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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/06/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1187 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale – opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
(CF: ), in proprio e Parte_1 C.F._1 quale titolare della MR IG Professionale di
Murgante Teresa, P.I. , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Paolo Mosca;
appellante
e
(già , in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica de Ritis e Gioacchino Bifulco;
appellata CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per
l'effetto:
- dichiarare nullo invalido ed inefficace e comunque revocare, per i motivi esposti e per l'insussistenza del preteso credito,
l'opposto decreto ingiuntivo dichiarando le pretese creditorie avanzate infondate in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale
- dichiarare risolto il contratto tra la e la Controparte_2
MR abbigliamento professionale per grave inadempimento da parte della;
Controparte_2
- e per l'effetto ritenere che nulla è dovuto dalla MR alla
[...]
; _2
- condannare, altresì, la a causa Controparte_2 dell'inadempimento contrattuale al pagamento nei confronti della MR IG professionale della somma di €
10.000,00 (diecimila/00) a titolo di risarcimento del danno da inadempimento o nella misura che sarà ritenuta equa o di giustizia;
- condannare, altresì, la al pagamento in Controparte_2 favore della MR abbigliamento professionale della somma di €
15.000,00 (€ quindicimila/00) a causa del protesto subito in conseguenza della grave condotta posta in essere dalla per come Controparte_2 esposto in narrativa o nella misura che sarà ritenuta equa o di giustizia;
pag. 2/17 Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore”.
Per l'appellato: “Chiede che l'Ill.ma Corte di Appello adito voglia: in definitiva e di merito
1) confermare la sentenza del Tribunale di Catanzaro n.
2040/2018 del 4 dicembre 2018;
2) condannare in ogni caso l'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
pag. 3/17 Fatti di causa
1.
Con atto di citazione regolarmente notificato, MR
IG Professionale proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1134/2008, emesso dal Tribunale di Catanzaro in favore di , contestando il Controparte_3 pagamento di complessivi euro 3.932,98 oltre interessi legali e spese, giusta fatture emesse da n. Controparte_3
865663 del 20.10.2004 dell'importo di € 346,80; n. 889823 del 27.10.2004 dell'importo di € 908,40; n. 891220 del
27.10.2004 dell'importo di € 277,78; n. 937838 del
10.11.2004 dell'importo di € 1.800,00 e n. 1058426 del
10.12.2004 dell'importo di € 600,00, per prestazioni di servizi relativi al settore pubblicitario.
Fondava la sua contestazione sull'asserito inadempimento contrattuale, relativo ai contratti pubblicitari sottoscritti, imputabile a , che non Controparte_2 avrebbe correttamente eseguito le proprie obbligazioni di reclamizzazione, ossia: pubblicizzare il nominativo su sito internet, sul servizio telefonico “pronto pagine gialle 892424”, sull'annuario cartaceo a distribuzione nazionale, sugli elenchi pagine gialle e su Europages europeo, oltre alla prevista fornitura di un elenco di potenziali clienti a disposizione di
MR IG, da contattare per pubblicizzare il proprio marchio (“lista affari”).
Nello specifico, deduceva MR IG
Professionale che dava esecuzione unicamente al _2 contratto relativo alla “lista affari”, inviando alla MR un elenco di potenziali clienti (alberghi e pubblici esercizi, case di pag. 4/17 cura private, case di riposo) da contattare per pubblicizzare il proprio marchio.
Infine, con domanda riconvenzionale, l'opponente chiedeva che venisse dichiarata la risoluzione contrattuale per grave inadempimento di , la condanna di Controparte_2 quest'ultima al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale per la somma di euro 10.000,00, nonché al risarcimento dei danni per il protesto subito, per la somma di euro 15.000,00.
Si costituiva ritualmente , Controparte_2 insistendo per la condanna di MR IG al pagamento dei corrispettivi di cui al decreto ingiuntivo e chiedendo il rigetto dell'eccezione di inadempimento proposta dall'opponente.
Proponeva contestualmente domanda riconvenzionale, al fine di ottenere la condanna di MR IG al pagamento della somma portata in decreto a titolo di indebito arricchimento.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed escussione di due testimoni, quest'ultima ininfluente ai fini decisionali, non apportando nulla di nuovo rispetto ai documenti prodotti in giudizio dalle parti.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Catanzaro, non ritenendo emersi dalle risultanze probatorie profili di inadempimento idonei a giustificare la mancata esecuzione dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo da parte di
MR IG Professionale, così provvedeva:
- rigetta l'opposizione spiegata e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1134/2008 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data
18 dicembre 2008;
pag. 5/17 - rigetta la domanda riconvenzionale proposta con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali del giudizio di opposizione sostenute da parte opposta, che liquida in euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.
