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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1198 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, vertente
TRA
(c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Pietro a Maida (CZ), Rione Sant'Antonio n. 64, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall''Avv. Andrea Parisi, presso il cui studio sito in Lamezia
Terme (CZ), via del Progresso n. 512, ha eletto domicilio;
-Attore-
CONTRO
(P.I. ), con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Grazia
Maria Cirillo, presso il cui studio sito in Salerno, via Michele Vernieri n. 131 è elettivamente domiciliata;
-Convenuta-
NONCHE'
Controparte_2
(già , (P.I. ), in persona del legale
[...] Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla Via Calabria n. 46, rappresentata e
1 difesa dagli Avv.ti Valerio Zimatore e Alessandro Zimatore, presso il cui studio sito in
Catanzaro, Via Buccarelli n. 49 è elettivamente domiciliata;
-Convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.9.2022, , ha chiesto Parte_1
l'annullamento, previa sospensione, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200001085000, notificatagli in data 05.09.2022 dall'Agente della
Riscossione per il pagamento della somma di € 23.261,28 per conto di Controparte_2
Rassegnava, quindi, le conclusioni di cui in atti.
Si costituivano in giudizio i convenuti ed Controparte_1 CP_2
in persona dei l.r.p.t., chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata
[...]
in fatto e diritto.
Concludevano, dunque, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio;
svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali;
precisate le conclusioni all'udienza del 28.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, può essere rilevato quanto segue.
Deduce l'attore:
a) l'inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202200001085000, posto che l'atto impugnato sarebbe stato notificato al signor mediante messaggio pec proveniente da un indirizzo mittente non risultante dai Pt_1
pubblici registri t). Email_1
Dunque, la notifica sarebbe inesistente per violazione delle modalità previste dal D.P.R. n.
68/2005 e delle norme che regolano la formazione e la trasmissione di documenti informatici e, inoltre, non sarebbe stata utilizzata apposita busta elettronica sottoscritta con firma digitale, il file notificato non avrebbe estensione “.p7m”, atta a garantirne l'immodificabilità, nonché per assoluta incertezza del soggetto da cui proviene non potendosi identificare il mittente con l'Agente della Riscossione;
2 b) illegittimità della notifica in quanto avvenuta all'indirizzo pec in uso ad esso istante, ma non censito in alcun pubblico Email_2
registro;
c) l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta;
d) il difetto di motivazione dell'atto impugnato, in quanto asseritamente mancante di “una adeguata descrizione dei presupposti di fatto che ne hanno determinato l'emissione”;
e) la prescrizione della pretesa creditoria.
2. Tutto ciò premesso, può essere esaminato il merito della controversia.
Tutte le lagnanze attoree sono infondate e devono essere rigettate, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
2.1. Le lagnanze relative all'inesistenza ed alla illegittimità della notifica dell'atto impugnato, di cui si è detto sopra nello specifico ai punti a) e b), possono essere esaminate congiuntamente.
Entrambe sono prive di pregio, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (cfr. Cass. n. 26419 del
2020; Cass. n. 29879 del 2021).
Fatta applicazione di tali principi al caso di specie, ne deriva, sempre in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che:
a) è infondata la doglianza inerente alla ricezione di un atto impositivo da un indirizzo pec differente dal domicilio digitale dell'Incaricato alla riscossione, relativamente al quale però
è comunque evidente ictu oculi (come nel caso di specie) la provenienza dall
[...]
(cfr. Cass. n. 982 del 2023); Controparte_1
b) nessuna norma di legge impone che la copia dell'atto impositivo notificata a mezzo pec debba essere sottoscritta digitalmente dal responsabile del procedimento, posto che è sufficiente l'indicazione a stampa del suo nominativo nel corpo dell'atto (cfr. Cass. n.
28852 del 2023);
3 c) in egual misura, nessuna norma di legge impone l'invio dell'atto impositivo in formato
“.p7m”, perché il protocollo di trasmissione mediante pec è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui proviene (cfr. Cass. n. 30922 del 2024);
d) è ormai principio consolidato quello dell'equiparazione della notifica a mezzo pec alla notifica eseguita a mezzo posta;
da ciò consegue che la notifica a mezzo pec inviata ad un indirizzo di posta elettronica certificata non incluso in pubblici registri non determina l'inesistenza della notifica, bensì la sua nullità. Pertanto, opera anche in tal caso il disposto di cui all'art. 156 c.p.c., in forza del quale la nullità della notifica è sempre sanata se essa raggiunge il suo scopo, ossia entri nella sfera di conoscenza del destinatario (cfr. Cass. n.
