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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/07/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato ex art. 436 bis cpc la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 795/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n.854/2024 pubblicata in data 31/10/2024 promossa con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato a Parma via Mistrali n.4 presso e nello studio degli avv.
Luciano Giorgio Petronio, Mauro Mazzoni, Matteo Petronio e Rosa Petronio che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 10 luglio 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di giudice del lavoro accertava e dichiarava il diritto di ad essere retribuita, in relazione al Parte_1
1 periodo in controversia, in base a quanto previsto dal CCNL Multiservizi-Pulizia e
Industria-FISE sottoscritto da , sulla base di una retribuzione CP_3 mensile corrispondente al II° livello di detto contratto, e, conseguentemente, condannava la a corrispondere la Controparte_1 differenza retributiva fra quanto erogato come da listini paga e quanto la stessa avrebbe avuto diritto di percepire in applicazione dei parametri retributivi del CCNL
Multiservizi per un importo complessivamente pari ad euro 24.008,37 oltre accessori e all'accantonamento di una somma pari ad Euro 1.866,22 a titolo di t.f.r.
2 Proponeva appello . Parte_1 Con CP_ e rimanevano contumaci.
Nessuna delle parti compariva all'udienza del 3 luglio 2025 né alla successiva udienza rinviata ex art. 309 cpc del 10 luglio 2025.
Orbene stante il disposto dell'art. 359 cpc trova applicazione anche al giudizio di appello il combinato disposto degli artt. 181 e 309 cpc con la conseguenza che deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
L'estinzione stante l'art. 350 cpc deve essere dichiarata con sentenza.
Nulla sulle spese stante il tipo di pronuncia.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023)
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 795/2024 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello
2) Nulla sulle spese del giudizio di appello
Così deciso in Bologna, il 10 luglio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato ex art. 436 bis cpc la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 795/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n.854/2024 pubblicata in data 31/10/2024 promossa con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato a Parma via Mistrali n.4 presso e nello studio degli avv.
Luciano Giorgio Petronio, Mauro Mazzoni, Matteo Petronio e Rosa Petronio che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 10 luglio 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di giudice del lavoro accertava e dichiarava il diritto di ad essere retribuita, in relazione al Parte_1
1 periodo in controversia, in base a quanto previsto dal CCNL Multiservizi-Pulizia e
Industria-FISE sottoscritto da , sulla base di una retribuzione CP_3 mensile corrispondente al II° livello di detto contratto, e, conseguentemente, condannava la a corrispondere la Controparte_1 differenza retributiva fra quanto erogato come da listini paga e quanto la stessa avrebbe avuto diritto di percepire in applicazione dei parametri retributivi del CCNL
Multiservizi per un importo complessivamente pari ad euro 24.008,37 oltre accessori e all'accantonamento di una somma pari ad Euro 1.866,22 a titolo di t.f.r.
2 Proponeva appello . Parte_1 Con CP_ e rimanevano contumaci.
Nessuna delle parti compariva all'udienza del 3 luglio 2025 né alla successiva udienza rinviata ex art. 309 cpc del 10 luglio 2025.
Orbene stante il disposto dell'art. 359 cpc trova applicazione anche al giudizio di appello il combinato disposto degli artt. 181 e 309 cpc con la conseguenza che deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
L'estinzione stante l'art. 350 cpc deve essere dichiarata con sentenza.
Nulla sulle spese stante il tipo di pronuncia.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023)
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 795/2024 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello
2) Nulla sulle spese del giudizio di appello
Così deciso in Bologna, il 10 luglio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
2