2.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ritualmente appello in proprio e quale titolare della Parte_1
MR IG Professionale di Parte_1 affidandolo a tre motivi.
Con il primo motivo, l'appellante deduce Illogicità e contraddittorietà della pronuncia nella parte in cui, dapprima argomenta sull'agevole riscontro dell'omesso inserimento nell'elenco del 2005 da parte di _2
, in virtù della produzione documentale di MR
[...]
IG, per poi affermare che ha Controparte_2 dimostrato tale avvenuta reclamizzazione. Dalla copia cartacea e dal supposto informatico prodotti da _2
non è dato, a parere dell'appellante, rilevare l'anno
[...] esatto di inserzione, ovvero la data di inserimento;
pertanto, non avrebbe prodotto alcuna prova in merito, _2 contrariamente a quanto statuito in sentenza. Sentenza che, prosegue l'appellante, asserisce che il materiale documentale di MR IG sarebbe indimostrato e distorsivo, atteso che non vi è alcun riferimento certo che il mancato inserimento della pubblicazione di MR IG si riferisca effettivamente all'anno 2005.
pag. 6/17 Con lo stesso motivo deduce inoltre omessa valutazione, per non essersi il primo giudice espresso in merito all'adempimento delle altre commissioni contrattuali, non provato da , benché incombesse su di Controparte_2 essa tale onere.
Con il secondo motivo posto a fondamento del gravame, l'odierno appellante lamenta l'errata valutazione delle prove fornite, laddove il primo giudice ha sostenuto che
“non emergono profili di inadempimento idonei a giustificare la mancata esecuzione dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo da parte di MR IG”. _2 _2
non avrebbe fornito alcuna prova che dimostri la
[...] reclamizzazione, l'inserzione del nominativo di MR su
Europages europeo, sull'annuario cartaceo, sulle pagine gialle, sul servizio telefonico 892424. MR, invece, ha provato l'inadempimento di attraverso la Controparte_2 produzione degli elenchi e le prove testimoniali, totalmente disattese dal primo giudice. Tali mancate inserzioni avrebbero prodotto all'appellante un danno per mancata pubblicità.
Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante imputa al primo giudice di aver omesso di pronunciarsi su un punto essenziale, ossia l'autonoma domanda riconvenzionale con cui chiedeva pronuncia giudiziale in Parte_2 merito all'illegittimo protesto subito a causa del comportamento di , malgrado tutte le prove Controparte_2 documentali prodotte, asseritamente ignorate dal primo giudice. Il danno, anche non patrimoniale, da illegittima levata di protesto, sarebbe dunque reale e meritevole di risarcimento.
pag. 7/17 3.
Si è costituita (già ), Controparte_1 Controparte_2 rigettando tutto quanto ex adverso dedotto e formulando le conclusioni sopra riportate.
All'udienza dell'11.2.2025, tenutasi con trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei propri atti e la causa
è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
L'appello può essere accolto solo in parte, in virtù delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere-dovere di valutare la fondatezza della pretesa creditoria azionata nonché le eccezioni eventualmente proposte ex adverso, al fine di verificare se il credito vantato con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato adeguatamente provato.
Nel caso che ci occupa, MR IG
Professionale, nel formulare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1134/2008, aveva sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., contestando alla società Controparte_2
l'inesatto adempimento, ossia di aver dato esecuzione soltanto ad uno dei sei contratti pubblicitari sottoscritti,
pag. 8/17 specificamente a quello relativo alla “lista affari”, come sopra meglio descritto.
In tale evenienza, il criterio di ripartizione dell'onere della prova – fondamento risolutivo nelle azioni contrattuali di adempimento - rimane inalterato, producendosi unicamente un'inversione dei ruoli delle parti in causa. Detto principio generale risulta ormai cristallizzato nel granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di
pag. 9/17 doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.” (in senso conforme cfr. Cass. n. 2387/2004; n.
826/2015; n. 3587/2021).
A tale riguardo, il giudice di primo grado ha ritenuto la documentazione prodotta da - su cui grava Controparte_2
l'onere di provare il proprio adempimento, a fronte dell'eccezione d'inadempimento sollevata da controparte - idonea a dimostrare l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali di reclamizzazione gravanti in capo ad essa. In particolare, ha ritenuto il supporto informatico, prodotto in giudizio dall'opposta, valida prova dell'avvenuta pubblicità del marchio MR sulla rivista Pagine Gialle Pagine Bianche e
Tuttocittà, come era stato contrattualmente convenuto tra le parti.
In virtù di tale convincimento, e richiamando genericamente un orientamento giurisprudenziale di legittimità - che considera la gravità dell'inadempimento (della controparte) presupposto di legittimo esercizio dell'eccezione ex art. 1460 c.c. - ha concluso per il rigetto dell'eccezione formulata dall'opponente, non avendo rinvenuto profili di inadempimento idonei - in merito alla gravità dei medesimi - a giustificare la mancata esecuzione dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo da parte di MR IG
Professionale.
Orbene, questa Corte non ritiene di dover condividere questa impostazione, atteso che le pronunce di legittimità più recenti seguono, in realtà, un percorso ben diverso da quello pag. 10/17 delineato dal primo giudice, in ordine ai presupposti legittimanti un corretto esercizio dell'eccezione di inadempimento. Tra le tante, si condivide Cass. n.
18587 dell'08.07.2024, secondo cui “L'eccezione
d'inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto in quanto la gravità (e, a fortiori, la dannosità) dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione dello stesso (e per l'azione di risarcimento dei danni conseguentemente arrecati) e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, e cioè lo scioglimento del rapporto contrattuale, mentre l'eccezione d'inadempimento, che può essere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto, si limita a consentire alla parte che la solleva il legittimo rifiuto di adempiere in favore dell'altro contraente che già non ha adempiuto (o ha adempiuto inesattamente) la propria obbligazione” (cfr. Cass. n. 35489/2023; Cass. n.
12719/2021).
Pertanto, acclarato che l'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente è assolutamente valida, occorre verificare se gravata del relativo onere, Controparte_2 abbia effettivamente dato compiuta dimostrazione dell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.
Anche sotto tale profilo, questa Corte si discosta dalle conclusioni fatte proprie dal primo giudice, non riscontrando, all'esito di un attento esame della produzione documentale, prova dell'adempimento di tutte le prestazioni oggetto di contratto.
pag. 11/17 Nello specifico, analizzando le singole commissioni contrattuali per le quali richiede il saldo Controparte_2 delle relative fatture (tutte iva inclusa), si riscontra che:
- per il contratto n. 37459367 del 16.9.2004, avente ad oggetto l'inserzione del marchio MR sul servizio telefonico “Pronto Pagine Gialle 892424”, con relativa fattura n. 865663 di euro 346,80, non è stata fornita alcuna prova in atti dell'avvenuta pubblicazione da parte di non sussistendo quindi l'obbligo del _2 corrispettivo da parte di MR;
- per il contratto n. 37459342 del 16.9.2004, avente ad oggetto l'inserzione del marchio MR sul sito di _2
, con relativa fattura n. 937838 di euro
[...]
1.800,00, risulta fornita prova in atti dell'avvenuta pubblicazione da parte di mediante il DVD _2 allegato che riproduce le pagine web dei siti Pagine
Gialle-Pagine Bianche-Tuttocittà, sussistendo quindi l'obbligo al corrispettivo da parte di MR;
- per il contratto n. 37459359, avente ad oggetto l'inserzione del marchio MR nell'annuario cartaceo a distribuzione nazionale, con relativa fattura n.
1058426 di euro 600,00, non è stata fornita prova in atti dell'avvenuta pubblicazione da parte di non _2 sussistendo quindi l'obbligo al corrispettivo da parte di
MR;
- per il contratto n. 15332628 del 4.5.2002, avente ad oggetto l'inserzione del marchio MR sul sito di _2
, con relativa fattura n. 891220 di euro 677,77,
[...] risulta fornita prova in atti dell'avvenuta pubblicazione da parte di (mediante il DVD allegato, che _2
pag. 12/17 riproduce le pagine web dei siti Pagine Gialle-Pagine
Bianche-Tuttocittà, presumibilmente anche nel 2002, anno di sottoscrizione di questa specifica commissione, dunque sussiste l'obbligo del corrispettivo da parte di MR di euro 277,78 come richiesti da (al netto della parte già saldata, come _2 da estratto conto cliente allegato in giudizio);
- per il contratto n. 18727832, avente ad oggetto la già menzionata 'lista affari', con fattura n. 889823 di euro
908,40, la mancanza di idonea prova documentale dell'avvenuto adempimento è superata dall'espresso riconoscimento dell'avvenuta esecuzione contrattuale da parte di MR nei propri scritti difensivi, risultando pertanto la medesima tenuta al pagamento dell'importo portato in fattura.
Alla luce delle indicate risultanze documentali, dunque, risultano accolti i primi due motivi di appello, per quanto di ragione, dovendosi rimodulare di conseguenza la portata del credito vantato da di euro Controparte_2
3.932,98, che deve essere commisurato alle prestazioni contrattuali adempiute dalla medesima in favore di MR
IG e compiutamente dimostrate in giudizio, per come sopra riportate in dettaglio, per un ammontare complessivo di euro 2.986,18 (1.800,00 + 277,78 + 908,40).
