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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2095/2019
All'udienza collegiale del giorno 12/03/2025 ore 11:35
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BORTOLU TANIA avv. Norata sost.
AVV. GIGLIOTTI PASQUALE
Appellato/i
Controparte_1
Avv. pres. Controparte_1
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art
281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere
dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 12.03.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2095 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
( ), domiciliata presso i difensori Parte_1 CodiceFiscale_1
avv.ti Pasquale Gigliotti e Tania Bortolu che la rappresentano e difendono giusta procura in atti. APPELLANTE
E
AVV (c.f. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. Controparte_1 C.F._2
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n.17307/2018 resa in data 14.09.2018 dal
Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 14.03.2019 ha proposto Parte_1
appello contro la sentenza n.17307/2018 pubblicata in data 14.09.2018 dal Tribunale di
Roma, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.28599/2017, promosso dall'avv.
nei confronti di per il pagamento di compensi Controparte_1 Parte_1
professionali.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato l'avvocato ha evocato in giudizio la signora Controparte_1
2 per sentirla condannare al pagamento del compenso preteso per aver Parte_1
svolto attività professionale giudiziale ed extragiudiziale in suo favore senza essere stato pagato. L'attore così concludeva l'atto: “Contrariis reiectis, accertata la sussistenza del credito professionale dedotto in narrativa, ritenuta e dichiarata equa la liquidazione del quantum di Giustizia, prudenzialmente indicata in € 4.900,00 lordi, ovvero in quella minore somma compatibile con i fatti dedotti in narrativa, oltre il ristoro della perdita di valuta per la denunciata mora a far tempo dal 2 dicembre 2014 e fino al saldo, con la sola aggiunta del rimborso delle spese vive per i solleciti extragiudiziali, dichiarare
[...]
tenuta alla relativa integrale ottemperanza, all'effetto condannandola al Parte_1
corrispondente pagamento;
porre a carico della convenuta le spese per Parte_1
la presente lite, liquidandole, secondo la separata nota, nel controvalore degli esborsi, del contributo unificato, del compenso professionale per parametri, nonché nel rimborso delle spese generali forfettarie in misura del 15% di detto compenso, oltre tributi, cui farà seguito la tassa di registrazione della Sentenza in fieri” Avverso detta domanda si è costituita in giudizio la convenuta, che, premesso di non aver mai contestato l'operato del professionista, e di essere stata, anzi, sempre pronta a corrispondergli il "giusto" compenso”, ha dedotto che l'oggetto del contendere poteva essere circoscritto alla “mera ripartizione dei compensi tra l'avvocato e l'avvocato che avevano prestato CP_1 CP_2
la propria attività professionale nelle fasi dei giudizi nei quali entrambi si erano occupati del giudizio nel suo interesse. Ha precisato la convenuta che, a suo avviso, il mandato difensivo era stato prevalentemente opera dell'avvocato mentre l'avvocato CP_2 CP_1
aveva svolto sostanzialmente attività di procuratore domiciliatario e di collaborazione del collega. Parte convenuta ha concluso, quindi, chiedendo che il compenso per entrambi i professionisti venga determinato nei limiti già liquidati dalla Corte di Appello di Roma e dalla Corte di Cassazione (a conclusione del giudizio in grado di appello e nel giudizio di legittimità), ovvero nella complessiva somma di 3.130,00 euro, oltre spese forfettarie ed oneri fiscali, ripartendola secondo legge o in via equitativa fra i menzionati difensori, dichiarando tenuta a corrispondere all'avvocato Parte_1 Controparte_1
l'importo accertato;
vinte o compensate le spese del presente giudizio. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. su richiesta della convenuta, la causa era rinviata su richiesta congiunta delle parti in vista di un auspicabile accordo transattivo, di fatto non raggiunto. Con la memoria depositata nel primo termine ex art. 183 sesto comma c.p.c. parte attrice così integrava le conclusioni: “In estremo subordine, poiché la durata della pseudotrattativa a distanza ha consentito al Legislatore di introdurre svariati elementi di degiurisdizionalizzazione, onde prevenire la progressio ad infinitum, visto l'art. 185 bis
C.P.C., come inserito dal 22 giugno 2013 ex-art. 77 D.L. 69/13 conv. in L. 98/13 e,
3 considerato che la convenuta ha ricusato la negoziazione assistita, ma ha continuato a non formulare offerte reali (vaglia postale o assegno circolare o vaglia cambiario), voglia il
Giudice emettere proposta transattiva o conciliativa ben prima dell'esaurimento dell'istruzione, che comunque non possa costituire motivo di ricusazione ovvero di astensione. In ogni caso, fin d'ora, nel rispetto dell'art. 111 Cost. l'attore espressamente formula la domanda ex-art. 281 quinquies/II C.P.C.”. Su richiesta di parte attrice è stata disposta, quindi, la trattazione mista ex art. 281 quinquies secondo comma cpc e, concesso il termine per memorie conclusive, la causa è stata discussa all'udienza del 25.7.2018”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Accoglie la domanda e per
l'effetto condanna la signora al pagamento in favore dell'avvocato Parte_1
della somma di Euro 4900,00, oltre agli interessi moratori maturati dalla Controparte_1 data di messa in mora (2.12.2014) al soddisfo nonché la somma di € 113,09 per spese;
condanna la signora alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro Parte_1
2738,00, oltre spese generali, IVA e CPA.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Va osservato come sia del tutto pacifico che l'odierno attore abbia prestato la propria attività difensiva e di rappresentanza in giudizio in favore della convenuta e che abbia anche svolto attività stragiudiziale. Posto, quindi, che non è controverso che il titolo della domanda sia costituito dalle suddette attività, il thema decidendum va circoscritto all'esame del quantum dovuto. La convenuta ha innanzitutto lamentato che sarebbe stato il dominus
(avvocato a delegare l'avvocato di sostituirlo, di fatto costituendolo CP_2 CP_1
unicamente quale domiciliatario. Purtuttavia la convenuta ha ammesso che l'avvocato
, nel prosieguo, di concerto con l'avvocato ha avuto parte nel ricorso per CP_1 CP_2
la cassazione del decreto della Corte d'Appello di Roma, che aveva declinato la propria competenza, successivamente riaffermata dai giudici di legittimità, i quali avevano stabilito che la causa dovesse essere decisa da quella Corte. Orbene sul punto va osservato che tutte le allegazioni espresse dalla convenuta sono rimaste del tutto indimostrate, posto che né con la comparsa di costituzione né con alcun altro scritto difensivo di parte sono state prodotti i preannunciati documenti a dimostrazione di quanto (infondatamente) asserito. Al contrario l'attore ha prodotto in atti le copie degli scritti difensivi elaborati a
Roma, redatti a Roma e depositati che rendono ragione del quantum del pagamento richiesto. Difatti risulta per tabulas che l'avvocato venne incaricato Controparte_1 mediante procura speciale della cliente il 20.04.2009 con firma autenticata dall'avvocato ed inoltre che l'attore ebbe a suo tempo cura di inviare alla cliente il progetto di CP_2 parcella commentato, datato 2.12.14, spedito con racc. 1 in pari data, ricevuto l'11.12.14, le cui spese vive di spedizione ammontano a € 9,08. Quindi vi è prova inconfutabile che la
4 signora ha rilasciato procura ad litem all'avvocato , investendolo del Pt_1 CP_1
potere di rappresentarla in giudizio quale suo difensore. Dal tenore delle allegazioni di parte convenuta risulta che non sono stati contestati in rito gli incarichi, né le prestazioni, nè le spese vive. In tale prospettiva, valga l'insegnamento del Supremo Collegio, secondo cui: Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. La domanda va, pertanto, accolta, avendo parte attrice agito in giudizio a tutela del proprio diritto di credito e avendo essa indicato e allegato tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere le proprie ragioni. Al contrario parte convenuta, che ha solo genericamente contestato la rilevanza di tali fatti, non ha assolto
l'onere di dimostrarne l'inefficacia, né ha provato fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Dichiarare la nullità della impugnata sentenza, disponendo se del caso la rinnovazione degli atti;
nel merito ed in riforma, liquidare la somma dovuta all'avv.
