Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12903/2024 R.G. promossa da:
, e rappresentato e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difeso dall'avv.GERONIMO MICHELE giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: rivendicazione differenze retributive per mansione superiore
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 22.10.2024, i ricorrenti di cui in epigrafe, premesso di essere gli eredi di , dipendente della con la qualifica di Persona_1 Parte_4 coadiutore amministrativo presso la U.O. Analisi e Sviluppo del Sistema
Informativo inquadrato in categoria B, esponevano che il proprio dante causa Cont aveva ottenuto sentenza del Tribunale con la quale l' era stata condannata al pagamento delle ferie non e festività soppresse maturate e non godute. Cont Lamentava il mancato adempimento da parte dell' e chiedeva pertanto che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di €4.783,22 dovuta a tale titolo (coì precisata con le note conclusive). Cont L' non si costituiva in giudizio.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Pt_2
Non vi è alcun dubbio, dunque, sul riconoscimento del diritto al pagamento di tali somme.
In relazione al quantum, in applicazione Comparto Sanità deve evidenziarsi che i conteggi allegati sono corretti e non necessitano di un vaglio di carattere contabile, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU.
Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Nel caso in esame la convenuta non è costituita e dunque in assenza di alcun elemento di segno contrario, devono ritenersi corretti i conteggi effettuati dall'istante.
Spettano, pertanto, ai ricorrenti €4.783,22 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge (senza cumulo, trattandosi di rapporto di lavoro alle dipendenze di Pubblica Amministrazione).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto daDI Parte_1
, , e nei confronti , così
[...] Parte_2 Parte_3 CP_2 provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di €4.783,22 a titolo di differenze retributive oltreoltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con i limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. 724/1994, a far tempo dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
€1.100,00 per compensi oltre iva e cpa con distrazione e al rimborso c.u..
Bari,26/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi