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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/09/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 830/2021 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 830/2021 R. G., vertente tra
in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Unione Parte_1 Pt_1
Europea (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Calabria, nel cui studio in P.IVA_1
via XXIV Maggio n. 129, è elettivamente domiciliato;
Pt_1
- appellante
e
- (c.f. ) - erede di - in persona Parte_2 C.F._1 Persona_1 LLamministratore di sostegno avv. Michele Brancato, ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del COA n. 3070/2021 (All.1), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Falzea, presso il cui studio in via Ghibellina n. 91, è elettivamente domiciliata;
Pt_1
- appellata e appellante incidentale
- (c.f. , (c.f. , CP_1 C.F._2 CP_2 CodiceFiscale_3
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Controparte_3 C.F._4
Cosentino, presso il cui studio in Roma, Via Silla 28, sono elettivamente domiciliati;
- appellati e appellanti incidentali nonché - (c.f. ); Controparte_4 C.F._5
- , , , - eredi di Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
- appellati non costituiti in giudizio Per_1
* * * * *
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 817/2021, emessa dal Tribunale di Messina il 20 aprile 2021 nel giudizio iscritto al n. 3182/2011 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per il Comune:
“1) ritenere e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, che in forza della statuizioni della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3067/96, il ha diritto a vedersi Parte_1 restituita dai Sigg.ri Dott. Dott. Avv. , Ing. CP_1 CP_2 Controparte_3
e dai Sigg.ri , , , Controparte_4 Controparte_8 Parte_2 Controparte_5
, , quali eredi LLIng. , la somma di € 32.131,09, CP_6 Controparte_7 Persona_1 oltre interessi legali dall'erogazione sino al soddisfo;
2) per l'effetto, condannare in solido i Sigg.ri Dott. , Dott. Avv. , Ing. e i Sigg.ri CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , , Controparte_8 Parte_2 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 quali eredi LLIng. , al pagamento in favore del della somma Persona_1 Parte_1 di € 32.131,09, oltre interessi legali dall'erogazione sino al soddisfo;
3) Rigettare tutte le istanze, deduzioni ed eccezioni formulate ex adverso, con l'integrale rigetto degli appelli incidentali proposti, in quanto inammissibili e infondati;
4) Con condanna degli appellati al pagamento di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio in favore del ”. Parte_1
Per : Parte_2
“1.- In via preliminare, ritenere e dichiarare l'appello interposto inammissibile, per decadenza dall'impugnazione ex art.327 c.p.c.; 2.- Sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare l'appello interposto inammissibile per evidente e assoluta carenza dei requisiti previsti dalla legge. 3.- Ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile l'appello interposto, perché privo di una ragionevole possibilità di essere accolto, ex art. 348 bis c.p.c.- 4.- In via principale, rigettare le avverse domande perché inammissibili, improponibili e infondate per le motivazioni sopra esposte o con qualunque altra motivazione;
5.- Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta, per nessuna ragione o titolo, da parte della sig.ra 13 al di . 6.- In via Parte_2 Pt_1 Pt_1 subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di inammissibilità, accogliere l'appello incidentale proposto e per l'effetto, in riforma LLimpugnata sentenza, ritenere e dichiarare legittima la sussistenza del credito azionato dagli odierni appellati con l'atto di precetto del 21.3.2011 per € 60.234,27, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
7.- Condannare il
[...]
alle spese, competenze e onorari di entrambi in gradi di giudizio”. Parte_1
Per e : CP_1 CP_2 Controparte_3
“l'adìta Corte d'Appello di Messina, a norma LLart. 348 ter c.p.c., Voglia: 1) in via pregiudiziale e principale, dichiarare l'appello principale, allo stato, inammissibile per tardività LLimpugnazione e sua decadenza ai sensi LLart. 327 c.p.c.; 2) in via gradatamente pregiudiziale, dichiarare ugualmente inammissibile l'appello principale a norma del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. per mancata specificità dei motivi d'impugnazione e per carenza di ragionevole probabilità di suo accoglimento;
3) ancora più gradatamente, respingere comunque l'appello per infondatezza, nel merito, dei motivi d'impugnazione e accogliersi l'appello incidentale;
4) per l'effetto, riformare in parte qua l'impugnata sentenza del Tribunale di Messina n. 817/2021, dichiarando la sussistenza, a favore degli appellati, del credito di € 60.237,27 tuttora vantato, con gli interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
5) condannare il alle spese e Parte_1 compensi di causa ex D.M. n. 55/14, oltre rimborso forfettario spese generali e rivalsa del contributo unificato, di Cpa e Iva come per legge, da attribuirsi all'Avv. Fabio Cosentino che si dichiara antistatario”. Ritenere e dichiarare l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. LLatto d'appello proposto non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11 maggio 2011, il proponeva opposizione ex Parte_1 art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli il 21 marzo di quell'anno, con cui
[...]
e gli avevano CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 intimato, in virtù LLordinanza ex art. 814 c.p.c. emessa dal presidente del Tribunale di Roma in data 17-23 luglio 1996, il pagamento della somma di € 60.234,11, oltre interessi, diritti e compensi ulteriori fino al soddisfo, quale residuo importo (rispetto a quello maggiore di £ 319.200.000 liquidato in loro favore con la citata ordinanza presidenziale) a essi dovuto dal in solido con la società Pt_1
per lo svolgimento delle funzioni di arbitri nel procedimento definito con Controparte_9 lodo LL11 maggio 1996, reso esecutivo il 25 maggio, che aveva, tra l'altro, posto a carico delle parti le spese del Collegio arbitrale nella misura di 1/3 per l'impresa e 2/3 per il Pt_1
A sostegno LLopposizione si deduceva:
a) che la pretesa creditoria per il cui soddisfacimento era stato intimato precetto era inesistente. L'efficacia del titolo esecutivo azionato (cioè l'anzidetta ordinanza presidenziale) era venuta meno a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3633/1998 del 23 ottobre/9 dicembre 1998, la quale, nel dichiarare nullo il lodo pronunciato dagli arbitri, aveva tra l'altro posto “… le spese del Collegio arbitrale, per metà a carico della e metà a carico del ” (v. Parte_3 CP_10 dispositivo sentenza Corte Appello Roma n. 3633/1998, in atti), eliminando ogni vincolo di solidarietà;
b) che, in ogni caso, il diritto azionato si era estinto per prescrizione (sia quinquennale che decennale), risalendo l'ultimo utile atto interruttivo (la richiesta stragiudiziale di adempimento inviata dall'avv. Carmine Cosentino) al 27 luglio 1998;
c) che le somme pretese dai precettanti erano state comunque determinate in misura manifestamente eccessiva e sproporzionata rispetto a quanto eventualmente ancora dovuto.
Inoltre, l'ente opponente, sulla scorta della citata sentenza della Corte d'Appello di Roma e deducendo di aver già versato agli opposti la somma di £ 234.823.878, chiedeva la condanna dei precettanti alla restituzione della somma di € 32.131,09, ritenuta indebita proprio in esito alla sopravvenuta declaratoria di inesistenza del vincolo di solidarietà tra le parti contendenti quanto ai compensi spettanti agli arbitri che avevano pronunciato il lodo successivamente dichiarato nullo.
Con comparsa depositata il 5 ottobre 2011 gli opposti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto LLopposizione e della domanda riconvenzionale del Comune, con vittoria di spese e compensi.
