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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta: dott.ssa Anna Maria Raschellà - Presidente rel. dott.ssa Adele Foresta - Consigliere dott.ssa Alessandra Petrolo - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 671/2025 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27 novembre 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza alla Via Alberto Serra 14, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Eugenio Caruso, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
; Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
E
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta presentate, telematicamente, il 25 novembre 2025: “L'Avv. Caruso insiste affinché l'On. Corte adita voglia accogliere l'istanza di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. (depositata il 03.07.2025), con contestuale liquidazione di onorari di gratuito patrocinio, giusto provvedimento di ammissione già in atti (depositato il 30.04.2025)”.
1 Per il P.G.: “Rigetto delle richieste istruttorie e del gravame avverso sentenza n. 377/2025, emessa dal Tribunale di Cosenza in data 26/02/2025, a seguito del giudizio recante r.g.a.c. n. 404/2024”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. La sentenza appellata
Con sentenza n. 377/2025 resa il 26 febbraio 2025 e pubblicata il 28 febbraio 2025, il Tribunale di
Cosenza, a seguito di sentenza parziale che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, ha così provveduto:
1. dispone l'affido condiviso della figlia minore delle parti, con collocamento paritario presso i genitori: in particolare, trascorrerà, in forma alternata, i primi tre giorni della settimana con un Per_1
genitore e i successivi tre giorni con l'altro genitore;
trascorrerà la domenica in forma alternata con l'uno o con l'altro genitore;
trascorrerà in forma alternata con i genitori le principali festività e quindici giorni consecutivi con ciascun genitore durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 30 giugno di ciascun anno;
2. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto di durante i periodi di Per_1
permanenza presso di sé e concorra alle spese straordinarie riguardanti la minore nella misura del
50%;
3. assegna a il godimento della casa coniugale (in Rende alla via L. Da Vinci Controparte_1
n. 14/A); Per
4. pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio , Controparte_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, mediante versamento all'altro genitore della somma mensile di euro 200,00 oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%;
5. rigetta la domanda di diretta al riconoscimento di assegno divorzile in suo Parte_1
favore;
6. dichiara le spese compensate tra le parti.
§ 2. L'appello
ha proposto appello avverso suddetta sentenza con ricorso presentato, Parte_1
telematicamente, il 23 aprile 2025.
Con decreto dell'8 maggio 2025, il presidente della Prima sezione ha fissato per la comparizione e trattazione l'udienza del 27 novembre 2025.
non si è costituita, malgrado la rituale notifica presso il difensore costituito Controparte_1
in primo grado, Avv. Ornella Nucci, del ricorso col pedissequo decreto.
2 L'udienza del 27 novembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
L'appellante ha depositato le note ed ha chiesto l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.
Indi, la Corte ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 16 dicembre 2025.
§ 3. Le valutazioni della Corte
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , non costituitasi malgrado Controparte_1
la rituale notifica presso il difensore costituito in primo grado, Avv. Ornella Nucci, del ricorso col pedissequo decreto in data 8 maggio 2025.
La richiesta di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., va accolta.
È noto che, nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti nel giudizio di impugnazione, in quanto l'art. 338 c.p.c., nel quadro della disciplina generale delle impugnazioni, si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
Non può dubitarsi, tuttavia, della ammissibilità di detta rinunzia, perché l'art. 359 c.p.c. stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dunque anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame.
Dottrina e giurisprudenza hanno poi nettamente distinto tra rinunzia agli atti del giudizio e rinunzia all'azione (che se interviene dopo il giudizio di primo grado è solitamente detta rinunzia all'impugnazione), contrapponendo l'una all'altra (tale contrapposizione è implicita anche nell'art. 310 comma 1 c.p.c.), e precisando che la rinunzia all'azione (e all'impugnazione) è un modo improprio per designare la rinunzia al diritto sostanziale del quale è stata chiesta tutela con l'azione giudiziaria (o con l'impugnazione), e conseguentemente che essa, a differenza della rinunzia agli atti del giudizio, è immediatamente efficace, anche senza l'accettazione della controparte, e determina il venir meno del potere dovere del giudice di pronunziare (si vedano in particolare le sentenze della
Suprema Corte, 18 marzo 1981 n. 1583, 19 maggio 1995 n. 5556). Quanto poi alla rinunzia agli atti del giudizio, di primo grado o di appello che sia, l'accettazione è necessaria soltanto nel caso in cui la parte, nei cui confronti la rinunzia è fatta, abbia interesse alla prosecuzione del processo;
interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile,
e che presuppone la proposizione, da parte sua, di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che consegue con l'estinzione del processo (v. Cass. civ., 3
3 agosto 1999, n. 8383; Cass. civ., 1 febbraio 1995, n. 1168; Cass. civ., 19 marzo 1990, n. 2267; Cass civ., 17 maggio 1982).
Ebbene, nel caso di specie, non si è costituita restando contumace, così Controparte_1
dimostrando in buona sostanza di non avere interesse alla prosecuzione del processo, con l'ovvia conseguenza che, in vero, la accettazione da parte sua della dichiarazione di estinzione, non è necessaria.
Quanto alle disciplina delle spese processuali, va rimarcato che, ai sensi del comma 4 dell'art. 306, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.
Nel caso in esame, la contumacia della sig.ra osta a qualsivoglia pronuncia in suo favore in CP_1
ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 23 aprile 2025 nei confronti di Parte_1
e con l'intervento del P.G., avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Cosenza n. 377/2025 resa il 26 febbraio 2025 e pubblicata il 28 febbraio 2025, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.;
- non luogo a provvedere sulle spese dell'appello.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di Appello del
16 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Anna Maria Raschellà
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