e all'avv. Pietro Piras per quanto in oggetto, sulla base dei parametri Controparte_1
minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 o nella misura che verrà accertata eventualmente in via equitativa, escludendo gli interessi di mora come statuito dal Tribunale;
per l'effetto, disporre la restituzione da parte dell'avv. in favore dell'appellante di quanto CP_1
ricevuto in eccedenza, ovvero la differenza fra la somma di 10.704,01 euro corrisposta all'esito della sentenza impugnata, con quanto risulterà dovuto per il titolo in oggetto, con gli interessi dal pagamento al saldo, vinte o compensate le spese di lite.”.
§ 6. – L'avv. costituitosi con comparsa depositata il 18.07.2019 ha Controparte_1 resistito al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Contrariis reiectis rigettare
l'appello perché infondato, confermando la Sentenza di Primo Grado n.17307/2018 pubblicata il 14.09.2018 in ogni sua parte, sempreché detto appello non debba essere dichiarato inammissibile con ordinanza succintamente motivata ai sensi dell'art. 348 ter/I Cont
nell'ambito delle causali di cui all'art. 348 bis/I stesso codice di rito, ovvero per ogni altra ragione ravvisatavi. Conseguentemente, rigettare la domanda accessoria dell'appellante tesa al recupero delle somme versate in esecuzione cautelare di quel decisum, come pacifico anche in conformità alle due parcelle n. 30/201e 31/2018 del
30.11.2018 allegate. All'effetto, condannare l'appellante alla rifusione integrale delle spese processuali in favore del concludente, secondo separata nota se ed in quanto sarà stato necessario allegarla all'udienza di cui all'art. 352, se del caso con la decisione ex art. 281 sexies CPC.”
5 § 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo d'appello avente ad oggetto le problematiche procedurali evidenziate in via preliminare da circa il giudice competente a Parte_1
trattare e a decidere la causa parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado che non aveva tenuto conto dell'art.28 della legge 794/1942 essendo stato introdotto dall'avv. un giudizio avente ad oggetto compensi per attività svolta in un giudizio in materia CP_1 di equa riparazione, innanzi alla Corte d'appello, riservato alla competenza del Tribunale in composizione collegiale, se del caso previo mutamento del rito, ai sensi degli artt.3, 14
e 30 del decreto legislativo 150/2011.
Aggiungeva quanto alla competenza funzionale ed al rito che erano recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n.4485 pubblicata il 23 febbraio 2018, avevano enunciato un principio di diritto certamente applicabile alla fattispecie in esame, decisa con sentenza dal Tribunale di Roma in composizione monocratica che aveva errato a procedere con il rito ordinario, piuttosto che dichiarare la propria incompetenza e disporre la riassunzione davanti alla competente Corte di Appello per incardinare il rito sommario.
§ 8.2 – Con il secondo motivo avente ad oggetto errata valutazione delle carte processuali
e violazione dell'art.115 c.p.c. deduceva che il primo giudice aveva limitato la propria decisione all'accertamento dell'esistenza di un rapporto professionale, peraltro mai messo in discussione, tra l'avv. e la dott.ssa , che non aveva dimostrato la CP_1 Pt_1
contestuale, e preminente attività svolta dall'altro difensore avv. CP_2
Deduceva che aveva evidenziato che tali fatti dedotti dalla convenuta dovevano darsi per pacifici, poiché esplicitamente affermati ex adverso – oltreché in altri atti e documentazione - nell'atto introduttivo del giudizio, nel quale si leggeva che l'attore avv. era “stato incaricato dall'avv. Pietro Piras del foro di Sassari, perché lo CP_1
coadiuvasse per portare a compimento, per le fasi istruttorie, conclusive e di discussione camerale un ricorso contro il avanti la Corte di Appello di Roma, Controparte_4
predisposto dallo stesso avv. e fatto pervenire alla detta Corte territoriale prima di CP_2 tale incarico, il tutto nell'interesse della dott.ssa ” ed in quelli successivi, oltre che Pt_1
in altra documentazione.
Evidenziava che nella lettera datata 13 giugno 2014, indirizzata dall'appellato a sé, questi aveva riferito di non avere avuto contatti con l'avv. dopo che lo stesso aveva CP_2 impostato e redatto l'originario ricorso di sei anni prima, soggiungeva che dell'attività dell'avv. nonché della iniziale collega domiciliataria avv. Isabella Ferrise, se ne CP_2
6 leggeva ancora nella lettera datata 17 settembre 2014, a sé indirizzata dove l'avv. CP_1
riferiva di un mandato congiunto e disgiunto, conferito con procura del 20 aprile 2009 autenticata dal collega quando era stato sostituito alla collega. CP_2
Indi deduceva che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, di sicuro, inizialmente, il solo avv. aveva svolto le funzioni di avvocato, mantenendo sempre i contatti con la CP_2
mandante mentre, circa due anni dopo, subentrato all'avv. Ferrise, il nuovo corrispondente aveva svolto principalmente quelle di procuratore e limitatamente quelle di avvocato, secondo quanto si era affermato relativamente al regolamento di competenza, infine, la causa era stata portata a termine in solitudine dall'avv. CP_2
Allegava che l'articolo 7 del d.m.n.147/1994, prevedeva che se più avvocati vengono incaricati della medesima difesa di un procedimento civile, ognuno di essi aveva diritto all'onorario nei confronti del proprio cliente, in base all'opera effettivamente prestata, secondo il principio sancito dall'art. 6 della l.n.794 del 13 giugno 1942, onde a parte il mandato, circoscritto temporalmente come visto, l'attore avrebbe dovuto dare la prova certa ed incontrovertibile di quanto aveva in realtà fatto nell'interesse della cliente, prova che non era stata assolta.
Deduceva quindi contrariamente all'assunto del giudice di prime cure, che l'avv. CP_2
aveva prestato la propria attività professionale a favore dell'appellante sin dall'istaurarsi della procedura contenziosa, dal 2007, quindi lo stesso aveva proseguito l'attività con il supporto dell'avv. e, a seguito della rinuncia di quest'ultimo, avvenuta nel CP_1 novembre 2014, l'aveva portata a termine quale unico mandatario sino alla conclusione del giudizio, avvenuta il 4 dicembre 2016 con l'emissione del decreto di riconoscimento della indennità da parte della Corte d'appello di Roma.
Indi evidenziava che nella liquidazione del compenso, doveva farsi riferimento all'art.13 del d.m.n.55 del 2014, quindi ai parametri allegati al predetto decreto ministeriale, tenuto conto delle caratteristiche dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, e non secondo il principio di causalità cui si viceversa si era uniformata la pronuncia impugnata.
Soggiungeva che il giudice di primo grado non aveva neanche tenuto conto delle indicazioni contenute nella giurisprudenza di legittimità in relazione agli onorari professionali per le cause promosse in base alla l.n.89/2001, che erano state considerate di minima complessità non richiedendo un impegno particolare da parte del legale, tanto da potere giustificare un drastico abbattimento delle tariffe, richiamando in particolare
Cass.n.724/2013.