Deducevano:
a) che la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3633/1998 era ininfluente nei loro riguardi, concernendo solo i rapporti interni di ripartizione dei compensi spettanti agli arbitri che avevano pronunciato il lodo annullato, mentre restava fermo il vincolo di solidarietà per i compensi stessi gravanti a carico di ambedue le parti contendenti, previsto dall'art. 814 c.p.c.;
b) che comunque tale sentenza non poteva fare stato nei loro confronti, essendo i precettanti rimasti estranei a quel giudizio;
c) che l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Roma, spesa quale titolo esecutivo, era divenuta intangibile perché mai assoggettata ad alcuna forma di opposizione;
d) che il preteso controcredito vantato dal in via riconvenzionale era insussistente Parte_1
- proprio perché il vincolo di solidarietà non era mai venuto meno – e comunque prescritto per l'inutile decorso del termine ordinario decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Roma;
e) che, di contro, non sussisteva la dedotta prescrizione eccepita dall'ente locale opponente. Il relativo termine era stato ripetutamente interrotto sia a mezzo di varie richieste stragiudiziali, sia in esito alla notifica di due precedenti atti di precetto, sia, ancora, dalla sentenza del Tribunale di Messina n. 2984/2002, che aveva dichiarato la nullità del primo dei detti due atti di precetto;
f) che le somme precettate erano state conteggiate correttamente, detraendo l'importo già corrisposto nel marzo 1998 dal Pt_1
Nel corso del giudizio si dichiarava la morte LLopposto disponendosi con Persona_1 ordinanza del 20 dicembre 2018 la conseguente interruzione del processo. Esso veniva ritualmente riassunto dall'ente opponente e proseguito con la costituzione di due degli eredi del predetto:
che, costituendosi con comparsa del 10 ottobre 2019, faceva proprie tutte le Parte_2 domande, eccezioni e difese formulate nella comparsa di costituzione e risposta del suo dante causa e nei successivi atti e verbali di causa;
e , costituitosi con comparsa di costituzione e Controparte_8 risposta del 11 ottobre 2019 con analoghe difese. Gli altri eredi di (ossia Persona_1 [...]
, e , benché regolarmente citati in giudizio, Controparte_5 CP_6 Controparte_7 rimanevano contumaci.
La sentenza di primo grado
Quindi, istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 871/2021, pubblicata il 21 aprile 2021, il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando sull'opposizione, così provvedeva:
“1) accoglie l'opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c., proposta dal debitore intimato
[...]
avverso il precetto spiccato in suo danno da , , Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
, e per il pagamento LLimporto di € 60.234,11, oltre CP_3 Controparte_4 Persona_1 interessi e accessori;
2) dichiara conseguentemente la nullità e inefficacia LLindicato atto di precetto, in quanto inidoneo a procedere all'esecuzione forzata minacciata per intervenuta prescrizione estintiva del credito vantato;
3) rigetta nei sensi di cui in parte motiva la domanda riconvenzionale di restituzione somme avanzata dallo stesso nei confronti degli opposti;
Parte_1
4) compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio”.
Segnatamente, quanto al credito portato dal precetto intimato dai convenuti in opposizione, il giudice ha ritenuto maturata la prescrizione decennale, con un'articolata motivazione, che sarà affrontata nel prosieguo. Con riferimento, invece, alla domanda riconvenzionale proposta dallo stesso opponente, con Pt_1 cui si chiedeva la condanna delle controparti alla restituzione della somma di € 32.131,09, asseritamente versata dall'ente territoriale in eccedenza, il giudice di primo grado, pur rilevando la tardività LLeccezione di prescrizione sollevata dagli opposti, ha ritenuto la totale irrilevanza della pronuncia ablatoria emessa dalla Corte d'Appello di Roma n. 3633/1998, idonea solo a regolare i rapporti interni tra i contendenti, ma non a incidere sul vincolo di solidarietà nascente a carico delle parti stesse quanto all'obbligazione di pagamento dei compensi dovuti agli arbitri, così come chiarito dalla sentenza delle SS.UU.(Cass. 15586/2009, in motivazione;
conf., vigente il testo novellato LLart. 814 c.p.c., Cass. 3069/2013).
In coerenza con tali valutazioni, il giudice ha statuito: a) l'accoglimento LLopposizione a precetto, proposta dal ai sensi LLart. 615 c.p.c., stante l'intervenuta prescrizione estintiva Parte_1 del credito vantato dagli opposti;
b) il rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione delle somme asseritamente dovute dagli opposti stessi, infondatamente avanzata dal medesimo ente locale.
L'appello.
Il impugnava detta sentenza, chiedendo, in parziale riforma, l'accoglimento della Parte_1 domanda di restituzione respinta in primo grado e la conseguente condanna degli appellati al pagamento della somma di € 32.131,09, oltre interessi sino al soddisfo, nonché delle spese del primo grado di giudizio.
L'appello si articola in due motivi.
Con il primo, si assume che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato la domanda di restituzione, sarebbe viziata perché “priva di serio impianto motivazionale, in quanto il decidente, nello scrutinare la questione in parola, non spiega in base a quale percorso argomentativo si possa declinare l'inidoneità della sentenza d'appello a non incidere sul rapporto di solidarietà”. Al contrario, il dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Roma sarebbe tale da porre, con assoluta chiarezza “[…] le spese del collegio arbitrale per metà a carico della cooperativa e per metà del . Si aggiunge inoltre che “il vincolo di solidarietà non costituisce la regola, ma Pt_1
l'eccezione (cfr. Cass. 2137/2015)”; per cui, ove “tale vincolo fosse stato impresso, la Corte d'Appello avrebbe dovuto, esplicitamente, dichiararlo. Al contrario, la volontà di porre le spese per metà a carico di ciascuna delle parti risponde all'esigenza di creare due diverse obbligazioni, non assistite da solidarietà”;
- con il secondo, viene contestato il capo con cui la sentenza impugnata ha disciplinato le spese di lite, compensandole interamente tra le parti, sul rilievo che “[…] un corretto scrutinio delle questioni oggetto di lite avrebbe dovuto condurre all'accoglimento delle domande attrici, con integrale soccombenza dei convenuti”.
Con comparsa di costituzione con appello incidentale LL8 marzo 2022 si costituiva in giudizio
, in persona LLamministratore di sostegno, avv. Michele Brancato, ammessa al Parte_2 patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del COA Messina n. 3070/2021.
Costei eccepiva, in rito, l'inammissibilità LLappello per decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., nonché ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e, nel merito, ne deduceva l'infondatezza. In via incidentale, e “per l'ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di inammissibilità”, impugnava il capo della sentenza in cui si era ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione del credito vantato dagli opposti, chiedendone la riforma. Con comparsa di costituzione con appello incidentale del 9 marzo 2022 si costituivano in giudizio anche , e . CP_1 CP_2 Controparte_3
Anche costoro eccepivano, in rito, l'inammissibilità LLappello per decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., nonché ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; inoltre, condizionatamente e subordinatamente all'esame di merito LLappello principale, impugnavano in via incidentale la sentenza di primo grado nelle parti in cui: a) aveva omesso di pronunciare sulla domanda riguardante la posizione del dott. b) era stata “dichiarata la nullità e inefficacia LLatto di precetto CP_1 opposto in quanto inidoneo a procedere all'esecuzione forzata minacciata per intervenuta prescrizione del credito vantato” dagli appellati.
Le altre parti cui l'appello era stato notificato, cioè , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, e , non si costituivano in giudizio.
[...] Controparte_7 Controparte_8
La causa era una prima volta trattenuta in decisione con i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. in esito all'udienza del 14 novembre 2022. Tuttavia, con ordinanza del 16 febbraio 2023 il Collegio disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , quale erede di CP_6 Per_1
, evocata in giudizio in primo grado e rimasta contumace;
la relativa notifica veniva tentata,
[...] ma inutilmente, in data 25 febbraio 2023 e 2 marzo 2023, quest'ultima ai sensi LLart. 143 c.p.c., e, dopo, previa concessione di nuovo termine (giusta ordinanza del 03 luglio 2023), eseguita in data 11 luglio 2023 – 11 agosto 2023, ai sensi LLart. 140 c.p.c. [v. 42049913_Doc. 1) atto di appello e ordinanza CA del 03.07.2023 notificati a (2)]. CP_6
Quindi, sulle note scritte delle parti (l'avv. Fabio Cosentino comunicava l'avvenuto decesso del codifensore, avv. Carmone Cosentino). all'udienza del giorno 8 aprile 2025, il Collegio disponeva l'assunzione della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c. p. c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione. Essa veniva decisa nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia degli appellati , Controparte_4 Controparte_5
, , (questi ultimi quattro nella qualità di eredi
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8 di , che non si sono costituiti in giudizio, seppur ritualmente citati. Persona_1
2. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione con cui gli appellati costituiti hanno dedotto l'inammissibilità LLimpugnazione principale perché proposta tardivamente, ossia oltre il termine (di sei mesi) previsto dal vigente art. 327 del codice di rito, alla cui disciplina soggiace la controversia in esame, siccome iniziata nel maggio 2011, dopo la modifica apportata dall'art. 46, comma 17 L. 69/2009.
Al riguardo, gli appellati rilevano che la sentenza impugnata, mai notificata, è stata resa pubblica in data 21 aprile 2021; per l'effetto, pacifica l'applicazione del termine d'impugnazione semestrale, trattandosi di opposizione all'esecuzione, non potrebbe trovare applicazione la sospensione feriale, esclusa dal combinato disposto degli artt. 3 L. 742/1969 e 92 R.D. 12/1941. Di conseguenza, l'appello, notificato il 20 novembre 2021, sarebbe da ritenere inammissibile, perché tardivo, essendo il termine per impugnare spirato il 21 ottobre 2021.
Da parte sua, il replica a detta eccezione richiamando diversi precedenti giurisprudenziali Pt_1
(Cass. Civ. nn. 33728/2019, 17328/2018, 1123/2014, 24047/2009, nonché 33464/2024), dai quali si ricaverebbe che la sospensione feriale opera anche nel caso in esame. Quindi, l'appello, notificato il 20 novembre 2021, sarebbe tempestivo, essendo il termine di decadenza decorso il 21 novembre 2021.
L'eccezione degli appellati è infondata.
2. In primo luogo, occorre ricordare che, in base all'art. 327, comma 1 c.p.c., le impugnazioni
“Indipendentemente dalla notificazione […] non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”. In altri termini, se la sentenza non è notificata, le impugnazioni (ivi incluso l'appello), salvo le eccezioni di cui al comma 2 della stessa norma, devono essere proposte, a pena di decadenza dal relativo diritto, entro sei mesi dalla pubblicazione.
Va, altresì, rammentato - per quanto di rilievo ai fini del decidere - che, secondo il vigente art. 1, comma 1, L. 742/1969, “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie […] è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”. Quindi, la regola è che i termini processuali (incluso quello per l'appello), nel periodo specificato dalla norma in esame, sono sospesi (c.d. sospensione feriale). Tale regola, tuttavia, in base a quanto previsto dall'art. 3 della stessa legge, “In materia civile […] non si applica alle cause e ai procedimenti indicati nell'articolo 92 LLordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 (ossia 409) e 459 del codice di procedura civile”. Il richiamato art. 92, comma 1, del R.D. 12/1941 a sua volta precisa che “Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello e i tribunali ordinari trattano le causa civili relative […] ai procedimenti […] di opposizione all'esecuzione […] e in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio per le parti”.
Ne consegue che la regola della sospensione feriale non opera, in via d'eccezione, nel caso di controversie aventi come oggetto l'opposizione all'esecuzione, volte a contestare, ai sensi LLart. 615 c.p.c., il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata.
Tale conclusione trova conferma nella giurisprudenza che, sulla scorta delle richiamate norme, ha affermato, anche di recente, il principio secondo cui “l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere a esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 LLordinamento giudiziario” (così Cass. Civ. 4572/2024 e precedenti ivi richiamati).
Ora, sul tema della influenza della connessione tra opposizione a esecuzione, come tale sottratta alla sospensione feriale, e altre domande di natura ordinaria, sottoposte invece a tale sospensione, la giurisprudenza di legittimità si è ampiamente soffermata, adottando decisioni, di volta diverse, con riferimento alle peculiarità dei casi affrontati.
Di recente, una posizione chiarificatrice, in linea generale, è stata assunta con la sentenza
28106/2023, nella quale si puntualizza che “..secondo gli arresti più sopra richiamati (Cass. n. 11111/2020; n. 13797/2022; n. 15864/2022), deve dunque distinguersi tra le ipotesi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto LLopposizione esecutiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest'ultima (per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudicato), casi in cui devono sempre prevalere le esigenze di speditezza poste a fondamento LLesenzione dalla sospensione feriale regolata dalla L. n. 742 del 1969, e le ipotesi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all'esito LLopposizione, nel senso che essa non influenza tale esito, dipendendo da quest'ultimo semplicemente l'eventualità del suo esame effettivo, nel qual caso le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito LLopposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda ordinaria”.
Tale orientamento è stato ribadito anche in seguito (cfr. Cass. Civ. 16440/2023 e 12064/2023).
Nel caso in esame, con l'atto di citazione in opposizione a precetto, il ha, in primo luogo, Pt_1 dedotto l'insussistenza del diritto degli opposti a procedere a esecuzione forzata, chiedendo di conseguenza dichiararsi la nullità del precetto opposto, sul rilievo che il titolo azionato (ordinanza ex art. 814 c.p.c. del Presidente del Tribunale di Roma) era stato superato da altro provvedimento giudiziale (cioè la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato nullo il lodo arbitrale).
Con lo stesso atto, in aggiunta a tale domanda, il adducendo che la sopravvenuta sentenza Pt_1 della Corte di Appello di Roma aveva comportato una diversa regolamentazione del diritto azionato dagli opposti, e che tale diritto era stato già soddisfatto, ha chiesto anche la restituzione della somma di € 32.131,09, a suo dire pagata agli stessi opposti in più rispetto al dovuto, e la conseguente condanna dei medesimi, in solido, al relativo pagamento, o, in subordine, che si disponesse la compensazione del controcredito con il credito azionato, pari a € 60.234,21.
Appare chiaro come la domanda ordinaria di ripetizione di indebito della somma di € 32.131,09, aveva in comune la medesima causa petendi su cui poggiava il primo motivo principale LLopposizione al precetto, vale a dire la modifica del dictum presidenziale per effetto della sentenza della Corte di Appello con cui era stato annullato il lodo arbitrale, sicché, fino alla pronuncia di primo grado, poteva ritenersi sussistente quel vincolo di connessione prefigurato dalla giurisprudenza di legittimità al fine di far soggiacere anche la domanda di ripetizione di indebito al regime di esclusione della sospensione feriale.
Tuttavia, ai fini della risoluzione della questione processuale in esame non può non prendersi in considerazione quello che è stato l'esito del giudizio di primo grado, conclusosi con l'accoglimento LLopposizione a precetto (per intervenuta prescrizione) e il rigetto della domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito.
Per effetto di tale decisione, deve ritenersi che sia venuto a sciogliersi il vincolo di connessione che legava le due domande fino alla pronuncia di primo grado e che giustificava la non sottoposizione alla sospensione feriale anche della domanda riconvenzionale.
Difatti, la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata riconoscendo l'incidenza della pronuncia di primo grado sulla permanenza della connessione rilevante ai fini del regime della sospensione nei gradi successivi al primo.
In questo senso si è espressa – sia pure in una ipotesi inversa rispetto al caso in esame - Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, con cui si è affermato che “In materia di sospensione feriale dei termini processuali, qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due controversie, una soltanto delle quali di opposizione all'esecuzione, quindi sottratta alla sospensione feriale dei termini, e l'altra relativa a domanda di garanzia, pertanto assoggettata a questo regime, la decisione che intervenga su di esse sciogliendo la connessione (nella specie, dichiarando inammissibile la domanda di garanzia), se impugnata soltanto per il capo che ha deciso l'opposizione all'esecuzione, resta sottratta all'applicazione della detta sospensione, in quanto è da ritenersi che la parte abbia prestato acquiescenza al capo non impugnato.
Invertendo l'ordine dei fattori si giunge alla conclusione opposta, basata però sul medesimo principio, nel senso che per effetto LLavvenuto accoglimento LLopposizione a precetto – avverso la quale il non era interessato a proporre impugnazione – la domanda di restituzione LLindebito – Pt_1
l'unica trasferita in secondo grado con l'appello – resta soggetta alla sospensione feriale.
Con altra pronuncia si è nuovamente confermata l'efficacia modificativa della decisione di primo grado sulla connessione rilevante ai fini della sospensione feriale, essendosi chiarito – in una controversia avviata in primo grado con opposizione all'esecuzione e domanda di risarcimento dei danni - che, “… qualora al giudizio di impugnazione sia stata devoluta solo la domanda di risarcimento danni che il passaggio in cosa giudicata della decisione di primo grado sul rigetto LLopposizione, lasciando in piedi solo la cognizione della domanda risarcitoria (o per impugnazione della decisione da parte LLopposto o per impugnazione di essa nel quantum da parte LLopponente), che la controversia così ridimensionata potrà risultare ormai riconducibile al regime della sospensione, sia durante lo svolgimento LLappello, sia per l'impugnazione in cassazione” (Cassazione civile sez. III, 21/01/2014 n.1123).