Il terzo motivo di appello, relativo all'autonoma domanda riconvenzionale, infine, deve essere rigettato, in quanto non risulta dimostrato il pregiudizio asseritamente subito.
Al riguardo, MR IG sostiene che, all'epoca dei fatti, aveva estinto il conto corrente presso il quale era pag. 13/17 stato tratto l'assegno bancario n. 0200015906, datato
4.11.2004, di euro 707,13 per il pagamento delle fatture n.
226492 del 28.10.2003 di euro 353,50 e n. 26522 del
22.1.2004 di euro 352,65 ed aveva invitato Controparte_2
(con fax del 29.10.2004, prodotto in giudizio) a non incassare il suddetto titolo, poiché avrebbe provveduto a corrispondere la somma tramite bonifico entro la medesima data, per come asseritamente fatto e comunicato a a novembre 2004. _2
Prosegue affermando che – malgrado la comunicazione _2 ricevuta – avrebbe comunque mandato all'incasso l'assegno, risultato scoperto, e per tale ragione si sarebbe proceduto al relativo protesto, provocando l'immediata comunicazione alle e, di conseguenza, la revoca dell'emissione di Parte_3 assegni, con disagi e danni all'immagine.
fornisce una versione diversa, asserendo che “il _2
5.11.2004 provvedeva ad incassare tale assegno che risultava regolarmente coperto” (relativa comunicazione a MR, del
26.10.2006, allegata in atti), aggiungendo di non aver trovato traccia del bonifico nell'estratto conto cliente e disconoscendo la copia dell'avvenuto bonifico effettuato e prodotto in atti da
MR, ai sensi dell'art. 2719 c.c. (pag. 7 comparsa di risposta di primo grado).
Premesso che resta dubbia e non verificabile tale particolare dinamica – attesa anche la mancata allegazione da parte di MR dell'estratto conto sulla prova dell'avvenuta movimentazione – la vicenda non avrebbe potuto sortire alcun effetto a favore di MR, ai fini decisionali, per mancata prova del pregiudizio lamentato.
L'appellante, infatti, si limita a richiamare e allegare il documento contenente la generica previsione di una “sanzione
pag. 14/17 amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 ad € 6.197,00” che la avverte di comminare all'emittente Controparte_4 dell'assegno protestato - qualora questi non effettui il relativo pagamento entro il termine stabilito - senza però allegare agli atti alcuna prova dell'effettiva ricezione di detta sanzione e del suo esatto ammontare (copia della sanzione con indicazione dello specifico importo, copia della ricevuta/del bollettino di pagamento, etc.).
Anche in merito all'asserita difficoltà di emettere assegni e accendere nuovi conti correnti non è stata fornita alcuna prova del danno a ciò conseguito (solleciti di pagamento da parte di fornitori o altri partner commerciali, riduzione del fatturato, etc.).
Medesima considerazione deve farsi, infine, riguardo all'asserito danno da lesione dell'immagine che MR avrebbe subito in conseguenza dell'illegittima levata di protesto. Non costituendo, il danno all'immagine e alla reputazione commerciale, un mero danno-evento, ossia in re ipsa, non è sufficiente fornire dimostrazione del fatto lesivo, ma deve essere oggetto di allegazione e di prova, come statuito dalla
Suprema Corte, secondo cui “In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza
pag. 15/17 di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo protesto di un assegno sulla base dell'astratta affermazione che tale illecito avrebbe potuto
"verosimilmente" pregiudicare la stima e la reputazione di cui gli attori godevano, senza precisare quale fosse tale stima, in quali ambienti fosse goduta e se in essi si fosse propagata la notizia del protesto)” (Cass. n. 31537 del 6.12.2018).
La domanda riconvenzionale non può pertanto essere accolta.
L'accoglimento solo parziale dell'appello spiegato, relativamente alla riduzione dell'importo oggetto di ingiunzione a carico di a fronte dell'accertato inesatto Parte_1 adempimento dell'appellata, suggerisce di disporre la compensazione delle spese per intero nel presente grado di giudizio e per metà nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in proprio e quale titolare della MR IG Pt_1
Professionale di Murgante Teresa, avverso la sentenza n.