7 Indi precisava che il beneficio ricevuto dall'attività dei due professionisti era stato pari ad euro 3.500,00 oltre alla rifusione delle spese di lite per un importo di 3.130,00 euro, cui si aggiungevano gli accessori di legge, per cui il Tribunale avrebbe dovuto tener conto non solo di questo, ma anche del fatto che l'avv. aveva rinunciato all'incarico e che la CP_1 causa era proseguita senza la sua partecipazione, dovendosi altresì considerare che l'esigua somma esitata dalla procedura riparatoria non era certamente bastevole a retribuire entrambi i difensori.
§ 8.3 – Con il terzo motivo avente ad oggetto l'indebito riconoscimento degli interessi moratori maturati dalla data di messa in mora, precisamente dal 2 dicembre 2014 al soddisfo quantificati dal in 1.118,98 euro, oltre a 113,09 per spese, l'appellante ha CP_1
censurato la sentenza in relazione alla data cui era stata ricondotta la mora che non poteva che decorrere dalla data di accertamento del credito.
§ 8.4 – Con il quarto motivo avente ad oggetto la abnorme liquidazione delle spese processuali l'appellante deduceva che il giudice avrebbe potuto e dovuto applicare le tariffe previste in materia per la fascia sino a 5.200,00 euro, pervenendo ad un totale notevolmente inferiore rispetto a quanto riconosciuto in sentenza, non spettando neppure l'iva al professionista che si era difeso in proprio, per cui era ingiusta la condanna al pagamento anche dell'iva sulla parcella di 2.738,00 euro.
§ 9. – Tali i motivi d'appello e le difese delle parti, preliminarmente, deve essere affrontata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. sollevata dall'appellato e a riguardo deve osservarsi come la stessa sia infondata per quanto di seguito illustrato, stante l'accoglimento dell'appello, dovendosi altresì evidenziare che la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art.348 ter co. 1° c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art. 350 co. 2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione, mentre in caso di compimento di dette verifiche e di rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità risulta dunque preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale
(Cass. n.10409/2020 e n.4696/2016).
Ancora deve evidenziarsi che l'appello notificato il 14 marzo 2019 risulta essere ammissibile e tempestivo, in quanto la sentenza di primo grado è stata notificata in data
20.09.2018 all'avv. Vizzini senza che lo stesso fosse in delega o la parte appellante avesse eletto domicilio presso tale difensore e tali circostanze risultano vieppiù confermate nella stessa comparsa dell'appellato, ove, a pag.n.14, si è evidenziata una mera “supposizione”
8 circa l'avvenuta domiciliazione presso l'avv. VIZZINI, invero comparsa alle udienze di primo grado quale mera sostituta del difensore in delega.
§ 10. – Ciò posto osserva il Collegio che l'appello è fondato per quanto di seguito illustrato.
Quanto al primo motivo (§ 8.1) deve osservarsi alla stregua di Cass.civ.n.31431 del 2024 che al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia promossa per la liquidazione dei compensi maturati dal legale per prestazioni professionali, assume rilevanza, per il principio della c.d. apparenza e ultrattività del rito, la forma di sentenza od ordinanza adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento, con la conseguenza che - come nel caso di specie - ove il giudice di primo grado abbia consapevolmente trattato la causa con il rito ordinario di cognizione (così peraltro introdotta dal difensore appellato), il provvedimento conclusivo deve essere impugnato con il rimedio previsto dal rito erroneamente adottato, ossia con l'appello.
Quanto poi alla questione della composizione monocratica del giudice che ha deciso il primo grado deve osservarsi che l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall'art.50 quater c.p.c., al successivo art.161, comma 1, c.p.c. un'autonoma causa di nullità della decisione, che si converte in motivo di impugnazione, con la conseguenza che rimane ferma la validità degli atti che hanno preceduto la pronuncia della sentenza nulla e resta esclusa la rimessione degli atti al primo giudice, ove quello dell'impugnazione – come nel caso di specie - sia anche giudice del merito (cfr., Cass.n.5232/2020).
Quanto poi alla competenza della Corte d'appello a conoscere della domanda proposta dall'avv. – trattandosi di giudizio per l'equa riparazione svoltosi innanzi a detto CP_1
Ufficio giudiziario - deve osservarsi che tale eccezione non risulta essere stata affatto sollevata con la comparsa di primo grado entro il termine di cui all'art.38 c.p.c. con la conseguenza che essendo stata sollevata per la prima volta in appello è inammissibile ex art.345 c.p.c..
Sul punto giovi richiamare Cass.civ.n.3622 del 1989 e ss. conformi, per cui, in tema di incompetenza per valore, solo la parte che abbia sollevato la relativa eccezione in primo grado e che, avendola coltivata sino al passaggio in decisione della causa, l'abbia vista disattesa o respinta, è legittimata a riproporla in sede di gravame, atteso che nei confronti della parte che non abbia sollevato autonomamente l'eccezione in primo grado o non si sia associata a quella sollevata da altri, opera la preclusione derivante dal disposto dell'art. 38, secondo comma, c.p.c. che limita al giudizio di primo grado la rilevabilità (anche d'ufficio) dell'incompetenza nei casi ivi previsti.
9 Passando quindi agli altri tre motivi (§ 8.2, 8.3 e 8.4) relativi all'attività effettivamente svolta dall'appellato, alla sua quantificazione ed al riconoscimento degli interessi moratori, deve osservarsi che sono fondati nei termini di seguito evidenziati, non potendosi invero ritenere come effettuato dal primo giudice che fosse onere dell'appellante comprovare le prestazioni effettuate dall'avv. iniziale difensore in delega, per esonerare l'avv. CP_2 dall'onere della prova sullo stesso gravante ex art.2697 c.c.. CP_1
A tale riguardo deve evidenziarsi che la mera parcella prodotta dal difensore appellato non costituiva affatto prova idonea a comprovare l'attività svolta, atteso che, secondo la giurisprudenza della S.C. in tema di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del consiglio dell'ordine, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente (e nel caso di specie risulta la sola parcella), se è vincolante per il giudice nella fase monitoria, non lo è comunque nel giudizio di opposizione a cognizione piena, poiché il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore – come avvenuto nel caso di specie – l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né è vincolante per il giudice della cognizione, in ordine alla liquidazione degli onorari, con la conseguenza che, sempre stando a quanto osservato dalla S.C., la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa, non esclude, né inverte, l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore ed attore in senso sostanziale, sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite, che quanto alla misura degli importi richiesti (cfr., ex multis Cass.civ.n.5321 del 2003 e ss. conformi).
Dunque, nel caso di specie in cui l'appellato non ha depositato alcun atto giudiziario relativo ai procedimenti patrocinati (cfr., indice documenti prodotti in primo grado avente ad oggetto corrispondenza con la cliente, oltre al progetto di parcella ed all'invito alla negoziazione assistita) devono porsi a fondamento della decisione le allegazioni delle parti e relative contestazioni ai sensi di quanto previsto dall'art.115 c.p.c. ed in particolare deve evidenziarsi quanto dedotto dalla stessa appellante nell'atto introduttivo del presente gravame si è ritualmente costituita in giudizio precisando che, Parte_1
nell'anno 2007, ha promosso presso la Corte d'Appello di Roma un'azione finalizzata ad ottenere l'equa riparazione del danno per la irragionevole durata di un procedimento allora pendente dinanzi al TAR, a norma della legge 89/2001, dando mandato all'avv.