Analogamente, nel caso in esame, essendo stata accolta l'opposizione al precetto proposta dal e restando in capo a quest'ultimo solo l'interesse processuale a impugnare il rigetto della Pt_1 domanda riconvenzionale di restituzione LLindebito, il termine assegnato allo stesso ente territoriale per impugnare questa seconda parte della decisione restava soggetto alla sospensione feriale, con conseguente ammissibilità LLappello.
Semmai, il tema della esclusione della sospensione riguardava l'eventuale appello degli arbitri sulla decisione di accoglimento LLopposizione a precetto, impugnazione, però, che non è stata proposta in via principale, ma soltanto in via incidentale, con effetti che saranno esaminati nel prosieguo di questa esposizione. In ogni caso, è evidente che la proposizione di tale impugnazione incidentale non possa valere a far applicare – ex post – l'esenzione dalla sospensione e rendere quindi tardivo l'appello principale.
Ciò posto, l'appello principale proposto dal è però infondato nel merito, poiché assume come Pt_1 insussistente il vincolo di solidarietà tra le parti del lodo nei confronti degli arbitri (accertato invece dal giudice di primo grado), sul rilievo secondo cui la solidarietà non si presume ma deve essere specificamente pronunciata, senza tuttavia considerare che la sentenza richiama espressamente il primo comma LLart. 814 c.p.c., il quale, nell'attribuire agli arbitri il diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, stabilisce espressamente che “le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro”.
Dunque, non vi era alcuna necessità che nella pronuncia della corte di appello si prevedesse espressamente la solidarietà delle parti, essendo questa stabilita direttamente dal codice.
Del resto, sempre la sentenza di primo grado richiama opportunamente la giurisprudenza delle SS.UU della cassazione, con cui si è precisato che il procedimento previsto dall'art. 814 c.p.c. è unicamente teso all'accertamento, nell'ambito del contratto di arbitrato che prevede la responsabilità solidale delle parti contendenti quanto all'obbligazione di pagamento dei compensi dovuti agli arbitri (art. 814, primo comma, c.p.c.), “…non del diritto soggettivo al rimborso delle spese ed alla percezione degli onorari…bensì alla sola determinazione quantitativa, da parte del presidente del tribunale, LLentità economica delle pretese fatte valere dagli arbitri che il procedimento abbiano introdotto…”, così da doversi ritenere che “…l'intera vicenda risulti all'evidenza esclusivamente regolata, sotto il profilo sostanziale, dal contratto di arbitrato, con il quale le parti LLoriginaria controversia e gli arbitri dalle stesse designati a risolverla accettano, in una alla definizione arbitrale del contenzioso, che il contenuto LLobbligazione solidale delle une nei confronti degli altri venga regolato amichevolmente o, se del caso, con l'intervento integrativo del presidente del tribunale indicato ex lege in alternativa all'arbitratore.…” (Cass. 15586/2009, in motivazione;
conf., vigente il testo novellato LLart. 814 c.p.c., Cass. 3069/2013).
Ne consegue che il fatto che il decreto presidenziale avesse esplicitamente previsto la responsabilità solidale delle parti per i compensi agli arbitri, a differenza della sentenza della corte di appello, è del tutto irrilevante, tale vincolo discendendo direttamente dalla previsione LLart. 814 primo comma c.p.c.
L'appello principale proposto dal va quindi rigettato. Pt_1
Passando all'esame degli appelli incidentali, occorre, anzitutto, premettere che, sebbene si tratti di impugnazioni incidentali tardive (in quanto depositate ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, sia pure prorogato di un altro mese per effetto della sospensione feriale), e sebbene si riferiscano al rigetto alla pronuncia di accoglimento LLopposizione a precetto, capo autonomo rispetto a quello impugnato in via principale dal che aveva riguardo alla domanda Pt_1 riconvenzionale, essi sono comunque ammissibili.
Ciò alla luce LLinsegnamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, secondo cui L'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma LLart. 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale. (Cassazione civile sez. III, 05/09/2022, n.26139, richiamata anche nella motivazione di Cass. SS.UU. Cassazione civile sez. un., 28/03/2024, (ud. 13/02/2024, dep. 28/03/2024), n.8486, ove si dà atto che “…questo principio stato recepito nell'art. 96 del D.Lgs. n. 104/2010 - che reca la nuova disciplina sul processo amministrativo - prevedendosi proprio, al comma 4, che "Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi LLart. 334 del codice di procedura civile possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza…”).
L'appello incidentale proposto in relazione alla dichiarazione di intervenuta prescrizione del credito di € 60.234,11, portato dal precetto, è fondato, non potendo condividersi la tesi esposta nella sentenza di primo grado, secondo cui l'avvenuta intimazione, in data 3.10.1997, di un nuovo precetto, successivo a quello del 31.1.1997, avrebbe comportato la desistenza – per facta concludentia - dall'azione proposta con tale primo precetto, non potendo trarsi tale conseguenza da alcuna noma giuridica e nulla vietando che, di fronte a una eccezione di nullità del primo atto di precetto, il creditore decida di intimarne un secondo, senza che per questo restino elisi gli effetti del primo.
Al contrario, il fatto stesso che nel giudizio di opposizione a precetto instaurato dal avverso Pt_1 il primo atto di intimazione, i precettanti risultano essersi costituiti con comparsa di costituzione del 9.6.1997, con cui chiesero il rigetto LLopposizione, dimostra che essi intendevano insistere in quell'azione intrapresa con il primo.
Né può dubitarsi che, conformemente a quanto dedotto dagli appellanti e riconosciuto dalla stessa sentenza, la richiesta di rigetto LLopposizione formulata con la comparsa di costituzione del 9.6.1997 costituisca atto interruttivo della prescrizione, che comporta l'applicazione della previsione di cui all'art. 2945 c.c., così come più volte sancito dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso, si veda Sez. 3, Sentenza n. 19738 del 19/09/2014: Il precetto non è un atto diretto alla istaurazione di un giudizio, né del processo esecutivo, sicché interrompe la prescrizione senza effetti permanenti ed il carattere solo istantaneo LLefficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la sua notificazione, l'intimato abbia proposto opposizione. Ove, peraltro, il creditore opposto, nel costituirsi, chieda il rigetto LLopposizione o, comunque, formuli una domanda tendente all'affermazione del proprio diritto di procedere all'esecuzione, si realizza un'attività processuale rilevante ai sensi LLart. 2943, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che, ai sensi LLart. 2945, secondo comma, cod. civ., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Ne consegue che, essendo stato definito quel giudizio di opposizione a precetto con sentenza del novembre 2002, da quel momento il termine di prescrizione ha ripreso a decorrere, ma è stato validamente interrotto prima che maturasse il termine decennale, a mezzo della richiesta stragiudiziale avanzata in data 25/02/2009.
In definitiva, al rigetto LLappello principale proposto dal si contrappone l'accoglimento di Pt_1 quello incidentale, formulato dagli appellati, in forza del quale va rigettata l'opposizione a precetto promossa dal in primo grado. Pt_1
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo al valore della controversia, con applicazione dei valori medi, tenuto conto del grado di complessità delle questioni trattate, con precisazione che va riconosciuta anche la fase la di trattazione, anche in assenza di attività istruttoria (cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023).
In relazione alla soccombenza nei confronti di esse vanno liquidate in favore Parte_2 LLIO, stante l'avvenuta ammissione di tale appellata al patrocinio a spese dello Stato.
7. Ai sensi LLart. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, sussistono i presupposti per il pagamento, a carico del LLulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma Parte_1
1-bis del medesimo articolo.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal e sugli appelli incidentali Parte_1 proposti da e e avverso la Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_3 sentenza n. 817/2021, emessa dal Tribunale di Messina il 20-21 aprile 2021 nel giudizio iscritto al n. 3182/2011 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) in accoglimento degli appelli incidentali, rigetta l'opposizione a precetto promossa dal Parte_1 in primo grado;
[...]