2040/2018 emessa il 3.12.2018 dal Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 1134/2008 emesso dal Tribunale di
Catanzaro in data 3.12.2008;
- e condanna in proprio e quale Parte_1 titolare della MR IG Professionale di
Murgante Teresa, al pagamento in favore di CP_1
(già , della somma di
[...] Controparte_2
pag. 16/17 euro 2.986,18, oltre interessi decorrenti dalla domanda fino al soddisfo;
- compensa per intero le spese del presente grado di giudizio e per metà quelle del primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 17/17
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1187 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale – opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
(CF: ), in proprio e Parte_1 C.F._1 quale titolare della MR IG Professionale di
Murgante Teresa, P.I. , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Paolo Mosca;
appellante
e
(già , in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica de Ritis e Gioacchino Bifulco;
appellata CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per
l'effetto:
- dichiarare nullo invalido ed inefficace e comunque revocare, per i motivi esposti e per l'insussistenza del preteso credito,
l'opposto decreto ingiuntivo dichiarando le pretese creditorie avanzate infondate in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale
- dichiarare risolto il contratto tra la e la Controparte_2
MR abbigliamento professionale per grave inadempimento da parte della;
Controparte_2
- e per l'effetto ritenere che nulla è dovuto dalla MR alla
[...]
; _2
- condannare, altresì, la a causa Controparte_2 dell'inadempimento contrattuale al pagamento nei confronti della MR IG professionale della somma di €
10.000,00 (diecimila/00) a titolo di risarcimento del danno da inadempimento o nella misura che sarà ritenuta equa o di giustizia;
- condannare, altresì, la al pagamento in Controparte_2 favore della MR abbigliamento professionale della somma di €
15.000,00 (€ quindicimila/00) a causa del protesto subito in conseguenza della grave condotta posta in essere dalla per come Controparte_2 esposto in narrativa o nella misura che sarà ritenuta equa o di giustizia;
pag. 2/17 Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore”.
Per l'appellato: “Chiede che l'Ill.ma Corte di Appello adito voglia: in definitiva e di merito
1) confermare la sentenza del Tribunale di Catanzaro n.
2040/2018 del 4 dicembre 2018;
2) condannare in ogni caso l'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
pag. 3/17 Fatti di causa
1.
Con atto di citazione regolarmente notificato, MR
IG Professionale proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1134/2008, emesso dal Tribunale di Catanzaro in favore di , contestando il Controparte_3 pagamento di complessivi euro 3.932,98 oltre interessi legali e spese, giusta fatture emesse da n. Controparte_3
865663 del 20.10.2004 dell'importo di € 346,80; n. 889823 del 27.10.2004 dell'importo di € 908,40; n. 891220 del
27.10.2004 dell'importo di € 277,78; n. 937838 del
10.11.2004 dell'importo di € 1.800,00 e n. 1058426 del
10.12.2004 dell'importo di € 600,00, per prestazioni di servizi relativi al settore pubblicitario.
Fondava la sua contestazione sull'asserito inadempimento contrattuale, relativo ai contratti pubblicitari sottoscritti, imputabile a , che non Controparte_2 avrebbe correttamente eseguito le proprie obbligazioni di reclamizzazione, ossia: pubblicizzare il nominativo su sito internet, sul servizio telefonico “pronto pagine gialle 892424”, sull'annuario cartaceo a distribuzione nazionale, sugli elenchi pagine gialle e su Europages europeo, oltre alla prevista fornitura di un elenco di potenziali clienti a disposizione di
MR IG, da contattare per pubblicizzare il proprio marchio (“lista affari”).
Nello specifico, deduceva MR IG
Professionale che dava esecuzione unicamente al _2 contratto relativo alla “lista affari”, inviando alla MR un elenco di potenziali clienti (alberghi e pubblici esercizi, case di pag. 4/17 cura private, case di riposo) da contattare per pubblicizzare il proprio marchio.
Infine, con domanda riconvenzionale, l'opponente chiedeva che venisse dichiarata la risoluzione contrattuale per grave inadempimento di , la condanna di Controparte_2 quest'ultima al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale per la somma di euro 10.000,00, nonché al risarcimento dei danni per il protesto subito, per la somma di euro 15.000,00.
Si costituiva ritualmente , Controparte_2 insistendo per la condanna di MR IG al pagamento dei corrispettivi di cui al decreto ingiuntivo e chiedendo il rigetto dell'eccezione di inadempimento proposta dall'opponente.
Proponeva contestualmente domanda riconvenzionale, al fine di ottenere la condanna di MR IG al pagamento della somma portata in decreto a titolo di indebito arricchimento.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed escussione di due testimoni, quest'ultima ininfluente ai fini decisionali, non apportando nulla di nuovo rispetto ai documenti prodotti in giudizio dalle parti.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Catanzaro, non ritenendo emersi dalle risultanze probatorie profili di inadempimento idonei a giustificare la mancata esecuzione dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo da parte di
MR IG Professionale, così provvedeva:
- rigetta l'opposizione spiegata e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1134/2008 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data
18 dicembre 2008;
pag. 5/17 - rigetta la domanda riconvenzionale proposta con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali del giudizio di opposizione sostenute da parte opposta, che liquida in euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.