Pietro Piras, del foro di Sassari. Su indicazione di quest'ultimo, è stato individuato quale procuratore domiciliatario inizialmente l'avv. Isabella Ferrise e, successivamente, il menzionato avv. , quest'ultimo unicamente delegato a sostituire lo stesso avv. CP_1
La convenuta non ha avuto alcun contatto né con l'avv. Ferrise, né con l'avv. CP_2
, in quanto di ogni problematica si è occupato l'avv. il quale la ha sempre CP_1 CP_2
10 edotta dell'evolversi del procedimento. L'avv. , nel prosieguo, ha portato avanti CP_1
l'incarico quale co-difensore e, di concerto con l'avv. si è occupato della redazione CP_2
del ricorso per la cassazione del decreto mediante il quale la Corte d'Appello di Roma aveva declinato la propria competenza per territorio, ricorso invero accolto dal Giudice di legittimità, che ne aveva disposto la riassunzione dinanzi la stessa Corte di Appello.
L'avv. , in seguito, precisamente nel mese di novembre dell'anno 2014, ha CP_1
rinunciato all'incarico, dopo la riassunzione della causa e prima dei successivi adempimenti”.
Da quanto si evince quindi l'appellante riconosce all'appellato il ruolo di co-difensore nel giudizio di legittimità con cui si era impugnata la pronuncia d'incompetenza della Corte
d'Appello inizialmente adita sulla domanda di equa riparazione e la riassunzione del giudizio innanzi alla stessa a seguito dell'esito favorevole del giudizio innanzi alla S.C. ed
è quanto riscontrabile anche dalla missiva inviata dall'appellante al difensore in data
22.12.2014 (all.Q fascicolo di primo grado appellato).
Ne consegue, quindi, che al difensore appellato debbono essere riconosciuti gli onorari e i diritti per l'attività svolta (tra il 2010 ed il 2011) in Cassazione e per la riassunzione del giudizio innanzi alla Corte d'appello, dovendosi applicare per questi ultimi il d.m.n.55 del
2014 in considerazione della rinuncia all'incarico avvenuta nel novembre 2014, mentre per i primi il d.m.n.127 del 2004.
Sul punto si rimanda a Cass.civ.n.13015 del 1995 per cui “in caso di successione di tariffe professionali forensi, gli onorari di avvocato devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con
l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale. La liquidazione degli onorari va riferita all'intera fase di merito (se la prestazione del professionista non si è esaurita prima), mentre gli onorari del giudizio di legittimità, anche se il difensore è rimasto il medesimo, vanno determinati in via indipendente da quelli della fase del giudizio di merito, essendo nel giudizio di cassazione il mandato al difensore conferito con procura speciale, ed inoltre, se la determinazione è effettuata dal giudice di rinvio, questi deve fare riferimento alle tariffe vigenti al tempo del giudizio di legittimità, senza che abbiano rilievo eventuali tariffe sopravvenute”.
Ne consegue quanto agli onorari del giudizio di Cassazione, che, tenuto conto del valore del giudizio di equa riparazione (euro 3.500,00 in base al decisum) ed applicato il d.m.127/2004, vigente ratione temporis, spettano al difensore quanto ad onorari (applicati i minimi in considerazione della semplicità delle questioni affrontate) euro 160,00 per lo studio della controversia, euro 85,00 per consultazioni con il cliente, euro 160,00 per redazione del ricorso, infine euro 160,00 per la discussione, per complessivi euro 565,00.
11 Quanto ai diritti spettano per disamina euro 13,00, per domanda introduttiva euro 52,00, per notifica del ricorso euro 13,00, per esame relata euro 13,00, per iscrizione a ruolo euro
13,00, per discussione euro 26,00, per esame ordinanza della Corte euro 13,00, ciò per quanto desumibile e strettamente dipendente in relazione alla presentazione del ricorso, per complessivi euro 143,00.
Con la conseguenza che spettano al difensore per il giudizio innanzi alla S.C. complessivi euro 1.001,89 comprensivi di iva, cpa e spese generali al 12,50%.
Quanto al giudizio di riassunzione debbono riconoscersi secondo il d.m.n.55 del 2014 – considerato il medesimo scaglione di valore di cui sopra - trattandosi di giudizio già precedentemente instaurato ed essendo stata risolta dalla S.C. una questione di mera competenza, euro 255,00 per fase di studio ed euro 255,00 per fase introduttiva (minimi tariffari) con la conseguenza che l'importo da riconoscersi al difensore appellato comprensivo di iva e cpa e spese generali, per detto giudizio, ammonta ad euro 744,15.
Spettano quindi al difensore complessivi euro 1.746,04 (per il giudizio innanzi alla S.C. e per la riassunzione) oltre interessi per come riconosciuti nella sentenza impugnata (ex d.lgs.n.231/2002 aspetto non oggetto di gravame) dalla data di messa in mora (11.12.14 cfr., raccomandata doc.b fascicolo appellato) sino alla data del pagamento (bonifico appellante del 22.11.2018) per un complessivo ammontare (capitale 1.746,04 + interessi
484,30) alla data della corresponsione pari ad euro 2.230,34.
Sul punto giovi richiamare Cass.civ.n.24973/2022 per cui nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs.n.150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.
Quanto alle spese di lite di primo grado liquidate in complessivi euro 2.738,00 oltre accessori debbono rideterminarsi in favore dell'appellato in complessivi euro 2.035,59
(importo comprensivo di spese forfettarie e cpa senza iva essendosi il difensore difeso da solo) di cui euro 425,00 per fase di studio, euro 425,00 per fase introduttiva, secondo valori medi, euro 426,00 per fase di trattazione ed euro 426,00 per fase decisionale, secondo valori minimi, non essendosi svolta istruttoria e tenuto conto delle modalità adottate per la decisione secondo le forme di cui all'art.281 quinquies c.p.c. con conclusiva discussione orale e scambio delle sole conclusionali.
12 A detto importo debbono aggiungersi gli interessi legali dalla data della liquidazione avvenuta in sentenza del 14.09.2018 sino al pagamento del 22.11.2018 pari ad euro
2.036,74.
Con la conseguenza che spettavano al difensore euro 4.267,08 e tenuto di quanto versato dall'appellante pari ad euro 10.704,01 in data 22.11.2018 (cfr., distinta di bonifico in atti con conferma dell'appellato all'udienza del 3.07.24) debbono riconoscersi in ripetizione all'appellante euro 6.436,93 oltre interessi legali dal 22.11.2018 sino all'effettivo soddisfo.
In conclusione, pertanto, l'appello deve essere accolto nei termini di cui sopra, con condanna del difensore appellato alla restituzione di euro 6.436,93 in favore dell'appellante, oltre interessi legali dal 22.11.2018 sino al soddisfo, per quanto richiesto dalla cliente in atto d'appello. Pt_1
§ 11. – Quanto alle spese di lite del grado, debbono integralmente compensarsi, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
atto di citazione notificato in data 14.03.2019, avverso la sentenza n.17307/2018 resa in data 14.09.2018 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Dichiara la nullità della sentenza di primo grado e decidendo nel merito, in accoglimento dell'appello, ridetermina il compenso spettante all'appellato avv. in complessivi CP_1
euro 2.230,34 inclusi interessi e le spese di lite del giudizio di primo grado in complessivi euro 2.036,74.
2) Per l'effetto accertato da parte dell'appellante il pagamento in favore dell'appellato di euro 10.704,01 in data 22.11.2018, condanna l'appellato avv. alla Controparte_1 restituzione in favore dell'appellante dell'importo di euro 6.436,93 oltre Parte_1
interessi legali dal 22.11.2018 sino al soddisfo.
3) Compensa integralmente le spese di lite del grado.
