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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 21/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
Relatore
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Maria Lucia Insinga Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 297/2019 R.G. Corte d'Appello di Caltanissetta, promossa da
C.F. , nato a [...]- Parte_1 C.F._1
nissetta il 21 giugno 1942 e quivi residente nella Via Borre- mans, n. 90/B, elettivamente domiciliati in Caltanissetta, nel
Viale della Regione n. 30 presso lo Studio Legale degli Avv.ti
Antonio Luca Maria Sapienza e Annalisa Maria Petitto;
-appellanti
CONTRO
Controparte_1
[...] [...]
P. IVA , con sede in Caltanissetta nella Via
[...] P.IVA_1
Borremans n. 90, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, nel
Viale Sicilia n. 176 presso lo Studio Legale dell'Avv. Raffaele
Palermo
-appellata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 135/2019 del 21 marzo 2019, resa nel giudizio n. 1373/2015 R.G., il Tribunale di Caltanissetta dichiarava priva di titolo l'occupazione, da parte di Parte_1
dell'appartamento B, piano terzo, nonché del box n. 19 e della cantina n. 5 siti in Caltanissetta, nella Via Borremans n. 90, or- dinandone il rilascio in favore della Cooperativa edilizia
[...]
società attrice che aveva realizzato Controparte_2 CP_1
il fabbricato.
Il Tribunale nisseno, inoltre, condannava l' al pagamen- Pt_1
to, in favore della attrice, della somma di € CP_1
31.672,84 a titolo di risarcimento del danno costituito dagli inte- ressi moratori maturati sulle rate del mutuo principale e integra- tivo contratto dalla Cooperativa stessa, nonché al pagamento degli ulteriori interessi di mora maturandi fino al rilascio dell'immobile. Autorizzava, infine, la Cooperativa a richiedere l'intervento della forza pubblica in caso di mancata collabora- zione dell Pt_1
Il giudizio traeva origine dalla comparsa di riassunzione ex art. 354 c.p.c. notificata da con Controparte_3 Parte_1
- 2 - cui la Cooperativa aveva adito il Tribunale di Caltanissetta per chiedere dichiararsi priva di titolo l'occupazione da parte dell la condanna al rilascio in proprio favore degli im- Pt_1
mobili sopra descritti, nonché la condanna al pagamento della somma corrispondente agli interessi di mora maturati sulle rate di mutuo non pagate mora maturandi sino al rilascio dell'immobile assegnato.
Questi, brevemente, i fatti.
La , proprietaria di immobili socia- Controparte_1
li, ed in particolare di quattro palazzine, per complessivi 36 al- loggi, site nella Via Borremans, edificate con un mutuo agevola- to ex art. LL.RR. 79/1975 e n. 34/1984, aveva assegnato al socio l'alloggio nella palazzina “B1”, piano terzo, oltre Parte_1
il box n. 19 e una cantina, la n. 5.
L son dal 2001, aveva sospeso il pagamento del mutuo Pt_1
a suo carico lamentando che la era rimasta inadem- CP_1
piente nel non avere mai dato riscontro alle sue richieste relative all'ottenimento di documenti (certificato di abitabilità, accata- stamento dell'edificio di proprietà della , fraziona- CP_1
mento dei mutui contratti).
La Cooperativa, da parte sua, aveva rivolto all' vari sol- Pt_1
leciti di pagamento, anch'essi rimasti inosservati, fino al punto di determinarsi per la sua esclusione, decisa con delibera del
CDA del 6 marzo 2002, che assumeva fosse stata ritualmente notificata e mai opposta.
- 3 - Dalla notifica della delibera (22 marzo 2002) l aveva Pt_1
continuato ad abitare l'immobile, illegittimamente ad avviso della società.
Quest'ultima, dunque, lo aveva convenuto in giudizio nel 2007, una prima volta, davanti al Tribunale di Caltanissetta (giudizio n. 1692/2007 R.G.) proponendo sin da allora le domande di ac- certamento dell'illegittimità dell'occupazione, di condanna al ri- lascio e di condanna al risarcimento del danno (all'epoca quanti- ficato in € 10.504,29 per interessi moratori non pagati).
Avverso la sentenza resa all'esito di quel giudizio (sent. n.
623/2008 del 28 novembre 2008) - che aveva dichiarato senza titolo l'occupazione dell'alloggio e degli altri immobili con condanna al loro rilascio, oltre che al risarcimento del danno nella misura sopra quantificata - l dichiarato contumace Pt_1
in primo grado, aveva proposto appello (iscritto al n. 63/2009 di questa Corte d'Appello) eccependo la nullità e/o inesistenza del- la notifica della citazione del primo grado di giudizio e la nullità della citazione per la genericità dei requisiti volti a individuare la persona del convenuto.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 42/2015, aveva dichiarato la nullità della citazione introduttiva del giudi- zio di primo grado, rimettendo la causa al Tribunale di Caltanis- setta.