287 del 2019). Applicando tale principio al caso di specie, risulta essere innegabile come la proposizione di tempestiva impugnazione dell'atto notificato ad un indirizzo di posta elettronica certificato non incluso in pubblici registri determini la sanatoria della nullità della notifica.
Da tutto quanto esposto, in conclusione, discende l'infondatezza di tali doglianze avanzate dall'attore.
2.2. Altrettanto infondato risulta il rilievo mosso relativamente all'omessa notifica dell'atto presupposto, consistente, nella specie, nella cartella di pagamento n.
03020190016284725000.
Infatti, la convenuta ha versato in atti copia della Controparte_1
cartolina della raccomandata a/r mediante la quale detta cartella risulta essere stata notificata.
Dalla disamina dell'allegato, si evince che la stessa cartella è stata notificata in data
08.09.2021 direttamente nelle mani del sig. , che ha sottoscritto la ricevuta di Pt_1
ricevimento (cfr. allegato alla comparsa . CP_4
Invece, quanto alle lagnanze inerenti a vizi propri della sopra menzionata cartella, le stesse sono da considerarsi inammissibili in quanto, posta l'avvenuta notifica della stessa, queste dovevano essere fatte valere mediante l'impugnazione della cartella medesima, che in mancanza diventa inoppugnabile, non potendo tali doglianze essere proposte con l'impugnazione di un atto successivo (cfr., ex multis, Cass. n. 2743 del 2025).
Ne consegue l'infondatezza di tale eccezione.
2.3. Parimenti infondata è la lagnanza relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Ciò in quanto, innanzitutto, ben può l'Amministrazione Tributaria, secondo un ormai consolidato principio di diritto, motivare il provvedimento per relationem, ossia facendo
4 riferimento ad un atto presupposto, già notificato al contribuente (in specie, la cartella di pagamento).
Ad ogni modo, deve in questo caso richiamarsi l'ulteriore orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale, “in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'Agente , che, Controparte_5
attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile” (cfr. Cass. ord. n. 7233 del 15.03.2021).
Da tutto ciò discende l'infondatezza del motivo di cui al punto 2.3..
2.4. Infine, la doglianza inerente alla prescrizione dei crediti sottesi agli atti impositivi è inammissibile e, comunque, infondata nel merito.
Deduce parte attrice che “nel decennio anteriore alla notifica della cartella di pagamento
n. 03020190016284725000, non abbia inoltrato al sig. alcuna richiesta CP_2 Pt_1
di pagamento né comunicato la risoluzione contrattuale, con conseguente illegittimità, anche per tale ragione, della pretesa azionata, essendo ampiamente decorso il termine di prescrizione”.
Ciò posto, sulla scorta di quanto sopra già evidenziato, ogni doglianza inerente al merito
(ovvero a vizi propri) della sottesa cartella di pagamento devono essere fatti valere mediante l'impugnazione della cartella medesima, non potendo essere azionati attraverso l'impugnazione di un atto successivo: tutto ciò posto che, nel giudizio de quo,
l'Amministrazione finanziaria ha dato prova dell'avvenuta notifica della cartella presupposta.
In disparte a quanto appena evidenziato, la lagnanza è comunque infondata nel merito.
Sul punto è sufficiente osservare che il termine decennale di prescrizione nella fattispecie per cui è causa comincia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, posto che il contratto di finanziamento non ha natura di contratto periodico e che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire (restituzione delle somme finanziate) è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo.
Ne deriva che il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma mutuata è iniziato a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata e cioè dal 31.12.2010, con successiva interruzione di detto termine prescrizionale decennale mediante ingiunzione di pagamento notificata in data 22.6.2016 al (cfr. allegato alla comparsa ). Pt_1 CP_2
5 Tenuto conto che la cartella di pagamento risulta essere stata notificata in data 08.09.2021, il termine di prescrizione decennale (cui aggiungere il periodo di cd. “sospensione Covid-
19”) non risulta essere interamente decorso.
Dunque, non può che conseguire l'inammissibilità di tale eccezione.
Parimenti inammissibile risulta la nuova eccezione sollevata con comparsa conclusionale relativa agli interessi.
3. In definitiva, da tutto quanto sopra esposto, si evince l'infondatezza delle motivazioni a sostegno della spiegata domanda, la quale, dunque, deve essere rigettata.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori medi, fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 1198/2022, pendente -attore- contro Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., nonché Controparte_6 [...]
