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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/11/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
DOTT.SSA IDA MORETTI PRESIDENTE
DOTT.SSA IN IO GIUDICE REL.
DOTT. VINCENZO LANDOLFI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 81-1/2025 R.G.A.V.G., sulla domanda presentata da: nato Parte_1
a Rovereto il 12.08.1976 e residente in [...];
RICORRENTE
visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data
07.08.2025 da , assistito dall'OCC del comune di Benevento, in persona del gestore Parte_1 della crisi avv. Controparte_1
1 . ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria
[...] residenza nel circondario di questo Tribunale;
2. dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del
CCII;
3. rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC, contenente la valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda, ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
4. rilevato che parte ricorrente, come si evince dalla documentazione prodotta e come attestato dal gestore della crisi, versa in stato di sovraindebitamento, e non è soggetto alla liquidazione giudiziale, o ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, in quanto è un lavoratore dipendente.
5. considerato quanto allo stato di indebitamento che lo stesso è configurabile poichè, rispetto ad un'esposizione debitoria complessiva di € 449798.53, come illustrata in ricorso e nella relazione del gestore, il patrimonio di cui dispone il ricorrente è chiaramente insufficiente, in quanto il è titolare di reddito mensile medio pari ad € 2672,75, è coniugato, ha una figlia minorenne, Pt_1 il patrimonio immobiliare risulta stimato in € 110075,00 (quota pari al 50% della piena proprietà della abitazione sita in Benevento alla via Munazio Planco, riportata in catasto di detto comune al foglio 82, p.lla 366) ed il patrimonio mobiliare è costituito dal credito di € 54306,07 di cui alla ammissione allo stato passivo della liquidazione giudiziale della e di € 14922,11 di CP_2 cui alla ammissione allo stato passivo della liquidazione giudiziale della CP_3
6. considerato, altresì, che anche ammesso che i crediti vantati siano soddisfatti e il patrimonio immobiliare possa essere alienato entro 12 mesi il valore degli stessi appare certamente insufficiente (art. 2 comma 1 lett. a, CCII)
7. alla luce di tali dati deve concludersi nel senso che sia impossibile che il ricorrente possa procacciarsi entro dodici mesi (un tempo insufficiente anche alla liquidazione mediante esecuzione individuale) la liquidità occorrente affinchè i debiti possano essere estinti (art 2 comma 1 lett. a), il che lo rende sovraindebitato;
8. verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII, affinché possa per aprirsi la procedura di liquidazione controllata;
9. precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;
10. precisato, inoltre, che il fabbisogno mensile, da detrarre dagli importi messi a disposizione della procedura concorsuale, tenuto conto del fatto che vive, con il coniuge, Parte_1
Per_ attualmente occupata, e con la figlia minore e che le spese per la famiglia vanno divise al
50% con il coniuge, va quantificato nella somma indicata pari ad € 1316,99 (considerando le spese alimentari per € 480,00 divise al 50% tra i coniugi ed escludendo, allo stato, le spese per il veicolo in leasing per le motivazioni di cui al capo che segue) restando, quindi, a disposizione dei creditori € 1355,76 mensili––, atteso che detti importi così determinati sono, peraltro, in linea con i criteri di cui all'art. 283, co. II, CCII, perché, in tema di liquidazione controllata, la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del debitore deve essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo tendenzialmente applicazione del criterio indicato nell'art. 283, comma II, CCI che le quantifica in rapporto «all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE» (con una maggiorazione legata alle spese necessarie alla produzione del reddito del debitore): la sua concreta determinazione deve essere, in ogni caso, rimessa al Giudice Delegato, una volta aperta la liquidazione, e dopo che sarà stato possibile acquisire una conoscenza più puntuale e completa delle risorse economiche e finanziarie e degli esborsi necessari al mantenimento;
11. rilevato- con riferimento alla richiesta da parte del ricorrente di continuare a dare esecuzione durante la procedura ad un contratto di leasing avente ad oggetto un'autovettura tenendo, quindi, conto del canone di leasing mensile (euro 450,00) nella quantificazione delle spese necessarie al mantenimento proprio e del nucleo familiare e ciò al fine di continuare ad utilizzare il mezzo;
dovendosi il contratto di leasing qualificare come “contratto pendente” per il quale, al momento dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, l'art. 270 comma 6 CCII prevede che l'esecuzione rimanga sospesa fino a quando il liquidatore decida per il subentro o lo scioglimento, la sorte del contratto e l'eventuale ripercussione sulle esigenze del nucleo familiare potrà essere oggetto di approfondimento solo dopo l'apertura della procedura;
12. le cessioni del quinto si debbono ritenere sospese di diritto come le esecuzioni individuali, ad esclusione del mutuo fondiario, giacchè i creditori debbono essere verificati nel concorso e non può ammettersi che taluno dei creditori possa soddisfarsi fuori delle regole del concorso medesimo e del controllo del Giudice e del liquidatore.
13. osservato, infine, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso può essere individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore sussistendo giustificati motivi per procedere alla nomina di altro e diverso professionista;
14. visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
2. nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 9,
3. nomina Giudice Delegato il Dott. Vincenzina Andricciola;
4. nomina liquidatore avv. , il quale, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, CP_1 mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;
5. ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
6. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a novanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;
7. ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;
8. dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;
9. dispone che il liquidatore:
a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della
Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese;
inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;
c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, ex art. 275, co. 3,
CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;
h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;
10. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
dispone che, allo stato, sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di € 1316,99 mensili : la Parte_1 quota di reddito ulteriore, oltre agli eventuali beni sopravvenuti, rimarranno a disposizione dei creditori.