2.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ritualmente appello in proprio e quale titolare della Parte_1
MR IG Professionale di Parte_1 affidandolo a tre motivi.
Con il primo motivo, l'appellante deduce Illogicità e contraddittorietà della pronuncia nella parte in cui, dapprima argomenta sull'agevole riscontro dell'omesso inserimento nell'elenco del 2005 da parte di _2
, in virtù della produzione documentale di MR
[...]
IG, per poi affermare che ha Controparte_2 dimostrato tale avvenuta reclamizzazione. Dalla copia cartacea e dal supposto informatico prodotti da _2
non è dato, a parere dell'appellante, rilevare l'anno
[...] esatto di inserzione, ovvero la data di inserimento;
pertanto, non avrebbe prodotto alcuna prova in merito, _2 contrariamente a quanto statuito in sentenza. Sentenza che, prosegue l'appellante, asserisce che il materiale documentale di MR IG sarebbe indimostrato e distorsivo, atteso che non vi è alcun riferimento certo che il mancato inserimento della pubblicazione di MR IG si riferisca effettivamente all'anno 2005.
pag. 6/17 Con lo stesso motivo deduce inoltre omessa valutazione, per non essersi il primo giudice espresso in merito all'adempimento delle altre commissioni contrattuali, non provato da , benché incombesse su di Controparte_2 essa tale onere.
Con il secondo motivo posto a fondamento del gravame, l'odierno appellante lamenta l'errata valutazione delle prove fornite, laddove il primo giudice ha sostenuto che
“non emergono profili di inadempimento idonei a giustificare la mancata esecuzione dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo da parte di MR IG”. _2 _2
non avrebbe fornito alcuna prova che dimostri la
[...] reclamizzazione, l'inserzione del nominativo di MR su
Europages europeo, sull'annuario cartaceo, sulle pagine gialle, sul servizio telefonico 892424. MR, invece, ha provato l'inadempimento di attraverso la Controparte_2 produzione degli elenchi e le prove testimoniali, totalmente disattese dal primo giudice. Tali mancate inserzioni avrebbero prodotto all'appellante un danno per mancata pubblicità.
Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante imputa al primo giudice di aver omesso di pronunciarsi su un punto essenziale, ossia l'autonoma domanda riconvenzionale con cui chiedeva pronuncia giudiziale in Parte_2 merito all'illegittimo protesto subito a causa del comportamento di , malgrado tutte le prove Controparte_2 documentali prodotte, asseritamente ignorate dal primo giudice. Il danno, anche non patrimoniale, da illegittima levata di protesto, sarebbe dunque reale e meritevole di risarcimento.
pag. 7/17 3.
Si è costituita (già ), Controparte_1 Controparte_2 rigettando tutto quanto ex adverso dedotto e formulando le conclusioni sopra riportate.
All'udienza dell'11.2.2025, tenutasi con trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei propri atti e la causa
è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
L'appello può essere accolto solo in parte, in virtù delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere-dovere di valutare la fondatezza della pretesa creditoria azionata nonché le eccezioni eventualmente proposte ex adverso, al fine di verificare se il credito vantato con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato adeguatamente provato.
Nel caso che ci occupa, MR IG
Professionale, nel formulare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1134/2008, aveva sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., contestando alla società Controparte_2
l'inesatto adempimento, ossia di aver dato esecuzione soltanto ad uno dei sei contratti pubblicitari sottoscritti,
pag. 8/17 specificamente a quello relativo alla “lista affari”, come sopra meglio descritto.
In tale evenienza, il criterio di ripartizione dell'onere della prova – fondamento risolutivo nelle azioni contrattuali di adempimento - rimane inalterato, producendosi unicamente un'inversione dei ruoli delle parti in causa. Detto principio generale risulta ormai cristallizzato nel granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di
pag. 9/17 doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.” (in senso conforme cfr. Cass. n. 2387/2004; n.
826/2015; n. 3587/2021).
A tale riguardo, il giudice di primo grado ha ritenuto la documentazione prodotta da - su cui grava Controparte_2
l'onere di provare il proprio adempimento, a fronte dell'eccezione d'inadempimento sollevata da controparte - idonea a dimostrare l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali di reclamizzazione gravanti in capo ad essa. In particolare, ha ritenuto il supporto informatico, prodotto in giudizio dall'opposta, valida prova dell'avvenuta pubblicità del marchio MR sulla rivista Pagine Gialle Pagine Bianche e
Tuttocittà, come era stato contrattualmente convenuto tra le parti.