( già , Controparte_2 CP_2 Controparte_3
- convenuti- in persona del l.r.p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
b) condanna parte attrice alla rifusione integrale delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 3.397,00 per compensi e in favore di ciascuna delle parti convenute, oltre spese forfettarie 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 04.04.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1198 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, vertente
TRA
(c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Pietro a Maida (CZ), Rione Sant'Antonio n. 64, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall''Avv. Andrea Parisi, presso il cui studio sito in Lamezia
Terme (CZ), via del Progresso n. 512, ha eletto domicilio;
-Attore-
CONTRO
(P.I. ), con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Grazia
Maria Cirillo, presso il cui studio sito in Salerno, via Michele Vernieri n. 131 è elettivamente domiciliata;
-Convenuta-
NONCHE'
Controparte_2
(già , (P.I. ), in persona del legale
[...] Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla Via Calabria n. 46, rappresentata e
1 difesa dagli Avv.ti Valerio Zimatore e Alessandro Zimatore, presso il cui studio sito in
Catanzaro, Via Buccarelli n. 49 è elettivamente domiciliata;
-Convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.9.2022, , ha chiesto Parte_1
l'annullamento, previa sospensione, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200001085000, notificatagli in data 05.09.2022 dall'Agente della
Riscossione per il pagamento della somma di € 23.261,28 per conto di Controparte_2
Rassegnava, quindi, le conclusioni di cui in atti.
Si costituivano in giudizio i convenuti ed Controparte_1 CP_2
in persona dei l.r.p.t., chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata
[...]
in fatto e diritto.
Concludevano, dunque, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio;
svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali;
precisate le conclusioni all'udienza del 28.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, può essere rilevato quanto segue.
Deduce l'attore:
a) l'inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202200001085000, posto che l'atto impugnato sarebbe stato notificato al signor mediante messaggio pec proveniente da un indirizzo mittente non risultante dai Pt_1
pubblici registri t). Email_1
Dunque, la notifica sarebbe inesistente per violazione delle modalità previste dal D.P.R. n.
68/2005 e delle norme che regolano la formazione e la trasmissione di documenti informatici e, inoltre, non sarebbe stata utilizzata apposita busta elettronica sottoscritta con firma digitale, il file notificato non avrebbe estensione “.p7m”, atta a garantirne l'immodificabilità, nonché per assoluta incertezza del soggetto da cui proviene non potendosi identificare il mittente con l'Agente della Riscossione;
2 b) illegittimità della notifica in quanto avvenuta all'indirizzo pec in uso ad esso istante, ma non censito in alcun pubblico Email_2
registro;
c) l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta;
d) il difetto di motivazione dell'atto impugnato, in quanto asseritamente mancante di “una adeguata descrizione dei presupposti di fatto che ne hanno determinato l'emissione”;
e) la prescrizione della pretesa creditoria.
2. Tutto ciò premesso, può essere esaminato il merito della controversia.
Tutte le lagnanze attoree sono infondate e devono essere rigettate, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
2.1. Le lagnanze relative all'inesistenza ed alla illegittimità della notifica dell'atto impugnato, di cui si è detto sopra nello specifico ai punti a) e b), possono essere esaminate congiuntamente.
Entrambe sono prive di pregio, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (cfr. Cass. n. 26419 del
2020; Cass. n. 29879 del 2021).
Fatta applicazione di tali principi al caso di specie, ne deriva, sempre in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che:
a) è infondata la doglianza inerente alla ricezione di un atto impositivo da un indirizzo pec differente dal domicilio digitale dell'Incaricato alla riscossione, relativamente al quale però
è comunque evidente ictu oculi (come nel caso di specie) la provenienza dall
[...]
(cfr. Cass. n. 982 del 2023); Controparte_1
b) nessuna norma di legge impone che la copia dell'atto impositivo notificata a mezzo pec debba essere sottoscritta digitalmente dal responsabile del procedimento, posto che è sufficiente l'indicazione a stampa del suo nominativo nel corpo dell'atto (cfr. Cass. n.
28852 del 2023);
3 c) in egual misura, nessuna norma di legge impone l'invio dell'atto impositivo in formato
“.p7m”, perché il protocollo di trasmissione mediante pec è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui proviene (cfr. Cass. n. 30922 del 2024);
d) è ormai principio consolidato quello dell'equiparazione della notifica a mezzo pec alla notifica eseguita a mezzo posta;
da ciò consegue che la notifica a mezzo pec inviata ad un indirizzo di posta elettronica certificata non incluso in pubblici registri non determina l'inesistenza della notifica, bensì la sua nullità. Pertanto, opera anche in tal caso il disposto di cui all'art. 156 c.p.c., in forza del quale la nullità della notifica è sempre sanata se essa raggiunge il suo scopo, ossia entri nella sfera di conoscenza del destinatario (cfr. Cass. n.
