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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/05/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa
Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 33, dell'anno 2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter, tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliata Viale Parioli n. 47/a, Roma, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Maria Bosio, che la rappresenta e difende, giusto mandato in atti
Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Terni, presso la sede Provinciale in via Bramante n. 13, rappresentato e difeso congiuntamente e CP_1 disgiuntamente dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela Varani, giusta procura generale alle liti rilasciata il 23.1.2023 – rep. 37590/racc.7131, per atto del notaio in Fiumicino Persona_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 gennaio 2024, ritualmente notificato, ha Parte_1 dedotto di essere invalida civile nella misura del 76%,e affetta dalle seguenti patologie: scompenso cardiaco congestizio, A TVP poplitea e tibiale, cardiopatia ipertensiva, gammapatia monoclonale, stato ansioso depressivo maggiore, ischemia cerebrale cronica, poliatrosi, ernia iatale, dislipidemia, angina instabile;
che in data 09.11.2022 inoltrava domanda di aggravamento n. 3940944401278 alla competente Commissione
Sanitaria, ai fini ai fini della visita per ottenere tra gli altri i benefici di cui alla L.
18/1980 - L. 508/88 e L. 104/92, previo riconoscimento del requisito sanitario;
che stante la mancata convocazione a visita da parte dell' la ricorrente proponeva CP_1 ricorso ex art. 445 bis c.p.c., dinanzi l'intestato Tribunale, al fine di ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici ex art. 1 L. 18/80 e L. 104/92; che con memoria del 16.06.2023 si costituiva l' eccependo la carenza CP_1 della domanda amministrativa in quanto riportava un CAB relativo ad un libretto postale;
che il giudice della fase atp;
che in sede di operazioni peritali il CTP medico legale dell' , eccepiva la carenza della domanda amministrativa, ed il CTU, CP_1 aderendo a tale eccezione, in data 24.07.2023 restituiva gli atti al Tribunale senza espletare l'incarico; che il giudice dichiarava inammissibile la domanda. Assumeva che in realtà ai fini dell'espletamento dell'Atp non è necessaria la compilazione dei moduli predisposti dall' , ma è sufficiente che la domanda sia CP_1 chiara al fine di mettere l' nella condizione di valutare se sussistono i requisiti CP_1 sanitari ad ottenere i benefici richiesti, valutazione che va fatta sulla base delle effettive condizioni fisiche del richiedente;
che A nulla rileva il fatto che nella domanda si stato inserito e/o trascritto un codice ABI/CAB asseritamente errato, in quanto solo dopo l'accertamento del requisito sanitario, in via amministrativa o in seguito a giudizio, verrà richiesto dall'ente la compilazione dell'apposito modello AP70 per effettuare il pagamento, ed in caso di mancato inoltro di quest'ultimo la prestazione non verrà erogata. Concludeva chiedendo “- accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la Sig.ra è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1 delle provvidenze di cui all'art. 1 legge 18/1980 e legge 508/88 (indennità di accompagnamento) nonché in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 (handicap grave), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio”.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 preliminarmente, eccependo l'inammissibilità del giudizio di merito e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esplicitati.
CP_ La presentazione della domanda amministrativa all' è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria e la proposizione del successivo ricorso al Comitato Provinciale (che presuppone il rigetto esplicito o implicito della domanda stessa) determina l'improcedibilità dell'azione medesima. La preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione giurisdizionale, mancando il quale l'azione giurisdizionale stessa non è meramente improcedibile, ma è radicalmente improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.
Nel caso di specie appare evidente che non si tratta di mancata compilazione di uno dei moduli predisposti dall' e non per questo manca la domanda amministrativa. La CP_1 domanda inviata era incompleta e per questo il sistema l'ha scartata automaticamente, quindi non è mai pervenuta all' che non è stato posto in grado neanche di CP_1 esaminarla. Né controparte, ammesso che fosse valida, ha presentato una domanda con modalità differenti (ad es. con PEC), o utilizzando altri modelli e/o in via analogica. È evidente che nessuna domanda è pervenuta all' per un errore di compilazione da CP_1 CP_ parte del ricorrente, la domanda come emerge dalla produzione (cfr. all.alle note de
12 febbraio 2025) è stata rigetta dal sistema.
La domanda è quindi inammissibile per mancanza della previa domanda CP_ amministrativa. Emerge dalla schermata che la domanda è stata rigettata poiché incompleta e la ricorrente avrebbe dovuto integrarla ovvero presentare nuova domanda.
Si legge invero nella relazione di reparto "Il sistema ha immediatamente respinto la domanda per errore nella valorizzazione dell'ufficio pagatore indicato come conto corrente anziché come libretto. In questi casi il ricorrente ben avrebbe potuto integrare la domanda in base alle informazioni restituite dal nostro sistema informatico. Invece nessuna integrazione o riproposizione della domanda è stata effettuata. La ricorrente ha invece adito l'autorità giudiziaria che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di accertamento tecnico preventivo per assenza appunto della domanda amministrativa.
