Articolo 7 della Legge 9 aprile 1955, n. 278
Articolo 6Articolo 8
Versione
8 maggio 1955
Art. 7.
Allo scadere del periodo indicato nel primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1457 , durante il quale la ritenuta in conto Tesoro viene operata in ragione del 6 per cento, sara' liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla, base degli assegni pensionabili che servirono alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, salvo che l'ufficiale medesimo sia stato richiamato almeno per un anno, nel quale caso il nuovo trattamento di quiescenza sara' liquidato sulla base degli ultimi assegni pensionabili percepiti durante il richiamo.
Entrata in vigore il 8 maggio 1955