3) condanna il al pagamento delle spese di lite del presente grado del giudizio, Parte_1 che liquida in complessivi € 14.317,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore LLIO (essendo Parte_2
ammessa al gratuito patrocinio), e in complessivi € 14.317,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di
[...] studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore di
, e , da distrarsi in favore del procuratore antistatario, CP_1 CP_2 Controparte_3 avv. Fabio Cosentino;
4) nulla sulle spese nel rapporto processuale tra e gli appellati contumaci. Parte_1
5) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte del Parte_1 LLulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 830/2021 R. G., vertente tra
in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Unione Parte_1 Pt_1
Europea (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Calabria, nel cui studio in P.IVA_1
via XXIV Maggio n. 129, è elettivamente domiciliato;
Pt_1
- appellante
e
- (c.f. ) - erede di - in persona Parte_2 C.F._1 Persona_1 LLamministratore di sostegno avv. Michele Brancato, ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del COA n. 3070/2021 (All.1), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Falzea, presso il cui studio in via Ghibellina n. 91, è elettivamente domiciliata;
Pt_1
- appellata e appellante incidentale
- (c.f. , (c.f. , CP_1 C.F._2 CP_2 CodiceFiscale_3
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Controparte_3 C.F._4
Cosentino, presso il cui studio in Roma, Via Silla 28, sono elettivamente domiciliati;
- appellati e appellanti incidentali nonché - (c.f. ); Controparte_4 C.F._5
- , , , - eredi di Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
- appellati non costituiti in giudizio Per_1
* * * * *
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 817/2021, emessa dal Tribunale di Messina il 20 aprile 2021 nel giudizio iscritto al n. 3182/2011 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per il Comune:
“1) ritenere e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, che in forza della statuizioni della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3067/96, il ha diritto a vedersi Parte_1 restituita dai Sigg.ri Dott. Dott. Avv. , Ing. CP_1 CP_2 Controparte_3
e dai Sigg.ri , , , Controparte_4 Controparte_8 Parte_2 Controparte_5
, , quali eredi LLIng. , la somma di € 32.131,09, CP_6 Controparte_7 Persona_1 oltre interessi legali dall'erogazione sino al soddisfo;
2) per l'effetto, condannare in solido i Sigg.ri Dott. , Dott. Avv. , Ing. e i Sigg.ri CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , , Controparte_8 Parte_2 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 quali eredi LLIng. , al pagamento in favore del della somma Persona_1 Parte_1 di € 32.131,09, oltre interessi legali dall'erogazione sino al soddisfo;
3) Rigettare tutte le istanze, deduzioni ed eccezioni formulate ex adverso, con l'integrale rigetto degli appelli incidentali proposti, in quanto inammissibili e infondati;
4) Con condanna degli appellati al pagamento di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio in favore del ”. Parte_1
Per : Parte_2
“1.- In via preliminare, ritenere e dichiarare l'appello interposto inammissibile, per decadenza dall'impugnazione ex art.327 c.p.c.; 2.- Sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare l'appello interposto inammissibile per evidente e assoluta carenza dei requisiti previsti dalla legge. 3.- Ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile l'appello interposto, perché privo di una ragionevole possibilità di essere accolto, ex art. 348 bis c.p.c.- 4.- In via principale, rigettare le avverse domande perché inammissibili, improponibili e infondate per le motivazioni sopra esposte o con qualunque altra motivazione;
5.- Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta, per nessuna ragione o titolo, da parte della sig.ra 13 al di . 6.- In via Parte_2 Pt_1 Pt_1 subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di inammissibilità, accogliere l'appello incidentale proposto e per l'effetto, in riforma LLimpugnata sentenza, ritenere e dichiarare legittima la sussistenza del credito azionato dagli odierni appellati con l'atto di precetto del 21.3.2011 per € 60.234,27, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
7.- Condannare il
[...]
alle spese, competenze e onorari di entrambi in gradi di giudizio”. Parte_1
Per e : CP_1 CP_2 Controparte_3
“l'adìta Corte d'Appello di Messina, a norma LLart. 348 ter c.p.c., Voglia: 1) in via pregiudiziale e principale, dichiarare l'appello principale, allo stato, inammissibile per tardività LLimpugnazione e sua decadenza ai sensi LLart. 327 c.p.c.; 2) in via gradatamente pregiudiziale, dichiarare ugualmente inammissibile l'appello principale a norma del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. per mancata specificità dei motivi d'impugnazione e per carenza di ragionevole probabilità di suo accoglimento;
3) ancora più gradatamente, respingere comunque l'appello per infondatezza, nel merito, dei motivi d'impugnazione e accogliersi l'appello incidentale;
4) per l'effetto, riformare in parte qua l'impugnata sentenza del Tribunale di Messina n. 817/2021, dichiarando la sussistenza, a favore degli appellati, del credito di € 60.237,27 tuttora vantato, con gli interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
5) condannare il alle spese e Parte_1 compensi di causa ex D.M. n. 55/14, oltre rimborso forfettario spese generali e rivalsa del contributo unificato, di Cpa e Iva come per legge, da attribuirsi all'Avv. Fabio Cosentino che si dichiara antistatario”. Ritenere e dichiarare l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. LLatto d'appello proposto non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11 maggio 2011, il proponeva opposizione ex Parte_1 art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli il 21 marzo di quell'anno, con cui
[...]
e gli avevano CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 intimato, in virtù LLordinanza ex art. 814 c.p.c. emessa dal presidente del Tribunale di Roma in data 17-23 luglio 1996, il pagamento della somma di € 60.234,11, oltre interessi, diritti e compensi ulteriori fino al soddisfo, quale residuo importo (rispetto a quello maggiore di £ 319.200.000 liquidato in loro favore con la citata ordinanza presidenziale) a essi dovuto dal in solido con la società Pt_1
per lo svolgimento delle funzioni di arbitri nel procedimento definito con Controparte_9 lodo LL11 maggio 1996, reso esecutivo il 25 maggio, che aveva, tra l'altro, posto a carico delle parti le spese del Collegio arbitrale nella misura di 1/3 per l'impresa e 2/3 per il Pt_1
A sostegno LLopposizione si deduceva:
a) che la pretesa creditoria per il cui soddisfacimento era stato intimato precetto era inesistente. L'efficacia del titolo esecutivo azionato (cioè l'anzidetta ordinanza presidenziale) era venuta meno a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3633/1998 del 23 ottobre/9 dicembre 1998, la quale, nel dichiarare nullo il lodo pronunciato dagli arbitri, aveva tra l'altro posto “… le spese del Collegio arbitrale, per metà a carico della e metà a carico del ” (v. Parte_3 CP_10 dispositivo sentenza Corte Appello Roma n. 3633/1998, in atti), eliminando ogni vincolo di solidarietà;
b) che, in ogni caso, il diritto azionato si era estinto per prescrizione (sia quinquennale che decennale), risalendo l'ultimo utile atto interruttivo (la richiesta stragiudiziale di adempimento inviata dall'avv. Carmine Cosentino) al 27 luglio 1998;
c) che le somme pretese dai precettanti erano state comunque determinate in misura manifestamente eccessiva e sproporzionata rispetto a quanto eventualmente ancora dovuto.
Inoltre, l'ente opponente, sulla scorta della citata sentenza della Corte d'Appello di Roma e deducendo di aver già versato agli opposti la somma di £ 234.823.878, chiedeva la condanna dei precettanti alla restituzione della somma di € 32.131,09, ritenuta indebita proprio in esito alla sopravvenuta declaratoria di inesistenza del vincolo di solidarietà tra le parti contendenti quanto ai compensi spettanti agli arbitri che avevano pronunciato il lodo successivamente dichiarato nullo.
Con comparsa depositata il 5 ottobre 2011 gli opposti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto LLopposizione e della domanda riconvenzionale del Comune, con vittoria di spese e compensi.
