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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 598/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7341/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da difensore_2 - cf_difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400016218000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.03480202400016218000, notificata in data 5.11.2024, avente ad oggetto la cartella
03420150018532884000 relativa al mancato pagamento della Tassa Automobilistica anno 2010.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto, la prescrizione del diritto ad esigere i tributi e la sproporzione tra il fermo ed il credito per cui si procede.
Ha chiesto, pertanto, dichiarare la nullità, l'annullamento e l'inefficacia dell'atto opposto.
AD ha presentato controdeduzioni ed ha resistito al ricorso.
La Corte all'udienza del 6/1/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha contestato anzitutto l'omessa notifica della cartella sottostante.
Il motivo è inammissibile, in quanto il suo esame risulta precluso dal fatto che l'atto impugnato risulta preceduto dalla notificazione eseguita in data 29/01/2022 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 0342021900
5125408000, della quale AD ha dato riscontro mediante l'avviso di ricevimento depositato in atti.
A tal fine, deve rilevarsi che la Suprema Corte (cass. 11/03/2025, n.6436), al cui orientamento questo giudice dichiara di aderire, ha ritenuto che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. n. 602/1973,
è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lg. n. 546/1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, con la conseguenza che la notifica di un avviso di intimazione antecedente impedisce la proposizione di eccezioni
(che avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione avverso tale atto precedentemente notificato) avverso atti successivamente notificati.
Da ciò deriva che in questa sede non può essere fatta valere nè l'omessa notifica della cartella sottostante l'atto impugnato nè l'eventuale prescrizione del diritto ad esigere il tributo eventualmente maturata precedentemente alla notificazione della predetta intimazione n. 03420219005125408000, in quanto la pretesa tributaria in essa contenuta si è cristallizzata con la sua mancata opposizione.
Vale evidenziare che nessuna prescrizione è maturata successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento n.03420219005125408000 eseguita in data 29.01.2022, atteso che al momento della notificazione dell'atto impugnato eseguita il 24.10.2024, il termine di prescrizione triennale della tassa automobilistica non risulta decorso.
Quanto alla notificazione della intimazione di pagamento 03420219005125408000, va detto che dalla documentazione prodotta da AD si evince che la stessa è stata notificata a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982 mediante consegna del plico nelle mani di persona di famiglia.
Essendo stata la notifica eseguita con l'impiego di plico sigillato ed eseguita per posta direttamente dall'ufficio, deve rilevarsene la regolarità, in applicazione del principio consolidato e ribadito anche di recente (Cass.
13/03/2025, n. 6702), secondo cui la notificazione di atti impositivi da parte dell'Ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982, può avvenire direttamente a mezzo del servizio postale, secondo le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati e, in tal caso, non necessita di relata di notifica, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, atteso che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in base alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c..
Infine, il ricorrente ha lamentato la violazione del principio di proporzionalità, e dunque della manifesta sproporzione tra il debito tributario e il valore del debito assoggettato alla misura cautelare.
Il motivo è infondato, poiché la legislazione vigente non impone un rapporto proporzionale diretto tra il valore dell'auto e quello della pretesa tributaria.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha sancito che “in materia di fermo amministrativo, è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura.” (Cass. 22018/2017).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 233,00 per compensi, oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7341/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da difensore_2 - cf_difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400016218000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.03480202400016218000, notificata in data 5.11.2024, avente ad oggetto la cartella
03420150018532884000 relativa al mancato pagamento della Tassa Automobilistica anno 2010.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto, la prescrizione del diritto ad esigere i tributi e la sproporzione tra il fermo ed il credito per cui si procede.
Ha chiesto, pertanto, dichiarare la nullità, l'annullamento e l'inefficacia dell'atto opposto.
AD ha presentato controdeduzioni ed ha resistito al ricorso.
La Corte all'udienza del 6/1/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha contestato anzitutto l'omessa notifica della cartella sottostante.
Il motivo è inammissibile, in quanto il suo esame risulta precluso dal fatto che l'atto impugnato risulta preceduto dalla notificazione eseguita in data 29/01/2022 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 0342021900
5125408000, della quale AD ha dato riscontro mediante l'avviso di ricevimento depositato in atti.
A tal fine, deve rilevarsi che la Suprema Corte (cass. 11/03/2025, n.6436), al cui orientamento questo giudice dichiara di aderire, ha ritenuto che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. n. 602/1973,
è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lg. n. 546/1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, con la conseguenza che la notifica di un avviso di intimazione antecedente impedisce la proposizione di eccezioni
(che avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione avverso tale atto precedentemente notificato) avverso atti successivamente notificati.
Da ciò deriva che in questa sede non può essere fatta valere nè l'omessa notifica della cartella sottostante l'atto impugnato nè l'eventuale prescrizione del diritto ad esigere il tributo eventualmente maturata precedentemente alla notificazione della predetta intimazione n. 03420219005125408000, in quanto la pretesa tributaria in essa contenuta si è cristallizzata con la sua mancata opposizione.
Vale evidenziare che nessuna prescrizione è maturata successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento n.03420219005125408000 eseguita in data 29.01.2022, atteso che al momento della notificazione dell'atto impugnato eseguita il 24.10.2024, il termine di prescrizione triennale della tassa automobilistica non risulta decorso.
Quanto alla notificazione della intimazione di pagamento 03420219005125408000, va detto che dalla documentazione prodotta da AD si evince che la stessa è stata notificata a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982 mediante consegna del plico nelle mani di persona di famiglia.
Essendo stata la notifica eseguita con l'impiego di plico sigillato ed eseguita per posta direttamente dall'ufficio, deve rilevarsene la regolarità, in applicazione del principio consolidato e ribadito anche di recente (Cass.
13/03/2025, n. 6702), secondo cui la notificazione di atti impositivi da parte dell'Ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982, può avvenire direttamente a mezzo del servizio postale, secondo le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati e, in tal caso, non necessita di relata di notifica, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, atteso che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in base alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c..
Infine, il ricorrente ha lamentato la violazione del principio di proporzionalità, e dunque della manifesta sproporzione tra il debito tributario e il valore del debito assoggettato alla misura cautelare.
Il motivo è infondato, poiché la legislazione vigente non impone un rapporto proporzionale diretto tra il valore dell'auto e quello della pretesa tributaria.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha sancito che “in materia di fermo amministrativo, è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura.” (Cass. 22018/2017).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 233,00 per compensi, oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.