Si comunichi.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 13.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Vincenzina Andricciola Dott.ssa Ida Moretti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
DOTT.SSA IDA MORETTI PRESIDENTE
DOTT.SSA IN IO GIUDICE REL.
DOTT. VINCENZO LANDOLFI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 81-1/2025 R.G.A.V.G., sulla domanda presentata da: nato Parte_1
a Rovereto il 12.08.1976 e residente in [...];
RICORRENTE
visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data
07.08.2025 da , assistito dall'OCC del comune di Benevento, in persona del gestore Parte_1 della crisi avv. Controparte_1
1 . ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria
[...] residenza nel circondario di questo Tribunale;
2. dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del
CCII;
3. rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC, contenente la valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda, ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
4. rilevato che parte ricorrente, come si evince dalla documentazione prodotta e come attestato dal gestore della crisi, versa in stato di sovraindebitamento, e non è soggetto alla liquidazione giudiziale, o ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, in quanto è un lavoratore dipendente.
5. considerato quanto allo stato di indebitamento che lo stesso è configurabile poichè, rispetto ad un'esposizione debitoria complessiva di € 449798.53, come illustrata in ricorso e nella relazione del gestore, il patrimonio di cui dispone il ricorrente è chiaramente insufficiente, in quanto il è titolare di reddito mensile medio pari ad € 2672,75, è coniugato, ha una figlia minorenne, Pt_1 il patrimonio immobiliare risulta stimato in € 110075,00 (quota pari al 50% della piena proprietà della abitazione sita in Benevento alla via Munazio Planco, riportata in catasto di detto comune al foglio 82, p.lla 366) ed il patrimonio mobiliare è costituito dal credito di € 54306,07 di cui alla ammissione allo stato passivo della liquidazione giudiziale della e di € 14922,11 di CP_2 cui alla ammissione allo stato passivo della liquidazione giudiziale della CP_3
6. considerato, altresì, che anche ammesso che i crediti vantati siano soddisfatti e il patrimonio immobiliare possa essere alienato entro 12 mesi il valore degli stessi appare certamente insufficiente (art. 2 comma 1 lett. a, CCII)
7. alla luce di tali dati deve concludersi nel senso che sia impossibile che il ricorrente possa procacciarsi entro dodici mesi (un tempo insufficiente anche alla liquidazione mediante esecuzione individuale) la liquidità occorrente affinchè i debiti possano essere estinti (art 2 comma 1 lett. a), il che lo rende sovraindebitato;
8. verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII, affinché possa per aprirsi la procedura di liquidazione controllata;
9. precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;
10. precisato, inoltre, che il fabbisogno mensile, da detrarre dagli importi messi a disposizione della procedura concorsuale, tenuto conto del fatto che vive, con il coniuge, Parte_1
Per_ attualmente occupata, e con la figlia minore e che le spese per la famiglia vanno divise al
50% con il coniuge, va quantificato nella somma indicata pari ad € 1316,99 (considerando le spese alimentari per € 480,00 divise al 50% tra i coniugi ed escludendo, allo stato, le spese per il veicolo in leasing per le motivazioni di cui al capo che segue) restando, quindi, a disposizione dei creditori € 1355,76 mensili––, atteso che detti importi così determinati sono, peraltro, in linea con i criteri di cui all'art. 283, co. II, CCII, perché, in tema di liquidazione controllata, la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del debitore deve essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo tendenzialmente applicazione del criterio indicato nell'art. 283, comma II, CCI che le quantifica in rapporto «all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE» (con una maggiorazione legata alle spese necessarie alla produzione del reddito del debitore): la sua concreta determinazione deve essere, in ogni caso, rimessa al Giudice Delegato, una volta aperta la liquidazione, e dopo che sarà stato possibile acquisire una conoscenza più puntuale e completa delle risorse economiche e finanziarie e degli esborsi necessari al mantenimento;
11. rilevato- con riferimento alla richiesta da parte del ricorrente di continuare a dare esecuzione durante la procedura ad un contratto di leasing avente ad oggetto un'autovettura tenendo, quindi, conto del canone di leasing mensile (euro 450,00) nella quantificazione delle spese necessarie al mantenimento proprio e del nucleo familiare e ciò al fine di continuare ad utilizzare il mezzo;
dovendosi il contratto di leasing qualificare come “contratto pendente” per il quale, al momento dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, l'art. 270 comma 6 CCII prevede che l'esecuzione rimanga sospesa fino a quando il liquidatore decida per il subentro o lo scioglimento, la sorte del contratto e l'eventuale ripercussione sulle esigenze del nucleo familiare potrà essere oggetto di approfondimento solo dopo l'apertura della procedura;
12. le cessioni del quinto si debbono ritenere sospese di diritto come le esecuzioni individuali, ad esclusione del mutuo fondiario, giacchè i creditori debbono essere verificati nel concorso e non può ammettersi che taluno dei creditori possa soddisfarsi fuori delle regole del concorso medesimo e del controllo del Giudice e del liquidatore.
13. osservato, infine, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso può essere individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore sussistendo giustificati motivi per procedere alla nomina di altro e diverso professionista;
14. visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
2. nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 9,
3. nomina Giudice Delegato il Dott. Vincenzina Andricciola;
4. nomina liquidatore avv. , il quale, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, CP_1 mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;
5. ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
6. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a novanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;
7. ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;
8. dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;
9. dispone che il liquidatore:
a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della
Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese;
inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;
c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, ex art. 275, co. 3,
CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;
h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;
10. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
dispone che, allo stato, sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di € 1316,99 mensili : la Parte_1 quota di reddito ulteriore, oltre agli eventuali beni sopravvenuti, rimarranno a disposizione dei creditori.
Si comunichi.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 13.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Vincenzina Andricciola Dott.ssa Ida Moretti