Con comparsa di riassunzione del 28 maggio 2015, la Coopera- tiva aveva adito nuovamente il Tribunale di Caltanissetta (giudi-
- 4 - zio n. 1373/2015 R.G.) per chiedere, ancora una volta, dichia- rarsi senza titolo l'occupazione dell' il rilascio Pt_1
dell'immobile e la condanna al pagamento degli interessi mora- tori, nelle more quantificati in € 31.672,84.
L nel costituirsi, aveva chiesto rigettarsi le domande Pt_1
formulate, eccependo l'inadempimento della Cooperativa nei suoi riguardi sotto vari profili, riguardanti l'abitabilità, la rego- larità catastale e e il frazionamento del mutuo.
Con sentenza n. 135/2019 del 19 marzo 2019 il Tribunale di- chiarava, ancora una volta, priva di titolo l'occupazione dell e lo condannava al rilascio e al pagamento degli in- Pt_1
teressi nella misura di € 31.672,84 nonché al pagamento degli ulteriori interessi di mora maturandi fino al rilascio dell'immobile.
** ** **
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, Parte_1
iscritto al n. 297/2019 R.G (i.e. il giudizio che ci occupa), con- tenente querela di falso in via incidentale e affidato a due moti- vi, rassegnando le seguenti conclusioni:
“…Voglia L'Ecc.ma Corte d'appello adita In merito alla quere- la di falso proposta in via incidentale col presente atto di appel- lo, -sospendere ex art. 355 c.p.c. il presente giudizio di appello
e rimettere le parti davanti il Tribunale di Caltanissetta ordi- nando di riassumere avanti lo stesso la causa di falso;
nel meri- to in via preliminare, -sospendere l'efficacia esecutiva della
- 5 - sentenza impugnata sussistendo gravi e fondate ragioni, per quanto esposto in premessa;
-affermare e dichiarare, per le ra- gioni esposte in premessa ed in riforma della sentenza di primo grado n. 135/2019 del 31/03/2019, anche in disapplicazione della determina di esclusione del socio del 06/03/2002, che il sig. ha sospeso legittimamente i pagamenti delle Parte_1
rate di mutuo poste a suo carico a fronte del grave inadempi- mento perpetrato a suo carico dalla appellata e CP_1
per l'effetto rigettare tutte le domande proposte in primo grado da quest'ultima; nel merito in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accertamento dell'inadempimento del sig. Pt_1
modifichi la sentenza impugnata ritenendo non dovuto al-
[...]
cun risarcimento in quanto non provato o in ulteriore subordine limitandolo a quello maturato sino alla espulsione del socio.
Con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi del giudizio”.
La querela di falso è stata proposta avverso l'avviso di ricevi- mento ex art. 140 c.p.c., parte integrante della relata di notifica apposta in calce alla delibera del CDA del 6 marzo 2002 con la quale la Cooperativa lo aveva escluso da socio, con ordinanza dei giorni 26 febbraio 2020-18 marzo 2020 questa Corte ha so- speso il giudizio ai sensi dell'art. 355 c.p.c..
A seguito della tempestiva riassunzione il giudizio di falso, iscritto innanzi il Tribunale di Caltanissetta al n. 941/2020 R.G.
è stato definito con sentenza n. 657/2023 pubblicata in data 3 ot-
- 6 - tobre 2023, con cui il Tribunale ha dichiarato la falsità della sot- toscrizione, apparentemente riconducibile ad con- Parte_1
tenuta nell'avviso di ricevimento ex art 140 c p.c. della notifica della copia del verbale numero 151 del 6 Marzo 2002 del consi- glio di amministrazione della Parte_2
[...]
Infine, sulle conclusioni delle parti, precisate con le note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 30 settembre 2024, la causa è stata posta in decisione, concessi i termini per il deposi- to di comparse conclusionali (abbreviati a 56 giorni) e di me- morie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In particolare, l'appellante assume di non aver avuto Pt_1
una conoscenza legale di tale atto, avendone avuto piuttosto scienza soltanto attraverso la produzione avversaria (tale atto era, infatti, stato prodotto dalla con la comparsa in CP_1
riassunzione).
L deduce di non avere mai firmato tale atto, e a riprova Pt_1
di questa allegazione produce una relazione di consulenza grafo- logica a firma della Dott.ssa che conclude per la sua Per_1
probabile falsità.
Nel merito, con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erronea valutazione della propria condotta da parte del primo Giudice ed eccepisce l'inadempimento della CP_1
- 7 - Sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto legit- tima la sua esclusione e provata l'occupazione senza titolo. In realtà, a dire dell'appellante, la sospensione dei pagamenti dei ratei del mutuo frazionato sarebbe dipesa dalle inadempienze della , la quale non aveva mai dato compiuto riscon- CP_1
tro alle svariate, legittime, richieste di esso appellante.
Lo stesso tra le altre cose, lamenta l'omessa pronuncia Pt_1
in ordine alla contestazione inerente la irregolarità della proce- dura di esclusione, disciplinata dall'art. 7 dello statuto della
Cooperativa, il quale prescrive che il socio inadempiente, nei casi indicati nelle lettere d) ed e) –quest'ultimo relativo all'inadempimento degli obblighi assunti senza giustificato mo- tivo– “deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola, e la sua esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadem- piente”.
Nella vicenda in esame, sostiene l' la Cooperativa non Pt_1
aveva eseguito gli adempimenti prescritti, essendosi resa, così, inadempiente anche sotto tale aspetto (le raccomandate inviate, prodotte dalla , eran tornate al mittente per compiuta CP_1
giacenza, e dunque non sono mai state ricevute dall es- Pt_1
sendo state, le stesse, indirizzate ad un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza dell'odierno appellante).
Inadempiente, piuttosto, era stata la , la quale, come CP_1
già sottolineato, mai aveva provveduto a dare riscontro alle ri-
- 8 - chieste da lui formulate, tanto che egli stesso si era visto costret- to a chiedere informazioni all'Assessorato Regionale alla Coo- perazione.
In forza di ciò, esso appellante, con nota del 14 giugno 2002, aveva comunicato alla Cooperativa di sospendere il pagamento delle rate del mutuo, esercitando così la facoltà di rifiutare ex art. 1460 c.c. il suo adempimento a fronte dell'inadempimento dell'altra parte.
L'appellante si duole, inoltre, della non corretta valutazione del- la prova fornita con il teste , assunta Testimone_1
all'udienza del 10 gennaio 2018, ritenuto, per avere ritenuto, il
Tribunale, che il teste non avrebbe fornito “la prova dell'adempimento o comunque dei motivi che giustificano
l'inadempimento del convenuto”.
Con il secondo motivo l lamenta l'omessa pronuncia Pt_1
sulla mancata prova della esistenza e della quantificazione del danno. Chiede, un subordine, in questo grado, la compensazione delle relative somme con quelle a suo tempo da lui versate nel corso del rapporto sociale: trattasi di Lire 42.855,412 a titolo di rate di mutuo, Lire 24.000.000 a titolo di anticipo sul prezzo di vendita ed oneri vari, Lire 2.700.00 a titolo di spese tecniche, per un totale di Lire 69.555.412, pari oggi ad € 35.922,37. Tale importo, secondo parte appellante, costituisce un controcredito che la è tenuta a restituire o comunque a compensa- CP_1
re.
- 9 - La Cooperativa, nel costituirsi nel giudizio di appello con com- parsa del 4 febbraio 2020, ha formulato le seguenti conclusioni:
“PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI CALTA-
NISSETTA dichiarare, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., inammissibili le nuove produzioni documentali di cui ai numeri 2, 3, 6, 7, 8,
10 e 12 dell'indice della produzione documentale dell'atto di appello del 26 settembre 2019. Dichiarare manifestamente in- fondata e dunque rigettare con qualsiasi statuizione l'istanza formulata da controparte di sospensione ex art. 355 c.p.c. del presente giudizio di gravame ai fini della instaurazione del giu- dizio di querela di falso. Revocare l'ordinanza del 20.11.2019 di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per mancanza dei gravi e fondati motivi. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fonda- mento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Pt_1
avverso la sentenza n. 135/2019 del 21.3.2019 resa dal
[...]
Tribunale di Caltanissetta nel giudizio n. 1373/2015 R.G., con- fermando la pronuncia impugnata”.
In particolare, sostiene la , e a ciò si oppone, che CP_1
l'appellante ha formulato domande nuove e ha prodotto altresì nuovi documenti, seppur in primo grado si era limitato a chiede- re il rigetto delle domande. Ancora, ritiene inammissibile la que- rela di falso ora proposta in appello.
** ** **
La Corte, con ordinanza del 26 febbraio 2020, ha sospeso il giu-
- 10 - dizio di appello a mente dell'art- 355 c.p.c., ritenendo rilevante il documento oggetto di querela di falso.
Con successivo ricorso ex art. 297 c.p.c. del 14 dicembre 2023,
l' ha riassunto il giudizio, depositando la sentenza n. Pt_1
657/2023 emessa dal Tribunale di Caltanissetta a definizione del giudizio di falso (iscritto al n. 941/2023 R.G. Tribunale di Cal- tanissetta), che ha dichiarato la falsità della sottoscrizione appa- rentemente riconducibile ad contenuta nell'avviso Parte_1
di ricevimento ex art. 140 c.p.c., ordinando la cancellazione dal documento della sottoscrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto, in via incidentale, giudizio di querela Parte_1
di falso avverso l'avviso di ricevimento ex art. 140 c.p.c., parte integrante della relata di notifica apposta in calce alla delibera del CDA della del 6 marzo 2002. Controparte_1
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 657 del 3 ottobre
2023, così ha statuito: “[…] dichiara la falsità della sottoscri- zione apparentemente riconducibile ad (contras- Parte_1
segnata con l'indicazione alfanumerica V1, adoperata dal
C.T.U. dott. nella propria relazione a pag. 6), Persona_2
contenuta nell'avviso di ricevimento ex art. 140 c.p.c. n. 1696, con timbro recante data 13 marzo 2002, della notifica della co- pia del verbale n. 151 del 6 marzo 2002 del Consiglio di Ammi- nistrazione della Parte_2
[…]”.
- 11 - Tale circostanza impone inevitabilmente di acclarare la falsità del documento in contestazione e, di conseguenza, di ritenere che l non ha avuto, fino alla pronuncia sulla querela di Pt_1
falso, legale conoscenza del contenuto dell'atto notificato.
La sentenza del Tribunale, la cui irrevocabilità non è contestata, che accerta la falsità della sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento ex art. 140 c.p.c. impone altresì alla Corte di do- ver riformare la parte della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato indebita l'occupazione di Parte_1
In altre parole, la falsità della firma apposta comporta la manca- ta conoscenza della delibera di esclusione, non rilevando che l'odierno appellante ne abbia avuto conoscenza nell'ambito del giudizio volto al rilascio dell'immobile e al risarcimento del danno, che, promosso dalla Cooperativa nel lontano 2004 nella sua contumacia, erroneamente dichiarata, annovera questo profi- lo nel thema decidendum;
con l'ulteriore conseguenza che persi- stendo la sua qualifica di socio della Cooperativa Postelegrafo- nica Soc. Coop. a R.L. l'occupazione che gli si contesta è titola- ta.
Quanto alla condanna al risarcimento del danno, commisurato all'ammontare degli interessi moratori sulle rate di mutuo non pagate dall quantificati in € 31.672,84, deve osservarsi Pt_1
che non vi è prova del elativo pagamento da parte della coope- rativa, ma, soprattutto, che a seguito della sentenza di falso del
Tribunale di Caltanissetta, lo stesso ha riacquistato la Pt_1
- 12 - qualifica di socio e quindi è gravato personalmente del paga- mento di tali interessi.
Anche per questo capo, dunque, la sentenza impugnata deve essere riformata col rigetto della domanda.
La cooperativa appellante, per il principio della soccombenza, deve rifondere ad la metà delle spese del doppio Parte_1
grado; spese che si liquidano, nell'intero, per il primo grado, in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese generali e oltre
C.p.a. e IVA come per legge e, per il secondo grado, in com- plessivi € 2.500,00 oltre rimborso spese generali e oltre C.p.a. e
IVA come per legge;
spese che vanno compensate per la restan- te metà, avuto riguardo alle peculiarità della vicenda sostanziale sottesa a questo giudizio e alla circostanza che la falsità della notifica del provvedimento di esclusione è ascrivibile non alla ma alla condotta di terzi. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronun- ciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in ri- forma della sentenza n. 135/2019 del Tribunale di Caltanissetta, appellata da rigetta le domande proposte dalla Parte_1
nei confronti dello Controparte_1
stesso Parte_1
Condanna la appellante alla rifusione, in favore CP_1
dell'appellato, della metà delle spese del doppio grado;
spese che liquida, nell'intero, per il primo grado, in complessivi €
- 13 - 3.000,00 oltre rimborso spese generali e oltre C.p.a. e IVA come per legge e, per il secondo grado, in complessivi € 2.500,00 oltre rimborso spese generali e oltre C.p.a. e IVA come per legge, e che compensa per la restante metà.
