CASS
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2025, n. 35865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35865 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - PA AS RA LA AN IF - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/05/2025 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
sentite le conclusioni del PG, VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 30/05/2025, il Tribunale del riesame di Venezia ha respinto l’istanza di riesame e confermato il decreto di sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen. sulla somma di euro 9.700,00, emesso in data 16/04/2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia a carico di DR IO, indagato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e altro. A IO veniva contestato di far parte dell’associazione mafiosa ‘ndrangheta, operante prevalentemente nella provincia di Crotone, ed in particolare dell’articolazione con autonomia operativa denominata “locale”, radicata in territorio scaligero, della cosca Arena Nicoscia, diretta da Santino Mercurio;
in base ad uno specifico programma criminoso concepito da altro affiliato, CO OV, IO era stato reclutato nella cosca affinché si occupasse di gestire denaro contante, aprisse carte e conti cointestati a prestanome, custodendo il provento dell’attività illecita per conto del sodalizio e in particolare al fine di coadiuvare il OV, rendendosi disponibile ad attività violente da compiere nell’interesse del sodalizio. A suo carico venivano ritenuti più che sufficienti ai fini del requisito del fumus commissi delicti le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini, nelle quali i conversanti descrivono IO come un «azionista», uno che «due associazioni ha già scontato» e che custodiva per conto degli altri affiliati armi e munizioni, ma anche come soggetto dedito ad apprestare aiuti personali a detenuti per mafia e a svolgere operazioni di riciclaggio dalle quali traeva guadagni. Secondo il Tribunale del riesame, inoltre, la somma rinvenuta in contanti e sequestrata non poteva essere giustificata dai redditi leciti dell’indagato, che non aveva saputo giustificarne la provenienza, essendo le allegazioni documentali fornite del tutto incerte e Penale Sent. Sez. 1 Num. 35865 Anno 2025 Presidente: HI IA Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 21/10/2025 inadeguate. Poiché si era proceduto a sequestro volto alla confisca per equivalente, in ogni caso, doveva considerarsi sufficiente la verifica della proporzionalità dell’ammontare sequestrato.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di DR IO, che con un unico articolato motivo, ha lamentato che il Tribunale del riesame non ha preso in considerazione talune censure oggetto della richiesta di riesame. In particolare, non si era valutato che l’originario sequestro era stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona, che si era poi dichiarato incompetente con provvedimento in data 28/04/2025, trasmettendo gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. La nuova richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia era intervenuta il 04/04/2025, oltre le 48 ore successive, e il decreto del competente Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia era stato emesso il 16/04/2025, ben oltre il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti al suo Ufficio. Sicchè il provvedimento doveva considerarsi caducato e privo di efficacia. Si lamenta poi il difetto di motivazione sul presupposto del fumus commissi delicti essendovi meri richiami apodittici agli atti investigativi e mancando ogni dimostrazione della pertinenzialità delle somme rispetto all’ipotizzato reato. Il Tribunale non aveva motivato su quanto dedotto in ordine alla lecita attività lavorativa di IO, titolare di un’agenzia di affari che si occupava di acquisto e vendita di veicoli usati, il cui fatturato giustificava ampiamente la consistenza delle somme in sequestro. Inoltre si deduce che la contestazione è generica nella descrizione della condotta e fa comunque riferimento al 2022, sicchè anche temporalmente la disponibilità delle somme non si correla alla condotta illecita ipotizzata. Si lamenta infine che le intercettazioni erano state interpretate erroneamente e che da esse non emerge con certezza la sua affiliazione alla cosca.
3. All’udienza di discussione è intervenuto il Procuratore Generale, Valentina Manuali, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.
2. Preliminarmente va ritenuta inammissibile l’eccezione sulla sopravvenuta inefficacia del provvedimento di sequestro. Posto che la perenzione dei termini di efficacia di una misura cautelare reale non può essere dedotta con istanza di riesame ma va proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, va in ogni caso aggiunto che gli argomenti dedotti sono erronei. La norma di riferimento nel caso di specie, dove, dopo la convalida del sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona, che si era poi dichiarato incompetente con provvedimento in data 28/04/2025, è stato emesso altro provvedimento analogo da parte del competente Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, è esclusivamente l’art. 27 cod. pen., che vale per le misure cautelari, sia personali sia reali;
il termine da osservare per l’emissione del provvedimento da parte del giudice competente è quello di venti giorni dall’emissione del provvedimento dichiarativo dell’incompetenza, pienamente rispettato, a nulla rilevando più i termini per l’ipotesi di convalida di sequestro.
3. Con riguardo alle altre censure, occorre ricordare che «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo 2 per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01). E’ in particolare «ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato» (Sez. 6 n. 6598 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). Occorrerà, quindi, verificare se la motivazione dell’ordinanza impugnata sulle deduzioni difensive addotte in ordine all’origine lecita delle somme sequestrate possa dirsi assente o meramente apparente. Questa Corte non può che in proposito prendere atto – in virtù del tenore letterale della motivazione dell’ordinanza – che il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento di sequestro impugnato ritenendo sussistenti i presupposti della confisca per equivalente;
lo si ricava dalle ultime righe del provvedimento, nelle quali, tirando le file delle considerazioni sino a quel punto svolte, il Tribunale scaligero afferma che «in questa sede ed in merito di confisca per equivalente, è sufficiente verificare la proporzionalità dell’ammontare del sequestro operato» e richiama espressamente Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Rv. 265057 – 01 che enuclea un principio relativo ai poteri del tribunale del riesame in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Tuttavia il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia ha disposto il sequestro preventivo non perché ha ritenuto i presupposti per la confisca per equivalente (alla quale non fa riferimento né la richiesta del pubblico ministero né il provvedimento del giudice), ma perché ha ritenuto sussistenti i presupposti della sproporzione ai fini della confisca c.d. allargata ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen. con riferimento alla contestazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. a carico di DR IO. Questa differente valutazione dei presupposti è resa ancora più rilevante dal fatto che la motivazione è apodittica quando afferma che è incerta e inadeguata la documentazione giustificativa della disponibilità delle somme, inerente al volume di affari dell’agenzia che la difesa avrebbe dedotto dinanzi al Tribunale del riesame. Ricorre pertanto un’ipotesi di motivazione apparente, vizio che impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
4. Il ricorso deve essere accolto e conseguentemente l’ordinanza impugnata deve essere annullata disponendo nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia – sezione per il riesame affinchè rivaluti, libero nell’esito, la sussistenza dei presupposti del sequestro finalizzato alla confisca c.d. allargata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 416-bis e 240-bis cod. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia sezione per il riesame Così è deciso, 21/10/2025 3 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA IA HI 4
sentite le conclusioni del PG, VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 30/05/2025, il Tribunale del riesame di Venezia ha respinto l’istanza di riesame e confermato il decreto di sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen. sulla somma di euro 9.700,00, emesso in data 16/04/2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia a carico di DR IO, indagato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e altro. A IO veniva contestato di far parte dell’associazione mafiosa ‘ndrangheta, operante prevalentemente nella provincia di Crotone, ed in particolare dell’articolazione con autonomia operativa denominata “locale”, radicata in territorio scaligero, della cosca Arena Nicoscia, diretta da Santino Mercurio;
in base ad uno specifico programma criminoso concepito da altro affiliato, CO OV, IO era stato reclutato nella cosca affinché si occupasse di gestire denaro contante, aprisse carte e conti cointestati a prestanome, custodendo il provento dell’attività illecita per conto del sodalizio e in particolare al fine di coadiuvare il OV, rendendosi disponibile ad attività violente da compiere nell’interesse del sodalizio. A suo carico venivano ritenuti più che sufficienti ai fini del requisito del fumus commissi delicti le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini, nelle quali i conversanti descrivono IO come un «azionista», uno che «due associazioni ha già scontato» e che custodiva per conto degli altri affiliati armi e munizioni, ma anche come soggetto dedito ad apprestare aiuti personali a detenuti per mafia e a svolgere operazioni di riciclaggio dalle quali traeva guadagni. Secondo il Tribunale del riesame, inoltre, la somma rinvenuta in contanti e sequestrata non poteva essere giustificata dai redditi leciti dell’indagato, che non aveva saputo giustificarne la provenienza, essendo le allegazioni documentali fornite del tutto incerte e Penale Sent. Sez. 1 Num. 35865 Anno 2025 Presidente: HI IA Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 21/10/2025 inadeguate. Poiché si era proceduto a sequestro volto alla confisca per equivalente, in ogni caso, doveva considerarsi sufficiente la verifica della proporzionalità dell’ammontare sequestrato.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di DR IO, che con un unico articolato motivo, ha lamentato che il Tribunale del riesame non ha preso in considerazione talune censure oggetto della richiesta di riesame. In particolare, non si era valutato che l’originario sequestro era stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona, che si era poi dichiarato incompetente con provvedimento in data 28/04/2025, trasmettendo gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. La nuova richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia era intervenuta il 04/04/2025, oltre le 48 ore successive, e il decreto del competente Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia era stato emesso il 16/04/2025, ben oltre il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti al suo Ufficio. Sicchè il provvedimento doveva considerarsi caducato e privo di efficacia. Si lamenta poi il difetto di motivazione sul presupposto del fumus commissi delicti essendovi meri richiami apodittici agli atti investigativi e mancando ogni dimostrazione della pertinenzialità delle somme rispetto all’ipotizzato reato. Il Tribunale non aveva motivato su quanto dedotto in ordine alla lecita attività lavorativa di IO, titolare di un’agenzia di affari che si occupava di acquisto e vendita di veicoli usati, il cui fatturato giustificava ampiamente la consistenza delle somme in sequestro. Inoltre si deduce che la contestazione è generica nella descrizione della condotta e fa comunque riferimento al 2022, sicchè anche temporalmente la disponibilità delle somme non si correla alla condotta illecita ipotizzata. Si lamenta infine che le intercettazioni erano state interpretate erroneamente e che da esse non emerge con certezza la sua affiliazione alla cosca.
