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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3056 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 14431/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14431 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 in atti, dall' avv. ILARIO LUISA, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato,
-RICORRENTE-
E
nata in [...] il [...], non costituita, CP_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli che ha concluso chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi.
- INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente in epigrafe generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio con a resistente, senza figli, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 20.01.2023 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente,
e null'altro prevedeva e pertanto rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
1 A questo punto, in assenza di attività istruttoria da espletare, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza carolare ex art. 127 ter c.p.c. del 11.03.2025 mutato il Giudice istruttore la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente, non costituitasi in giudizio sebbene regolarmente citata.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza.
Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Del resto parte resistente non costituendosi in giudizio seppur regolarmente citata ha rinuciato ed allegare elementi impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale.
Tenuto conto della natura del giudizio e della contumacia, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 63, parte I s., sez. I , , Registro degli
2 atti di matrimonio dell'anno 2002 ).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14431 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 in atti, dall' avv. ILARIO LUISA, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato,
-RICORRENTE-
E
nata in [...] il [...], non costituita, CP_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli che ha concluso chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi.
- INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente in epigrafe generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio con a resistente, senza figli, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 20.01.2023 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente,
e null'altro prevedeva e pertanto rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
1 A questo punto, in assenza di attività istruttoria da espletare, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza carolare ex art. 127 ter c.p.c. del 11.03.2025 mutato il Giudice istruttore la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente, non costituitasi in giudizio sebbene regolarmente citata.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza.
Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Del resto parte resistente non costituendosi in giudizio seppur regolarmente citata ha rinuciato ed allegare elementi impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale.
Tenuto conto della natura del giudizio e della contumacia, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 63, parte I s., sez. I , , Registro degli
2 atti di matrimonio dell'anno 2002 ).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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