CA
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta ai n. 466/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Danilo Calabrò;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
[...]
( , in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentata e difeso P.IVA_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
Appellata
E
( ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura
Scolaro;
Terza chiamata in causa
OGGETTO: Pubblico impiego – risarcimento danni SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26.7.2017, – dipendente della Parte_1 [...]
, in servizio presso il centro per l'impiego di Siracusa – esponeva: CP_1
che in data 3.4.2015, durante l'orario di lavoro e per motivi di servizio, su richiesta del consegnatario , si recava con la propria Parte_2
Contr autovettura presso la sede dell di via Necropoli Grotticelle al fine di prelevare materiale dal magazzino;
che nella via di ritorno al proprio ufficio, avendo notato un traffico intenso nel percorso ordinario, si trovava costretto a seguire una strada alternativa;
che durante il tragitto aveva uno scontro con un motociclo. Aveva provveduto, nell'immediatezza dei fatti, al risarcimento dei danni causati al motociclo per l'importo di € 150,00. La propria autovettura aveva riportato un danno di € 700,00. Chiedeva al tribunale l'accertamento del diritto a essere tenuto indenne dall'ente datore di lavoro per i danni derivati dal sinistro, con condanna dello stesso al risarcimento dei relativi danni.
Si costituivano in giudizio la Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e la società – chiamata in garanzia dall'amministrazione – che, in via Controparte_2
preliminare, eccepiva: la decadenza dell'ente regionale dal diritto di chiamarla in causa;
la carenza di legittimazione passiva dell'ente regionale convenuto in giudizio;
la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Con sentenza n. 1496/2021 del 24.11.2021, il giudice adito rigettava il ricorso e compensava le spese di lite tenuto conto della natura della causa, dei rapporti tra le parti e del valore esiguo della controversia.
Escludeva, in particolare, la fondatezza della pretesa risarcitoria rilevando che il sinistro oggetto di giudizio si era verificato per colpa esclusiva di il quale aveva “tenuto una condotta di guida gravemente negligente”, Pt_1
come comprovato dalla dichiarazione, prodotta dal ricorrente, resa da
, conducente del motociclo danneggiato, il quale aveva Controparte_4 riferito: “ … in data 3.4.2015, alle ore 9.10 circa, mentre conducevo il mio ciclomotore Aprilia ero fermo al semaforo posto tra il viale Tica e il piazzale
Carmelo Ganci. Al verde mi avviavo ma improvvisamente dalla mia sinistra mi tagliava la strada l'autovettura Lancia Libra condotta da
[...]
… il sig. riconosceva la sua responsabilità nella dinamica Parte_1 Pt_1
dell'incidente ed insieme quindi ci recavamo presso il concessionario Aprilia di viale Cardona dove il sig. provvedeva ad acquistare a sue spese il Pt_1
faro anteriore rotto per complessivi euro 150,00”.
Riteneva ultroneo l'esame delle ulteriori eccezioni e domande formulate dalle altre parti del giudizio.
Avverso la sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato il 24 maggio 2022. Resistevano al gravame le appellate.
La causa è stata decisa in data 13 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere rigettato la domanda risarcitoria in ragione della esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro. Pt_1
Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il datore di lavoro risponde dei danni cagionati a terzi dai propri dipendenti in missione o in servizio a prescindere dalla eventuale responsabilità esclusiva o parziale degli stessi.
Deduce, poi, che in ogni caso il giudice gli avrebbe erroneamente attribuito la responsabilità esclusiva del sinistro in luogo di quella parziale nella misura del 50% in applicazione dell'art. 2054 c.c.
1.2. Nel costituirsi le appellate hanno riproposto ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le domande, anche preliminari, e le difese proposte nel precedente grado di giudizio non esaminate dal tribunale. in via Controparte_2 preliminare, ha chiesto dichiararsi inammissibile l'appello per difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.
2. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'odierna appellata di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 434 c.p.c.
La censura non merita accoglimento.
"Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n. 27199/2017.
Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
2.1. L'appello è infondato. Il giudice di primo grado ha correttamente rigettato la domanda sussistendo la prova che la responsabilità del sinistro è addebitabile unicamente a Pt_1
Il principio posto a fondamento della decisione è corretto. Si richiama ex art. 118 disp att. cp.c., condividendo le ragioni poste a fondamento della decisione la sentenza della Cassazione civile, sez. III, 13/3/2024, n. 6716 secondo cui
“Nell'obbligazione solidale da fatto illecito, l'onere di ciascun obbligato è, nei rapporti interni, proporzionato alla relativa colpa ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nell'obbligazione risarcitoria dei danni conseguenti ad incidente stradale, il proprietario del veicolo e il datore di lavoro del conducente sono solidalmente responsabili con il conducente-dipendente, rispettivamente ai sensi degli artt. 2054, comma 3, e 2049 c.c., ma - non essendo possibile ripartire tra loro il predetto onere, perché ricollegabile soltanto alla condotta colposa del conducente - sono privi di regresso l'uno contro l'altro e possono esperire, nello stesso od in separato giudizio, azione di rivalsa contro l'autore del fatto dannoso per l'intero importo pagato al terzo danneggiato” (cfr Cassazione civile, sez. III,
05/07/2017, n. 16512 ;Cassazione civile, sez. III, 30/12/2023, n. 36613).
Nel caso in esame la colpa esclusiva nella causazione del sinistro emerge dagli atti e in particolare dalla descrizione delle modalità del sinistro contenuta nella dichiarazione prodotta da che attesta che quest'ultimo provenendo da sinistra, Pt_1
tagliava la strada al motociclista. Tale ricostruzione del sinistro non è stata specificamente contestata dall'appellante e, peraltro, la responsabilità esclusiva dell'appellante appare confermata dall'immediato pagamento del risarcimento del danno nei confronti del danneggiato, comportamento certamente anomalo in chi non
è responsabile del sinistro.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto (cfr
Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuna parte appellata delle spese processuali che liquida in € 337,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA in favore del difensore di CP_5
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13.3.2025.
Il Consigliere est. La Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta ai n. 466/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Danilo Calabrò;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
[...]
( , in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentata e difeso P.IVA_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
Appellata
E
( ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura
Scolaro;
Terza chiamata in causa
OGGETTO: Pubblico impiego – risarcimento danni SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26.7.2017, – dipendente della Parte_1 [...]
, in servizio presso il centro per l'impiego di Siracusa – esponeva: CP_1
che in data 3.4.2015, durante l'orario di lavoro e per motivi di servizio, su richiesta del consegnatario , si recava con la propria Parte_2
Contr autovettura presso la sede dell di via Necropoli Grotticelle al fine di prelevare materiale dal magazzino;
che nella via di ritorno al proprio ufficio, avendo notato un traffico intenso nel percorso ordinario, si trovava costretto a seguire una strada alternativa;
che durante il tragitto aveva uno scontro con un motociclo. Aveva provveduto, nell'immediatezza dei fatti, al risarcimento dei danni causati al motociclo per l'importo di € 150,00. La propria autovettura aveva riportato un danno di € 700,00. Chiedeva al tribunale l'accertamento del diritto a essere tenuto indenne dall'ente datore di lavoro per i danni derivati dal sinistro, con condanna dello stesso al risarcimento dei relativi danni.
Si costituivano in giudizio la Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e la società – chiamata in garanzia dall'amministrazione – che, in via Controparte_2
preliminare, eccepiva: la decadenza dell'ente regionale dal diritto di chiamarla in causa;
la carenza di legittimazione passiva dell'ente regionale convenuto in giudizio;
la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Con sentenza n. 1496/2021 del 24.11.2021, il giudice adito rigettava il ricorso e compensava le spese di lite tenuto conto della natura della causa, dei rapporti tra le parti e del valore esiguo della controversia.