3. All’udienza di discussione è intervenuto il Procuratore Generale, Valentina Manuali, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.
2. Preliminarmente va ritenuta inammissibile l’eccezione sulla sopravvenuta inefficacia del provvedimento di sequestro. Posto che la perenzione dei termini di efficacia di una misura cautelare reale non può essere dedotta con istanza di riesame ma va proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, va in ogni caso aggiunto che gli argomenti dedotti sono erronei. La norma di riferimento nel caso di specie, dove, dopo la convalida del sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona, che si era poi dichiarato incompetente con provvedimento in data 28/04/2025, è stato emesso altro provvedimento analogo da parte del competente Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, è esclusivamente l’art. 27 cod. pen., che vale per le misure cautelari, sia personali sia reali;
il termine da osservare per l’emissione del provvedimento da parte del giudice competente è quello di venti giorni dall’emissione del provvedimento dichiarativo dell’incompetenza, pienamente rispettato, a nulla rilevando più i termini per l’ipotesi di convalida di sequestro.
3. Con riguardo alle altre censure, occorre ricordare che «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo 2 per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01). E’ in particolare «ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato» (Sez. 6 n. 6598 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). Occorrerà, quindi, verificare se la motivazione dell’ordinanza impugnata sulle deduzioni difensive addotte in ordine all’origine lecita delle somme sequestrate possa dirsi assente o meramente apparente. Questa Corte non può che in proposito prendere atto – in virtù del tenore letterale della motivazione dell’ordinanza – che il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento di sequestro impugnato ritenendo sussistenti i presupposti della confisca per equivalente;
lo si ricava dalle ultime righe del provvedimento, nelle quali, tirando le file delle considerazioni sino a quel punto svolte, il Tribunale scaligero afferma che «in questa sede ed in merito di confisca per equivalente, è sufficiente verificare la proporzionalità dell’ammontare del sequestro operato» e richiama espressamente Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Rv. 265057 – 01 che enuclea un principio relativo ai poteri del tribunale del riesame in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Tuttavia il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia ha disposto il sequestro preventivo non perché ha ritenuto i presupposti per la confisca per equivalente (alla quale non fa riferimento né la richiesta del pubblico ministero né il provvedimento del giudice), ma perché ha ritenuto sussistenti i presupposti della sproporzione ai fini della confisca c.d. allargata ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen. con riferimento alla contestazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. a carico di DR IO. Questa differente valutazione dei presupposti è resa ancora più rilevante dal fatto che la motivazione è apodittica quando afferma che è incerta e inadeguata la documentazione giustificativa della disponibilità delle somme, inerente al volume di affari dell’agenzia che la difesa avrebbe dedotto dinanzi al Tribunale del riesame. Ricorre pertanto un’ipotesi di motivazione apparente, vizio che impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
4. Il ricorso deve essere accolto e conseguentemente l’ordinanza impugnata deve essere annullata disponendo nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia – sezione per il riesame affinchè rivaluti, libero nell’esito, la sussistenza dei presupposti del sequestro finalizzato alla confisca c.d. allargata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 416-bis e 240-bis cod. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia sezione per il riesame Così è deciso, 21/10/2025 3 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA IA HI 4