Così deciso in Caltanissetta, il 7 marzo 2025 nella Camera di consiglio della sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente estensore
Giuseppe Melisenda Giambertoni
- 14 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
Relatore
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Maria Lucia Insinga Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 297/2019 R.G. Corte d'Appello di Caltanissetta, promossa da
C.F. , nato a [...]- Parte_1 C.F._1
nissetta il 21 giugno 1942 e quivi residente nella Via Borre- mans, n. 90/B, elettivamente domiciliati in Caltanissetta, nel
Viale della Regione n. 30 presso lo Studio Legale degli Avv.ti
Antonio Luca Maria Sapienza e Annalisa Maria Petitto;
-appellanti
CONTRO
Controparte_1
[...] [...]
P. IVA , con sede in Caltanissetta nella Via
[...] P.IVA_1
Borremans n. 90, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, nel
Viale Sicilia n. 176 presso lo Studio Legale dell'Avv. Raffaele
Palermo
-appellata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 135/2019 del 21 marzo 2019, resa nel giudizio n. 1373/2015 R.G., il Tribunale di Caltanissetta dichiarava priva di titolo l'occupazione, da parte di Parte_1
dell'appartamento B, piano terzo, nonché del box n. 19 e della cantina n. 5 siti in Caltanissetta, nella Via Borremans n. 90, or- dinandone il rilascio in favore della Cooperativa edilizia
[...]
società attrice che aveva realizzato Controparte_2 CP_1
il fabbricato.
Il Tribunale nisseno, inoltre, condannava l' al pagamen- Pt_1
to, in favore della attrice, della somma di € CP_1
31.672,84 a titolo di risarcimento del danno costituito dagli inte- ressi moratori maturati sulle rate del mutuo principale e integra- tivo contratto dalla Cooperativa stessa, nonché al pagamento degli ulteriori interessi di mora maturandi fino al rilascio dell'immobile. Autorizzava, infine, la Cooperativa a richiedere l'intervento della forza pubblica in caso di mancata collabora- zione dell Pt_1
Il giudizio traeva origine dalla comparsa di riassunzione ex art. 354 c.p.c. notificata da con Controparte_3 Parte_1
- 2 - cui la Cooperativa aveva adito il Tribunale di Caltanissetta per chiedere dichiararsi priva di titolo l'occupazione da parte dell la condanna al rilascio in proprio favore degli im- Pt_1
mobili sopra descritti, nonché la condanna al pagamento della somma corrispondente agli interessi di mora maturati sulle rate di mutuo non pagate mora maturandi sino al rilascio dell'immobile assegnato.
Questi, brevemente, i fatti.
La , proprietaria di immobili socia- Controparte_1
li, ed in particolare di quattro palazzine, per complessivi 36 al- loggi, site nella Via Borremans, edificate con un mutuo agevola- to ex art. LL.RR. 79/1975 e n. 34/1984, aveva assegnato al socio l'alloggio nella palazzina “B1”, piano terzo, oltre Parte_1
il box n. 19 e una cantina, la n. 5.
L son dal 2001, aveva sospeso il pagamento del mutuo Pt_1
a suo carico lamentando che la era rimasta inadem- CP_1
piente nel non avere mai dato riscontro alle sue richieste relative all'ottenimento di documenti (certificato di abitabilità, accata- stamento dell'edificio di proprietà della , fraziona- CP_1
mento dei mutui contratti).
La Cooperativa, da parte sua, aveva rivolto all' vari sol- Pt_1
leciti di pagamento, anch'essi rimasti inosservati, fino al punto di determinarsi per la sua esclusione, decisa con delibera del
CDA del 6 marzo 2002, che assumeva fosse stata ritualmente notificata e mai opposta.
- 3 - Dalla notifica della delibera (22 marzo 2002) l aveva Pt_1
continuato ad abitare l'immobile, illegittimamente ad avviso della società.
Quest'ultima, dunque, lo aveva convenuto in giudizio nel 2007, una prima volta, davanti al Tribunale di Caltanissetta (giudizio n. 1692/2007 R.G.) proponendo sin da allora le domande di ac- certamento dell'illegittimità dell'occupazione, di condanna al ri- lascio e di condanna al risarcimento del danno (all'epoca quanti- ficato in € 10.504,29 per interessi moratori non pagati).
Avverso la sentenza resa all'esito di quel giudizio (sent. n.
623/2008 del 28 novembre 2008) - che aveva dichiarato senza titolo l'occupazione dell'alloggio e degli altri immobili con condanna al loro rilascio, oltre che al risarcimento del danno nella misura sopra quantificata - l dichiarato contumace Pt_1
in primo grado, aveva proposto appello (iscritto al n. 63/2009 di questa Corte d'Appello) eccependo la nullità e/o inesistenza del- la notifica della citazione del primo grado di giudizio e la nullità della citazione per la genericità dei requisiti volti a individuare la persona del convenuto.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 42/2015, aveva dichiarato la nullità della citazione introduttiva del giudi- zio di primo grado, rimettendo la causa al Tribunale di Caltanis- setta.
Con comparsa di riassunzione del 28 maggio 2015, la Coopera- tiva aveva adito nuovamente il Tribunale di Caltanissetta (giudi-
- 4 - zio n. 1373/2015 R.G.) per chiedere, ancora una volta, dichia- rarsi senza titolo l'occupazione dell' il rilascio Pt_1
dell'immobile e la condanna al pagamento degli interessi mora- tori, nelle more quantificati in € 31.672,84.
L nel costituirsi, aveva chiesto rigettarsi le domande Pt_1
formulate, eccependo l'inadempimento della Cooperativa nei suoi riguardi sotto vari profili, riguardanti l'abitabilità, la rego- larità catastale e e il frazionamento del mutuo.
Con sentenza n. 135/2019 del 19 marzo 2019 il Tribunale di- chiarava, ancora una volta, priva di titolo l'occupazione dell e lo condannava al rilascio e al pagamento degli in- Pt_1
teressi nella misura di € 31.672,84 nonché al pagamento degli ulteriori interessi di mora maturandi fino al rilascio dell'immobile.
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Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, Parte_1
iscritto al n. 297/2019 R.G (i.e. il giudizio che ci occupa), con- tenente querela di falso in via incidentale e affidato a due moti- vi, rassegnando le seguenti conclusioni:
“…Voglia L'Ecc.ma Corte d'appello adita In merito alla quere- la di falso proposta in via incidentale col presente atto di appel- lo, -sospendere ex art. 355 c.p.c. il presente giudizio di appello
e rimettere le parti davanti il Tribunale di Caltanissetta ordi- nando di riassumere avanti lo stesso la causa di falso;
nel meri- to in via preliminare, -sospendere l'efficacia esecutiva della
- 5 - sentenza impugnata sussistendo gravi e fondate ragioni, per quanto esposto in premessa;
-affermare e dichiarare, per le ra- gioni esposte in premessa ed in riforma della sentenza di primo grado n. 135/2019 del 31/03/2019, anche in disapplicazione della determina di esclusione del socio del 06/03/2002, che il sig. ha sospeso legittimamente i pagamenti delle Parte_1
rate di mutuo poste a suo carico a fronte del grave inadempi- mento perpetrato a suo carico dalla appellata e CP_1
per l'effetto rigettare tutte le domande proposte in primo grado da quest'ultima; nel merito in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accertamento dell'inadempimento del sig. Pt_1
modifichi la sentenza impugnata ritenendo non dovuto al-
[...]
cun risarcimento in quanto non provato o in ulteriore subordine limitandolo a quello maturato sino alla espulsione del socio.
Con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi del giudizio”.
La querela di falso è stata proposta avverso l'avviso di ricevi- mento ex art. 140 c.p.c., parte integrante della relata di notifica apposta in calce alla delibera del CDA del 6 marzo 2002 con la quale la Cooperativa lo aveva escluso da socio, con ordinanza dei giorni 26 febbraio 2020-18 marzo 2020 questa Corte ha so- speso il giudizio ai sensi dell'art. 355 c.p.c..
A seguito della tempestiva riassunzione il giudizio di falso, iscritto innanzi il Tribunale di Caltanissetta al n. 941/2020 R.G.
è stato definito con sentenza n. 657/2023 pubblicata in data 3 ot-
- 6 - tobre 2023, con cui il Tribunale ha dichiarato la falsità della sot- toscrizione, apparentemente riconducibile ad con- Parte_1
tenuta nell'avviso di ricevimento ex art 140 c p.c. della notifica della copia del verbale numero 151 del 6 Marzo 2002 del consi- glio di amministrazione della Parte_2
[...]
Infine, sulle conclusioni delle parti, precisate con le note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 30 settembre 2024, la causa è stata posta in decisione, concessi i termini per il deposi- to di comparse conclusionali (abbreviati a 56 giorni) e di me- morie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In particolare, l'appellante assume di non aver avuto Pt_1
una conoscenza legale di tale atto, avendone avuto piuttosto scienza soltanto attraverso la produzione avversaria (tale atto era, infatti, stato prodotto dalla con la comparsa in CP_1
riassunzione).
L deduce di non avere mai firmato tale atto, e a riprova Pt_1
di questa allegazione produce una relazione di consulenza grafo- logica a firma della Dott.ssa che conclude per la sua Per_1
probabile falsità.