Escludeva, in particolare, la fondatezza della pretesa risarcitoria rilevando che il sinistro oggetto di giudizio si era verificato per colpa esclusiva di il quale aveva “tenuto una condotta di guida gravemente negligente”, Pt_1
come comprovato dalla dichiarazione, prodotta dal ricorrente, resa da
, conducente del motociclo danneggiato, il quale aveva Controparte_4 riferito: “ … in data 3.4.2015, alle ore 9.10 circa, mentre conducevo il mio ciclomotore Aprilia ero fermo al semaforo posto tra il viale Tica e il piazzale
Carmelo Ganci. Al verde mi avviavo ma improvvisamente dalla mia sinistra mi tagliava la strada l'autovettura Lancia Libra condotta da
[...]
… il sig. riconosceva la sua responsabilità nella dinamica Parte_1 Pt_1
dell'incidente ed insieme quindi ci recavamo presso il concessionario Aprilia di viale Cardona dove il sig. provvedeva ad acquistare a sue spese il Pt_1
faro anteriore rotto per complessivi euro 150,00”.
Riteneva ultroneo l'esame delle ulteriori eccezioni e domande formulate dalle altre parti del giudizio.
Avverso la sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato il 24 maggio 2022. Resistevano al gravame le appellate.
La causa è stata decisa in data 13 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere rigettato la domanda risarcitoria in ragione della esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro. Pt_1
Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il datore di lavoro risponde dei danni cagionati a terzi dai propri dipendenti in missione o in servizio a prescindere dalla eventuale responsabilità esclusiva o parziale degli stessi.
Deduce, poi, che in ogni caso il giudice gli avrebbe erroneamente attribuito la responsabilità esclusiva del sinistro in luogo di quella parziale nella misura del 50% in applicazione dell'art. 2054 c.c.
1.2. Nel costituirsi le appellate hanno riproposto ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le domande, anche preliminari, e le difese proposte nel precedente grado di giudizio non esaminate dal tribunale. in via Controparte_2 preliminare, ha chiesto dichiararsi inammissibile l'appello per difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.
2. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'odierna appellata di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 434 c.p.c.
La censura non merita accoglimento.
"Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n. 27199/2017.
Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
2.1. L'appello è infondato. Il giudice di primo grado ha correttamente rigettato la domanda sussistendo la prova che la responsabilità del sinistro è addebitabile unicamente a Pt_1
Il principio posto a fondamento della decisione è corretto. Si richiama ex art. 118 disp att. cp.c., condividendo le ragioni poste a fondamento della decisione la sentenza della Cassazione civile, sez. III, 13/3/2024, n. 6716 secondo cui
“Nell'obbligazione solidale da fatto illecito, l'onere di ciascun obbligato è, nei rapporti interni, proporzionato alla relativa colpa ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nell'obbligazione risarcitoria dei danni conseguenti ad incidente stradale, il proprietario del veicolo e il datore di lavoro del conducente sono solidalmente responsabili con il conducente-dipendente, rispettivamente ai sensi degli artt. 2054, comma 3, e 2049 c.c., ma - non essendo possibile ripartire tra loro il predetto onere, perché ricollegabile soltanto alla condotta colposa del conducente - sono privi di regresso l'uno contro l'altro e possono esperire, nello stesso od in separato giudizio, azione di rivalsa contro l'autore del fatto dannoso per l'intero importo pagato al terzo danneggiato” (cfr Cassazione civile, sez. III,
05/07/2017, n. 16512 ;Cassazione civile, sez. III, 30/12/2023, n. 36613).
Nel caso in esame la colpa esclusiva nella causazione del sinistro emerge dagli atti e in particolare dalla descrizione delle modalità del sinistro contenuta nella dichiarazione prodotta da che attesta che quest'ultimo provenendo da sinistra, Pt_1
tagliava la strada al motociclista. Tale ricostruzione del sinistro non è stata specificamente contestata dall'appellante e, peraltro, la responsabilità esclusiva dell'appellante appare confermata dall'immediato pagamento del risarcimento del danno nei confronti del danneggiato, comportamento certamente anomalo in chi non
è responsabile del sinistro.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto (cfr
Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuna parte appellata delle spese processuali che liquida in € 337,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA in favore del difensore di CP_5
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13.3.2025.
Il Consigliere est. La Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Graziella Parisi