287 del 2019). Applicando tale principio al caso di specie, risulta essere innegabile come la proposizione di tempestiva impugnazione dell'atto notificato ad un indirizzo di posta elettronica certificato non incluso in pubblici registri determini la sanatoria della nullità della notifica.
Da tutto quanto esposto, in conclusione, discende l'infondatezza di tali doglianze avanzate dall'attore.
2.2. Altrettanto infondato risulta il rilievo mosso relativamente all'omessa notifica dell'atto presupposto, consistente, nella specie, nella cartella di pagamento n.
03020190016284725000.
Infatti, la convenuta ha versato in atti copia della Controparte_1
cartolina della raccomandata a/r mediante la quale detta cartella risulta essere stata notificata.
Dalla disamina dell'allegato, si evince che la stessa cartella è stata notificata in data
08.09.2021 direttamente nelle mani del sig. , che ha sottoscritto la ricevuta di Pt_1
ricevimento (cfr. allegato alla comparsa . CP_4
Invece, quanto alle lagnanze inerenti a vizi propri della sopra menzionata cartella, le stesse sono da considerarsi inammissibili in quanto, posta l'avvenuta notifica della stessa, queste dovevano essere fatte valere mediante l'impugnazione della cartella medesima, che in mancanza diventa inoppugnabile, non potendo tali doglianze essere proposte con l'impugnazione di un atto successivo (cfr., ex multis, Cass. n. 2743 del 2025).
Ne consegue l'infondatezza di tale eccezione.
2.3. Parimenti infondata è la lagnanza relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Ciò in quanto, innanzitutto, ben può l'Amministrazione Tributaria, secondo un ormai consolidato principio di diritto, motivare il provvedimento per relationem, ossia facendo
4 riferimento ad un atto presupposto, già notificato al contribuente (in specie, la cartella di pagamento).
Ad ogni modo, deve in questo caso richiamarsi l'ulteriore orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale, “in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'Agente , che, Controparte_5
attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile” (cfr. Cass. ord. n. 7233 del 15.03.2021).
Da tutto ciò discende l'infondatezza del motivo di cui al punto 2.3..
2.4. Infine, la doglianza inerente alla prescrizione dei crediti sottesi agli atti impositivi è inammissibile e, comunque, infondata nel merito.
Deduce parte attrice che “nel decennio anteriore alla notifica della cartella di pagamento
n. 03020190016284725000, non abbia inoltrato al sig. alcuna richiesta CP_2 Pt_1
di pagamento né comunicato la risoluzione contrattuale, con conseguente illegittimità, anche per tale ragione, della pretesa azionata, essendo ampiamente decorso il termine di prescrizione”.
Ciò posto, sulla scorta di quanto sopra già evidenziato, ogni doglianza inerente al merito
(ovvero a vizi propri) della sottesa cartella di pagamento devono essere fatti valere mediante l'impugnazione della cartella medesima, non potendo essere azionati attraverso l'impugnazione di un atto successivo: tutto ciò posto che, nel giudizio de quo,
l'Amministrazione finanziaria ha dato prova dell'avvenuta notifica della cartella presupposta.
In disparte a quanto appena evidenziato, la lagnanza è comunque infondata nel merito.
Sul punto è sufficiente osservare che il termine decennale di prescrizione nella fattispecie per cui è causa comincia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, posto che il contratto di finanziamento non ha natura di contratto periodico e che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire (restituzione delle somme finanziate) è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo.
Ne deriva che il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma mutuata è iniziato a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata e cioè dal 31.12.2010, con successiva interruzione di detto termine prescrizionale decennale mediante ingiunzione di pagamento notificata in data 22.6.2016 al (cfr. allegato alla comparsa ). Pt_1 CP_2
5 Tenuto conto che la cartella di pagamento risulta essere stata notificata in data 08.09.2021, il termine di prescrizione decennale (cui aggiungere il periodo di cd. “sospensione Covid-
19”) non risulta essere interamente decorso.
Dunque, non può che conseguire l'inammissibilità di tale eccezione.
Parimenti inammissibile risulta la nuova eccezione sollevata con comparsa conclusionale relativa agli interessi.
3. In definitiva, da tutto quanto sopra esposto, si evince l'infondatezza delle motivazioni a sostegno della spiegata domanda, la quale, dunque, deve essere rigettata.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori medi, fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 1198/2022, pendente -attore- contro Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., nonché Controparte_6 [...]
( già , Controparte_2 CP_2 Controparte_3
- convenuti- in persona del l.r.p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
b) condanna parte attrice alla rifusione integrale delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 3.397,00 per compensi e in favore di ciascuna delle parti convenute, oltre spese forfettarie 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 04.04.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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