Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 04/06/2025, n. 10913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10913 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10913/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11912/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11912 del 2021, proposto da
DA AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Dino Caudullo e Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Circolo Didattico Luigi Pirandello Bagheria, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto Luigi Pirandello di Bagheria, non costituito in giudizio;
nei confronti
IA AL, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione e concessione della misura cautelare più idonea alla tutela del ricorrente
1) del decreto del Ministro dell'Istruzione n.50 del 03.03.2021, trasmesso e reso noto con nota del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V n.9256 del 18.03.2021, recante la costituzione e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili del personale Ata della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nella parte in cui - nelle Tabelle allegate sub A - non prevede espressamente per nessun profilo la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata;
2) dell'Allegato A al decreto ministeriale n.50 del 3.03.2021, recante le Avvertenze alla Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA, nella parte in cui non prevede espressamente per nessun profilo la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata;
3) delle Tabelle A/1, A/2, A/5 allegate al decreto ministeriale n.50 del 3.03.2021, nella parte in cui non prevedono espressamente per nessun profilo la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata;
4) della nota dell'USR Sicilia del 23.08.2021 prot.22372 nella parte in cui precisa che non risulta legittima per il personale ATA la valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione professionale, invitando i Dirigenti Scolatici che abbiano diversamente provveduto a decurtare dal punteggio complessivo quello attribuito per i servizi prestati presso detti Enti;
5) delle graduatorie di istituto per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico pubblicate dall'Istituto "Luigi Pirandello" di Bagheria (PA), quale scuola capofila di cui all'art.5 comma 3 del DM 50/2021, nella parte in cui al ricorrente non viene attribuito alcun punteggio per i servizi prestati presso gli Enti di Formazione Professionale;
6) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compresa la nota del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V n.9256 del 18.03.2021, con cui è stato reso noto e divulgato il decreto ministeriale n.50 del 03.03.2021.
nonché per la declaratoria
anche in via cautelare, del diritto del ricorrente ad ottenere la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili del personale Ata della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e Circolo Didattico Luigi Pirandello Bagheria;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio (nel quale sono formulati tre motivi, così rubricati: “ Violazione e/o falsa applicazione legge 17 maggio 1999 n.114, art. 68, come integrato dalla legge 53/2003 e d. lgs. 226/2005 come integrato dalla l.296/2006 - Violazione e/o falsa applicazione Legge Regionale Siciliana 6 marzo 1976, n. 24, e legge 21 dicembre 1978, n. 845 ”; “ Eccesso di potere per istruttoria carente od omessa – Ingiustizia manifesta e disparità di trattamento – Violazione del principio meritocratico e dell’art. 97 Cost. – Irrazionalità ed inefficacia dell’azione amministrativa – Violazione e/o falsa applicazione dei principi comunitari di libera circolazione dei lavoratori di cui il d.l. n. 59/2008 ”; “ Violazione ed erronea applicazione dell’art. 1, commi 1 e 3 della l. n. 10.3.2000, n. 62. Violazione ed erronea applicazione del d.l. 5 dicembre 2005 n. 250, convertito nella l. 3.02.2006 n.27. Violazione dell’art. 33 comma 2 della Costituzione. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione ”), parte ricorrente ha gravato gli atti indicati in epigrafe “ nella parte in cui non viene espressamente annoverato tra i titoli valutabili, anche il servizio prestato alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata ”.
2. In data 5 gennaio 2022, il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Direzione generale e il Circolo Didattico Luigi Pirandello Bagheria si sono costituiti in resistenza.
3. La domanda di misure cautelari proposta con il ricorso è stata oggetto di rinuncia formalizzata in data 15 febbraio 2022.
4. All’udienza di smaltimento del 4 aprile 2025, parte ricorrente ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
5. Va rammentato che nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma soltanto adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può esclusivamente dichiarare l’improcedibilità del ricorso (cfr.: Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Cons. Stato, Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848).
5.1. Per quanto sopra, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
6. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della definizione in rito della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO