi in cui la controversia riguardi l'an della pretesa creditoria, e non soltanto il quantum della stessa (cfr., tra le altre, Cass. sentenza n. 35026 del 14/12/2023).
Ai sensi del 4° comma dell'art. 14 del citato decreto legislativo, l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile;
pertanto l'appello va dichiarato inammissibile in relazione al primo e al secondo motivo di gravame che attingono i capi dell'ordinanza impugnata riguardanti la spettanza e la misura dei compensi professionali per l'attività difensiva giudiziale espletata dall'avv.to Fioretti.
Analogamente, anche l'ultimo motivo di impugnazione è inammissibile, in quanto investe la statuizione accessoria di condanna relativa al regime delle spese processuali, del quale si duole la parte appellante in relazione all'entità dei compensi liquidati dal Tribunale.
L'appello è invece ammissibile con riguardo alla statuizione di rigetto della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dagli opponenti in primo grado, domanda che il Tribunale ha esaminato congiuntamente a quella relativa alla liquidazione dei compensi di avvocato. Sul punto si richiama il seguente principio affermato dalla Suprema Corte “qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14
d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario,
5 con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande” ( cfr. Cass. Sentenza n. 10864/2023).
Ciò posto, occorre esaminare il secondo motivo di gravame attinente alla reiterata richiesta risarcitoria dell'appellante.
Il motivo è infondato.
E invero, il difensore della parte appellante non ha provato che, qualora l'avv.to Fioretti avesse presentato istanza di conversione del pignoramento nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 290/2014 R.G.E., e , ai fini dell'ammissibilità Parte_1 Parte_2 dell'istanza (alla luce della formulazione dell'art. 495 c.p.c. applicabile ratione temporis), avrebbero avuto la disponibilità di liquidità tale da depositare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per il quale era stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, nonché la somma che il giudice dell'esecuzione avrebbe verosimilmente determinato - in sostituzione del bene immobile pignorato - in relazione all'entità dei crediti da soddisfare, da versare in un arco temporale non superiore a 18 mesi, termine massimo di rateizzazione che il g.e. avrebbe potuto concedere.
Pertanto, non avendo l'appellante provato che, con elevata probabilità, l'istanza di conversione del pignoramento avrebbe avuto buon esito, non vi sono elementi dai quali desumere che, seppure il difensore, avv.to Fioretti avesse proposto istanza di conversione dal pignoramento, sarebbero stati evitati la vendita forzata dell'immobile staggito e il conseguente danno lamentato.
Per quanto esposto l'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
§ 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base al DM n. 147/2022 considerando la controversia di valore indeterminabile, in quanto l'appellante, oltre a chiedere la riforma della sentenza di primo grado di condanna al pagamento della somma complessiva di poco più di euro
50.000,00, chiede anche la condanna della controparte al risarcimento del danno da quantificare in via equitativa (cfr. conclusioni come riportate in epigrafe). I compensi vanno quantificati nella misura prossima ai minimi di tariffa attesa la contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, c.p.c., invocata dall'appellato.
E invero, quanto al primo comma dell'art. 96 c.p.c., non si ravvisa mala fede o colpa grave nella condotta processuale della parte appellante soccombente.
Con riguardo al terzo comma dell'art. 96 c.p.c., introdotto dal legislatore nel 2009 per reprimere l'abuso del processo, si evidenzia che si tratta di fattispecie estranea alla responsabilità aquiliana. La norma configura, infatti, una "sanzione di ordine pubblico", dettata con finalità deflattive del contenzioso, nell'interesse pubblico alla repressione dell'abuso del processo e di quelle condotte
6 processuali che determinano una violazione delle regole del giusto processo e della sua ragionevole durata. In tal senso milita la pronuncia della Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 152/16, ha rilevato che l'art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura non tanto risarcitoria del danno cagionato alla controparte dalla proposizione di una lite temeraria, quanto più propriamente sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, aggravando il volume del contenzioso;
ciò - secondo il Giudice delle leggi - è confermato, sul piano testuale, dal riferimento al "pagamento di una somma", che segna una netta differenza terminologica rispetto al "risarcimento dei danni" di cui ai precedenti commi del medesimo articolo, e dall'adottabilità della condanna "anche d'ufficio", che la sottrae all'impulso di parte e ne attesta la finalizzazione alla tutela di un interesse trascendente quello della parte stessa, avente connotati pubblicistici. Pertanto, la disposizione in esame prescinde dall'elemento soggettivo.
Ciò posto, nel caso di specie l'appellato non ha tenuto una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello nei sensi di cui in motivazione;
2) condanna la parte appellante al pagamento delle spese del gravame a favore dell'appellato, spese che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del
15%, iva e cpa;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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