Si allega la domanda amministrativa con l'indicazione dell'errore che ha impedito l'accettazione della domanda stessa da parte del sistema”. Il ricorso andrà dunque rigettato. Le spese di lite alla luce della dichiarazione in atti prescritta dall'art. 152 disp. Att. Cpc., possano essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nella Parte_1 causa iscritta al n. 33/2024 R.G.:
a)rigetta il ricorso;
b)spese irripetibili
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa
Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 33, dell'anno 2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter, tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliata Viale Parioli n. 47/a, Roma, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Maria Bosio, che la rappresenta e difende, giusto mandato in atti
Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Terni, presso la sede Provinciale in via Bramante n. 13, rappresentato e difeso congiuntamente e CP_1 disgiuntamente dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela Varani, giusta procura generale alle liti rilasciata il 23.1.2023 – rep. 37590/racc.7131, per atto del notaio in Fiumicino Persona_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 gennaio 2024, ritualmente notificato, ha Parte_1 dedotto di essere invalida civile nella misura del 76%,e affetta dalle seguenti patologie: scompenso cardiaco congestizio, A TVP poplitea e tibiale, cardiopatia ipertensiva, gammapatia monoclonale, stato ansioso depressivo maggiore, ischemia cerebrale cronica, poliatrosi, ernia iatale, dislipidemia, angina instabile;
che in data 09.11.2022 inoltrava domanda di aggravamento n. 3940944401278 alla competente Commissione
Sanitaria, ai fini ai fini della visita per ottenere tra gli altri i benefici di cui alla L.
18/1980 - L. 508/88 e L. 104/92, previo riconoscimento del requisito sanitario;
che stante la mancata convocazione a visita da parte dell' la ricorrente proponeva CP_1 ricorso ex art. 445 bis c.p.c., dinanzi l'intestato Tribunale, al fine di ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici ex art. 1 L. 18/80 e L. 104/92; che con memoria del 16.06.2023 si costituiva l' eccependo la carenza CP_1 della domanda amministrativa in quanto riportava un CAB relativo ad un libretto postale;
che il giudice della fase atp;
che in sede di operazioni peritali il CTP medico legale dell' , eccepiva la carenza della domanda amministrativa, ed il CTU, CP_1 aderendo a tale eccezione, in data 24.07.2023 restituiva gli atti al Tribunale senza espletare l'incarico; che il giudice dichiarava inammissibile la domanda. Assumeva che in realtà ai fini dell'espletamento dell'Atp non è necessaria la compilazione dei moduli predisposti dall' , ma è sufficiente che la domanda sia CP_1 chiara al fine di mettere l' nella condizione di valutare se sussistono i requisiti CP_1 sanitari ad ottenere i benefici richiesti, valutazione che va fatta sulla base delle effettive condizioni fisiche del richiedente;
che A nulla rileva il fatto che nella domanda si stato inserito e/o trascritto un codice ABI/CAB asseritamente errato, in quanto solo dopo l'accertamento del requisito sanitario, in via amministrativa o in seguito a giudizio, verrà richiesto dall'ente la compilazione dell'apposito modello AP70 per effettuare il pagamento, ed in caso di mancato inoltro di quest'ultimo la prestazione non verrà erogata. Concludeva chiedendo “- accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la Sig.ra è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1 delle provvidenze di cui all'art. 1 legge 18/1980 e legge 508/88 (indennità di accompagnamento) nonché in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 (handicap grave), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio”.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 preliminarmente, eccependo l'inammissibilità del giudizio di merito e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esplicitati.
CP_ La presentazione della domanda amministrativa all' è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria e la proposizione del successivo ricorso al Comitato Provinciale (che presuppone il rigetto esplicito o implicito della domanda stessa) determina l'improcedibilità dell'azione medesima. La preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione giurisdizionale, mancando il quale l'azione giurisdizionale stessa non è meramente improcedibile, ma è radicalmente improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.
Nel caso di specie appare evidente che non si tratta di mancata compilazione di uno dei moduli predisposti dall' e non per questo manca la domanda amministrativa. La CP_1 domanda inviata era incompleta e per questo il sistema l'ha scartata automaticamente, quindi non è mai pervenuta all' che non è stato posto in grado neanche di CP_1 esaminarla. Né controparte, ammesso che fosse valida, ha presentato una domanda con modalità differenti (ad es. con PEC), o utilizzando altri modelli e/o in via analogica. È evidente che nessuna domanda è pervenuta all' per un errore di compilazione da CP_1 CP_ parte del ricorrente, la domanda come emerge dalla produzione (cfr. all.alle note de
12 febbraio 2025) è stata rigetta dal sistema.
La domanda è quindi inammissibile per mancanza della previa domanda CP_ amministrativa. Emerge dalla schermata che la domanda è stata rigettata poiché incompleta e la ricorrente avrebbe dovuto integrarla ovvero presentare nuova domanda.
Si legge invero nella relazione di reparto "Il sistema ha immediatamente respinto la domanda per errore nella valorizzazione dell'ufficio pagatore indicato come conto corrente anziché come libretto. In questi casi il ricorrente ben avrebbe potuto integrare la domanda in base alle informazioni restituite dal nostro sistema informatico. Invece nessuna integrazione o riproposizione della domanda è stata effettuata. La ricorrente ha invece adito l'autorità giudiziaria che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di accertamento tecnico preventivo per assenza appunto della domanda amministrativa.
Si allega la domanda amministrativa con l'indicazione dell'errore che ha impedito l'accettazione della domanda stessa da parte del sistema”. Il ricorso andrà dunque rigettato. Le spese di lite alla luce della dichiarazione in atti prescritta dall'art. 152 disp. Att. Cpc., possano essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nella Parte_1 causa iscritta al n. 33/2024 R.G.:
a)rigetta il ricorso;
b)spese irripetibili
Il giudice
Michela Francorsi