Roma, 12.03.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
13
Sezione VI civile
R.G. 2095/2019
All'udienza collegiale del giorno 12/03/2025 ore 11:35
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BORTOLU TANIA avv. Norata sost.
AVV. GIGLIOTTI PASQUALE
Appellato/i
Controparte_1
Avv. pres. Controparte_1
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art
281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere
dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 12.03.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2095 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
( ), domiciliata presso i difensori Parte_1 CodiceFiscale_1
avv.ti Pasquale Gigliotti e Tania Bortolu che la rappresentano e difendono giusta procura in atti. APPELLANTE
E
AVV (c.f. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. Controparte_1 C.F._2
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n.17307/2018 resa in data 14.09.2018 dal
Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 14.03.2019 ha proposto Parte_1
appello contro la sentenza n.17307/2018 pubblicata in data 14.09.2018 dal Tribunale di
Roma, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.28599/2017, promosso dall'avv.
nei confronti di per il pagamento di compensi Controparte_1 Parte_1
professionali.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato l'avvocato ha evocato in giudizio la signora Controparte_1
2 per sentirla condannare al pagamento del compenso preteso per aver Parte_1
svolto attività professionale giudiziale ed extragiudiziale in suo favore senza essere stato pagato. L'attore così concludeva l'atto: “Contrariis reiectis, accertata la sussistenza del credito professionale dedotto in narrativa, ritenuta e dichiarata equa la liquidazione del quantum di Giustizia, prudenzialmente indicata in € 4.900,00 lordi, ovvero in quella minore somma compatibile con i fatti dedotti in narrativa, oltre il ristoro della perdita di valuta per la denunciata mora a far tempo dal 2 dicembre 2014 e fino al saldo, con la sola aggiunta del rimborso delle spese vive per i solleciti extragiudiziali, dichiarare
[...]
tenuta alla relativa integrale ottemperanza, all'effetto condannandola al Parte_1
corrispondente pagamento;
porre a carico della convenuta le spese per Parte_1
la presente lite, liquidandole, secondo la separata nota, nel controvalore degli esborsi, del contributo unificato, del compenso professionale per parametri, nonché nel rimborso delle spese generali forfettarie in misura del 15% di detto compenso, oltre tributi, cui farà seguito la tassa di registrazione della Sentenza in fieri” Avverso detta domanda si è costituita in giudizio la convenuta, che, premesso di non aver mai contestato l'operato del professionista, e di essere stata, anzi, sempre pronta a corrispondergli il "giusto" compenso”, ha dedotto che l'oggetto del contendere poteva essere circoscritto alla “mera ripartizione dei compensi tra l'avvocato e l'avvocato che avevano prestato CP_1 CP_2
la propria attività professionale nelle fasi dei giudizi nei quali entrambi si erano occupati del giudizio nel suo interesse. Ha precisato la convenuta che, a suo avviso, il mandato difensivo era stato prevalentemente opera dell'avvocato mentre l'avvocato CP_2 CP_1
aveva svolto sostanzialmente attività di procuratore domiciliatario e di collaborazione del collega. Parte convenuta ha concluso, quindi, chiedendo che il compenso per entrambi i professionisti venga determinato nei limiti già liquidati dalla Corte di Appello di Roma e dalla Corte di Cassazione (a conclusione del giudizio in grado di appello e nel giudizio di legittimità), ovvero nella complessiva somma di 3.130,00 euro, oltre spese forfettarie ed oneri fiscali, ripartendola secondo legge o in via equitativa fra i menzionati difensori, dichiarando tenuta a corrispondere all'avvocato Parte_1 Controparte_1
l'importo accertato;
vinte o compensate le spese del presente giudizio. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. su richiesta della convenuta, la causa era rinviata su richiesta congiunta delle parti in vista di un auspicabile accordo transattivo, di fatto non raggiunto. Con la memoria depositata nel primo termine ex art. 183 sesto comma c.p.c. parte attrice così integrava le conclusioni: “In estremo subordine, poiché la durata della pseudotrattativa a distanza ha consentito al Legislatore di introdurre svariati elementi di degiurisdizionalizzazione, onde prevenire la progressio ad infinitum, visto l'art. 185 bis
C.P.C., come inserito dal 22 giugno 2013 ex-art. 77 D.L. 69/13 conv. in L. 98/13 e,
3 considerato che la convenuta ha ricusato la negoziazione assistita, ma ha continuato a non formulare offerte reali (vaglia postale o assegno circolare o vaglia cambiario), voglia il
Giudice emettere proposta transattiva o conciliativa ben prima dell'esaurimento dell'istruzione, che comunque non possa costituire motivo di ricusazione ovvero di astensione. In ogni caso, fin d'ora, nel rispetto dell'art. 111 Cost. l'attore espressamente formula la domanda ex-art. 281 quinquies/II C.P.C.”. Su richiesta di parte attrice è stata disposta, quindi, la trattazione mista ex art. 281 quinquies secondo comma cpc e, concesso il termine per memorie conclusive, la causa è stata discussa all'udienza del 25.7.2018”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Accoglie la domanda e per
l'effetto condanna la signora al pagamento in favore dell'avvocato Parte_1
della somma di Euro 4900,00, oltre agli interessi moratori maturati dalla Controparte_1 data di messa in mora (2.12.2014) al soddisfo nonché la somma di € 113,09 per spese;
condanna la signora alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro Parte_1
2738,00, oltre spese generali, IVA e CPA.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Va osservato come sia del tutto pacifico che l'odierno attore abbia prestato la propria attività difensiva e di rappresentanza in giudizio in favore della convenuta e che abbia anche svolto attività stragiudiziale. Posto, quindi, che non è controverso che il titolo della domanda sia costituito dalle suddette attività, il thema decidendum va circoscritto all'esame del quantum dovuto. La convenuta ha innanzitutto lamentato che sarebbe stato il dominus
(avvocato a delegare l'avvocato di sostituirlo, di fatto costituendolo CP_2 CP_1
unicamente quale domiciliatario. Purtuttavia la convenuta ha ammesso che l'avvocato
, nel prosieguo, di concerto con l'avvocato ha avuto parte nel ricorso per CP_1 CP_2
la cassazione del decreto della Corte d'Appello di Roma, che aveva declinato la propria competenza, successivamente riaffermata dai giudici di legittimità, i quali avevano stabilito che la causa dovesse essere decisa da quella Corte. Orbene sul punto va osservato che tutte le allegazioni espresse dalla convenuta sono rimaste del tutto indimostrate, posto che né con la comparsa di costituzione né con alcun altro scritto difensivo di parte sono state prodotti i preannunciati documenti a dimostrazione di quanto (infondatamente) asserito. Al contrario l'attore ha prodotto in atti le copie degli scritti difensivi elaborati a
Roma, redatti a Roma e depositati che rendono ragione del quantum del pagamento richiesto. Difatti risulta per tabulas che l'avvocato venne incaricato Controparte_1 mediante procura speciale della cliente il 20.04.2009 con firma autenticata dall'avvocato ed inoltre che l'attore ebbe a suo tempo cura di inviare alla cliente il progetto di CP_2 parcella commentato, datato 2.12.14, spedito con racc. 1 in pari data, ricevuto l'11.12.14, le cui spese vive di spedizione ammontano a € 9,08. Quindi vi è prova inconfutabile che la
4 signora ha rilasciato procura ad litem all'avvocato , investendolo del Pt_1 CP_1
potere di rappresentarla in giudizio quale suo difensore. Dal tenore delle allegazioni di parte convenuta risulta che non sono stati contestati in rito gli incarichi, né le prestazioni, nè le spese vive. In tale prospettiva, valga l'insegnamento del Supremo Collegio, secondo cui: Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. La domanda va, pertanto, accolta, avendo parte attrice agito in giudizio a tutela del proprio diritto di credito e avendo essa indicato e allegato tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere le proprie ragioni. Al contrario parte convenuta, che ha solo genericamente contestato la rilevanza di tali fatti, non ha assolto
l'onere di dimostrarne l'inefficacia, né ha provato fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Dichiarare la nullità della impugnata sentenza, disponendo se del caso la rinnovazione degli atti;
nel merito ed in riforma, liquidare la somma dovuta all'avv.