Deducevano:
a) che la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3633/1998 era ininfluente nei loro riguardi, concernendo solo i rapporti interni di ripartizione dei compensi spettanti agli arbitri che avevano pronunciato il lodo annullato, mentre restava fermo il vincolo di solidarietà per i compensi stessi gravanti a carico di ambedue le parti contendenti, previsto dall'art. 814 c.p.c.;
b) che comunque tale sentenza non poteva fare stato nei loro confronti, essendo i precettanti rimasti estranei a quel giudizio;
c) che l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Roma, spesa quale titolo esecutivo, era divenuta intangibile perché mai assoggettata ad alcuna forma di opposizione;
d) che il preteso controcredito vantato dal in via riconvenzionale era insussistente Parte_1
- proprio perché il vincolo di solidarietà non era mai venuto meno – e comunque prescritto per l'inutile decorso del termine ordinario decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Roma;
e) che, di contro, non sussisteva la dedotta prescrizione eccepita dall'ente locale opponente. Il relativo termine era stato ripetutamente interrotto sia a mezzo di varie richieste stragiudiziali, sia in esito alla notifica di due precedenti atti di precetto, sia, ancora, dalla sentenza del Tribunale di Messina n. 2984/2002, che aveva dichiarato la nullità del primo dei detti due atti di precetto;
f) che le somme precettate erano state conteggiate correttamente, detraendo l'importo già corrisposto nel marzo 1998 dal Pt_1
Nel corso del giudizio si dichiarava la morte LLopposto disponendosi con Persona_1 ordinanza del 20 dicembre 2018 la conseguente interruzione del processo. Esso veniva ritualmente riassunto dall'ente opponente e proseguito con la costituzione di due degli eredi del predetto:
che, costituendosi con comparsa del 10 ottobre 2019, faceva proprie tutte le Parte_2 domande, eccezioni e difese formulate nella comparsa di costituzione e risposta del suo dante causa e nei successivi atti e verbali di causa;
e , costituitosi con comparsa di costituzione e Controparte_8 risposta del 11 ottobre 2019 con analoghe difese. Gli altri eredi di (ossia Persona_1 [...]
, e , benché regolarmente citati in giudizio, Controparte_5 CP_6 Controparte_7 rimanevano contumaci.
La sentenza di primo grado
Quindi, istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 871/2021, pubblicata il 21 aprile 2021, il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando sull'opposizione, così provvedeva:
“1) accoglie l'opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c., proposta dal debitore intimato
[...]
avverso il precetto spiccato in suo danno da , , Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
, e per il pagamento LLimporto di € 60.234,11, oltre CP_3 Controparte_4 Persona_1 interessi e accessori;
2) dichiara conseguentemente la nullità e inefficacia LLindicato atto di precetto, in quanto inidoneo a procedere all'esecuzione forzata minacciata per intervenuta prescrizione estintiva del credito vantato;
3) rigetta nei sensi di cui in parte motiva la domanda riconvenzionale di restituzione somme avanzata dallo stesso nei confronti degli opposti;
Parte_1
4) compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio”.
Segnatamente, quanto al credito portato dal precetto intimato dai convenuti in opposizione, il giudice ha ritenuto maturata la prescrizione decennale, con un'articolata motivazione, che sarà affrontata nel prosieguo. Con riferimento, invece, alla domanda riconvenzionale proposta dallo stesso opponente, con Pt_1 cui si chiedeva la condanna delle controparti alla restituzione della somma di € 32.131,09, asseritamente versata dall'ente territoriale in eccedenza, il giudice di primo grado, pur rilevando la tardività LLeccezione di prescrizione sollevata dagli opposti, ha ritenuto la totale irrilevanza della pronuncia ablatoria emessa dalla Corte d'Appello di Roma n. 3633/1998, idonea solo a regolare i rapporti interni tra i contendenti, ma non a incidere sul vincolo di solidarietà nascente a carico delle parti stesse quanto all'obbligazione di pagamento dei compensi dovuti agli arbitri, così come chiarito dalla sentenza delle SS.UU.(Cass. 15586/2009, in motivazione;
conf., vigente il testo novellato LLart. 814 c.p.c., Cass. 3069/2013).
In coerenza con tali valutazioni, il giudice ha statuito: a) l'accoglimento LLopposizione a precetto, proposta dal ai sensi LLart. 615 c.p.c., stante l'intervenuta prescrizione estintiva Parte_1 del credito vantato dagli opposti;
b) il rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione delle somme asseritamente dovute dagli opposti stessi, infondatamente avanzata dal medesimo ente locale.
L'appello.
Il impugnava detta sentenza, chiedendo, in parziale riforma, l'accoglimento della Parte_1 domanda di restituzione respinta in primo grado e la conseguente condanna degli appellati al pagamento della somma di € 32.131,09, oltre interessi sino al soddisfo, nonché delle spese del primo grado di giudizio.
L'appello si articola in due motivi.
Con il primo, si assume che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato la domanda di restituzione, sarebbe viziata perché “priva di serio impianto motivazionale, in quanto il decidente, nello scrutinare la questione in parola, non spiega in base a quale percorso argomentativo si possa declinare l'inidoneità della sentenza d'appello a non incidere sul rapporto di solidarietà”. Al contrario, il dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Roma sarebbe tale da porre, con assoluta chiarezza “[…] le spese del collegio arbitrale per metà a carico della cooperativa e per metà del . Si aggiunge inoltre che “il vincolo di solidarietà non costituisce la regola, ma Pt_1
l'eccezione (cfr. Cass. 2137/2015)”; per cui, ove “tale vincolo fosse stato impresso, la Corte d'Appello avrebbe dovuto, esplicitamente, dichiararlo. Al contrario, la volontà di porre le spese per metà a carico di ciascuna delle parti risponde all'esigenza di creare due diverse obbligazioni, non assistite da solidarietà”;
- con il secondo, viene contestato il capo con cui la sentenza impugnata ha disciplinato le spese di lite, compensandole interamente tra le parti, sul rilievo che “[…] un corretto scrutinio delle questioni oggetto di lite avrebbe dovuto condurre all'accoglimento delle domande attrici, con integrale soccombenza dei convenuti”.
Con comparsa di costituzione con appello incidentale LL8 marzo 2022 si costituiva in giudizio
, in persona LLamministratore di sostegno, avv. Michele Brancato, ammessa al Parte_2 patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del COA Messina n. 3070/2021.
Costei eccepiva, in rito, l'inammissibilità LLappello per decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., nonché ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e, nel merito, ne deduceva l'infondatezza. In via incidentale, e “per l'ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di inammissibilità”, impugnava il capo della sentenza in cui si era ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione del credito vantato dagli opposti, chiedendone la riforma. Con comparsa di costituzione con appello incidentale del 9 marzo 2022 si costituivano in giudizio anche , e . CP_1 CP_2 Controparte_3
Anche costoro eccepivano, in rito, l'inammissibilità LLappello per decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., nonché ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; inoltre, condizionatamente e subordinatamente all'esame di merito LLappello principale, impugnavano in via incidentale la sentenza di primo grado nelle parti in cui: a) aveva omesso di pronunciare sulla domanda riguardante la posizione del dott. b) era stata “dichiarata la nullità e inefficacia LLatto di precetto CP_1 opposto in quanto inidoneo a procedere all'esecuzione forzata minacciata per intervenuta prescrizione del credito vantato” dagli appellati.
Le altre parti cui l'appello era stato notificato, cioè , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, e , non si costituivano in giudizio.
[...] Controparte_7 Controparte_8
La causa era una prima volta trattenuta in decisione con i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. in esito all'udienza del 14 novembre 2022. Tuttavia, con ordinanza del 16 febbraio 2023 il Collegio disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , quale erede di CP_6 Per_1
, evocata in giudizio in primo grado e rimasta contumace;
la relativa notifica veniva tentata,
[...] ma inutilmente, in data 25 febbraio 2023 e 2 marzo 2023, quest'ultima ai sensi LLart. 143 c.p.c., e, dopo, previa concessione di nuovo termine (giusta ordinanza del 03 luglio 2023), eseguita in data 11 luglio 2023 – 11 agosto 2023, ai sensi LLart. 140 c.p.c. [v. 42049913_Doc. 1) atto di appello e ordinanza CA del 03.07.2023 notificati a (2)]. CP_6
Quindi, sulle note scritte delle parti (l'avv. Fabio Cosentino comunicava l'avvenuto decesso del codifensore, avv. Carmone Cosentino). all'udienza del giorno 8 aprile 2025, il Collegio disponeva l'assunzione della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c. p. c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione. Essa veniva decisa nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia degli appellati , Controparte_4 Controparte_5
, , (questi ultimi quattro nella qualità di eredi
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8 di , che non si sono costituiti in giudizio, seppur ritualmente citati. Persona_1
2. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione con cui gli appellati costituiti hanno dedotto l'inammissibilità LLimpugnazione principale perché proposta tardivamente, ossia oltre il termine (di sei mesi) previsto dal vigente art. 327 del codice di rito, alla cui disciplina soggiace la controversia in esame, siccome iniziata nel maggio 2011, dopo la modifica apportata dall'art. 46, comma 17 L. 69/2009.
Al riguardo, gli appellati rilevano che la sentenza impugnata, mai notificata, è stata resa pubblica in data 21 aprile 2021; per l'effetto, pacifica l'applicazione del termine d'impugnazione semestrale, trattandosi di opposizione all'esecuzione, non potrebbe trovare applicazione la sospensione feriale, esclusa dal combinato disposto degli artt. 3 L. 742/1969 e 92 R.D. 12/1941. Di conseguenza, l'appello, notificato il 20 novembre 2021, sarebbe da ritenere inammissibile, perché tardivo, essendo il termine per impugnare spirato il 21 ottobre 2021.
Da parte sua, il replica a detta eccezione richiamando diversi precedenti giurisprudenziali Pt_1
(Cass. Civ. nn. 33728/2019, 17328/2018, 1123/2014, 24047/2009, nonché 33464/2024), dai quali si ricaverebbe che la sospensione feriale opera anche nel caso in esame. Quindi, l'appello, notificato il 20 novembre 2021, sarebbe tempestivo, essendo il termine di decadenza decorso il 21 novembre 2021.
L'eccezione degli appellati è infondata.
2. In primo luogo, occorre ricordare che, in base all'art. 327, comma 1 c.p.c., le impugnazioni
“Indipendentemente dalla notificazione […] non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”. In altri termini, se la sentenza non è notificata, le impugnazioni (ivi incluso l'appello), salvo le eccezioni di cui al comma 2 della stessa norma, devono essere proposte, a pena di decadenza dal relativo diritto, entro sei mesi dalla pubblicazione.
Va, altresì, rammentato - per quanto di rilievo ai fini del decidere - che, secondo il vigente art. 1, comma 1, L. 742/1969, “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie […] è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”. Quindi, la regola è che i termini processuali (incluso quello per l'appello), nel periodo specificato dalla norma in esame, sono sospesi (c.d. sospensione feriale). Tale regola, tuttavia, in base a quanto previsto dall'art. 3 della stessa legge, “In materia civile […] non si applica alle cause e ai procedimenti indicati nell'articolo 92 LLordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 (ossia 409) e 459 del codice di procedura civile”. Il richiamato art. 92, comma 1, del R.D. 12/1941 a sua volta precisa che “Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello e i tribunali ordinari trattano le causa civili relative […] ai procedimenti […] di opposizione all'esecuzione […] e in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio per le parti”.
Ne consegue che la regola della sospensione feriale non opera, in via d'eccezione, nel caso di controversie aventi come oggetto l'opposizione all'esecuzione, volte a contestare, ai sensi LLart. 615 c.p.c., il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata.
Tale conclusione trova conferma nella giurisprudenza che, sulla scorta delle richiamate norme, ha affermato, anche di recente, il principio secondo cui “l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere a esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 LLordinamento giudiziario” (così Cass. Civ. 4572/2024 e precedenti ivi richiamati).
Ora, sul tema della influenza della connessione tra opposizione a esecuzione, come tale sottratta alla sospensione feriale, e altre domande di natura ordinaria, sottoposte invece a tale sospensione, la giurisprudenza di legittimità si è ampiamente soffermata, adottando decisioni, di volta diverse, con riferimento alle peculiarità dei casi affrontati.
Di recente, una posizione chiarificatrice, in linea generale, è stata assunta con la sentenza
28106/2023, nella quale si puntualizza che “..secondo gli arresti più sopra richiamati (Cass. n. 11111/2020; n. 13797/2022; n. 15864/2022), deve dunque distinguersi tra le ipotesi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto LLopposizione esecutiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest'ultima (per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudicato), casi in cui devono sempre prevalere le esigenze di speditezza poste a fondamento LLesenzione dalla sospensione feriale regolata dalla L. n. 742 del 1969, e le ipotesi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all'esito LLopposizione, nel senso che essa non influenza tale esito, dipendendo da quest'ultimo semplicemente l'eventualità del suo esame effettivo, nel qual caso le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito LLopposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda ordinaria”.
Tale orientamento è stato ribadito anche in seguito (cfr. Cass. Civ. 16440/2023 e 12064/2023).
Nel caso in esame, con l'atto di citazione in opposizione a precetto, il ha, in primo luogo, Pt_1 dedotto l'insussistenza del diritto degli opposti a procedere a esecuzione forzata, chiedendo di conseguenza dichiararsi la nullità del precetto opposto, sul rilievo che il titolo azionato (ordinanza ex art. 814 c.p.c. del Presidente del Tribunale di Roma) era stato superato da altro provvedimento giudiziale (cioè la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato nullo il lodo arbitrale).
Con lo stesso atto, in aggiunta a tale domanda, il adducendo che la sopravvenuta sentenza Pt_1 della Corte di Appello di Roma aveva comportato una diversa regolamentazione del diritto azionato dagli opposti, e che tale diritto era stato già soddisfatto, ha chiesto anche la restituzione della somma di € 32.131,09, a suo dire pagata agli stessi opposti in più rispetto al dovuto, e la conseguente condanna dei medesimi, in solido, al relativo pagamento, o, in subordine, che si disponesse la compensazione del controcredito con il credito azionato, pari a € 60.234,21.
Appare chiaro come la domanda ordinaria di ripetizione di indebito della somma di € 32.131,09, aveva in comune la medesima causa petendi su cui poggiava il primo motivo principale LLopposizione al precetto, vale a dire la modifica del dictum presidenziale per effetto della sentenza della Corte di Appello con cui era stato annullato il lodo arbitrale, sicché, fino alla pronuncia di primo grado, poteva ritenersi sussistente quel vincolo di connessione prefigurato dalla giurisprudenza di legittimità al fine di far soggiacere anche la domanda di ripetizione di indebito al regime di esclusione della sospensione feriale.
Tuttavia, ai fini della risoluzione della questione processuale in esame non può non prendersi in considerazione quello che è stato l'esito del giudizio di primo grado, conclusosi con l'accoglimento LLopposizione a precetto (per intervenuta prescrizione) e il rigetto della domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito.
Per effetto di tale decisione, deve ritenersi che sia venuto a sciogliersi il vincolo di connessione che legava le due domande fino alla pronuncia di primo grado e che giustificava la non sottoposizione alla sospensione feriale anche della domanda riconvenzionale.
Difatti, la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata riconoscendo l'incidenza della pronuncia di primo grado sulla permanenza della connessione rilevante ai fini del regime della sospensione nei gradi successivi al primo.
In questo senso si è espressa – sia pure in una ipotesi inversa rispetto al caso in esame - Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, con cui si è affermato che “In materia di sospensione feriale dei termini processuali, qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due controversie, una soltanto delle quali di opposizione all'esecuzione, quindi sottratta alla sospensione feriale dei termini, e l'altra relativa a domanda di garanzia, pertanto assoggettata a questo regime, la decisione che intervenga su di esse sciogliendo la connessione (nella specie, dichiarando inammissibile la domanda di garanzia), se impugnata soltanto per il capo che ha deciso l'opposizione all'esecuzione, resta sottratta all'applicazione della detta sospensione, in quanto è da ritenersi che la parte abbia prestato acquiescenza al capo non impugnato.
Invertendo l'ordine dei fattori si giunge alla conclusione opposta, basata però sul medesimo principio, nel senso che per effetto LLavvenuto accoglimento LLopposizione a precetto – avverso la quale il non era interessato a proporre impugnazione – la domanda di restituzione LLindebito – Pt_1
l'unica trasferita in secondo grado con l'appello – resta soggetta alla sospensione feriale.
Con altra pronuncia si è nuovamente confermata l'efficacia modificativa della decisione di primo grado sulla connessione rilevante ai fini della sospensione feriale, essendosi chiarito – in una controversia avviata in primo grado con opposizione all'esecuzione e domanda di risarcimento dei danni - che, “… qualora al giudizio di impugnazione sia stata devoluta solo la domanda di risarcimento danni che il passaggio in cosa giudicata della decisione di primo grado sul rigetto LLopposizione, lasciando in piedi solo la cognizione della domanda risarcitoria (o per impugnazione della decisione da parte LLopposto o per impugnazione di essa nel quantum da parte LLopponente), che la controversia così ridimensionata potrà risultare ormai riconducibile al regime della sospensione, sia durante lo svolgimento LLappello, sia per l'impugnazione in cassazione” (Cassazione civile sez. III, 21/01/2014 n.1123).
