Articolo 6 della Legge 13 giugno 1952, n. 694
Articolo 5Articolo 7
Versione
19 luglio 1952
Art. 6.
L'Universita' di Catania versera' annualmente allo Stato l'ammontare complessivo lordo degli emolumenti corrisposti dallo, Stato medesimo al personale insegnante, assistente, di segreteria, tecnico e subalterno che copre i posti ad essa assegnati, ai sensi dei precedenti articoli.
Entrata in vigore il 19 luglio 1952