Versione
1 gennaio 1974
1 gennaio 1974
Art. 4.
La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennita' da corrispondersi nelle missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per i periodi di missione gia' decorsi alla data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo.
La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennita' da corrispondersi nelle missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per i periodi di missione gia' decorsi alla data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo.
Giurisprudenza • 24
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/07/2017, n. 3479Provvedimento: […] Con il terzo e centrale motivo l'appellante deduce che il TAR ha obliterato il disposto dell'art. 4 della legge n. 836 del 1973, a mente del quale eventuali promozioni retroattive non incidono sull'indennità liquidata per i periodi di missione anteriori alla promozione stessa.Leggi di più...
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- art. 4 legge n. 836 del 1973·
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