Analogamente, nel caso in esame, essendo stata accolta l'opposizione al precetto proposta dal e restando in capo a quest'ultimo solo l'interesse processuale a impugnare il rigetto della Pt_1 domanda riconvenzionale di restituzione LLindebito, il termine assegnato allo stesso ente territoriale per impugnare questa seconda parte della decisione restava soggetto alla sospensione feriale, con conseguente ammissibilità LLappello.
Semmai, il tema della esclusione della sospensione riguardava l'eventuale appello degli arbitri sulla decisione di accoglimento LLopposizione a precetto, impugnazione, però, che non è stata proposta in via principale, ma soltanto in via incidentale, con effetti che saranno esaminati nel prosieguo di questa esposizione. In ogni caso, è evidente che la proposizione di tale impugnazione incidentale non possa valere a far applicare – ex post – l'esenzione dalla sospensione e rendere quindi tardivo l'appello principale.
Ciò posto, l'appello principale proposto dal è però infondato nel merito, poiché assume come Pt_1 insussistente il vincolo di solidarietà tra le parti del lodo nei confronti degli arbitri (accertato invece dal giudice di primo grado), sul rilievo secondo cui la solidarietà non si presume ma deve essere specificamente pronunciata, senza tuttavia considerare che la sentenza richiama espressamente il primo comma LLart. 814 c.p.c., il quale, nell'attribuire agli arbitri il diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, stabilisce espressamente che “le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro”.
Dunque, non vi era alcuna necessità che nella pronuncia della corte di appello si prevedesse espressamente la solidarietà delle parti, essendo questa stabilita direttamente dal codice.
Del resto, sempre la sentenza di primo grado richiama opportunamente la giurisprudenza delle SS.UU della cassazione, con cui si è precisato che il procedimento previsto dall'art. 814 c.p.c. è unicamente teso all'accertamento, nell'ambito del contratto di arbitrato che prevede la responsabilità solidale delle parti contendenti quanto all'obbligazione di pagamento dei compensi dovuti agli arbitri (art. 814, primo comma, c.p.c.), “…non del diritto soggettivo al rimborso delle spese ed alla percezione degli onorari…bensì alla sola determinazione quantitativa, da parte del presidente del tribunale, LLentità economica delle pretese fatte valere dagli arbitri che il procedimento abbiano introdotto…”, così da doversi ritenere che “…l'intera vicenda risulti all'evidenza esclusivamente regolata, sotto il profilo sostanziale, dal contratto di arbitrato, con il quale le parti LLoriginaria controversia e gli arbitri dalle stesse designati a risolverla accettano, in una alla definizione arbitrale del contenzioso, che il contenuto LLobbligazione solidale delle une nei confronti degli altri venga regolato amichevolmente o, se del caso, con l'intervento integrativo del presidente del tribunale indicato ex lege in alternativa all'arbitratore.…” (Cass. 15586/2009, in motivazione;
conf., vigente il testo novellato LLart. 814 c.p.c., Cass. 3069/2013).
Ne consegue che il fatto che il decreto presidenziale avesse esplicitamente previsto la responsabilità solidale delle parti per i compensi agli arbitri, a differenza della sentenza della corte di appello, è del tutto irrilevante, tale vincolo discendendo direttamente dalla previsione LLart. 814 primo comma c.p.c.
L'appello principale proposto dal va quindi rigettato. Pt_1
Passando all'esame degli appelli incidentali, occorre, anzitutto, premettere che, sebbene si tratti di impugnazioni incidentali tardive (in quanto depositate ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, sia pure prorogato di un altro mese per effetto della sospensione feriale), e sebbene si riferiscano al rigetto alla pronuncia di accoglimento LLopposizione a precetto, capo autonomo rispetto a quello impugnato in via principale dal che aveva riguardo alla domanda Pt_1 riconvenzionale, essi sono comunque ammissibili.
Ciò alla luce LLinsegnamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, secondo cui L'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma LLart. 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale. (Cassazione civile sez. III, 05/09/2022, n.26139, richiamata anche nella motivazione di Cass. SS.UU. Cassazione civile sez. un., 28/03/2024, (ud. 13/02/2024, dep. 28/03/2024), n.8486, ove si dà atto che “…questo principio stato recepito nell'art. 96 del D.Lgs. n. 104/2010 - che reca la nuova disciplina sul processo amministrativo - prevedendosi proprio, al comma 4, che "Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi LLart. 334 del codice di procedura civile possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza…”).
L'appello incidentale proposto in relazione alla dichiarazione di intervenuta prescrizione del credito di € 60.234,11, portato dal precetto, è fondato, non potendo condividersi la tesi esposta nella sentenza di primo grado, secondo cui l'avvenuta intimazione, in data 3.10.1997, di un nuovo precetto, successivo a quello del 31.1.1997, avrebbe comportato la desistenza – per facta concludentia - dall'azione proposta con tale primo precetto, non potendo trarsi tale conseguenza da alcuna noma giuridica e nulla vietando che, di fronte a una eccezione di nullità del primo atto di precetto, il creditore decida di intimarne un secondo, senza che per questo restino elisi gli effetti del primo.
Al contrario, il fatto stesso che nel giudizio di opposizione a precetto instaurato dal avverso Pt_1 il primo atto di intimazione, i precettanti risultano essersi costituiti con comparsa di costituzione del 9.6.1997, con cui chiesero il rigetto LLopposizione, dimostra che essi intendevano insistere in quell'azione intrapresa con il primo.
Né può dubitarsi che, conformemente a quanto dedotto dagli appellanti e riconosciuto dalla stessa sentenza, la richiesta di rigetto LLopposizione formulata con la comparsa di costituzione del 9.6.1997 costituisca atto interruttivo della prescrizione, che comporta l'applicazione della previsione di cui all'art. 2945 c.c., così come più volte sancito dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso, si veda Sez. 3, Sentenza n. 19738 del 19/09/2014: Il precetto non è un atto diretto alla istaurazione di un giudizio, né del processo esecutivo, sicché interrompe la prescrizione senza effetti permanenti ed il carattere solo istantaneo LLefficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la sua notificazione, l'intimato abbia proposto opposizione. Ove, peraltro, il creditore opposto, nel costituirsi, chieda il rigetto LLopposizione o, comunque, formuli una domanda tendente all'affermazione del proprio diritto di procedere all'esecuzione, si realizza un'attività processuale rilevante ai sensi LLart. 2943, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che, ai sensi LLart. 2945, secondo comma, cod. civ., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Ne consegue che, essendo stato definito quel giudizio di opposizione a precetto con sentenza del novembre 2002, da quel momento il termine di prescrizione ha ripreso a decorrere, ma è stato validamente interrotto prima che maturasse il termine decennale, a mezzo della richiesta stragiudiziale avanzata in data 25/02/2009.
In definitiva, al rigetto LLappello principale proposto dal si contrappone l'accoglimento di Pt_1 quello incidentale, formulato dagli appellati, in forza del quale va rigettata l'opposizione a precetto promossa dal in primo grado. Pt_1
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo al valore della controversia, con applicazione dei valori medi, tenuto conto del grado di complessità delle questioni trattate, con precisazione che va riconosciuta anche la fase la di trattazione, anche in assenza di attività istruttoria (cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023).
In relazione alla soccombenza nei confronti di esse vanno liquidate in favore Parte_2 LLIO, stante l'avvenuta ammissione di tale appellata al patrocinio a spese dello Stato.
7. Ai sensi LLart. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, sussistono i presupposti per il pagamento, a carico del LLulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma Parte_1
1-bis del medesimo articolo.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal e sugli appelli incidentali Parte_1 proposti da e e avverso la Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_3 sentenza n. 817/2021, emessa dal Tribunale di Messina il 20-21 aprile 2021 nel giudizio iscritto al n. 3182/2011 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) in accoglimento degli appelli incidentali, rigetta l'opposizione a precetto promossa dal Parte_1 in primo grado;
[...]
3) condanna il al pagamento delle spese di lite del presente grado del giudizio, Parte_1 che liquida in complessivi € 14.317,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore LLIO (essendo Parte_2
ammessa al gratuito patrocinio), e in complessivi € 14.317,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di
[...] studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in favore di
, e , da distrarsi in favore del procuratore antistatario, CP_1 CP_2 Controparte_3 avv. Fabio Cosentino;
4) nulla sulle spese nel rapporto processuale tra e gli appellati contumaci. Parte_1
5) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte del Parte_1 LLulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)