In virtù di tale convincimento, e richiamando genericamente un orientamento giurisprudenziale di legittimità - che considera la gravità dell'inadempimento (della controparte) presupposto di legittimo esercizio dell'eccezione ex art. 1460 c.c. - ha concluso per il rigetto dell'eccezione formulata dall'opponente, non avendo rinvenuto profili di inadempimento idonei - in merito alla gravità dei medesimi - a giustificare la mancata esecuzione dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo da parte di MR IG
Professionale.
Orbene, questa Corte non ritiene di dover condividere questa impostazione, atteso che le pronunce di legittimità più recenti seguono, in realtà, un percorso ben diverso da quello pag. 10/17 delineato dal primo giudice, in ordine ai presupposti legittimanti un corretto esercizio dell'eccezione di inadempimento. Tra le tante, si condivide Cass. n.
18587 dell'08.07.2024, secondo cui “L'eccezione
d'inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto in quanto la gravità (e, a fortiori, la dannosità) dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione dello stesso (e per l'azione di risarcimento dei danni conseguentemente arrecati) e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, e cioè lo scioglimento del rapporto contrattuale, mentre l'eccezione d'inadempimento, che può essere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto, si limita a consentire alla parte che la solleva il legittimo rifiuto di adempiere in favore dell'altro contraente che già non ha adempiuto (o ha adempiuto inesattamente) la propria obbligazione” (cfr. Cass. n. 35489/2023; Cass. n.
12719/2021).
Pertanto, acclarato che l'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente è assolutamente valida, occorre verificare se gravata del relativo onere, Controparte_2 abbia effettivamente dato compiuta dimostrazione dell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.
Anche sotto tale profilo, questa Corte si discosta dalle conclusioni fatte proprie dal primo giudice, non riscontrando, all'esito di un attento esame della produzione documentale, prova dell'adempimento di tutte le prestazioni oggetto di contratto.
pag. 11/17 Nello specifico, analizzando le singole commissioni contrattuali per le quali richiede il saldo Controparte_2 delle relative fatture (tutte iva inclusa), si riscontra che:
- per il contratto n. 37459367 del 16.9.2004, avente ad oggetto l'inserzione del marchio MR sul servizio telefonico “Pronto Pagine Gialle 892424”, con relativa fattura n. 865663 di euro 346,80, non è stata fornita alcuna prova in atti dell'avvenuta pubblicazione da parte di non sussistendo quindi l'obbligo del _2 corrispettivo da parte di MR;
- per il contratto n. 37459342 del 16.9.2004, avente ad oggetto l'inserzione del marchio MR sul sito di _2
, con relativa fattura n. 937838 di euro
[...]
1.800,00, risulta fornita prova in atti dell'avvenuta pubblicazione da parte di mediante il DVD _2 allegato che riproduce le pagine web dei siti Pagine
Gialle-Pagine Bianche-Tuttocittà, sussistendo quindi l'obbligo al corrispettivo da parte di MR;
- per il contratto n. 37459359, avente ad oggetto l'inserzione del marchio MR nell'annuario cartaceo a distribuzione nazionale, con relativa fattura n.
1058426 di euro 600,00, non è stata fornita prova in atti dell'avvenuta pubblicazione da parte di non _2 sussistendo quindi l'obbligo al corrispettivo da parte di
MR;
- per il contratto n. 15332628 del 4.5.2002, avente ad oggetto l'inserzione del marchio MR sul sito di _2
, con relativa fattura n. 891220 di euro 677,77,
[...] risulta fornita prova in atti dell'avvenuta pubblicazione da parte di (mediante il DVD allegato, che _2
pag. 12/17 riproduce le pagine web dei siti Pagine Gialle-Pagine
Bianche-Tuttocittà, presumibilmente anche nel 2002, anno di sottoscrizione di questa specifica commissione, dunque sussiste l'obbligo del corrispettivo da parte di MR di euro 277,78 come richiesti da (al netto della parte già saldata, come _2 da estratto conto cliente allegato in giudizio);
- per il contratto n. 18727832, avente ad oggetto la già menzionata 'lista affari', con fattura n. 889823 di euro
908,40, la mancanza di idonea prova documentale dell'avvenuto adempimento è superata dall'espresso riconoscimento dell'avvenuta esecuzione contrattuale da parte di MR nei propri scritti difensivi, risultando pertanto la medesima tenuta al pagamento dell'importo portato in fattura.
Alla luce delle indicate risultanze documentali, dunque, risultano accolti i primi due motivi di appello, per quanto di ragione, dovendosi rimodulare di conseguenza la portata del credito vantato da di euro Controparte_2
3.932,98, che deve essere commisurato alle prestazioni contrattuali adempiute dalla medesima in favore di MR
IG e compiutamente dimostrate in giudizio, per come sopra riportate in dettaglio, per un ammontare complessivo di euro 2.986,18 (1.800,00 + 277,78 + 908,40).