e all'avv. Pietro Piras per quanto in oggetto, sulla base dei parametri Controparte_1
minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 o nella misura che verrà accertata eventualmente in via equitativa, escludendo gli interessi di mora come statuito dal Tribunale;
per l'effetto, disporre la restituzione da parte dell'avv. in favore dell'appellante di quanto CP_1
ricevuto in eccedenza, ovvero la differenza fra la somma di 10.704,01 euro corrisposta all'esito della sentenza impugnata, con quanto risulterà dovuto per il titolo in oggetto, con gli interessi dal pagamento al saldo, vinte o compensate le spese di lite.”.
§ 6. – L'avv. costituitosi con comparsa depositata il 18.07.2019 ha Controparte_1 resistito al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Contrariis reiectis rigettare
l'appello perché infondato, confermando la Sentenza di Primo Grado n.17307/2018 pubblicata il 14.09.2018 in ogni sua parte, sempreché detto appello non debba essere dichiarato inammissibile con ordinanza succintamente motivata ai sensi dell'art. 348 ter/I Cont
nell'ambito delle causali di cui all'art. 348 bis/I stesso codice di rito, ovvero per ogni altra ragione ravvisatavi. Conseguentemente, rigettare la domanda accessoria dell'appellante tesa al recupero delle somme versate in esecuzione cautelare di quel decisum, come pacifico anche in conformità alle due parcelle n. 30/201e 31/2018 del
30.11.2018 allegate. All'effetto, condannare l'appellante alla rifusione integrale delle spese processuali in favore del concludente, secondo separata nota se ed in quanto sarà stato necessario allegarla all'udienza di cui all'art. 352, se del caso con la decisione ex art. 281 sexies CPC.”
5 § 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo d'appello avente ad oggetto le problematiche procedurali evidenziate in via preliminare da circa il giudice competente a Parte_1
trattare e a decidere la causa parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado che non aveva tenuto conto dell'art.28 della legge 794/1942 essendo stato introdotto dall'avv. un giudizio avente ad oggetto compensi per attività svolta in un giudizio in materia CP_1 di equa riparazione, innanzi alla Corte d'appello, riservato alla competenza del Tribunale in composizione collegiale, se del caso previo mutamento del rito, ai sensi degli artt.3, 14
e 30 del decreto legislativo 150/2011.
Aggiungeva quanto alla competenza funzionale ed al rito che erano recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n.4485 pubblicata il 23 febbraio 2018, avevano enunciato un principio di diritto certamente applicabile alla fattispecie in esame, decisa con sentenza dal Tribunale di Roma in composizione monocratica che aveva errato a procedere con il rito ordinario, piuttosto che dichiarare la propria incompetenza e disporre la riassunzione davanti alla competente Corte di Appello per incardinare il rito sommario.
§ 8.2 – Con il secondo motivo avente ad oggetto errata valutazione delle carte processuali
e violazione dell'art.115 c.p.c. deduceva che il primo giudice aveva limitato la propria decisione all'accertamento dell'esistenza di un rapporto professionale, peraltro mai messo in discussione, tra l'avv. e la dott.ssa , che non aveva dimostrato la CP_1 Pt_1
contestuale, e preminente attività svolta dall'altro difensore avv. CP_2
Deduceva che aveva evidenziato che tali fatti dedotti dalla convenuta dovevano darsi per pacifici, poiché esplicitamente affermati ex adverso – oltreché in altri atti e documentazione - nell'atto introduttivo del giudizio, nel quale si leggeva che l'attore avv. era “stato incaricato dall'avv. Pietro Piras del foro di Sassari, perché lo CP_1
coadiuvasse per portare a compimento, per le fasi istruttorie, conclusive e di discussione camerale un ricorso contro il avanti la Corte di Appello di Roma, Controparte_4
predisposto dallo stesso avv. e fatto pervenire alla detta Corte territoriale prima di CP_2 tale incarico, il tutto nell'interesse della dott.ssa ” ed in quelli successivi, oltre che Pt_1
in altra documentazione.
Evidenziava che nella lettera datata 13 giugno 2014, indirizzata dall'appellato a sé, questi aveva riferito di non avere avuto contatti con l'avv. dopo che lo stesso aveva CP_2 impostato e redatto l'originario ricorso di sei anni prima, soggiungeva che dell'attività dell'avv. nonché della iniziale collega domiciliataria avv. Isabella Ferrise, se ne CP_2
6 leggeva ancora nella lettera datata 17 settembre 2014, a sé indirizzata dove l'avv. CP_1
riferiva di un mandato congiunto e disgiunto, conferito con procura del 20 aprile 2009 autenticata dal collega quando era stato sostituito alla collega. CP_2
Indi deduceva che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, di sicuro, inizialmente, il solo avv. aveva svolto le funzioni di avvocato, mantenendo sempre i contatti con la CP_2
mandante mentre, circa due anni dopo, subentrato all'avv. Ferrise, il nuovo corrispondente aveva svolto principalmente quelle di procuratore e limitatamente quelle di avvocato, secondo quanto si era affermato relativamente al regolamento di competenza, infine, la causa era stata portata a termine in solitudine dall'avv. CP_2
Allegava che l'articolo 7 del d.m.n.147/1994, prevedeva che se più avvocati vengono incaricati della medesima difesa di un procedimento civile, ognuno di essi aveva diritto all'onorario nei confronti del proprio cliente, in base all'opera effettivamente prestata, secondo il principio sancito dall'art. 6 della l.n.794 del 13 giugno 1942, onde a parte il mandato, circoscritto temporalmente come visto, l'attore avrebbe dovuto dare la prova certa ed incontrovertibile di quanto aveva in realtà fatto nell'interesse della cliente, prova che non era stata assolta.
Deduceva quindi contrariamente all'assunto del giudice di prime cure, che l'avv. CP_2
aveva prestato la propria attività professionale a favore dell'appellante sin dall'istaurarsi della procedura contenziosa, dal 2007, quindi lo stesso aveva proseguito l'attività con il supporto dell'avv. e, a seguito della rinuncia di quest'ultimo, avvenuta nel CP_1 novembre 2014, l'aveva portata a termine quale unico mandatario sino alla conclusione del giudizio, avvenuta il 4 dicembre 2016 con l'emissione del decreto di riconoscimento della indennità da parte della Corte d'appello di Roma.
Indi evidenziava che nella liquidazione del compenso, doveva farsi riferimento all'art.13 del d.m.n.55 del 2014, quindi ai parametri allegati al predetto decreto ministeriale, tenuto conto delle caratteristiche dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, e non secondo il principio di causalità cui si viceversa si era uniformata la pronuncia impugnata.
Soggiungeva che il giudice di primo grado non aveva neanche tenuto conto delle indicazioni contenute nella giurisprudenza di legittimità in relazione agli onorari professionali per le cause promosse in base alla l.n.89/2001, che erano state considerate di minima complessità non richiedendo un impegno particolare da parte del legale, tanto da potere giustificare un drastico abbattimento delle tariffe, richiamando in particolare
Cass.n.724/2013.
