Articolo 4 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 gennaio 1974
Art. 4.
La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennita' da corrispondersi nelle missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per i periodi di missione gia' decorsi alla data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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