Il terzo motivo di appello, relativo all'autonoma domanda riconvenzionale, infine, deve essere rigettato, in quanto non risulta dimostrato il pregiudizio asseritamente subito.
Al riguardo, MR IG sostiene che, all'epoca dei fatti, aveva estinto il conto corrente presso il quale era pag. 13/17 stato tratto l'assegno bancario n. 0200015906, datato
4.11.2004, di euro 707,13 per il pagamento delle fatture n.
226492 del 28.10.2003 di euro 353,50 e n. 26522 del
22.1.2004 di euro 352,65 ed aveva invitato Controparte_2
(con fax del 29.10.2004, prodotto in giudizio) a non incassare il suddetto titolo, poiché avrebbe provveduto a corrispondere la somma tramite bonifico entro la medesima data, per come asseritamente fatto e comunicato a a novembre 2004. _2
Prosegue affermando che – malgrado la comunicazione _2 ricevuta – avrebbe comunque mandato all'incasso l'assegno, risultato scoperto, e per tale ragione si sarebbe proceduto al relativo protesto, provocando l'immediata comunicazione alle e, di conseguenza, la revoca dell'emissione di Parte_3 assegni, con disagi e danni all'immagine.
fornisce una versione diversa, asserendo che “il _2
5.11.2004 provvedeva ad incassare tale assegno che risultava regolarmente coperto” (relativa comunicazione a MR, del
26.10.2006, allegata in atti), aggiungendo di non aver trovato traccia del bonifico nell'estratto conto cliente e disconoscendo la copia dell'avvenuto bonifico effettuato e prodotto in atti da
MR, ai sensi dell'art. 2719 c.c. (pag. 7 comparsa di risposta di primo grado).
Premesso che resta dubbia e non verificabile tale particolare dinamica – attesa anche la mancata allegazione da parte di MR dell'estratto conto sulla prova dell'avvenuta movimentazione – la vicenda non avrebbe potuto sortire alcun effetto a favore di MR, ai fini decisionali, per mancata prova del pregiudizio lamentato.
L'appellante, infatti, si limita a richiamare e allegare il documento contenente la generica previsione di una “sanzione
pag. 14/17 amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 ad € 6.197,00” che la avverte di comminare all'emittente Controparte_4 dell'assegno protestato - qualora questi non effettui il relativo pagamento entro il termine stabilito - senza però allegare agli atti alcuna prova dell'effettiva ricezione di detta sanzione e del suo esatto ammontare (copia della sanzione con indicazione dello specifico importo, copia della ricevuta/del bollettino di pagamento, etc.).
Anche in merito all'asserita difficoltà di emettere assegni e accendere nuovi conti correnti non è stata fornita alcuna prova del danno a ciò conseguito (solleciti di pagamento da parte di fornitori o altri partner commerciali, riduzione del fatturato, etc.).
Medesima considerazione deve farsi, infine, riguardo all'asserito danno da lesione dell'immagine che MR avrebbe subito in conseguenza dell'illegittima levata di protesto. Non costituendo, il danno all'immagine e alla reputazione commerciale, un mero danno-evento, ossia in re ipsa, non è sufficiente fornire dimostrazione del fatto lesivo, ma deve essere oggetto di allegazione e di prova, come statuito dalla
Suprema Corte, secondo cui “In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza
pag. 15/17 di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo protesto di un assegno sulla base dell'astratta affermazione che tale illecito avrebbe potuto
"verosimilmente" pregiudicare la stima e la reputazione di cui gli attori godevano, senza precisare quale fosse tale stima, in quali ambienti fosse goduta e se in essi si fosse propagata la notizia del protesto)” (Cass. n. 31537 del 6.12.2018).
La domanda riconvenzionale non può pertanto essere accolta.
L'accoglimento solo parziale dell'appello spiegato, relativamente alla riduzione dell'importo oggetto di ingiunzione a carico di a fronte dell'accertato inesatto Parte_1 adempimento dell'appellata, suggerisce di disporre la compensazione delle spese per intero nel presente grado di giudizio e per metà nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in proprio e quale titolare della MR IG Pt_1
Professionale di Murgante Teresa, avverso la sentenza n.
2040/2018 emessa il 3.12.2018 dal Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 1134/2008 emesso dal Tribunale di
Catanzaro in data 3.12.2008;
- e condanna in proprio e quale Parte_1 titolare della MR IG Professionale di
Murgante Teresa, al pagamento in favore di CP_1
(già , della somma di
[...] Controparte_2
pag. 16/17 euro 2.986,18, oltre interessi decorrenti dalla domanda fino al soddisfo;
- compensa per intero le spese del presente grado di giudizio e per metà quelle del primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 17/17