7 Indi precisava che il beneficio ricevuto dall'attività dei due professionisti era stato pari ad euro 3.500,00 oltre alla rifusione delle spese di lite per un importo di 3.130,00 euro, cui si aggiungevano gli accessori di legge, per cui il Tribunale avrebbe dovuto tener conto non solo di questo, ma anche del fatto che l'avv. aveva rinunciato all'incarico e che la CP_1 causa era proseguita senza la sua partecipazione, dovendosi altresì considerare che l'esigua somma esitata dalla procedura riparatoria non era certamente bastevole a retribuire entrambi i difensori.
§ 8.3 – Con il terzo motivo avente ad oggetto l'indebito riconoscimento degli interessi moratori maturati dalla data di messa in mora, precisamente dal 2 dicembre 2014 al soddisfo quantificati dal in 1.118,98 euro, oltre a 113,09 per spese, l'appellante ha CP_1
censurato la sentenza in relazione alla data cui era stata ricondotta la mora che non poteva che decorrere dalla data di accertamento del credito.
§ 8.4 – Con il quarto motivo avente ad oggetto la abnorme liquidazione delle spese processuali l'appellante deduceva che il giudice avrebbe potuto e dovuto applicare le tariffe previste in materia per la fascia sino a 5.200,00 euro, pervenendo ad un totale notevolmente inferiore rispetto a quanto riconosciuto in sentenza, non spettando neppure l'iva al professionista che si era difeso in proprio, per cui era ingiusta la condanna al pagamento anche dell'iva sulla parcella di 2.738,00 euro.
§ 9. – Tali i motivi d'appello e le difese delle parti, preliminarmente, deve essere affrontata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. sollevata dall'appellato e a riguardo deve osservarsi come la stessa sia infondata per quanto di seguito illustrato, stante l'accoglimento dell'appello, dovendosi altresì evidenziare che la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art.348 ter co. 1° c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art. 350 co. 2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione, mentre in caso di compimento di dette verifiche e di rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità risulta dunque preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale
(Cass. n.10409/2020 e n.4696/2016).
Ancora deve evidenziarsi che l'appello notificato il 14 marzo 2019 risulta essere ammissibile e tempestivo, in quanto la sentenza di primo grado è stata notificata in data
20.09.2018 all'avv. Vizzini senza che lo stesso fosse in delega o la parte appellante avesse eletto domicilio presso tale difensore e tali circostanze risultano vieppiù confermate nella stessa comparsa dell'appellato, ove, a pag.n.14, si è evidenziata una mera “supposizione”
8 circa l'avvenuta domiciliazione presso l'avv. VIZZINI, invero comparsa alle udienze di primo grado quale mera sostituta del difensore in delega.
§ 10. – Ciò posto osserva il Collegio che l'appello è fondato per quanto di seguito illustrato.
Quanto al primo motivo (§ 8.1) deve osservarsi alla stregua di Cass.civ.n.31431 del 2024 che al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia promossa per la liquidazione dei compensi maturati dal legale per prestazioni professionali, assume rilevanza, per il principio della c.d. apparenza e ultrattività del rito, la forma di sentenza od ordinanza adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento, con la conseguenza che - come nel caso di specie - ove il giudice di primo grado abbia consapevolmente trattato la causa con il rito ordinario di cognizione (così peraltro introdotta dal difensore appellato), il provvedimento conclusivo deve essere impugnato con il rimedio previsto dal rito erroneamente adottato, ossia con l'appello.
Quanto poi alla questione della composizione monocratica del giudice che ha deciso il primo grado deve osservarsi che l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall'art.50 quater c.p.c., al successivo art.161, comma 1, c.p.c. un'autonoma causa di nullità della decisione, che si converte in motivo di impugnazione, con la conseguenza che rimane ferma la validità degli atti che hanno preceduto la pronuncia della sentenza nulla e resta esclusa la rimessione degli atti al primo giudice, ove quello dell'impugnazione – come nel caso di specie - sia anche giudice del merito (cfr., Cass.n.5232/2020).
Quanto poi alla competenza della Corte d'appello a conoscere della domanda proposta dall'avv. – trattandosi di giudizio per l'equa riparazione svoltosi innanzi a detto CP_1
Ufficio giudiziario - deve osservarsi che tale eccezione non risulta essere stata affatto sollevata con la comparsa di primo grado entro il termine di cui all'art.38 c.p.c. con la conseguenza che essendo stata sollevata per la prima volta in appello è inammissibile ex art.345 c.p.c..
Sul punto giovi richiamare Cass.civ.n.3622 del 1989 e ss. conformi, per cui, in tema di incompetenza per valore, solo la parte che abbia sollevato la relativa eccezione in primo grado e che, avendola coltivata sino al passaggio in decisione della causa, l'abbia vista disattesa o respinta, è legittimata a riproporla in sede di gravame, atteso che nei confronti della parte che non abbia sollevato autonomamente l'eccezione in primo grado o non si sia associata a quella sollevata da altri, opera la preclusione derivante dal disposto dell'art. 38, secondo comma, c.p.c. che limita al giudizio di primo grado la rilevabilità (anche d'ufficio) dell'incompetenza nei casi ivi previsti.
9 Passando quindi agli altri tre motivi (§ 8.2, 8.3 e 8.4) relativi all'attività effettivamente svolta dall'appellato, alla sua quantificazione ed al riconoscimento degli interessi moratori, deve osservarsi che sono fondati nei termini di seguito evidenziati, non potendosi invero ritenere come effettuato dal primo giudice che fosse onere dell'appellante comprovare le prestazioni effettuate dall'avv. iniziale difensore in delega, per esonerare l'avv. CP_2 dall'onere della prova sullo stesso gravante ex art.2697 c.c.. CP_1
A tale riguardo deve evidenziarsi che la mera parcella prodotta dal difensore appellato non costituiva affatto prova idonea a comprovare l'attività svolta, atteso che, secondo la giurisprudenza della S.C. in tema di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del consiglio dell'ordine, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente (e nel caso di specie risulta la sola parcella), se è vincolante per il giudice nella fase monitoria, non lo è comunque nel giudizio di opposizione a cognizione piena, poiché il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore – come avvenuto nel caso di specie – l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né è vincolante per il giudice della cognizione, in ordine alla liquidazione degli onorari, con la conseguenza che, sempre stando a quanto osservato dalla S.C., la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa, non esclude, né inverte, l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore ed attore in senso sostanziale, sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite, che quanto alla misura degli importi richiesti (cfr., ex multis Cass.civ.n.5321 del 2003 e ss. conformi).
Dunque, nel caso di specie in cui l'appellato non ha depositato alcun atto giudiziario relativo ai procedimenti patrocinati (cfr., indice documenti prodotti in primo grado avente ad oggetto corrispondenza con la cliente, oltre al progetto di parcella ed all'invito alla negoziazione assistita) devono porsi a fondamento della decisione le allegazioni delle parti e relative contestazioni ai sensi di quanto previsto dall'art.115 c.p.c. ed in particolare deve evidenziarsi quanto dedotto dalla stessa appellante nell'atto introduttivo del presente gravame si è ritualmente costituita in giudizio precisando che, Parte_1
nell'anno 2007, ha promosso presso la Corte d'Appello di Roma un'azione finalizzata ad ottenere l'equa riparazione del danno per la irragionevole durata di un procedimento allora pendente dinanzi al TAR, a norma della legge 89/2001, dando mandato all'avv.
Pietro Piras, del foro di Sassari. Su indicazione di quest'ultimo, è stato individuato quale procuratore domiciliatario inizialmente l'avv. Isabella Ferrise e, successivamente, il menzionato avv. , quest'ultimo unicamente delegato a sostituire lo stesso avv. CP_1
La convenuta non ha avuto alcun contatto né con l'avv. Ferrise, né con l'avv. CP_2
, in quanto di ogni problematica si è occupato l'avv. il quale la ha sempre CP_1 CP_2
10 edotta dell'evolversi del procedimento. L'avv. , nel prosieguo, ha portato avanti CP_1
l'incarico quale co-difensore e, di concerto con l'avv. si è occupato della redazione CP_2
del ricorso per la cassazione del decreto mediante il quale la Corte d'Appello di Roma aveva declinato la propria competenza per territorio, ricorso invero accolto dal Giudice di legittimità, che ne aveva disposto la riassunzione dinanzi la stessa Corte di Appello.
L'avv. , in seguito, precisamente nel mese di novembre dell'anno 2014, ha CP_1
rinunciato all'incarico, dopo la riassunzione della causa e prima dei successivi adempimenti”.
Da quanto si evince quindi l'appellante riconosce all'appellato il ruolo di co-difensore nel giudizio di legittimità con cui si era impugnata la pronuncia d'incompetenza della Corte
d'Appello inizialmente adita sulla domanda di equa riparazione e la riassunzione del giudizio innanzi alla stessa a seguito dell'esito favorevole del giudizio innanzi alla S.C. ed
è quanto riscontrabile anche dalla missiva inviata dall'appellante al difensore in data
22.12.2014 (all.Q fascicolo di primo grado appellato).
Ne consegue, quindi, che al difensore appellato debbono essere riconosciuti gli onorari e i diritti per l'attività svolta (tra il 2010 ed il 2011) in Cassazione e per la riassunzione del giudizio innanzi alla Corte d'appello, dovendosi applicare per questi ultimi il d.m.n.55 del
2014 in considerazione della rinuncia all'incarico avvenuta nel novembre 2014, mentre per i primi il d.m.n.127 del 2004.
Sul punto si rimanda a Cass.civ.n.13015 del 1995 per cui “in caso di successione di tariffe professionali forensi, gli onorari di avvocato devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con
l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale. La liquidazione degli onorari va riferita all'intera fase di merito (se la prestazione del professionista non si è esaurita prima), mentre gli onorari del giudizio di legittimità, anche se il difensore è rimasto il medesimo, vanno determinati in via indipendente da quelli della fase del giudizio di merito, essendo nel giudizio di cassazione il mandato al difensore conferito con procura speciale, ed inoltre, se la determinazione è effettuata dal giudice di rinvio, questi deve fare riferimento alle tariffe vigenti al tempo del giudizio di legittimità, senza che abbiano rilievo eventuali tariffe sopravvenute”.
Ne consegue quanto agli onorari del giudizio di Cassazione, che, tenuto conto del valore del giudizio di equa riparazione (euro 3.500,00 in base al decisum) ed applicato il d.m.127/2004, vigente ratione temporis, spettano al difensore quanto ad onorari (applicati i minimi in considerazione della semplicità delle questioni affrontate) euro 160,00 per lo studio della controversia, euro 85,00 per consultazioni con il cliente, euro 160,00 per redazione del ricorso, infine euro 160,00 per la discussione, per complessivi euro 565,00.
11 Quanto ai diritti spettano per disamina euro 13,00, per domanda introduttiva euro 52,00, per notifica del ricorso euro 13,00, per esame relata euro 13,00, per iscrizione a ruolo euro
13,00, per discussione euro 26,00, per esame ordinanza della Corte euro 13,00, ciò per quanto desumibile e strettamente dipendente in relazione alla presentazione del ricorso, per complessivi euro 143,00.
Con la conseguenza che spettano al difensore per il giudizio innanzi alla S.C. complessivi euro 1.001,89 comprensivi di iva, cpa e spese generali al 12,50%.
Quanto al giudizio di riassunzione debbono riconoscersi secondo il d.m.n.55 del 2014 – considerato il medesimo scaglione di valore di cui sopra - trattandosi di giudizio già precedentemente instaurato ed essendo stata risolta dalla S.C. una questione di mera competenza, euro 255,00 per fase di studio ed euro 255,00 per fase introduttiva (minimi tariffari) con la conseguenza che l'importo da riconoscersi al difensore appellato comprensivo di iva e cpa e spese generali, per detto giudizio, ammonta ad euro 744,15.
Spettano quindi al difensore complessivi euro 1.746,04 (per il giudizio innanzi alla S.C. e per la riassunzione) oltre interessi per come riconosciuti nella sentenza impugnata (ex d.lgs.n.231/2002 aspetto non oggetto di gravame) dalla data di messa in mora (11.12.14 cfr., raccomandata doc.b fascicolo appellato) sino alla data del pagamento (bonifico appellante del 22.11.2018) per un complessivo ammontare (capitale 1.746,04 + interessi
484,30) alla data della corresponsione pari ad euro 2.230,34.
Sul punto giovi richiamare Cass.civ.n.24973/2022 per cui nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs.n.150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.
Quanto alle spese di lite di primo grado liquidate in complessivi euro 2.738,00 oltre accessori debbono rideterminarsi in favore dell'appellato in complessivi euro 2.035,59
(importo comprensivo di spese forfettarie e cpa senza iva essendosi il difensore difeso da solo) di cui euro 425,00 per fase di studio, euro 425,00 per fase introduttiva, secondo valori medi, euro 426,00 per fase di trattazione ed euro 426,00 per fase decisionale, secondo valori minimi, non essendosi svolta istruttoria e tenuto conto delle modalità adottate per la decisione secondo le forme di cui all'art.281 quinquies c.p.c. con conclusiva discussione orale e scambio delle sole conclusionali.
12 A detto importo debbono aggiungersi gli interessi legali dalla data della liquidazione avvenuta in sentenza del 14.09.2018 sino al pagamento del 22.11.2018 pari ad euro
2.036,74.
Con la conseguenza che spettavano al difensore euro 4.267,08 e tenuto di quanto versato dall'appellante pari ad euro 10.704,01 in data 22.11.2018 (cfr., distinta di bonifico in atti con conferma dell'appellato all'udienza del 3.07.24) debbono riconoscersi in ripetizione all'appellante euro 6.436,93 oltre interessi legali dal 22.11.2018 sino all'effettivo soddisfo.
In conclusione, pertanto, l'appello deve essere accolto nei termini di cui sopra, con condanna del difensore appellato alla restituzione di euro 6.436,93 in favore dell'appellante, oltre interessi legali dal 22.11.2018 sino al soddisfo, per quanto richiesto dalla cliente in atto d'appello. Pt_1
§ 11. – Quanto alle spese di lite del grado, debbono integralmente compensarsi, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
atto di citazione notificato in data 14.03.2019, avverso la sentenza n.17307/2018 resa in data 14.09.2018 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Dichiara la nullità della sentenza di primo grado e decidendo nel merito, in accoglimento dell'appello, ridetermina il compenso spettante all'appellato avv. in complessivi CP_1
euro 2.230,34 inclusi interessi e le spese di lite del giudizio di primo grado in complessivi euro 2.036,74.
2) Per l'effetto accertato da parte dell'appellante il pagamento in favore dell'appellato di euro 10.704,01 in data 22.11.2018, condanna l'appellato avv. alla Controparte_1 restituzione in favore dell'appellante dell'importo di euro 6.436,93 oltre Parte_1
interessi legali dal 22.11.2018 sino al soddisfo.
3) Compensa integralmente le spese di lite del grado.
Roma, 12.03.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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