Nel merito, con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erronea valutazione della propria condotta da parte del primo Giudice ed eccepisce l'inadempimento della CP_1
- 7 - Sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto legit- tima la sua esclusione e provata l'occupazione senza titolo. In realtà, a dire dell'appellante, la sospensione dei pagamenti dei ratei del mutuo frazionato sarebbe dipesa dalle inadempienze della , la quale non aveva mai dato compiuto riscon- CP_1
tro alle svariate, legittime, richieste di esso appellante.
Lo stesso tra le altre cose, lamenta l'omessa pronuncia Pt_1
in ordine alla contestazione inerente la irregolarità della proce- dura di esclusione, disciplinata dall'art. 7 dello statuto della
Cooperativa, il quale prescrive che il socio inadempiente, nei casi indicati nelle lettere d) ed e) –quest'ultimo relativo all'inadempimento degli obblighi assunti senza giustificato mo- tivo– “deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola, e la sua esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadem- piente”.
Nella vicenda in esame, sostiene l' la Cooperativa non Pt_1
aveva eseguito gli adempimenti prescritti, essendosi resa, così, inadempiente anche sotto tale aspetto (le raccomandate inviate, prodotte dalla , eran tornate al mittente per compiuta CP_1
giacenza, e dunque non sono mai state ricevute dall es- Pt_1
sendo state, le stesse, indirizzate ad un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza dell'odierno appellante).
Inadempiente, piuttosto, era stata la , la quale, come CP_1
già sottolineato, mai aveva provveduto a dare riscontro alle ri-
- 8 - chieste da lui formulate, tanto che egli stesso si era visto costret- to a chiedere informazioni all'Assessorato Regionale alla Coo- perazione.
In forza di ciò, esso appellante, con nota del 14 giugno 2002, aveva comunicato alla Cooperativa di sospendere il pagamento delle rate del mutuo, esercitando così la facoltà di rifiutare ex art. 1460 c.c. il suo adempimento a fronte dell'inadempimento dell'altra parte.
L'appellante si duole, inoltre, della non corretta valutazione del- la prova fornita con il teste , assunta Testimone_1
all'udienza del 10 gennaio 2018, ritenuto, per avere ritenuto, il
Tribunale, che il teste non avrebbe fornito “la prova dell'adempimento o comunque dei motivi che giustificano
l'inadempimento del convenuto”.
Con il secondo motivo l lamenta l'omessa pronuncia Pt_1
sulla mancata prova della esistenza e della quantificazione del danno. Chiede, un subordine, in questo grado, la compensazione delle relative somme con quelle a suo tempo da lui versate nel corso del rapporto sociale: trattasi di Lire 42.855,412 a titolo di rate di mutuo, Lire 24.000.000 a titolo di anticipo sul prezzo di vendita ed oneri vari, Lire 2.700.00 a titolo di spese tecniche, per un totale di Lire 69.555.412, pari oggi ad € 35.922,37. Tale importo, secondo parte appellante, costituisce un controcredito che la è tenuta a restituire o comunque a compensa- CP_1
re.
- 9 - La Cooperativa, nel costituirsi nel giudizio di appello con com- parsa del 4 febbraio 2020, ha formulato le seguenti conclusioni:
“PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI CALTA-
NISSETTA dichiarare, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., inammissibili le nuove produzioni documentali di cui ai numeri 2, 3, 6, 7, 8,
10 e 12 dell'indice della produzione documentale dell'atto di appello del 26 settembre 2019. Dichiarare manifestamente in- fondata e dunque rigettare con qualsiasi statuizione l'istanza formulata da controparte di sospensione ex art. 355 c.p.c. del presente giudizio di gravame ai fini della instaurazione del giu- dizio di querela di falso. Revocare l'ordinanza del 20.11.2019 di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per mancanza dei gravi e fondati motivi. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fonda- mento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Pt_1
avverso la sentenza n. 135/2019 del 21.3.2019 resa dal
[...]
Tribunale di Caltanissetta nel giudizio n. 1373/2015 R.G., con- fermando la pronuncia impugnata”.
In particolare, sostiene la , e a ciò si oppone, che CP_1
l'appellante ha formulato domande nuove e ha prodotto altresì nuovi documenti, seppur in primo grado si era limitato a chiede- re il rigetto delle domande. Ancora, ritiene inammissibile la que- rela di falso ora proposta in appello.
** ** **
La Corte, con ordinanza del 26 febbraio 2020, ha sospeso il giu-
- 10 - dizio di appello a mente dell'art- 355 c.p.c., ritenendo rilevante il documento oggetto di querela di falso.
Con successivo ricorso ex art. 297 c.p.c. del 14 dicembre 2023,
l' ha riassunto il giudizio, depositando la sentenza n. Pt_1
657/2023 emessa dal Tribunale di Caltanissetta a definizione del giudizio di falso (iscritto al n. 941/2023 R.G. Tribunale di Cal- tanissetta), che ha dichiarato la falsità della sottoscrizione appa- rentemente riconducibile ad contenuta nell'avviso Parte_1
di ricevimento ex art. 140 c.p.c., ordinando la cancellazione dal documento della sottoscrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto, in via incidentale, giudizio di querela Parte_1
di falso avverso l'avviso di ricevimento ex art. 140 c.p.c., parte integrante della relata di notifica apposta in calce alla delibera del CDA della del 6 marzo 2002. Controparte_1
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 657 del 3 ottobre
2023, così ha statuito: “[…] dichiara la falsità della sottoscri- zione apparentemente riconducibile ad (contras- Parte_1
segnata con l'indicazione alfanumerica V1, adoperata dal
C.T.U. dott. nella propria relazione a pag. 6), Persona_2
contenuta nell'avviso di ricevimento ex art. 140 c.p.c. n. 1696, con timbro recante data 13 marzo 2002, della notifica della co- pia del verbale n. 151 del 6 marzo 2002 del Consiglio di Ammi- nistrazione della Parte_2
[…]”.
- 11 - Tale circostanza impone inevitabilmente di acclarare la falsità del documento in contestazione e, di conseguenza, di ritenere che l non ha avuto, fino alla pronuncia sulla querela di Pt_1
falso, legale conoscenza del contenuto dell'atto notificato.
La sentenza del Tribunale, la cui irrevocabilità non è contestata, che accerta la falsità della sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento ex art. 140 c.p.c. impone altresì alla Corte di do- ver riformare la parte della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato indebita l'occupazione di Parte_1
In altre parole, la falsità della firma apposta comporta la manca- ta conoscenza della delibera di esclusione, non rilevando che l'odierno appellante ne abbia avuto conoscenza nell'ambito del giudizio volto al rilascio dell'immobile e al risarcimento del danno, che, promosso dalla Cooperativa nel lontano 2004 nella sua contumacia, erroneamente dichiarata, annovera questo profi- lo nel thema decidendum;
con l'ulteriore conseguenza che persi- stendo la sua qualifica di socio della Cooperativa Postelegrafo- nica Soc. Coop. a R.L. l'occupazione che gli si contesta è titola- ta.
Quanto alla condanna al risarcimento del danno, commisurato all'ammontare degli interessi moratori sulle rate di mutuo non pagate dall quantificati in € 31.672,84, deve osservarsi Pt_1
che non vi è prova del elativo pagamento da parte della coope- rativa, ma, soprattutto, che a seguito della sentenza di falso del
Tribunale di Caltanissetta, lo stesso ha riacquistato la Pt_1
- 12 - qualifica di socio e quindi è gravato personalmente del paga- mento di tali interessi.
Anche per questo capo, dunque, la sentenza impugnata deve essere riformata col rigetto della domanda.
La cooperativa appellante, per il principio della soccombenza, deve rifondere ad la metà delle spese del doppio Parte_1
grado; spese che si liquidano, nell'intero, per il primo grado, in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese generali e oltre
C.p.a. e IVA come per legge e, per il secondo grado, in com- plessivi € 2.500,00 oltre rimborso spese generali e oltre C.p.a. e
IVA come per legge;
spese che vanno compensate per la restan- te metà, avuto riguardo alle peculiarità della vicenda sostanziale sottesa a questo giudizio e alla circostanza che la falsità della notifica del provvedimento di esclusione è ascrivibile non alla ma alla condotta di terzi. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronun- ciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in ri- forma della sentenza n. 135/2019 del Tribunale di Caltanissetta, appellata da rigetta le domande proposte dalla Parte_1
nei confronti dello Controparte_1
stesso Parte_1
Condanna la appellante alla rifusione, in favore CP_1
dell'appellato, della metà delle spese del doppio grado;
spese che liquida, nell'intero, per il primo grado, in complessivi €
- 13 - 3.000,00 oltre rimborso spese generali e oltre C.p.a. e IVA come per legge e, per il secondo grado, in complessivi € 2.500,00 oltre rimborso spese generali e oltre C.p.a. e IVA come per legge, e che compensa per la restante metà.
Così deciso in Caltanissetta, il 7 marzo 2025 nella Camera di consiglio della sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente estensore
Giuseppe Melisenda Giambertoni
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